CASO PRATICO - La scissione nel common law
CASO PRATICO - La scissione nel common law
di Charlotte Oliver
Solicitor of England and Wales, Avvocato in Roma [nota 1]
Il caso
La Signora D era cittadina inglese, residente in Italia dal 1980; è morta il 2 agosto 2008, lasciando il marito, cittadino italiano. Non aveva né figli né genitori in vita. Era proprietaria della casa coniugale, un appartamento in Roma acquistato da lei prima del matrimonio, valutato 420.000 Euro. Aveva vari conti bancari nel Regno Unito (200.000 sterline) ed in Italia (50.000 Euro). Lasciava un testamento olografo in lingua inglese l'8 giugno 2008, nominando uno dei tre fratelli ed il marito come esecutori testamentari.
La sua volontà espressa era la seguente:
«Il mio appartamento sarà venduto. Il 55% del prezzo della vendita andrà a mio marito. A mia sorella più giovane lascio il 20% della vendita dell'appartamento. A mio fratello lascio il 10% del valore della vendita. Alla mia sorella minore, lascio il 10%. Alla Sig.ra G, Discepola di Padre Pio, lascio il 5% del valore della vendita».
- La successione si apre in Italia, al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto [nota 2].
- Il marito ed i fratelli del testatore sono d'accordo nel ritenere valido il testamento che viene pubblicato il 30 marzo 2009.
- Il marito non vorrebbe tuttavia vendere l'appartamento, avendolo abitato per oltre 10 anni con la moglie; richiede quindi il riconoscimento del suo diritto di abitazione.
- La divisione dei conti bancari (assolutamente non indicati nel testamento) è contestata dai fratelli. Il testamento infatti dispone solo parzialmente dei beni; anche se fa riferimento ad un conto corrente presso la banca San Paolo Intesa, questo riferimento è privo di valore ed inoltre non menziona altri conti in Italia o in Inghilterra, e non specifica in quale proporzione dovrebbero essere distribuite le relative disponibilità.
Le domande che frequentemente vengono poste agli avvocati ed ai Notai italiani dalla comunità inglese [nota 3] sono: «la legge italiana sulla successione legittima prevarrebbe regolando così anche la mia successione, considerato che non ho la cittadinanza italiana?» oppure «vorrei diseredare mia figlia, la legge inglese me lo permette, ma lo posso fare lo stesso se sono residente in Italia?».
Il caso delineato sopra è un esempio pratico delle varie problematiche che attualmente potrebbero sorgere in una successione "transnazionale", tra un Paese dotato di un sistema di norme scritte da un lato, ed un Paese di common law dall'altro. L'obiettivo del regolamento europeo in materia di successioni [nota 4], proposto nel mese di ottobre 2009 e che potrebbe essere già in vigore dal 2012, è quello di armonizzare le regole in vigore nei vari Paesi membri dell'Ue, perciò meglio tutelando i diritti dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [nota 5], dando loro aiuto nella pianificazione delle loro successioni e così in definitiva semplificando le procedure amministrative per i loro eredi.
La validità del testamento
Nel caso di specie, la forma del testamento della Sig.ra D è ologafo, e quindi conforme alla legge italiana: un testamento inglese invece - come quello per atto pubblico italiano - dovrebbe essere sottoscritto alla presenza di due testimoni. La forma del testamento stesso, in questo caso, non presenta alcun ostacolo alla pubblicazione in Italia, perché tale forma, scelta della Sig.ra D, segue la legge del Paese in cui ha disposto, aveva il domicilio, ed era residente [nota 6].
Tuttavia, la scelta della forma italiana di testamento, di per sé, non dimostra la vera volontà del testatore, che ha omesso di includere nella scheda testamentaria una dichiarazione espressa della legge applicabile alla sua successione, creando quindi perplessità e confusione per gli eredi e per gli esecutori testamentari.
Secondo la legge italiana, in tutti i casi in cui il testatore non ha espressamente scelto la legge del Paese di residenza, è la legge di nazionalità al momento della morte quella applicabile alla successione [nota 7]. Di conseguenza, la legge inglese dovrebbe governare la successione della Sig.ra D, e tutte le questioni concernenti, tra l'altro, la capacità di succedere, le designazione dei successibili ed i criteri di ripartizione dell'asse ereditario.
Il rinvio nel diritto privato internazionale
Tuttavia, la legge italiana, quando si tratta di un rinvio ad una legge straniera, dovrebbe «tenere conto del rinvio a sua volta operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana» [nota 8].
Il rinvio al diritto privato internazionale inglese comporta l'effetto della cosidetta "scissione", creando una divisione tra i beni immobili e mobili del defunto. Applicando la scissione, la legge applicabile sarebbe determinata secondo due criteri diversi:
- la legge che governa la successione ai beni immobili è la legge del Paese in cui i beni sono siti (lex rei sitae);
- la legge che governa la successione ai beni mobili, invece, è la legge del domicilio del defunto [nota 9].
Le regole di diritto privato internazionale inglese non sono codificate, ed un giudice che sia investito della questione in Inghilterra, in quanto abbia la competenza a decidere la definizione di una successione nel caso di un testatore che appunto era domiciliato in questo Paese, dovrebbe seguire la dottrina del rinvio sviluppata nel corso di centinaia di anni dalla giurisprudenza inglese ("precedent"). tenendo in considerazione le sentenze dal "Court of Appeal" o "House of Lords", nonché i testi scritti in questo campo dagli esperti e accademici.
Secondo gli autori del testo principale sul diritto privato internazionale inglese, la tendenza attuale è di seguire un sistema di "rinvio totale" o "rinvio doppio". Secondo tale sistema, il giudice inglese non dovrebbe automaticamente applicare la legge italiana, essendo la lex rei sitae o la legge del domicilio, ma dovrebbbe decidere il caso nella stessa maniera in cui lo avrebbe fatto il giudice italiano [nota 10]. Il rinvio doppio potrebbe eventualmente risultare in una delle due seguenti ipotesi: nell'applicazione della legge interna italiana secondo il codice civile (successione legittima), oppure, quante volte il giudice italiano ritenga che la legge della nazionalità debba prevalere, così rifiutando di accettare il rinvio alla legge italiana ed applicare quindi la legge inglese.
L'effetto contradittorio della scissione
Il rinvio dalla legge italiana alla legge inglese, ed il successivo contro-rinvio per effetto della "scissione," potrebbe così assomigliare al gioco del tennis da tavolo, comunemente detto effetto "ping-pong". Dunque nell'assenza di una dichiarazione espressa del testatore della legge applicabile alla successione, non è attualmente possibile per gli eredi sapere con certezza e precisione, quale sarà la legge applicabile.
Un altro effetto drammatico della scissione è che il rinvio dal common law alla legge di un Paese dotato di un "corpus iuris" civilistico, potrebbe forzare l'applicazione delle quote di legittima, contro la volontà di un testatore. Questo effetto è contrario alla libertà assoluta di disporre dei propri beni dopo la morte, un principio introdotto nel sistema giuridico inglese molti secoli fa ai tempi di Enrico VIII, nella prima legislazione sulla successione:
«All and every person...shall have full and free liberty, power and authority, to give, dispose, will and devise, as well as by his last will and testament in writing, or otherwise by any acts lawfully executed in his life ...» [nota 11].
La protezione della famiglia e dei parenti stretti non è assolutamente garantita dalla legge inglese a differenza di altri sistemi giuridici, compreso quello in vigore in Italia. Infatti, la maggior parte dei sistemi giuridici vigenti nei Paesi c.d. di common law non conoscono, e non accettano quindi facilmente il principio di diritto in tema di quota di legittima. Per esempio, un cittadino inglese ha la libertà di lasciare con un testamento tutti i suoi beni in beneficenza, e questa scelta potrebbe essere molto difficile, per i suoi familiari, da contestare. Esiste soltanto la possibilità per il coniuge e per i figli, che erano i soggetti economicamente dipendenti dal de cuius, di presentare un'istanza al Tribunale con la quale si chiede di ricevere parte dei beni relitti; ma la decisione è rimessa alla esclusiva discrezione del giudice [nota 12]. Il diritto di proporre un'azione in sede giudiziale esiste soltanto se ed in quanto il de cuius, al momento della morte, era ancora domiciliato nel Regno Unito.
È noto che nelle successioni transnazionali, il regime di scissione «crea più masse ereditarie, ognuna soggetta ad una legge diversa che determina con modalità diverse gli eredi e la rispettiva parte di eredità, nonché la suddivisione e la liquidazione della successione» [nota 13]. L'applicazione di due o più leggi ai beni mobili o immobili potrebbe negare al testatore il diritto di disporre di tutti i suoi beni dopo la morte, secondo la sua legge naturale: è questo il principio di diritto romano dell'«universalità della successione».
La validità e correttezza del rinvio, codificato dall'art. 13 della legge 218/1995, che lo permette ad una legge straniera, ma contemporaneamente lo accetta anche di ritorno alla legge italiana, è ancora in discussione. Il rinvio è «sorto quale ripensamento tardivo del legislatore, non coordinato col corpo del testo» [nota 14], ed è stato molto criticato. L'effetto di un rinvio da un Paese c.d. di common law al codice civile italiano, porta un danno per gli eredi testamentari (cittadini del Regno Unito) ed una violazione della volontà del de cuius. Tuttavia il giudice italiano si troverebbe a dover risolvere una grave contraddizione dovendo da una parte accettare il rinvio in applicazione della L. 218/95, e dall'altra decidere di seguire il principio che una persona ha il diritto di disporre tutti i suoi beni dopo la morte, secondo la sua legge naturale.
Purtroppo, anche vista la lunghezza del contenzioso in materia di successione, non esiste ancora nessuna autorità determinante su questo punto, dalla data dell'entrata in vigore della legge 218/1995 fino ad oggi, ed una sentenza da parte di un Tribunale italiano che abbia tracciato una guida sicura non è ancora stata pronunciata.
La legge applicabile ai beni immobili
In questo caso pratico, gli eredi dovranno partire dal presupposto che la successione insieme a tutti gli aspetti ancillari, è regolata dalla legge inglese, cioé la legge di nazionalità, secondo l'art. 46 della legge 218/1995.
Secondo il principio di rinvio dalla legge inglese alla "lex rei sitae" invece, la legge applicabile ai beni immobili dovrebbe essere quella italiana. Intanto, anche secondo la legge italiana, le quote specificate nel testamento rimarranno invariate, essendo conforme alle disposizioni in tema di successione legittima: la quota attribuita al marito dal ricavato della vendita dell'appartamento (55%) è di poco superiore a quanto previsto nel codice civile italiano (50%), e le quote attribuibili ai fratelli (cittadini del Regno Unito) andranno ad incidere sulla porzione disponibile.
L'aspetto che potrebbe creare più disaccordo in questa scenario, è il fatto che il marito italiano rivendichi il riconoscimento del diritto di abitazione previsto dal codice civile italiano (art. 540 c.c.) [nota 15]. Il diritto di abitazione impedisce la vendita dell'appartamento (o meglio lo rende più difficile e complicata perché per liberarsi di questo diritto gli eredi sarebbero costretti a liquidarlo economicamente), e non permette che la volontà del testatore venga realizzata, forzando gli eredi, ed in particolare i fratelli inglesi, a cercare una soluzione alternativa per dare esecuzione al testamento:
- potrebbero richiedere la divisione giudiziale;
ovvero in alternativa
- potrebbero raggiungere un accordo transattivo che preveda il trasferimento delle loro quote di eredità al marito.
Secondo la giurisprudenza inglese, in tutti i casi in cui la lex rei sitae contrasti con la volontà testamentaria, si deve applicare proprio il principio generale del rispetto della lex rei sitae [nota 16], con la conseguenza che gli eredi (ripetiamo cittadini del Regno Unito) dovranno accettare e rispettare il diritto di abitazione del marito.
La legge applicabile ai beni mobili
La suddivisione tra gli eredi della Sig.ra D dei conti bancari in essere in Italia e nel Regno Unito costituisce materia per una possibile controversia. Infatti, non essendo menzionati nel testamento, in applicazione della legge inglese che regola l'ipotesi di una successione senza testamento (i.e. "ab intestato", "law of intestacy"), questi conti dovrebbero essere suddivisi tra il marito che potrebbe ereditare fino ad un valore massimo complessivo di £ 250.000 e gli altri fratelli che avrebbero diritto ad una partecipazione paritetica sulla differenza (ricordiamo che nel caso di specie, la coppia non aveva figli).
In altre parole, per effetto della scissione, la legge inglese disponendo il rinvio alla legge del domicilio del defunto al momento della sua morte, costringe gli eredi (cittadini del Regno Unito) ad operare una scelta: o accettano che la de cuius era effettivamente domiciliata (v. oltre) in Italia, ed allora la suddivisione dei conti bancari deve seguire le disposizioni del codice civile italiano in materia di legittima [nota 17] (in questo caso il marito riceverebbe una quota pari a 2/3 ed i fratelli il restante terzo da suddividere tra loro); ovvero non accettano il rinvio alla legge italiana, si rivolgeranno allora al giudice inglese che deciderà secondo i principi della common law.
Il concetto di domicilio nella legge inglese, che serve a determinare la legge applicabile alla successione sui beni mobili, è diverso dalla definizione che se ne dà all'art. 43 c.c., più vicino al concetto di «residenza abituale» [nota 18]. La definizione del domicilio, secondo i principi di common law, indica un territorio di residenza permanente con cui una persona ha un collegamento molto stretto. Dobbiamo ricordare che un cittadino del Regno Unito nasce con un domicilio di origine ("domicile of origin") che corrisponde al domicilio del padre al momento della sua nascita. Un figlio illegittimo prende il domicilio di origine della madre. Tale domicilio viene mantenuto per tutta la vita, a meno che non venga sostituito con un domicilio di elezione ("domicile of choice"), che può essere scelto dal cittadino al momento del raggiungimento della maggiore età. Tale elezione avviene quando si risiede in uno Stato con l'intenzione di rimanervi permanentemente. L'elemento psicologico della volontà di permanenza è essenziale per l'acquisto di un nuovo domicilio. Non è richiesta alcuna formalità, né un periodo minimo di permanenza, per assumere il domicilio di elezione, ma in caso di una controversia, la verifica si effettua attraverso una indagine dei fatti, una prova per testimoni e una prova scritta sugli eventi e sulle circonstanze della vita intera del defunto [nota 19].
La Sig.ra D, potrebbe essere considerata come domiciliata di fatto in Italia, dopo una permanenza di oltre 30 anni. Non è escluso però che il marito contesti il domicilio italiano, e riesca a fornire al giudice britannico la prova che la moglie ha sempre avuto l'intenzione di tornare al Paese di origine prima della sua morte e che non ha mai rinunciato al suo domicilio di origine. Per esempio, la dichiarazione testamentaria con la quale chiede che le sue ceneri vengano riportate in Inghilterra dopo la morte, potrebbe essere un fattore determinante per provare l'intenzione di non rinunciare al domicilio inglese [nota 20]; come anche il fatto di aver tenuto conti bancari e risparmi in Inghilterra.
Gli esecutori testamentari
Il marito e uno dei fratelli, cittadino del Regno Unito, sono stati nominati esecutori testamentari. In Italia, la nomina di un esecutore testamentario pur essendo possibile, non è comune, perché i beni e diritti del defunto passano direttamente agli eredi. Tale nomina è più importante per l'amministrazione di una successione nel Regno Unito, perché soltanto un esecutore testamentario approvato dall'autorità pubblica, la "Court of Probate", ha il potere di gestire la proprietà del defunto, pagare i debiti e le spese della successione ed i funerali, distribuire l'asse ereditario secondo la volontà del testamento, oppure secondo la legge di "intestacy". La Court of Probate è autorizzata ad approvare la nomina di un esecutore testamentario indicato in un testamento da parte di un cittadino defunto domiciliato all'estero, nel caso in cui il testamento sia scritto in inglese o gallese [nota 21]. Nel caso della Sig.ra D, i beni siti nel Regno Unito devono essere liquidati con un "Grant of Administration", perché la distribuzione dei conti bancari non era menzionata nel testamento e segue la legge di "intestacy").
La successione in Italia nei beni immobili e mobili, teoricamente potrebbe essere gestita da uno degli eredi, ma nel caso di specie la Sig.ra D ha nominato esecutore testamentario anche un fratello, il quale è obbligato ad intervenire e sottoscrivere gli atti della successione. Nel caso in cui abbia difficoltà, o per una sua impossibilità di affrontare il viaggio ovvero perché non familiarizzi con la lingua italiana potrebbe nominare un procuratore speciale in Italia, oppure potrebbe rinunciare alla sua funzione di esecutore. La legge inglese, infatti, consente una semplice rinuncia scritta, mentre la legge italiana richiede che tale rinuncia sia sottoscritta ed autenticata da un Notaio.
La professio iuris straniera
Sarebbe interessante considerare le interpretazioni che darebbero un giudice italiano o inglese nell'ambito di un contenzioso, nell'ipotesi in cui la Sig.ra D avesse espressamente scelto la legge inglese, nel testamento, regolatrice della successione. L'effetto della scissione, e il conseguente rinvio indietro alla legge italiana, sarebbe stato lo stesso, nonostante la scelta del common law e la libertà di disporre?
Il rinvio indietro alla legge italiana è escluso dall'art. 13.2 (a) della legge 218/95 «nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate». Il rinvio è quindi escluso soltanto nel caso di scelta della legge di residenza, (concessa dall'art. 46.1 legge 218/95) ma non della legge della nazionalità.
La tendenza attuale nella giurisprudenza in Europa è che, in assenza di una dichiarazione espressa nel testamento, si deve accettare il principio che la legge inglese rinvii ad una legge straniera (cioè nei casi in cui il Paese straniero accetti il rinvio come avviene in Italia). Dall'altro lato, invece, nel caso di una professio iuris i giudici hanno dimostrato di essere molto riluttanti ad applicare il rinvio, preferendo proteggere la scelta espressa della legge inglese, e la volontà assoluta di un testatore, principio fondamentale di tale legge.
In due decisioni emanate dalla Corte Suprema di Spagna e dalla High Court di Londra, entrambi i casi riguardando beni siti in Spagna, sia il giudice inglese sia il giudice spagnolo hanno affrontato la scelta della legge inglese nelle successioni di cittadini inglesi. La legge spagnola è simile alla legge italiana poiché tutela gli eredi legitimi e legittimari [nota 22].
In un caso presentato alla Court of Appeal del Regno Unito nel 1985, il defunto Christopher William Adams [nota 23] era domiciliato in Inghilterra, e lasciava, con testamento, tutti i suoi beni immobili in Spagna alla moglie. Il figlio del defunto impugnò il testamento, chiedendo l'applicazione del diritto spagnolo, secondo il rinvio della legge inglese alla lex rei sitae. Il giudice, Sir Nicholas Wilkinson, rigettò il ricorso del figlio, motivando la sua decisione: «gli esperti concordano che la universalità di successione è un principio fondamentale del diritto spagnolo, e l'applicazione della legge spagnola alla successione di un bene immobile in Spagna, appartenendo ad un proprietario straniero, sarebbe contrario a tale principio».
In un caso successivo, alla Corte Suprema di Spagna venne sottoposta la successione di John Anthony Denney, cittadino inglese domiciliato in Spagna, e che nel testamento nominò la seconda moglie quale unico erede. [nota 24] I figli del primo matrimonio impugnarono il testamento, sostenendo che secondo il rinvio dalla legge inglese di scissione, avevano il diritto alla quota di legittima secondo il diritto spagnolo, perché i beni mobili (in questo caso una collezione di arte) si trovavano in Spagna, luogo del domicilio di elezione. La Corte Suprema affermò che il rinvio deve essere applicato con prudenza e flessibilità secondo i fatti particolari che variano da caso a caso, e nella fattispecie era evidente che il testatore aveva la libertà di disporre secondo la sua legge nazionale.
Finché il regolamento non entrerà in vigore, una successione che si apra in Italia e che riguardi un cittadino del Regno Unito (defunto senza testamento) e non vi sia quindi indicazione della legge applicabile, dovrebbe, secondo i principi considerati, seguire le regole dell'art. 46 della legge 218/1995, e di conseguenza, secondo l'art. 13 della stessa legge, sarebbe sottoposto all'effetto del rinvio e della scissione. Per evitare i dubbi e ridurre i rischi di un'eventuale impugnazione, un cittadino comunitario residente in un altro Stato membro dovrebbe senz'altro includere nel testamento una clausola relativa alla legge applicabile. Anche se il rinvio non è escluso dall'art. 13 nel caso di una professio iuris della legge nazionale, l'espressione della volontà del testatore sarebbe molto più difficile da impugnare.
La mancata adesione del Regno Unito al regolamento
Gli articoli 16 e 17 della proposta di regolamento prevedono che dopo l'entrata in vigore, la legge applicabile alla successione sia la legge del Paese di «residenza abituale» [nota 25]. Il nuovo regolamento riconosce al testatore la facoltà di scegliere la legge nazionale. Tale scelta dovrebbe essere espressa «a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione mortis causa» [nota 26].
Il Ministro della giustizia del Governo inglese ha annunciato, il 16 dicembre 2009, che il Regno Unito ha deciso, per il momento, di non esercitare il diritto di opt-in al regolamento, mentre continua a partecipare nelle discussioni, ed ai working-group che preparano il testo finale. Anche l'Irlanda ha deciso di non partecipare all'adozione del regolamento, che non sarà quindi né vincolante né applicabile nei due Stati membri.
Le maggiori difficoltà che il Regno Unito incontra con la proposta di regolamento, al momento sono due: in primo luogo, mentre il Governo inglese è d'accordo nel ritenere che la legge applicabile sia la legge di residenza abituale, dall'altro lato ritiene che tale concetto debba essere definito meglio nel testo del regolamento, per evitare che la successione di un cittadino europeo che muoia senza testamento dopo un periodo di residenza breve in un altro Paese membro, debba essere regolato dalla legge di tale Paese. Il concetto di residenza abituale è già un criterio di collegamento ad altra legislazione europea, come per esempio il regolamento n. 2201 del 2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale). La Corte di Giustizia europea ha definito la residenza abituale come «il luogo ove la persona ha effettivamente stabilito il centro dei propri interessi ed affari, anche se lo stesso non coincide con la nozione nazionale di residenza».
In secondo luogo, ed indubbiamente la preoccupazione maggiore del governo britannico, è l'effetto di un futuro regolamento sulle liberalità (nel testo inglese del regolamento tradotto come gift). Un principio fondamentale del sistema di common law è che le liberalità, o le donazioni inter vivos, sono irrevocabili, e che non possono essere soggette ad azione di riduzione proposta dagli eredi, o clawback, dopo la morte. Sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento: «i diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione a causa di morte, quali le liberalità ..., fatto salvo l'articolo 19.2 (j) » [nota 27]. Però, l'art. 19.2 (j) prevede che la legge applicabile alla successione disciplina «la restituzione e la riduzione delle liberalità nonché la loro presa in considerazione nel calcolo delle quote ereditarie». Inoltre, nell'introduzione alla proposta di regolamento, è sottolineata l'intenzione della nuova legislazione di proteggere la volontà dell'individuo: «i testatori cittadini di un Stato membro nel quale le donazioni inter vivos sono irrrevocabili, possono confermarne la validità scegliendo la propria legge nazionale come legge che disciplina la successione. Uno degli obiettivi fondamentali del regolamento è assicurare che tali meccanismi siano rispettati» [nota 28].
Secondo l'art. 19.2 (j) un cittadino inglese potrebbe tutelare l'irrevocablità delle liberalità, scegliendo la propria legge di nazionalità, ma in mancanza di testamento e morendo residente in Italia, lo stesso cittadino non avrebbe questa tutela, e una donazione fatta 20 anni prima della morte potrebbe essere impugnata dagli eredi. I beneficiari della liberalità, potrebbero contestare la richiesta di restituire quanto ricevuto, essendo loro negata la tutela della proprietà.
Anche i trust sono esclusi nell'ambito del regolamento [nota 29]. Sono numerosi i tipi di trust previsti dalla legge di common law, e certi tipi sono trust che operano al momento della morte, per esempio il statutory trust nel caso di intestacy.
La decisione di non aderire alla Proposta, potrebbe essere dovuta dalle pressioni di tipo economico, dagli istituti che creano e regolano i trust fund nel Regno Unito, nonchè dalle charities, che ricevono enormi donazioni ogni anno dai privati. Cè anche una forte influenza dei media sulle possibili perdite di diritti fondamentali degli inglesi, che crea un clima di euroscepticism nel Regno Unito. Si paventa una situazione in cui le regole come quella del clawback dei sistemi civilistici stranieri saranno imposte nella successione.
Sembra una decisione catastrofica per i cittadini britannici ed irlandesi che al contrario speravano finalmente di avere chiarezza nella disciplina delle loro successioni. Non è chiaro in questo momento, nel caso in cui tali Paesi non aderiscano al regolamento, se le loro norme interne continueranno ad essere applicabili, oppure se dovrà essere varata una nuova legislazione, creata selezionando soltanto alcune delle norme contenute nel regolamento (per esempio il certificato di eredità e la scelta della legge applicabile), e abolendo la legge di scissione.
[nota 1] Solicitor of the Supreme Court of England and Wales, qualificata nel 1994, avvocato stabilito in Italia iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2001. Consulente presso lo Studio Legale Paoletti in Roma dal 2007.
[nota 2] Art. 456 c.c.
[nota 3] Gli Stati membri del Regno Unito sono quattro, ma comprendono tre sistemi legali diversi: Inghilterra e Galles, Scozia ed Irlanda del Nord. I riferimenti in questo articolo al "diritto inglese" comprendono la legge di Inghilterra e Galles.
[nota 4] La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Bruxelles, 14 ottobre 2009 COM (2009) 154 definitivo.
[nota 5] Direttiva 2004/38/Ce.
[nota 6] Legge 218/1995, art. 48: «Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza», Hague Convention on Private International Law - Convention of 5th October 1961 Relating To The Form Of Testamentary Dispositions, art. 1 (ratificato dal Regno Unito, ma non dall'Italia).
[nota 7] Legge 218/1995, art. 46 (1).
[nota 8] Legge 218/1995 art. 13 (1).
[nota 9] Le norme di diritto privato internazionale inglese che rigardano la successione ai beni mobili sono in forza da più di due secoli: Pipon v Pipon (1744), vedi anche Re Barton (Deceased), Tod v Barton [2002] EWHC 264 (Ch); [2002] WTLR 469.
[nota 10] SWEET and MAXWELL, Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 13th Ed., chapter 4: «A court might decide the case in exactly the same way as it would be decided by the foreign court. Thus, in the case of a British citizen dying intestate domiciled in Italy, leaving movables in England, the English court (if it adopted this method of solution) would decide the case as it would be decided by the Italian court. If the Italian court would refer to English "law" and would interpret that reference to mean English domestic law, then the English court would apply English domestic law. [Footnote: Until 1995 this is what the Italian court would have done, but Art.13 of Law No.218 of May 31, 1995 alters Italian law to provide for renvoi in certain cases: see 1996 Rev. Crit.174]. If on the other hand the Italian court would refer to English "law" and interpret that reference to mean English conflict of laws, and would "accept the renvoi" from English law and apply Italian domestic law, then the English court would apply Italian domestic law. This method requires proof not only of the conflict rule of the foreign country relating to succession but also of the foreign rules about renvoi. In spite of its greater complexity, it seems to represent the present doctrine of the English courts, at least in certain contexts. It may conveniently be called the theory of "total" or "double" renvoi».
[nota 11] The principle of testamentary freedom: Statute of Wills 1540, successivamente modificato dal Wills Act 1837.
[nota 12] Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975.
[nota 13] Proposta di regolamento - relazione, art. 4.3.
[nota 14] E. CALO', «La professio iuris straniera nel diritto internazionale privato delle successioni», Studio n. 44 05/07-Ue.
[nota 15] Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
[nota 16] Philipson-Stow v IRC [1961] AC 727 at 761.
[nota 17] Art. 582 c.c. - "Concorso con coniuge e sorella".
[nota 18] Art. 43 c.c. «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi».
[nota 19] CHESHIRE - NORTH & FAWCETT, Private International Law, (14th ed.), Oxford University Press, 2008, p.164.
[nota 20] Reddington v Riach's executor [2002] SLT 537.
[nota 21] Non-contentious Probate Rules 1987, r. 30 (3)(a)(i).
[nota 22] Nel caso di conflitto, la legge applicabile è la legge nazionale del testatore: codice civile spagnolo art. 9(8).
[nota 23] Sentence of the High Court of Justice Chancery Division 31 July 1985 in Re Estate of Christopher William Adams deceased.
[nota 24] Denney v Denney (Royde Smith) Spanish Supreme Court 21 May 1999 Appeal no. 3086/1995.
[nota 25] Proposta di regolamento, art. 16: «Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».
[nota 26] Proposta di regolamento - relazione art. 4.3: «Scegliendo un regime unitario il regolamento subordina la successione a un'unica legge ed evita cosi tali inconvenienti. Un regime unitario permette altresì al testatore di pianificare equamente la ripartizione dei suoi beni tra gli eredi, indipendentemente dal luogo in cui sono ubicati i beni stessi».
[nota 27] Proposta di regolamento art 1.3 (f).
[nota 28] Proposta di regolamento - relazione art. 4.3.
[nota 29] Proposta di regolamento art 1.3 (j).
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