L'intervento del notaio a supporto della riforma del processo esecutivo
L'intervento del notaio a supporto della riforma del processo esecutivo
di Fausto Basile
Ufficio legislativo, Ministero della giustizia

Oggetto del mio intervento sarà quello dell'asta telematica entrata oramai a pieno titolo tra le modalità di vendita coattiva disciplinate del codice di procedura civile a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 24 del 2010, di conversione del decreto legge n. 193 del 2009, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario". In quest'ambito, individuerò il ruolo di supporto che può assumere il notaio nella attuazione della riforma.

In Italia, quello dell'eccessiva durata e della scarsa efficacia delle procedure esecutive è un problema annoso e tristemente noto che comporta costi economici e sociali intollerabili per tutti i soggetti coinvolti, soprattutto per chi è costretto ad attendere molti anni, se non decenni, per realizzare in sede coattiva il proprio credito.

Ciò, oltre a contribuire a rendere scarsamente credibile il nostro sistema giudiziario, espone lo Stato italiano a continue condanne per eccessiva durata dei processi ed agevola, nelle zone ad alta infiltrazione mafiosa, la gestione da parte di organizzazioni criminali del sistema della riscossione del credito.

Negli ultimi anni, tuttavia, le best practices sperimentate e adottate con successo in alcuni uffici giudiziari sono state tradotte in interventi normativi che hanno migliorato l'efficacia del processo di esecuzione.

Senza entrare nel dettaglio, vanno ricordate le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 35 del 2005 in materia di competitività e dalla relativa legge di conversione n. 80 del 2005, nonché; quelle introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 e dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, fino alla legge 18 giugno 2009, n. 69, fino a alla recentissima legge n. 24 del 2010, già citata.

Un cenno merita anche il disegno di legge (l'AS 307 e l'AC 2364) in materia di usura, di estorsione e di composizione delle crisi da sovra indebitamento (c.d. insolvenza civile) che introduce la procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento che persegue l'obiettivo della realizzazione del credito in sede stragiudiziale e in via negoziale, sulla base di accordi di ristrutturazione del credito raggiunti con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi ed omologati dal giudice che possono prevedere, sia pure a determinate condizioni, anche la liquidazione dei beni pignorati e la sospensione delle procedure esecutive in corso.

Proseguendo in questa brevissima ricostruzione, va ricordato che i risultati positivi ottenuti nel settore dell'esecuzione sono stati rafforzati dai progressi conseguiti nella digitalizzazione del processo civile: dalla progressiva entrata in funzione del processo civile telematico alle nuove norme in materia di notificazioni e comunicazioni a mezzo posta elettronica introdotte dall'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Quindi, i risultati positivi ottenuti in questo campo sono da ascrivere, in buona parte, all'informatizzazione delle procedure che, proprio in questo settore, è in grado di offrire il massimo dei risultati utili. Lo dimostra il fatto che i sistemi informatici e la rete web, inizialmente utilizzati per la sola pubblicità delle vendite giudiziarie, ora possono essere utilizzati anche per la realizzazione delle vendite coattive con il sistema delle aste telematiche.

Il Notariato si colloca a pieno titolo tra gli attori principali, sia della riforma del processo esecutivo - che da tempo consente di delegare al notaio le vendite mobiliari (art. 534-bis c.p.c.) e immobiliari (art. 591-bis c.p.c.) -, sia nell'utilizzo dell'informatica nello svolgimento di molte attività legate alla professione notarile. Basta ricordare l'utilizzo, da parte del notaio, delle tecnologie informatiche per la trasmissione degli atti da iscrivere o trascrivere nei registri immobiliari o nel Registro delle imprese, ma, soprattutto, lo schema di decreto legislativo in materia di atto pubblico informatico (approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 1° marzo 2010 e trasmesso alle Camere per prescritti pareri) che consentirà al notaio di sottoscrivere gli atti pubblici e di autenticare le scritture private e le copie utilizzando la firma digitale. Lo schema di decreto legislativo affida ad una struttura ad hoc presso il Consiglio Nazionale del Notariato la conservazione a norma degli atti pubblici informatici e delle copie informatiche dei documenti cartacei.

Sempre a proposito dell'intervento del notaio nella circolazione dei beni con modalità informatiche, neppure va trascurato il ruolo che il notaio potrà avere quale liquidatore dei beni nell'ambito della futura procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento – a cui ho già fatto cenno. Procedura nella quale risulteranno essenziali anche il ruolo e le competenze attribuite agli organismi di conciliazione istituiti da enti pubblici e dagli Ordini professionali, tra cui il Notariato, i cui compiti saranno svolti, in via transitoria, dai notai o da altri professionisti nominati dall'organo giudiziario.

Ritornando al tema che mi è stato assegnato, la novità è rappresentata dalla recentissima introduzione nel codice di rito delle norme generali necessarie per lo svolgimento delle vendite coattive, mobiliari ed immobiliari, con modalità telematiche (c.d. aste telematiche).

Con l'intento di soddisfare le esigenze di una maggiore efficienza processuale e di ridurre la durata dei procedimenti esecutivi, su proposta del Governo sono stati approvati alcuni emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge sulla funzionalità del sistema giudiziario n. 193 del 2009 che hanno ampliato l'intervento (urgente) in tema di digitalizzazione della giustizia (art. 4 del decreto-legge), prevedendo l'utilizzabilità degli strumenti informatici per il compimento di tutti gli atti delle vendite coattive.

A tal fine, si sono dimostrati fruttuosi gli studi e i dibattiti sul processo civile telematico condotti dal Ministero della giustizia, dall'Abi e dagli ed esperti di procedure esecutive e fallimentari.

Le modifiche al codice di procedura civile (ed alle disposizioni di attuazione) tendono ad incentivare ed accrescere l'utilizzo dei sistemi informatici nella realizzazione delle vendite giudiziarie - dalla presentazione delle offerte, fino al pagamento del prezzo di vendita - in maniera tale da non confinare l'utilizzo dello strumento informatico alla sola pubblicità sui siti internet, ma da razionalizzare e modernizzare, rendendo più celere ed efficiente la fase delle vendite coattive del processo esecutivo.

Con l'inserimento di due norme di carattere generale - il nuovo comma 6 dell'articolo 530 c.p.c. ed il nuovo comma 4 dell'art. 569 c.p.c., richiamato dal nuovo ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 591-bis c.p.c. - viene attribuita al giudice dell'esecuzione la possibilità di stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti (nella vendita senza incanto) e l'eventuale incanto siano effettuati con modalità telematiche.

Inoltre, il nuovo comma 7 dell'articolo 530 c.p.c. consente al giudice dell'esecuzione di disporre la pubblicità sui siti internet ex articolo 490, comma 2, c.p.c. di tutte le vendite coattive mobiliari, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Le nuove norme consentono di effettuare la presentazione delle offerte ed il pagamento del prezzo in modalità telematica, indipendentemente dal fatto che si svolgano con modalità telematiche la gara tra gli offerenti (nella vendita immobiliare senza incanto) o l'incanto (solo eventuale nelle esecuzioni immobiliari).

Il giudice dell'esecuzione viene dunque lasciato libero di stabilire, caso per caso, quali atti della vendita devono essere effettuati in via telematica e quali invece devono continuare ad essere effettuati con le modalità tradizionali.

Pertanto, le nuove modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo possono essere utilizzate dal giudice dell'esecuzione anche nelle vendite svolte con i sistemi tradizionali. L'ipotesi inversa (asta telematica con alcuni atti effettuati con sistemi tradizionali) non andrebbe nemmeno ipotizzata dal momento che l'asta elettronica, per definizione, dovrebbe consentire di effettuare in modalità telematica tutte le singole attività propedeutiche alla vendita.

Il nuovo articolo 169-quater (per l'espropriazione mobiliare) ed il nuovo articolo 173-quinquies (per l'espropriazione immobiliare) individuano nei sistemi telematici di pagamento, ovvero nelle carte di debito, di credito o prepagate o negli altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale le ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo di acquisto, mutuando la stessa definizione già stabilita nel decreto-legge con riguardo ai pagamenti telematici per le spese di giustizia.

Le nuove norme dell'articolo 169-quater, disp. att. c.p.c. hanno esteso alle vendite giudiziarie mobiliari la possibilità di assolvere al versamento del prezzo di acquisto mediante sistemi telematici di pagamento o con moneta elettronica. Sono state così superate anacronistiche previsioni del codice di procedura civile che, nelle espropriazioni mobiliari, consentivano soltanto il pagamento per contanti, ostacolando così una maggiore funzionalità ed efficienza della dinamica processuale in tale settore.

La soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 173-quinquies disp. att. del c.p.c. - che prevedevano termini più gravosi per il deposito cauzionale e il versamento del prezzo effettuati in via telematica - risponde, infine, alla stessa all'esigenza di rimuovere gli inutili ostacoli procedimentali che possono costituire un disincentivo all'utilizzo degli strumenti telematici nell'ambito delle vendite coattive immobiliari.

Per quanto riguarda il tema centrale dell'individuazione delle procedure da rispettare nello svolgimento delle aste telematiche, la legge inserisce nel codice di rito una norma fondamentale di carattere generale: l'articolo 161-ter disp. att. c.p.c. Essa stabilisce che le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle gare telematiche dovranno rispettare i principi di competitività, trasparenza, semplificazione efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche, demandando ad un apposito decreto del Ministro della giustizia l'obbligo di stabilire, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, le regole tecniche per lo svolgimento della vendita mobiliari ed immobiliari mediante gara telematica.

Poiché; la legge di conversione n. 24 del 2010 entrerà in vigore il 13 marzo 2010, il termine per l'adozione del citato decreto ministeriale scadrà l'11 maggio 2010.

Occorrerà pertanto avviare con le parti interessate le necessarie interlocuzioni per addivenire ad una definizione condivisa delle questioni più importanti che faranno parte del futuro intervento tecnico.

Per questa ragione, il Convegno di oggi rappresenta una straordinaria occasione di confronto e di scambio di idee con il Notariato sui principali temi che dovranno essere affrontati e disciplinati dal futuro decreto ministeriale.

Ciò premesso, tutto quello che mi accingo a dire sul tema sarà fatto a titolo personale e non rappresenta la posizione dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

A questo punto, va fatta una riflessione preliminare in ordine al recente intervento normativo: si è trattato di un intervento che ha soltanto informatizzato alcune fasi (presentazione delle offerte e pagamento del prezzo con moneta elettronica) delle procedure di vendita coattiva attualmente previste dal c.p.c., oppure dell'introduzione di nuovi modelli di gara telematica rispetto a quelli tradizionali previsti dal Codice di rito?

Il problema riguarda essenzialmente le aste immobiliari dove sono previste soltanto la vendita senza incanto e quella con incanto; nelle mobiliari, invece, il problema è superato dalla completa deformalizzazione delle vendite.

Se fosse corretta la prima ipotesi, probabilmente sarebbe bastato intervenire sulla normativa già esistente in materia di processo civile telematico: il D.P.R. n. 123/2001 ed il D.m. 17 luglio 2008 (in corso di modificazione) recante le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Avendo invece il legislatore inserito nel codice di rito la previsione generale che consente di svolgere interamente tale fase attraverso sistemi telematici, demandando ad uno o più decreti ministeriali la disciplina delle regole tecnico-operative, sembra possibile affermare che tali regole potrebbero spingersi fino alla previsione di nuove modalità tecniche di svolgimento delle gare telematiche.

In materia fallimentare, la situazione è differente, in quanto il nuovo art. 107 L.fall. non impone più il ricorso alle procedure previste dal codice di rito. Pertanto, finché; non verrà data attuazione all'art. 107, comma 7, L.fall. (che demanda ad un apposito decreto del Ministro della giustizia la determinazione dei «requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi» ai fini della liquidazione dell'attivo, «nonché; i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita»), sarà sufficiente che il curatore - che non procede secondo le disposizioni del codice di rito - operi «tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati».

Occorre ora valutare qual è il tipo di asta che le emanande regole tecniche dovrebbero prevedere: asta chiusa oppure aperta, modello ebay?

La prima consiste in una gara telematica contestuale, con connessione di tutti gli offerenti ad una stanza virtuale, ad un orario prestabilito e con possibilità di effettuare rilanci nei tre minuti previsti dal c.p.c. In tal caso, si pone la seguente alternativa: tutti gli offerenti sono obbligati a partecipare telematicamente, oppure è possibile scegliere tra la partecipazione da remoto e la comparizione personale dinanzi al giudice o al professionista che esegue la vendita.

Tenuto conto delle limitazioni che questo modello impone (relativamente alla tempistica ed alle modalità di partecipazione), sarebbe preferibile utilizzarlo soltanto nelle vendite immobiliari, dove meglio si adatta alle formalità tradizionali dell'incanto e della eventuale gara nella vendita senza incanto.

La gara aperta sul modello ebay, prevede invece un termine iniziale ed uno finale (ad es. quindici giorni) per la formulazione delle offerte. Questo modello ha il vantaggio di consentire all'interessato, una volta accreditato presso il sistema di gestione telematico, di seguire nel tempo l'andamento dell'asta e di effettuare le offerte ed i rilanci in qualsiasi momento nell'arco temporale di svolgimento della gara.

Per scongiurare il rischio di sovraccaricare il sistema informatico nell'ultimo periodo di tempo utile, potrebbero essere individuate precise modalità di formulazione delle offerte migliorative e di conclusione dell'asta elettronica.

In particolare, si potrebbe prevedere che:

1. Nel caso vengano effettuate dei rilanci entro il tempo base, l'asta continui fino a cinque minuti prima della fine del tempo stabilito dall'invito per la durata massima dell'asta. Raggiunto questo termine, gli offerenti sono avvisati dal sistema della possibilità di effettuare, da quel momento ed entro la durata massima dell'asta, soltanto un eventuale ultimo rilancio.

2. Durante la fase dell'ultimo rilancio, i concorrenti non siano in grado di visualizzare la propria posizione in classifica e le offerte degli altri operatori economici. Tali informazioni saranno visualizzate al termine dell'asta.

3. Nel caso di gara suddivisa in più lotti, ovvero nel caso di gara elettronica andata deserta, la stessa venga ripetuta ad intervalli temporali successivi, definendone la durata ed il numero massimo.

L'emanando decreto dovrebbe poi tener distinti, da una parte, il ruolo e le competenze del commissionario o del professionista delegato alla vendita (disciplinate dal codice di rito) e, dall'altra, il ruolo e le competenze del soggetto incaricato della gestione dei sistemi informatici di negoziazione.

Il gestore del sistema informatico dovrebbe assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta del commissionario o del professionista delegato, dovrebbe curare gli adempimenti relativi alla operatività dei processi di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici.

Il gestore dovrà poi incaricarsi della conduzione tecnica e della fornitura delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilità.

L'emanando decreto dovrebbe inoltre disciplinare i requisiti professionali, di indipendenza, patrimoniali e tecnici del gestore.

In un settore così delicato la scelta di fondo dovrebbe essere simile a quella operata al decreto ministeriale 31 ottobre 2006 sulla pubblicità sui siti internet, il quale, ispirandosi ad una logica liberista e concorrenziale del mercato, si è limitato a stabilire i requisiti dei gestori dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del c.p.c., nonché; i criteri e le modalità con cui gli stessi siti debbono essere formati e rese disponibili al pubblico le informazioni in esse contenute. Tale decreto ha poi istituito l'elenco dei siti internet abilitati ad effettuare la pubblicità delle vendite forzate.

Allo stesso modo, l'emanando decreto ministeriale dovrebbe istituire l'elenco dei gestori dei sistemi informatici di negoziazione, in possesso di determinati requisiti professionali, patrimoniali e tecnici, di cui ci si potrà avvalere per lo svolgimento della gara telematica.

L'iscrizione nell'elenco dovrà avvenire previa verifica, da parte del Ministero della giustizia, della corrispondenza di tali sistemi informatici ai requisiti tecnici richiesti dal decreto medesimo.

Il Ministero della giustizia dovrà inoltre monitorare il regolare funzionamento dei sistemi informatici anche dopo la loro iscrizione nell'elenco e, qualora individuasse delle irregolarità, dovrebbe poter applicare, a seconda della loro gravità, adeguate sanzioni, quali la sospensione dell'attività o la cancellazione definitiva dall'elenco.

Come già accennato, le regole tecnico-operative in questione dovranno rispettare i principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità.

Indipendentemente dal tipo di asta telematica, tali regole dovranno garantire la sicurezza, l'accessibilità e la disponibilità del sistema informatico di negoziazione e dei dati in esso inseriti.

Per competitività, concetto strettamente legato a quello di pubblicità, s'intende non solo il fatto che le procedure telematiche dovranno essere in grado di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati (condizione questa assicurata dall'accessibilità alle procedure informatiche che gestiscono le aste telematiche attraverso qualsiasi punto di accesso alla rete internet), ma anche che gli stessi dovranno essere posti in condizione di gareggiare e concorrere liberamente tra di loro, in maniera tale che la procedura possa realizzare dalla vendita il prezzo più elevato possibile.

Per trasparenza, invece, deve intendersi sia la partecipazione informata ad un'asta telematica, previa conoscibilità delle regole che la disciplinano, sia la necessità di svolgere la procedura d'asta sulla base di regole chiare e certe che consentano di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità delle operazioni compiute. Ciò dovrebbe portare alla creazione di un sistema informatico di negoziazione che consenta la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse secondo metodologie e criteri predefiniti in grado di porre immediatamente un argine al diffuso fenomeno della turbativa d'asta.

L'attuazione del principio di semplificazione dovrebbe imporre alle procedure telematiche un assetto flessibile, in maniera tale da poterle adattare al diverso grado di complessità e di rilevanza economica delle procedure esecutive a seconda che si tratti di esecuzioni mobiliari o immobiliari.

In ogni caso, l'uso degli strumenti telematici dovrebbe portare all'eliminazione di tutti quei passaggi procedurali che non si dimostrino indispensabili ai fini dell'attuazione degli altri principi, così da ridurre significativamente i tempi di definizione delle procedure di vendita.

Tutto ciò dovrebbe assicurare maggiore efficacia e celerità alle vendite forzate a mezzo asta telematica e, più in generale, delle procedure esecutive: in particolare, dovrebbe ridursi il fenomeno delle aste deserte e, soprattutto, in tali casi, dovrebbero diminuire considerevolmente i tempi tecnici necessari per ripetere le operazioni di vendita. Inoltre, le gare telematiche basate sui principi previsti dalla legge, dovrebbero assicurare prezzi di realizzo mediamente superiori a quelli ottenuti con le tradizionali modalità di vendita.

Centrali, ai fini del corretto funzionamento delle aste telematiche, sono la sicurezza, l'esattezza e la regolarità dei sistemi informatici di gestione e dei dati immessi nel sistema.

I processi di gestione della sicurezza dei sistemi informatici coinvolgono delicati aspetti tecnici, organizzativi e infrastrutturali in continua evoluzione che possono essere ridefiniti tempestivamente soltanto attraverso la rapida sostituzione delle regole tecnico-operative superate dallo sviluppo della tecnologia.

La sicurezza dei sistemi informatici di gestione delle aste telematiche è declinabile sotto diversi aspetti.

Può riferirsi innanzitutto alle tecnologie che garantiscono la sicurezza dell'accesso ai sistemi informatici e quindi ai sistemi di autenticazione informatica - previsti dall'articolo 1, comma 1, lett. b, del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) - in grado di garantire la certezza dell'imputazione delle attività e delle operazioni effettuate dagli offerenti all'interno del sistema informatico.

Per quanto riguarda l'autentificazione informatica e l'identificazione degli offerenti, allo stato, si presentano diverse soluzioni alternative.

Regole più severe di autenticazione dovrebbero valere per le aste immobiliari, mentre per quelle mobiliari, vigendo la regola che «la cosa non può essere consegnata all'acquirente prima dell'integrale pagamento del prezzo» (art. 533 c.p.c.), vi è una minore esigenza di identificazione dell'offerente.

Una prima soluzione può prevedere che l'offerente invii offerta, copia del documento di identità e copia del bonifico, per posta elettronica certificata, all'indirizzo Pec del gestore della gara telematica, apponendo eventualmente la propria firma digitale. In questo modo, l'offerente si autentica autonomamente inserendo nel sistema informatico le proprie generalità (questo qualora non si ritenga necessario precludere al gestore della gara telematica la conoscenza dell'identità degli offerenti) oppure uno pseudonimo (o nick-name). L'alternativa dipende dalla fiducia che si intende dare al gestore della gara telematica. Nel caso in cui si prevedano sanzioni quali la decadenza, la cancellazione dall'elenco, ecc. si potrebbe superare il mito dell'anonimato dell'offerente.

Infine, l'offerente inserisce il Cro del bonifico bancario (ossia il suo numero identificativo) e, in tal modo, ottiene un collegamento diretto tra lui e la sua domanda di partecipazione.

Per le offerte che richiedono il deposito della cauzione tramite bonifico bancario, l'offerente dopo aver effettuato il bonifico (eventualmente con moneta elettronica), si autentica presso il gestore inserendo la sua password e il Cro del bonifico. Il gestore della gara, verificato che il Cro inserito dall'offerente corrisponde ad uno di quelli contenuti nell'elenco dei bonifici inviatogli dalla banca presso la quale è stato aperto il conto intestato alla procedura, attribuisce all'offerente un codice identificativo, chiamato "codice di partecipazione" ed invia all'offerente, con un Sms (e/o email), il c.d. Pin. In questo modo si ha la certezza che l'offerente ha effettivamente versato la cauzione.

L'offerente quindi, il giorno della gara o all'apertura della stessa, è in grado di connettersi al sistema e di partecipare all'asta telematica inserendo il Pin e password.

In alternativa, per l'identificazione degli offerenti si potrebbe utilizzare il certificato elettronico (con smart card o business-key), che costituisce una modalità di identificazione, o anche la Carta nazionale dei servizi. Si tratta, però, di strumenti di identificazione poco diffusi che, ove non adeguatamente incentivati, potrebbero costituire un serio ostacolo ad una rapida diffusione delle aste telematiche.

Per le aste mobiliari sarebbe invece sufficiente che l'identificazione dell'offerente avvenga tramite carta di credito o pay-pal. Questo sistema comporta la necessità che l'offerente versi una somma simbolica (€ 1,00) al gestore della gara telematica, il quale ricevendo l'accredito ha certezza dell'identità dell'offerente attraverso il circuito dei servizi interbancari.

Per le vendite immobiliari o quelle mobiliari di rilevante valore potrebbe essere richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale e, in particolare, del notaio, per l'identificazione e l'accreditamento dell'offerente presso il sistema informatico di gestione dell'asta telematica. In una prima fase, ove non fossero utilizzabili col necessario grado di sicurezza tecnologie più avanzate, i notai potrebbero ricevere l'offerta su supporto cartaceo sottoscritta dall'offerente, unitamente al bonifico, e inviare la documentazione all'indirizzo di posta certificata del gestore della gara telematica, attestando di aver identificato l'offerente. Il notaio potrebbe inoltre inserire, direttamente nel sistema, i dati dell'offerente ed inviare l'offerta, copia del documento di identità e del bonifico, per posta elettronica certificata, all'indirizzo Pec del gestore della gara telematica.

Ma sicurezza dei sistemi informatici di negoziazione deve prevedere anche modalità e soluzioni che impediscono agli offerenti, al gestore ed a qualunque terzo di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito di tali procedure.

Occorre quindi individuare sistemi di sicurezza da adottare per rendere immodificabili le offerte e non direttamente identificabili gli offerenti

Nel caso in cui l'offerente o il notaio trasmettano l'offerta e il bonifico relativo alla cauzione per posta elettronica certificata, senza inserire nel sistema informatico del gestore della gara telematica le generalità dell'offerente ed i dati relativi all'offerta, non si pone alcun rischio di modificazione dell'offerta. In tal caso, però, si priva il sistema informatico della possibilità di generare un file di word con i dati identificativi dell'offerente da riversare nel verbale delle operazioni di vendita.

L'altra soluzione, per la quale si impongono invece severi processi di gestione della sicurezza dei sistemi informatici, consiste nell'inserimento nel sistema, da parte dell'offerente o del notaio, non solo delle generalità del primo, ma anche del contenuto della domanda di partecipazione e/o dell'offerta.

In questo caso, la domanda di partecipazione e l'offerta verrebbero inoltrate solo tramite l'inserimento dei dati nel sistema informatico del gestore, senza necessità di inviarla per posta elettronica certificata. Questo consentirebbe di esonerare i cancellieri dall'inserire nel Siecic (sistema informatico della cancelleria) tali dati (cosa peraltro che non fa nessuno) e al tempo stesso l'ufficio giudiziario li avrebbe a sua disposizione.

Infine, il decreto dovrà prevedere che, una volta completata l'asta telematica, il sistema informatico trasferisca con procedure di sicurezza, all'ufficio giudiziario che procede o al professionista delegato alla vendita tutti i dati ad essa relativi, senza che il gestore ne conservi copia.

Tutte le registrazioni di sistema dovranno poi essere archiviate e conservate a norma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del Codice dell'amministrazione digitale, in maniera tale da consentire al giudice dell'esecuzione ed al Ministero della giustizia di controllare in ogni momento, ciascuno in base alle proprie competenze, la regolarità delle procedure e dei sistemi informatici di negoziazione.

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