Le tecniche redazionali: problematiche
Le tecniche redazionali: problematiche
di Sergio Sideri
Notaio in Lanciano
Lo scopo di questo studio, pur nella ristrettezza dello spazio assegnatogli, mira ad effettuare una disamina delle varie problematiche che si possono avere nell'ambito del trasferimento di un'azienda o di un ramo di essa.
Il fine è evidentemente quello di verificare quali difficoltà si possono incontrare nel caso di trasferimento d'azienda rispetto a ciascun tipo negoziale e, quindi, quali particolari problemi vengono posti da ciascuna vicenda circolatoria.
Dato il ristretto tempo assegnatoci tralasceremo la fase pre contrattuale e quella preliminare del trasferimento iniziando il nostro lavoro dalla vendita dell'azienda o c.d. "Cessione di azienda", tenendo presente che le varie problematiche che si andranno ad esaminare risulteranno applicabili anche nel caso di trasferimento di azienda a titolo gratuito.
L'azienda, quale complesso di elementi economici eterogenei strumentali all'esercizio di impresa, si compone di beni materiali (mobili, immobili, impianti, attrezzature, merci ecc.) e beni immateriali (organizzazione, avviamento, clientela), collegati funzionalmente.
La configurazione del "bene azienda" e dei singoli beni aziendali influenzano decisamente la ricostruzione del fenomeno e ciò non tanto e non solo in conseguenza della visione atomistica od unitaria dell'azienda, ma in quanto l'oggetto del trasferimento è costituito, come detto, da elementi materiali od immateriali stabili e da elementi (ad esempio le merci) che sono destinati ad essere sostituiti od alienati.
La cessione d'azienda si inserisce nello schema causale della vendita quando le parti prevedono, a fronte del trasferimento del complesso aziendale, il pagamento di un corrispettivo pecuniario.
Dal momento che l'applicazione della disciplina di carattere generale della cessione di cui agli artt. 2555 e ss. c.c. comporta che, oltre ai beni in senso stretto che compongono l'azienda, siano prese in considerazione anche una molteplicità di situazioni giuridiche, è da ritenere che la cessione di questo particolare bene integri pur sempre una vendita, sia pure sui generis.
Basti pensare alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività; ai contratti aziendali, ai crediti ed ai debiti aziendali, alla disciplina dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2112 del c.c.
Ed ancora, per la forma si applica l'art. 2556 c.c. e riguardo agli effetti della cessione vi è anche il divieto della concorrenza.
Quindi è da ritenere che la particolare natura del bene che forma oggetto di trasferimento non comporta significative modificazioni allo schema causale e della disciplina della vendita di cui agli art. 1470 e ss. c.c.
Pertanto, il complesso aziendale ceduto, salvo diverso accordo delle parti, passa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della cessione; tutti i beni ricompresi nell'azienda, anche se non esattamente indicati nel contratto, passano in proprietà all'acquirente, quale sia lo stato di qualità, quantità e di usura in cui ciascuno di essi si trovi al momento della consegna [nota 1].
E' stato opportunamente sostenuto [nota 2] che «in caso di inesatto adempimento da parte dell'alienante dell'obbligazione di consegnare la res all'acquirente, possono essere esperite l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento nonché quella per il risarcimento dei danni (art. 1453 c.c.), svincolate dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia».
Una corretta prassi contrattuale è necessaria per salvaguardare la posizione sia dell'alienante che dell'acquirente e, quindi, in riferimento alla tutela della posizione della parte venditrice rispetto al pagamento del prezzo si utilizza, a volte, lo schema della vendita con riserva di proprietà [nota 3]; ovvero si subordina l'efficacia del contratto di cessione al verificarsi o mancato verificarsi di un evento dedotto in condizione risolutiva, assicurando, così alla parte venditrice, la possibilità di riottenere la disponibilità del bene trasferito, qualora si verifichino eventi incompatibili con l'operazione posta in essere.
Ed ancora, rispetto alla tutela della parte acquirente, può apporsi una clausola condizionale di tipo sospensivo, con la quale si subordina l'effettività dell'obbligo alla corresponsione del prezzo, al verificarsi di tutti i presupposti, di fatto e di diritto, necessari per la prosecuzione dell'attività dell'azienda acquistata.
L'art. 2556 c.c., nel prevedere la forma "notarile" del contratto, non impone una forma negoziale obbligata, ma una forma integrativa necessaria per la pubblicità nel Registro delle imprese .
E' infatti comunque valido un contratto di cessione di azienda (od anche un contratto preliminare di cessione di azienda) stipulato per scrittura privata non autenticata, in quanto conforme al dettato di cui al comma 1 del citato art. 2556 c.c. (salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni aziendali o per la particolare natura del contratto), ma non idoneo al deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese.
Nell'ipotesi di previsione di pagamento dilazionato del corrispettivo della cessione, l'adozione della forma dell'atto pubblico è consigliabile non solo per motivi deontologici, ma in quanto, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'atto notarile è titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esso contenute [nota 4].
Vi è da dire che il problema dei requisiti di forma della cessione di azienda in rapporti con la pubblica amministrazione si riverbera necessariamente con l'opera di adeguamento della volontà delle parti ai precetti normativi che dovranno necessariamente tener conto di alcuni principi di diritto pubblico capaci di caratterizzare l'intero procedimento.
Non è questa la sede per analizzare le varie problematiche relative al trasferimento di azienda e la successione nei rapporti pubblici ed a tal fine si rimanda allo studio dell'autorevole Vincenzo Pappa Monteforte [nota 5].
Quello che invece ci preme è l'analisi delle varie clausole riscontrabili ed inseribili nel contratto che regolamenta la vicenda traslativa del contratto di cessione di azienda, intesa questa in senso unitario.
Per opportunità ed in considerazione della funzione propria dell'attività notarile si è intesa al riguardo adottare la forma dell'atto pubblico, il quale richiederà la necessaria presenza dei testimoni, nel caso di donazione di azienda.
In quest'ultimo caso va precisato che, in base al disposto dell'art. 782 c.c., poichè il complesso aziendale, come visto, costituisce una universalità composta anche di beni mobili, per meri fini prudenziali sarebbe opportuno indicare nell'atto stesso, ovvero in una nota sottoscritta a parte ed allegata all'atto i beni mobili che compongono l'azienda ed il loro valore e ciò al solo fine di evitare eventuali ipotesi di nullità, anche parziali [nota 6].
Va da sè che le pattuizioni appresso riportate, proprie del contratto di cessione a titolo oneroso, possono essere utilizzate, con i dovuti aggiustamenti rispetto al titolo in cui le stesse andranno inserite, anche nelle altre fattispecie negoziali quali, a titolo di esempio, la donazione di azienda, il conferimento di azienda in società, la datio in solutum, la permuta di complesso aziendale, la cessione con patto di riscatto ed i contratti atipici che comportano il trasferimento del bene aziendale.
N. Repertorio N. Raccolta
CESSIONE DI AZIENDA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ... il giorno ... del mese di ...
In ... nel mio studio alla Via ...
Avanti a me Dott. Sergio Sideri Notaro in ... ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di ...
SONO PRESENTI
TIZIO
CAIO
SEMPRONIO
Comparenti, della cui identità personale io Notaro sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale dichiarano e convengono quanto appresso:
DICHIARANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Tizio, appresso qualificato parte cedente, cede e vende al Signor Caio, che accetta ed acquista, l'azienda di proprietà della stessa parte cedente corrente in ... ed avente ad oggetto l'esercizio commerciale di ...
Detta azienda è iscritta presso la Camera di Commercio di ... con il seguente numero di iscrizione e codice fiscale:
Per l'esercizio di detta azienda dal Comune di ... sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni Amministrative, e precisamente:
- autorizzazione numero ... in data ...
- autorizzazione numero ... in data ...
Nel caso il cui l'azienda abbia ad oggetto l'esercizio di attività protette come per esempio la gestione di una di "farmacia" così come previsto del comma 4-bis dell'art. 7 della legge 362/1991 è indispensabile prevedere la seguente clausola contrattuale:
L'efficacia del presente contratto è condizionata sospensivamente all'avvenuto riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio della farmacia e dell'azienda commerciale a questo connessa in favore della parte cessionaria, da parte della competente autorità amministrativa, a norma dell'art. 12 comma 3 della legge 8 aprile 1968, n. 475, in relazione all'art. 7 comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
Se acquirente è una società di persone legittimata all'acquisto:
L'iscrizione della società al Registro delle imprese è regolata dalle disposizioni del codice civile, ma rimane subordinata al verificarsi della condizione sospensiva di cui sopra e cioè, all'avvenuto riconoscimento amministrativo del trasferimento del diritto di esercizio della farmacia e dell'azienda commerciale a questa connessa, in favore della società a norma dell'art. 12, comma 3 della legge 8 aprile 1968, n. 475. A tale momento un legale rappresentante della società ne richiederà l'attivazione depositando copia del provvedimento autorizzativo.
Le parti si dichiarano, inoltre, edotte delle comunicazioni da effettuarsi in conformità all'art. 8 comma 2 della legge 362/1992.
Nel caso di cessione di azienda con riserva di proprietà:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 c.c. la parte cedente si riserva la proprietà del complesso aziendale di cui sopra.
Quindi la parte acquirente acquisterà la proprietà dell'azienda indicata al momento del pagamento dell'ultima rata del prezzo secondo le modalità appresso convenute.
Entro i successivi cinque giorni dall'avvenuto pagamento integrale del prezzo pattuito, la parte venditrice si impegna a rilasciare, a semplice richiesta e spese della parte acquirente, una dichiarazione, contenuta in atto pubblico o scrittura privata autenticata, da pubblicizzare secondo le norme di legge vigenti, che attesti l'avvenuto pagamento del corrispettivo stesso ed il conseguente automatico trasferimento della proprietà.
La disciplina della cessione di azienda con riserva di proprietà va regolamentata, poi, con le seguenti clausole concernenti la consegna del bene trasferito, il diritto di condurla e le modalità di esercizio, il divieto di atti di alienazione dei beni e degli enti dedotti in contratto e dei beni che in generale compongono il complesso e le conseguenze dell'inadempimento dell'acquirente, tenendo conto del contenuto inderogabile degli artt. 1525 e 1526 c.c.
A tal fine, quindi, sembra opportuno allegare all'atto una nota descrittiva dei beni concernenti il capitale fisso ed il capitale circolante dell'intero complesso, al fine di rendere più agevole alle parti disciplinare gli obblighi di restituzione e di indennizzo per il caso di risoluzione a seguito di inadempimento.
Fermo restando il disposto dell'art. 1525 c.c., il mancato pagamento di due o più rate, anche non consecutive, ovvero il mancato adempimento di una delle obbligazioni assunte dalla parte cessionaria con il presente atto che debbono intendersi essenziali, darà diritto alla parte cedente di invocare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., senza necessità di diffida o messa in mora e di esigere l'immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute, ovvero, in alternativa, di ritenere risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione della stessa parte alienante di volersi avvalere della risoluzione a mezzo di lettera raccomandata A.R. con fissazione di un termine per l'adempimento non inferiore a ... giorni dal ricevimento.
In ogni ipotesi di risoluzione del contratto imputabile alla parte acquirente, la stessa dovrà:
- restituire tutti gli allegati fissi dell'azienda descritti nella nota allegata al presente atto sotto la lettera " ... ";
- restituire gli elementi del capitale circolante dell'azienda esistenti al momento della risoluzione come riportati nella citata nota allegata sub " ... " e versare alla parte alienante l'equivalente in denaro relativo ai beni alienanti o consumati nell'esercizio dell'attività al valore che essi avranno al momento della risoluzione secondo i listini ed i prezzi correnti di mercato o, in caso di controversia, secondo il valore determinato dall'Arbitro unico nominato, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di commercio di ... entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'arbitro deciderà secondo equità sulla base del disposto dell'art. 1349 c.c.
In tutti i casi di risoluzione e/o di scioglimento del rapporto contrattuale per le motivazioni sopra enunciate, la parte venditrice riacquisterà automaticamente la titolarità dei rapporti contrattuali originari ancora in essere e non subentrerà, salvo diverso accordo con la parte cessionaria e previo espresso consenso dei terzi contraenti, nei rapporti contrattuali nuovi.
Tutti i crediti ed i debiti maturati dalla parte acquirente nel corso dell'esercizio dell'azienda ceduta, resteranno rispettivamente a suo esclusivo favore e carico, obbligandosi la stessa a tenere indenne la parte alienante da ogni somma che quest'ultima fosse tenuta a pagare per debiti sorti nel corso della nuova gestione aziendale [nota 7].
La parte acquirente si obbliga, fin da ora, a prestare il suo consenso per l'espletamento di tutte le formalità occorrenti per la reintestazione delle autorizzazioni amministrative in capo alla parte venditrice.
Per una maggiore disamina delle varie problematiche riguardo alla pubblicità ed agli adempimenti della cessione di azienda con riserva di proprietà, alla opponibilità dell'atto, rispetto ai beni mobili, registrati o meno ed al loro valore, si rimanda allo studio dell'autorevolissimo G. Aricò, cit. in nota 3, p. 471.
ARTICOLO 2
La cessione comprende tutti i beni mobili che arredano e corredano l'azienda ceduta, nonchè tutte le merci e le scorte, i diritti ed i rapporti riconducibili all'esercizio dell'attività di cui sopra, il tutto come meglio specificato nell'elenco descrittivo che sottoscritto dalle parti e da me Notaro si allegano al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà dei comparenti in tal senso.
Va precisato che l'elenco descrittivo dei beni fissi e circolanti ricompresi nell'azienda trasferita non è obbligatorio, me è opportuno qualora non si voglia fare riferimento ai beni e le merci ricompresi nelle scritture contabili della parte cedente riferite all'azienda ceduta.
In questo caso potrebbe essere adottata la seguente clausola:
La cessione comprende tutti i beni mobili che arredano e corredano l'azienda ceduta, nonchè tutte le merci e le scorte, i diritti ed i rapporti riconducibili all'esercizio dell'attività di cui sopra, il tutto come meglio risulta dalle scritture contabili della parte cedente ed esaminate dalla parte acquirente prima e fuori del presente atto.
ARTICOLO 3
Nei rapporti tra i contraenti si conviene che si intendono esclusi dalla cessione i crediti ed i debiti aziendali relativi all'azienda ceduta, i quali resteranno a favore ed a carico della parte cedente che si obbliga a rifondere alla parte acquirente quanto la stessa fosse tenuta a sborsare nei confronti dei creditori dell'azienda ceduta per effetto dell'art. 2560 c.c.
Nel caso di debiti relativi all'azienda ceduta e trasferiti:
Le parti convengono che la parte acquirente non subentrerà nei debiti in essere alla data odierna, rimanendo questi in testa alla parte cedente, salvo per il debito derivante dal contratto di mutuo stipulato in data ... con atto a rogito per Notaro al numero di repertorio registrato a ... il giorno ... al numero ... a fronte del quale è stata iscritta ipoteca presso l'Agenzia del territorio di ... in data ... al numero ... R.P. per Euro ... a favore della Banca ... e che per accordo delle parti viene espressamente accollato alla parte acquirente, che accetta e che dichiara di aver preso visione del contenuto del citato contratto di mutuo, prima e fuori del presente atto e di approvarlo in toto ed in ogni sua parte.
Ai fini del citato accollo la parte cessionaria elegge domicilio in ... e si obbliga a comunicare, a sua cura e spese, al citato Istituto di credito copia del presente atto ai fini del subentro nelle obbligazioni derivanti dal citato finanziamento.
ARTICOLO 3-bis
In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2558 c.c., la parte acquirente non subentrerà nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda ceduta che non abbiano carattere personale e ancora in corso di esecuzione alla data del presente atto. Questi rimarranno in capo alla parte trasferente.
ARTICOLO 4
La presente cessione viene effettuata per il convenuto dichiarato prezzo di euro ... , pagato nei modi di legge, prima e fuori del presente atto.
Detto prezzo resta imputato quanto ad Euro ... per mobili e arredi, quanto ad Euro ... per macchine elettriche ed elettroniche, quanto ad Euro ... per gli impianti generici e quanto ad Euro per l'avviamento.
Nel caso di cessione di azienda in cui sono ricompresi degli immobili si discute se le modalità di pagamento debbano essere fatte secondo le modalità della c.d. "Bersani".
E' da preferire l'opinione negativa in quanto oggetto diretto ed immediato del trasferimento non è l'immobile in se, ma il complesso organizzato di beni (l'azienda) in cui è ricompreso mediatamente il bene immobile.
Ove si aderisse alla soluzione opposta la clausola dovrebbe avere il seguente tenore:
Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, previo richiamo da me Notaro effettuato alla responsabilità penale cui possono essere soggette in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano che:
(per i pagamenti effettuati prima del 4 luglio 2006 nessun obbligo: comma 49 finanziaria 2007).
a) il corrispettivo della presente compravendita è stato pagato e regolato come appresso, e precisamente:
- quanto ad Euro ... mediante assegno bancario/circolare non trasferibile, intestato alla parte alienante, numero ... emesso dalla Banca (tratto sulla Banca) ... in data ... (ovvero mediante Bonifico Bancario ... );
- quanto ad Euro ...
- quanto ad Euro ... verranno corrisposti, nei modi di legge, in numero ... rate mensili ciascuna dell'importo di Euro ... con scadenza la prima in data ... e le successive il ... di ogni mese a partire dal ... e fino al ... ;
b) i contraenti non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente contratto;
c) per la stipula del presente contratto i contraenti si sono avvalsi dell'opera di un mediatore immobiliare identificato come appresso:
- (generalità del titolare se persona fisica);
- (denominazione o ragione sociale, sede ed i dati identificativi del legale rappresentante se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società);
- (codice fiscale o la partita Iva);
- (il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società).
N.B. Nel caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni vi è obbligo di effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
d) la spesa sostenuta per la mediazione ammonta ad Euro ... ;
e) detta spesa è stata pagata mediante assegno ... non trasferibile intestato a detta Agenzia, numero ... emesso in data ... dalla Banca ...
A garanzia dell'esatto pagamento delle rate di prezzo, la parte acquirente consegna alla parte alienante, che ne accusa ricevuta, una Polizza fideiussoria numero ... rilasciata in data ... dalla Banca ... filiale di ... di importo pari ad Euro ... a primo rischio decrescente, secondo il piano e le scadenze nella polizza stessa indicate, il tutto con scadenza finale il ...
ARTICOLO 5
La parte cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà dell'azienda ceduta e degli enti dedotti in contratto, con la precisazione che per detta azienda venduta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli articoli 230-bis ultimo comma del codice civile e dell'articolo 732 c.c.
Se del caso ed ove ne ricorrono i presupposti:
In riferimento all'art 230-bis del c.c. il cedente Tizio liquida in favore di Sempronio, che accetta, il suo diritto di partecipazione nell'impresa familiare nella somma complessiva di Euro ... così come determinato nella situazione patrimoniale aggiornata alla data del ... e che al presente atto si allega sotto la lettera " ... ", omessane la lettura per volontà dei comparenti in tal senso.
Detta impresa risulta riconosciuta in forza di atto autenticato nella sottoscrizione dal Notar ... di ... in data ... al numero ... di repertorio, registrato a ... il giorno ... al numero ...
Detta somma viene consegnata a Sempronio a mezzo ... (indicazione delle modalità di pagamento conformi al D.l. 143/1991 art. 1, convertito con L. 197/1991) il quale accetta e riceve rilasciandone ampia e definitiva quietanza di saldo dichiarando di non aver più nulla a pretendere per la causale di cui sopra.
Nel caso in cui nell'azienda trasferita siano ricompresi dei beni immobili occorre inserire in atto le menzioni di cui alle leggi 47/85 e 380/2001, relative ai fabbricati ed ai terreni.
ARTICOLO 6
La parte acquirente dichiara di essere stata immessa dal giorno d'oggi nel possesso dell'azienda ceduta, per ogni conseguenziale effetto utile ed oneroso.
Per effetto della presente cessione si trasferisce fin da ora alla parte acquirente, con il consenso espresso della parte alienante, la Ditta " ... ". Pertanto l'insegna aziendale costituita da " ... " potrà essere mantenuta.
ARTICOLO 7
Gli effetti economici della qui perfezionata cessione, per quanto riguarda il godimento dell'azienda ceduta, hanno inizio dal giorno d'oggi e in avanti saranno a favore dell'acquirente i redditi e a suo carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie afferenti l'azienda, nonchè l'eventuale canone di locazione dei locali occupati dall'azienda stessa, i premi di assicurazione e quant'altro riservandosi le parti di addivenire ad un conto di conguaglio con riferimento alla data dell'atto.
Le parti precisano che i locali dove è esercitata l'attività aziendale sono tenuti in locazione dalla parte alienante giusta contratto di affitto stipulato in data ... con il Signor ... della durata di anni ... registrato a ... il giorno ... al numero ... e per un canone mensile di Euro ...
Per effetto della presente cessione Caio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subentrerà nella stessa posizione del conduttore verso il proprietario, Signor ... rispetto a tutti i diritti e gli obblighi scaturenti dal citato contratto di locazione.
La parte acquirente dichiara di aver preso visione e, quindi, di accettare tutte le clausole del citato contratto di locazione.
La parte cedente, a sua cura e spese, si obbliga a dare comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R., della cessione legale del citato contratto di locazione, il tutto per gli effetti di cui all'art. 36 della citata legge 392/1978, al riguardo riconoscendo le parti:
1) che sino a quando il proprietario non lo avrà liberato, il venditore resterà responsabile nei confronti del Signor ... per le obbligazioni derivanti dal citato contratto di locazione;
2) che le indennità per la perdita dell'avviamento previste dall'art. 34 della legge 392/1978 saranno liquidate a favore di chi risulterà conduttore al momento della cessazione definitiva della locazione;
3) che per effetto della cessione del contratto di locazione il diritto di prelazione previsto dagli artt. 38 e 40 della legge 392/1978 competerà alla parte acquirente;
4) che la cauzione già versata dalla parte venditrice al proprietario al momento della conclusione del contratto di locazione, per complessivi Euro ... spetterà al venditore al momento della conclusione del contratto.
ARTICOLO 8
La parte cedente presta fin da ora ogni più ampio, incondizionato ed opportuno consenso alla voltura di tutte le licenze amministrative di qualsiasi specie, richieste dalle vigenti leggi, per l'esercizio dell'azienda ceduta e si impegna ad intervenire presso i pubblici registri e presso le competenti Autorità amministrative per consentire il rilascio di equivalenti licenze e concessioni a favore della parte acquirente.
A tal fine, quindi, la parte cessionaria viene espressamente autorizzata ad esperire tutte le pratiche che si rendessero necessarie per operare le volture del proprio nome sulle citate licenze.
Nel caso di azienda avente ad oggetto la rivendita di generi di monopolio è richiesta dagli Uffici Provinciali del Monopolio di Stato la seguente clausola:
Ai soli effetti dell'art. 31 della legge 1293/57, nel nuovo testo recato dall'art. 8 della legge 25/86, si dichiara che l'azienda commerciale ceduta è ubicata nello stesso locale della rivendita di generi di monopolio numero ... del Comune di ... in Via ...
I dati da indicare debbono essere tassativamente quelli richiesti dall'Ispettorato, senza possibilità di alcuna variazione e/o integrazione, pena la mancata voltura della licenza.
Va ulteriormente precisato che nell'oggetto dell'azienda trasferita non va in alcun modo indicata l'attività di rivendita di generi di monopolio.
ARTICOLO 9
La parte acquirente si obbliga ad astenersi per il periodo di cinque anni dalla data odierna dall'iniziare, anche attraverso interposta persona, una nuova impresa che per oggetto ed ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta [nota 8].
ARTICOLO 10
La parte alienante dichiara che l'azienda ceduta con il presente atto ha in essere rapporti di lavoro con personale dipendente inferiore a quindici unità.
Di conseguenza non si è reso necessario l'espletamento della procedure di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Secondo quanto disposto dall'art. 2112 comma 1 c.c., resta convenuto tra le parti che i lavoratori dipendenti presso l'azienda oggetto del presente atto continuano il loro rapporto di lavoro subordinato anche presso la stessa azienda trasferita e passata in proprietà del Signor Caio.
Riguardo alla responsabilità solidale della parte cedente e del cessionario per i debiti aziendali, trova applicazione il disposto dell'art. 2112 comma 2 c.c.
ARTICOLO 11
Le spese della presente cessione, annesse e dipendenti, sono a carico della parte acquirente.
E richiesto io Notaro ricevo il presente atto che leggo ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano alle ore ...
E' scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me integrato in parte a macchina ed in parte a mano, fin qui su di ... pagine di ... fogli.
[nota 1] Cass. 16 marzo 1961, n. 594.
[nota 2] C. FERRENTINO - A. FERRUCCI, Dell'Azienda, Milano, 2006, p. 186 e ss.; Cass. 22 novembre 1974, n. 3782.
[nota 3] Il tema dell'ammissibilità della vendita con patto di riservato dominio, la cui disciplina è posta nella sezione del codice civile dedicata alla vendita di beni mobili, è stato oggetto, con riferimento agli immobili ed ai mobili registrati, di un approfondito dibattito dottrinale e giurisprudenziale i cui risultati hanno indotto un consistente sviluppo dell'istituto nella contrattazione privata. Non è stata mai sufficientemente approfondita, invece, la questione dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1523 e ss. del c.c., alla cessione di azienda. Lo strumento del patto di riservato dominio consente di risolvere agilmente disequilibri contrattuali, impedendo il trasferimento della proprietà in capo all'acquirente finché il prezzo non sia stato interamente pagato, e con la possibilità per il venditore di esercitare l'azione di rivendica, senza dover ricorrere a cause legittime di prelazione. Si aggiunga che nella realtà pratica delle cessioni di azienda o di rami aziendali, in cui il caso di dilazione del prezzo dedotto in contratto è assai frequente, la garanzia offerta dalla riserva di proprietà evita l'intervento di soggetti terzi garanti (attraverso fideiussioni od accolli cumulativi) o la necessità di condizionare l'efficacia del contratto al pagamento del corrispettivo. L'opinione della dottrina prevalente e della Cassazione, nell'ammettere l'applicabilità dell'istituto in esame alla cessione di azienda attraverso l'adozione di opportune clausole redazionali, precisa che «... nella vendita con riserva di proprietà vi è un differimento dell'effetto traslativo e, pertanto, medio tempore, il venditore è titolare del diritto di proprietà del bene alienato, ancorchè limitato dal concorrente diritto del compratore». Si tratta, secondo questa ricostruzione, di una ipotesi di vendita obbligatoria con effetti immediati (con obbligo di consegna da parte del venditore del bene venduto; con obbligo di astensione da qualsiasi attività che possa pregiudicare l'acquisto; con l'obbligo del compratore di pagare il prezzo nei tempi e modi convenuti; con l'obbligo di custodire il bene venduto e sopportarne i rischi in caso di perimento) e con effetti reali differiti. In tal senso G. ARICO', «Clausole in tema di cessione di azienda con diritto di proprietà», in Notariato, 1999, p. 471 e ss.; Cass. 3 aprile 1980, n. 2167; Cass. 14 giugno 1982 n. 3630. Per un'ampia disamina della varie problematiche cfr. C. CILLO - A. D'AMATO - G. TAVANI, Dei Singoli Contratti, Manuale ed applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, Milano, 2005, p. 111 e ss., con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.
[nota 4] Per un'ampia disamina delle varie questioni al riguardo, cfr. G. ARICO', op. cit., p. 471 e ss.
[nota 5] «Trasferimento di azienda e successione nei rapporti pubblici», in Notariato, p. 217 e ss. Che riproduce, con l'aggiunta di alcune note, come sostenuto dall'Autore, l'intervento al seminario di studio sul tema "Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici (D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)" organizzato il 20 aprile 2001 dall'Ordine dei Dottori commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Nola.
[nota 6] Contra VENDITTI, La donazione, II, in Tratt. diretto da Bonilini, Torino, 2001, p. 769 e ss.
[nota 7] Nel caso di vendita di azienda con riserva di proprietà nessuna norma prevede la responsabilità solidale del venditore con riserva per i debiti aziendali contratti dall'acquirente. Si dubita dell'applicabilità analogica dell'art. 2560 c.c. a tutte le vicende dell'azienda. Al riguardo, come autorevolmente sostenuto, G. ARICO', op. cit., p. 471 e ss., nota 13, «... si ritiene opportuno chiarire la posizione dei contraenti in modo espresso al fine di non compromettere il valore della garanzia rappresentata dalla riserva della proprietà».
[nota 8] La violazione del divieto si può avere sia con la costituzione di una nuova impresa individuale, sia con l'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile in una società concorrente. In tal senso G. COTTINO, Dir. comm., I, 1, p. 225; G. BONFANTE - G. COTTINO, L'imprenditore, in Tratt. diretto da G. Cottino, p. 650. E' stato sostenuto che il divieto si estende anche all'ipotesi in cui l'alienante assuma l'amministrazione o la rappresentanza di una impresa altrui. Cfr. App. Torino, 17 settembre 1973, in Giur. ann. dir. ind., 73, p. 1031; Contra Trib. Torino 21 marzo 1972, in Giur. ann. dir. ind., 1972, p. 657, per il caso in cui l'alienante entri come dirigente nell'impresa concorrente. E' da ritenere vietato anche l'esercizio di una seconda azienda per mezzo di un prestanome (Trib. Torino 3 giugno 2006) nonchè l'esercizio di una seconda azienda acquistata, dopo l'alienazione della prima, anche se acquistata per successione ereditaria. In tal senso, G. FERRI, Manuale di diritto Commerciale, Torino, p. 185.
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