Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010
Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010
di Gea Arcella
Notaio in Buia
Abstract
Il documento informatico ha delle caratteristiche sue proprie che influiscono sia sulla sua fruizione che su alcuni aspetti giuridici della res signata: esso, infatti, pur avendo bisogno di un supporto, è indifferente allo stesso poiché non vi si incorpora in maniera stabile; ciò comporta che nel modo informatico perde significato il concetto di originale e di copia, quale tradizionalmente conosciuti dal nostro codice civile, mentre più esattamente bisogna parlare di duplicati indistinguibili tra loro e rispetto al documento originale.
Ciò non di meno l'effettuazione di copia propriamente detta è ancora necessaria laddove debba provvedersi al passaggio da un originale cartaceo ad una copia informatica o viceversa ed è per questo che il nostro ordinamento si è dotato di norme specifiche sul punto.
Anche il documento notarile deve tener conto di tale necessità di conversione del formato quando al documento principale sia necessario allegare altri documenti non redatti sullo stesso supporto.
Di tale esigenza tiene conto la novella alla legge notarile che ridisegna le norme sulle allegazioni obbligatorie e sulla modalità di redazione delle copie.
Analoghe problematiche si pongono per gli estratti; in particolare per gli estratti delle scritture contabili sarà necessario in primo luogo stabilire a quale tipologia appartiene la scrittura esibita al notaio, conoscendo oramai il nostro ordinamento diversi modi di tenuta e di conservazione di tali documenti, indi individuare per ciascuna tipologia di scrittura contabile quale siano i requisiti che il notaio deve verificare al fine di poter effettuare un valido estratto.
Infine le certificazioni notarili sono allo stato quelle che pongono meno problemi dal punto di vista giuridico, soprattutto grazie al fatto che la funzione notarile, che qualifica il documento e lo fa assurgere a certificato, è debitamente attestata dal certificato di firma rilasciato dal CNN, mentre l'esigenza di una sempre più celere circolazione dei documenti autentici può trovare sin d'ora una valida risposta nella predisposizione di certificati digitali verificabili da chiunque ed in ogni momento, anche all'estero, grazie ai sistemi di verifica on-line interni - messi a disposizione dal CNN o dagli altri certificatori nazionali - e da quelli sviluppati in ambito europeo come il sistema già Ivtf ora Bartolus.
Introduzione
Tradizionalmente la materia delle copie, degli estratti e dei certificati viene trattata unitariamente seguendo la legge notarile che se ne occupa agli artt. 67 e ss.
Esistono in realtà delle ragioni di ordine sistematico che supportano tale scelta: essi sono, infatti, documenti di secondo grado rappresentativi di altri documenti - la copia è una riproduzione integrale, l'estratto è una riproduzione parziale, il certificato è un sunto del contenuto del documento [nota 1] -; sono documenti il cui valore probatorio è legato al soggetto emittente, nel nostro caso il pubblico ufficiale che ne certifica la conformità per riproduzione, per estratto o per riassunto.
In realtà la valenza probatoria della copia e dell'estratto è strettamente legata a quella del documento riprodotto, che non viene modificata dall'intervento del notaio: se il documento originale ha una fede privilegiata essa rimarrà tale anche se prodotto in copia o per estratto; se tale caratteristica non sussiste nell'originale essa non gli verrà certo attribuita solo perchè ne è stata eseguita una copia autentica [nota 2]. Pertanto la copia mantiene lo stesso valore probatorio dell'originale, a condizione che venga formata correttamente.
Piuttosto sarà l'attestazione di conformità del pubblico ufficiale ad essere dotata di una sua fede privilegiata in quanto atto pubblico, con tutte le dovute conseguenze anche sul piano penale [nota 3].
Il quid pluris che in ogni caso l'intervento del notaio potrà attribuire all'originale mediante la copia o l'estratto è sicuramente la sua datazione: l'aver eseguito una copia o un estratto di un determinato documento attesterà la sua esistenza a quella data anche ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Le caratteristiche del documento informatico
Prima di affrontare nel vivo l'argomento della relazione è necessario fare un passo indietro e cercare di fissare alcune caratteristiche del documento informatico.
La materia che ci occupa da per presupposte alcune nozioni come quella di documento e di firma.
Il nostro codice civile, però, non conosce una definizione né di documento né di firma, ma ci fornisce solo la definizione della scrittura privata.
Dal punto di vista materiale possiamo definire il documento come una res che incorpora un serie di segni e la firma come un segno manuale tracciato da un persona, utilizzato come mezzo indicativo della volontà di appropriarsi di uno scritto o comunque di un'opera umana [nota 4].
E' stato compito della dottrina individuare una definizione ed alcune caratteristiche del documento cartaceo che potremmo così riassumere: esso è una rappresentazione di atti o fatti rilevanti, costituisce il prodotto dell'attività di documentazione, è incorporato in un supporto fisico e normalmente il supporto è la carta [nota 5].
Se trasportiamo queste nozioni nell'ambito del documento informatico innanzitutto potremo rilevare come il legislatore si è preoccupato di fornire una definizione sia del documento informatico che della firma elettronica.
Limitando la nostra indagine al documento ritroviamo che la definizione riportata dall'art. 1. D.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale in sigla Cad) ridonda esattamente quella elaborata da Francesco Carnelutti: il documento informatico è, infatti, «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», esso resta il prodotto dell'attività di documentazione, ma esso ha ancora bisogno di essere incorporato in un supporto fisico? Tecnicamente il supporto esiste ma è informatico, ovvero esso è variabile: può essere costituito dalla memoria del Pc, ma il documento può essere salvato indifferentemente su una chiavetta usb, memorizzato su un cd rom, essere spedito per posta elettronica ed essere visualizzato a distanza su un diverso computer, rimanendo sempre uguale a se stesso.
Il documento informatico è quindi svincolato dal supporto ove è temporaneamente memorizzato poiché non vi si incorpora in maniera stabile.
Ciò è possibile poiché, se sotto il profilo logico-giuridico il documento informatico condivide con il documento tradizionale alcune caratteristiche, dal punto di vista materiale esso è costituito da una serie di bit, che assumono il valore di 0 e 1 rappresentabili con una carica elettrica, una riflessione ottica o altro, esso non reca nessuna informazione attendibile di quando è stato formato o modificato e di chi lo ha formato.
Quello che visualizziamo su computer, infatti, non è esattamente ciò di cui è costituito il documento informatico: la sequenza di bit, seppur trascrivibile anche su carta, sarebbe inintelligibile per una persona normale, perchè esse sia fruibile ha bisogno di un medium che la interpreti. A ben riflettere questo non è un fenomeno sconosciuto nel mondo "analogico": qualcosa di simile avviene con la musica che può essere rappresentata attraverso uno spartito musicale, e quindi per iscritto, ma che per essere fruita ha bisogno di uno strumento e di qualcuno che la suoni; allo stesso modo il documento informatico ha bisogno di una componente meccanica - hardware - e di una componente applicativa - il software - per poter essere fruito dall'uomo.
Riassumendo possiamo concludere che non mutano gli interessi meritevoli di tutela, non mutano i problemi logico-giuridici relativi al documento e alla attività di documentazione, ma muta radicalmente il mezzo utilizzato che richiede strumenti tecnici per la fruizione del documento stesso, con rilevanti conseguenze per la tutela degli interessi coinvolti.
Il duplicato e la copia nel documento informatico
Dalle caratteristiche che abbiamo sommariamente indicato derivano alcune conseguenze proprio in materia di originali e di copie: lo stesso concetto di copia perde di significato vista la totale riproducibilità del documento informatico, anzi dal punto di vista materiale vi è un'impossibilità di distinguere tra originale e copia a causa dell'indifferenza del documento rispetto al supporto, si parla tecnicamente di duplicati identici di uno stesso documento e non di copie.
Nel mondo informatico, quindi, il documento originale può essere definito come tale non per le sue caratteristiche ontologiche, ma solo attraverso una definizione normativa che lo differenzi dai suoi duplicati.
Attualmente, sia sulla scorta delle esperienze italiane che di quelle internazionali [nota 6], la differenziazione tra originali e copie informatiche avviene in ragione della conservazione dell'originale in un archivio tenuto con regole prefissate e con una determinata valenza erga omnes.
Il passaggio dal documento cartaceo a quello digitale e viceversa: la normativa del Cad e quella della novella alla legge notarile
La rivoluzione che sta modificando la forma della documentazione non è, però, ancora totalmente compiuta e sempre più spesso ci troviamo di fronte alla necessità di transitare dalla forma tradizionale cartacea della documentazione a quella informatica e viceversa, così come sempre più spesso al notaio è chiesto di produrre copie di documenti "nuovi", reperiti sul web o il cui contenuto non è solamente testuale.
Il legislatore nazionale già con l'emanazione D.lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale", si è occupato del problema delle copie ed in particolare si è fatto carico della transizione tra i diversi tipi di supporto, espressamente disciplinando sia il passaggio dal cartaceo al digitale che quello contrario [nota 7]. Il D.lgs. 110/2010 "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69", ha recepito ulteriormente tale esigenza dettando alcune norme specifiche per l'attività notarile.
Vediamo partitamente i diversi casi di transizione tra supporto analogico ed informatico.
La copia informatica di documento cartaceo
Secondo quanto stabilito dall'art. 22 D.lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale", le copie informatiche di documento cartaceo «hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata».
Essa è una copia propriamente detta, in quanto coinvolge al pari di una copia cartacea l'attività di collazione del pubblico ufficiale che la rilascia, e la dichiarazione di conformità - comunque richiesta oltre alla firma digitale del pubblico ufficiale [nota 8] - ha delle sue caratteristiche proprie che la differenziano da quella tradizionale, vediamo quali.
Nel rilascio della copia informatica occorreranno tutte le indicazioni previste dalla legge notarile, compresa la data [nota 9], non è sempre necessario indicare il numero di pagine [nota 10], dovrà essere apposta la firma digitale attestante l'esercizio delle funzioni notarili [nota 11], non occorrerà l'apposizione del sigillo notarile come espressamente previsto dall'art. 24, secondo comma del D.lgs. 82 cit., peraltro impossibile su un documento informatico che non sia immagine di un documento cartaceo (non vi è alcun obbligo di produrre copie con tale ultima modalità), anche grazie al fatto che la firma digitale in uso ai notai italiani dà conto della funzione ed è quindi firma e sigillo contemporaneamente.
La copia cartacea di documento informatico
Sempre secondo il vigente art. 23 D.lgs. 82/2005 cit. la copia cartacea di documento informatico «sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
Della formula usata dal legislatore particolare importanza ha il termine "componenti": sulla sua interpretazione si basa infatti la ricostruzione di quanto il notaio debba attestare nella certificazione di conformità, tenuto conto del fatto che la trasposizione su carta vanifica alcune caratteristiche squisitamente informatiche sia del documento stesso che delle eventuali firme ad esso associate, che il notaio potrà solo descrivere proprio al fine di preservare il valore giuridico della copia in relazione al valore giuridico del documento riprodotto.
Sarà quindi opportuno indicare il software di creazione del documento, o meglio il suo formato, e il software di visualizzazione, allo scopo di permettere anche in futuro la collazione della copia con l'originale informatico [nota 12], la tipologia di firma elettronica utilizzata per la sottoscrizione del documento se ad essa è associato un certificato, l'indicazione del titolare dello stesso, del Certificatore che l'ha rilasciato ed il suo stato, l'indicazione dello strumento di verifica utilizzato per controllare la validità del predetto certificato, l'eventuale menzione della marcatura temporale e dello strumento di verifica della stessa.
Le modalità di rilascio delle copie previste dalla novella alla legge notarile: gli artt. 68-ter e 73 L.N.
L'art. 68-ter L.N. [nota 13] esplicitamente autorizza il notaio a rilasciare le copie degli atti da lui ricevuti indifferentemente in formato analogico o digitale, prescindendo dal supporto sul quale è stato formato l'originale.
Se un determinato supporto non è richiesto dalla legge, è la parte che indica al notaio la modalità che preferisce per il rilascio della copia.
Si tratta di una copia ordinaria che, pertanto, anche se informatica, seguirà le normali regole per il rilascio delle copie degli atti ricevuti dal notaio secondo quanto già oggi avviene ad esempio per le copie che obbligatoriamente vengono redatte su supporto informatico per il Registro delle imprese. L'unica prescrizione espressa, che per altro recepisce la prassi già vigente, è quella che alla certificazione di conformità della copia informatica andrà apposta la firma digitale del notaio attestante le sue funzioni, ovvero quella rilasciata dal Consiglio nazionale del Notariato quale autorità di certificazione.
Con l'art. 73 L.N. è stato previsto che «il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme».
La facoltà prevista dal R.D.l. 1666 del 1937 è ora recepita organicamente nella legge notarile ed è stata ribadita anche rispetto all'esigenza della conversione del formato di qualsiasi tipo di documento, essendo indifferente che esso sia esibito al notaio in originale o in copia conforme.
La legge parla correttamente di documento: secondo la migliore dottrina, infatti, il documento è il contenente, mentre l'atto o la copia in esso rappresentati, il contenuto [nota 14].
L'attestazione di conformità riguarderà il documento esibito, che potrà essere a sua volta un "originale", ed avremo quindi un documento di secondo grado contenete una normale copia, o una "copia", in questo caso il pubblico ufficiale darà luogo ad un documento di grado ulteriore (copia di copia) [nota 15].
La copia ex art. 73 cit. è una copia ai sensi della legge notarile e se relativa ad atti o documenti non rogati o depositati presso il notaio che la rilascia andrà annotata a repertorio [nota 16].
Ovviamente resta ferma la facoltà per la parte di richiedere al notaio una copia del documento esibito - sia cartaceo che informatico - ai sensi della normativa sulla documentazione amministrativa ex art. 18 D.P.R. 44572000 che non verrà annotata a repertorio e che potrà anch'essa, secondo la richiesta della parte, essere prodotta su supporto cartaceo o informatico.
La repertoriazione, in questo caso, non costituisce un vuoto formalismo, ma essendo relativa ad un documento destinato alla circolazione che non viene trattenuto a raccolta, costituisce un mezzo di tracciamento dell'operazione e può attestare l'esistenza ad una certa data di un determinato documento anche qualora esso venga smarrito o distrutto.
In generale l'attestazione di conformità effettuata dal pubblico ufficiale, avendo data certa, comporta l'attribuzione anche al documento rappresentato di una data opponibile ai terzi ex art. 2704 c.c. almeno con riferimento alla anteriorità della formazione dello stesso rispetto alla data di rilascio della copia.
Per i documenti informatici l'intervento notarile assolve ad una funzione ulteriore: il notaio che effettua la copia del documento informatico, qualora esso risulti firmato elettronicamente, è tenuto alla verifica della validità del certificato di firma utilizzato per la sottoscrizione ed ad attestare tale circostanza nella sua certificazione, pertanto l'estrazione di un tale copia esonera l'interessato dall'apposizione di un riferimento temporale [nota 17] al fine di estendere la validità del documento anche oltre la scadenza del certificato di firma.
Qualora poi la copia rilasciata dal notaio sia anch'essa informatica, la repertoriazione assolve a tale funzione anche con riferimento alla firma digitale utilizzata dallo stesso notaio.
Le copie dei documenti dinamici e dei documenti informatici non riproduttivi di scrittura
Le caratteristiche del documento informatico sin qui descritte fanno sì che si pongano alcuni problemi particolari per talune tipologie di copie come quelle dei documenti dinamici [nota 18].
All'interno di questi documenti, coesistono elementi testuali o grafici riproducibili in una copia anche cartacea ed elementi, come suoni o immagini in movimento, sicuramente non riproducibili su un supporto cartaceo e che comunque pongono all'interprete problemi nuovi circa la loro riproducibilità in una copia conforme per mancanza di precedenti in merito.
I suoni ed i filmati, infatti, sono per lo più oggetto di trascrizioni o di duplicazioni su supporti di tipo analogico e sottoposti più spesso al vaglio di perizie più che di copie autentiche in senso stretto.
L'informatica da questo punto di vista apre scenari nuovi in quanto, anche rispetto a questi documenti, è astrattamente configurabile una copia conforme ovviamente informatica degli stessi.
Starà al pubblico ufficiale valutare la possibilità di rendere una simile attestazione anche in relazione alle sue conoscenze tecniche ed al grado di certezza che egli stesso riesce a raggiungere sulla reale consistenza del documento: la presenza di link ad altri documenti e la loro reperibilità sul web pongono delicati problemi tecnici rispetto ai quali è difficile prefigurare situazioni standardizzate o formule che possano essere utilizzate senza cadere nell'approssimazione.
Le copie dei documenti che incorporano un diritto
La perfetta duplicabilità del documento informatico pone problemi anche per quanto riguarda i documenti da rilasciarsi in unico originale o in unica copia in quanto incorporano un diritto: si pensi in particolare ai titoli di credito ed alle copie esecutive che allo stato non sembrano riproducibili per via informatica se non a patto di creare un numero infinito di titoli azionabili in giudizio per lo stesso credito con evidenti problemi per il soggetto debitore e per la certezza della circolazione del credito.
Problemi non dissimili pone la smaterializzazione di una procura speciale, per prassi rilasciata in unico originale se redatta su carta, che potrebbe essere utilizzata dallo stesso procuratore contemporaneamente più volte, dando luogo ad un numero imprecisato di negozi giuridici tutti aventi lo stesso oggetto ma con contraenti diversi, gli uni ignari degli altri, con conseguenze truffaldine anche verso lo stesso dominus del negozio.
In questi casi l'adozione dello strumento informatico passa necessariamente per la creazione di un archivio con regole di conservazione che impediscano tale effetto falsamente moltiplicatorio indotto dalla forma informatica.
L'allegazione degli originali e delle copie formati su diversi tipi di supporto: l'art. 57-bis L.N.
La possibile compresenza di documenti analogici ed informatici è stata presa in considerazione dal legislatore della novella alla legge notarile che ha regolato l'allegazione di un documento informatico ad un documento cartaceo e viceversa.
Anche se non risultano ancora emanati i decreti attuativi che regolamenteranno l'atto pubblico informatico e la sua conservazione, è ben possibile formare scritture private autenticate non a raccolta informatiche a cui potrebbe essere necessario allegare documenti ancora cartacei; di converso già oggi esistono allegati obbligatori che possono essere esibiti su supporto informatico mentre l'atto a cui debbono essere uniti potrebbe dover essere ancora redatto sul tradizionale supporto cartaceo: si pensi alle procure speciali, che potendo essere formate per scrittura privata autenticata e non dovendo essere tenute a raccolta ben potrebbero essere prodotte su supporto informatico, o ai certificati di destinazione urbanistica, che alcuni comuni italiani hanno iniziato a rilasciare in formato informatico, o ai certificati energetici che, per alcune legislazioni regionali, sono esclusivamente dei documenti informatici.
A tale scopo è stato inserito nella legge notarile l'art. 57-bis [nota 19] il quale prevede la redazione di una copia quale mezzo per operare la conversione del formato qualora atto ed allegato non siano redatti sul medesimo supporto; in mancanza di tale disposizione di fatto l'allegazione risulterebbe materialmente impossibile, ovvero la parte o la P.A. verrebbero costrette ad utilizzare un determinato supporto per l'allegato solo perchè tale è il formato in cui, per scelta libera o necessitata, è redatto il documento principale.
L'articolo in commento richiama espressamente le norme del codice dell'amministrazione digitale sulla formazione delle copie operando un rinvio pieno a tale normativa e nella formazione di tale copia "necessitata" il notaio sarà tenuto al rispetto delle norme richiamate.
Se l'art. 73 cit. disciplina la redazione di una copia destinata a circolare in maniera autonoma rispetto al documento da cui è tratta e risponde all'esigenza di disporre di un determinato documento anche su un supporto diverso da quello su cui originariamente è stato formato, o di più copie di uno stesso documento, sempre al fine di permetterne un più rapido e celere scambio, al contrario la copia ex art. 57-bis viene formata al solo scopo di permettere un'allegazione che altrimenti sarebbe "fisicamente" impossibile e pertanto tale copia non è assolutamente destinata ad una circolazione autonoma rispetto all'originale cui viene unita [nota 20].
La conversione del formato rende, pertanto, possibile allegare:
- copie in luogo dell'originale (come ad es. nel caso di un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune informaticamente, o nel caso di un attestato di certificazione energetica);
- copie di copie (come nel caso delle procure che se esibite in copia autentica informatica potranno essere convertite in documento cartaceo).
Trattandosi di una copia, essa dovrà in ogni caso essere fedele specchio dell'originale, pertanto la prima domanda che il notaio dovrà porsi è se il documento da trasporre (che a sua volta potrà ben essere rappresentativo di una copia) sia quello richiesto dalla legge ed a tal fine ne verificherà i requisiti di validità giuridici.
Qualora l'allegato informatico sia costituito da un documento di matrice notarile (è indifferente che si tratti di una scrittura privata autenticata o di una copia autentica) o amministrativa, dovranno essere rispettare le norme di ciascun ordinamento per la loro emissione ed il notaio che ne estrae copia è tenuto a verificarne anche i requisiti di validità informatici: ad es. se il documento prodotto al pubblico ufficiale fosse un certificato di destinazione urbanistica informatico il notaio dovrà preliminarmente verificarne i requisiti giuridici come per un certificato cartaceo - completezza del contenuto, corrispondenza dello stesso al bene da negoziare, provenienza dal soggetto legittimato - e poi effettuare le verifiche tecnologiche sulla sottoscrizione digitale, curando di verificare che il certificato di firma evidenzi l'appartenenza del soggetto firmatario alla pubblica amministrazione cui deve essere riferibile il documento.
Minori problemi pone il documento "privato" rispetto al quale la verifica tecnologica si limiterà all'esistenza di una firma elettronica idonea ad attribuire al documento forma scritta, il cui certificato risulti valido e non revocato.
Gli estratti
Gli estratti, seppure effettuabili [nota 21] di qualsiasi tipo di documento, vengono per lo più eseguiti dai libri contabili: essi, infatti, costituiscono prove scritte nel procedimento di ingiunzione e titolo idoneo per la richiesta di un decreto ingiuntivo.
E' con riferimento prevalente a tale tipologia di estratti che ci occuperemo della materia [nota 22].
L'art. 2214 c.c. indica quali siano i libri contabili obbligatori:
1. libro giornale;
2. libro inventari;
3. gli altri libri connessi alla natura ed alle dimensioni dell'impresa.
La scrittura contabile per sua natura ha delle caratteristiche peculiari: pur essendo annoverata tra le prove scritte con un suo valore probatorio specifico, è un documento scritto ma non sottoscritto.
La mancanza di una sottoscrizione e di una chiara imputabilità ad un determinato soggetto, veniva surrogata attraverso la preventiva vidimazione del supporto-libro.
Tale operazione preliminare assicurava alcune garanzie: la riferibilità del libro ad un certo imprenditore, individuale o societario e l'immodificabilità dei dati, definitivi per il semplice fatto di essere contenuti in un supporto preventivamente validato e non sostituibile.
A questo punto risultava irrilevante l'identificazione dell'autore materiale delle annotazioni contabili.
La funzione della vidimazione, quindi, consisteva anche in quella di tutelare l'identità del libro e di impedirne la sostituzione in tutto o in parte.
Altre norme di carattere fiscale, ora abolite, attraverso la vidimazione annuale assicuravano la riferibilità delle scritture ad un determinato intervallo temporale.
L'attuale formulazione dell'art. 634 c.p.c. che disciplina la prova scritta nel procedimento di ingiunzione, ancora prevede espressamente la vidimazione: «... omissis sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture».
Al contrario con la L. 383/2001 è stato modificato l'articolo 2215 c.c. ed è stato sospeso soppresso l'obbligo di vidimazione iniziale dei libri contabili obbligatori, producendo un mancato coordinamento tra le disposizioni sul valore probatorio delle scritture contabili (articoli 2710 c.c. e 634 c.p.c.) e quelle sostanziali che disciplinano le modalità di tenuta delle scritture. Mancato coordinamento che tutt'ora pone delicati problemi su cosa debba attestare il pubblico ufficiale e come debba essere prodotto un valido estratto laddove la scrittura originale, seppure tenuta sul tradizionale supporto cartaceo, non sia più vidimata [nota 23].
Le tipologie di scritture contabili
Così inquadrato il problema generale sugli estratti a seguito delle modifiche della normativa sostanziale, cerchiamo di enucleare quali debbano essere i controlli notarili per l'effettuazione di un valido estratto qualora la scrittura contabile non venga più esibita al notaio su supporto cartaceo.
Il principio generale sulla dematerializzazione libri, repertori, scritture è contenuto nell'art. 39 del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005):
«i libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71».
Il nostro ordinamento, però, conosce diversi modi di tenuta e di conservazione di tali documenti, pertanto in primo luogo è necessario stabilire a quale tipologia appartiene la scrittura esibita al notaio, distingueremo quindi, tra:
a. scritture meccanizzate;
b. scritture conservate informaticamente;
c. scritture informatiche ex 2215-bis c.c.
Le scritture c.d. "meccanizzate"
La tenuta informatica, rectius meccanizzata, delle scritture contabili è stata prevista fin dal 1994; l' art. 7, comma 4-ter del D.l. n. 357/1994, poi convertito con la legge n. 489/1994 recita infatti: «La tenuta delle scritture contabili con sistemi informatici e meccanografici è ritenuta regolare ("a tutti gli effetti di legge") anche quando i dati sono aggiornati entro 60 giorni dalla loro manifestazione solo su supporto magnetico, senza la relativa trascrizione su carta, a condizione che la mancata trascrizione riguardi esclusivamente l'esercizio per il quale non siano ancora scaduti i termini per le relative dichiarazioni annuali e sia possibile in qualsiasi momento trascrivere su carta i dati memorizzati nel sistema informatico».
Esse vanno stampate entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali [nota 24] e così facendo il legislatore ha esteso a tre mesi, successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali, il periodo in cui la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è considerata regolare anche senza trascrizione su carta.
I requisiti di tali scritture sono minimali:
- la numerazione, ex art. 22 del D.P.R. n. 600/1973;
- l'apposizione di un numero progressivo per ciascun anno;
- l'indicazione pagina per pagina dell'anno di riferimento, non di quello su cui si effettua la stampa.
Tali operazioni sono effettuate direttamente dal contribuente.
Esse sono ovviamente soggette alla normativa generale sulla regolare tenuta della contabilità dettata dall'art. 2219 c.c. che dà le prescrizioni in materia.
Le scritture contabili conservate informaticamente
Oltre alla diretta emissione delle scritture in forma meccanizzata è prevista la possibilità della sola conservazione delle stesse su supporti informatici: il principio è attualmente contenuto nell'art. 2220 c.c. il quale al comma 3 [nota 25] stabilisce che: «Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma».
D.m. 23 gennaio 2004 emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 10, comma 6, del D.P.R. n. 445/2000 oggi art. 21, comma 5, D.lgs. n. 82/2005 e riferibile all'art. 2220 c.c. stabilisce i requisiti per la diretta emissione e tenuta in forma informatica dei documenti fiscali senza passare per il cartaceo (ora in parte superato dal disposto del 2215-bis c.c.) e per la conservazione informatica di documenti originariamente cartacei (la c.d. conversione dell'archivio).
I requisiti dei documenti previsti dal D.m. sono i seguenti:
1. hanno la forma di documenti statici non modificabili;
2. sono esibiti secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.m. cit.;
3. sono memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta;
4. devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni del cognome, nome, della denominazione, del codice fiscale, della partita Iva, della data o associazioni logiche di questi ultimi.
A tali caratteristiche del documento fiscale dematerializzato si aggiungono i seguenti "contrassegni di validità" volti ad impedirne la modifica o la sostituzione:
1. la sottoscrizione elettronica;
2. la marcatura temporale.
Apposte entrambe da parte del c.d. "responsabile della conservazione".
La cadenza del processo di conservazione è quindicinale per le fatture ed annuale per gli altri documenti
Il D.m. prevede inoltre un'ulteriore fase al termine del processo di conservazione: «il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, al fine di estendere la validità dei documenti informatici trasmette alle competenti agenzie fiscali, l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale».
Il decreto 6 marzo 2009 ha sostituito le parole «entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap ed Iva)» con: «entro il quarto mese successivo».
Il legislatore, così facendo, da un lato ha confermato che le predette regole dettate dal D.m. cit. sono ancora in vigore nonostante la mancata emanazione delle regole tecniche citate [nota 26] e dall'altro ha equiparato il termine per quanti hanno deciso di informatizzare completamente le loro scritture a quanto stabilito per i contribuenti che adottano sistemi meccanografici di tenuta della contabilità in base all'art. 7, comma 4-ter, legge 8 agosto 1994, n. 489.
Le scritture informatiche ex art. 2215-bis
Con la L. 2 del 2009, comma 12-bis è stato introdotto nel c.c. l' art. 2215-bis, "Documentazione informatica".
«I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
La novella riconosce, pertanto, pieno valore giuridico ai libri contabili tenuti su supporto informatico e detta per una volta una normativa autosufficiente che non ha bisogno di ulteriori interventi regolamentari e tecnici. Ciò che ha maggiore interesse è che normativamente i requisiti tecnologici dettati dall'art. 2215-bis sono equiparati alla vidimazione [nota 27] per cui per le scritture contabili tenute in conformità a tale norma del codice civile si ricompone la frattura tra norme sostanziali e norme procedurali nata con la modifica del 2001.
I requisiti dettati dal 2215-bis c.c. sono:
1. firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato;
2. marcatura temporale.
La cadenza del processo di "vidimazione" è trimestrale, ciò comporta sicuramente l'immodificabilità delle informazioni registrate, ma ciò viene garantito trimestralmente.
Le verifiche per l'estrazione di un valido estratto
Veniamo, dunque, alle verifiche che il notaio è chiamato ad effettuare a seconda della tipologia di scrittura per effettuare un valido estratto partendo dalla c.d. contabilità "meccanizzata".
I requisiti estrinseci da verificare sono di tipo giuridico:
1. la numeratura del libro;
2. l'indicazione dell'anno di imposta sulla singola pagina;
3. la regolare tenuta della contabilità.
Essa può essere esibita informaticamente solo finchè non sia scaduto il termine previsto dalla legge per la sua stampa e purchè il file contenente la contabilità possa essere considerato un documento informatico intelligibile; va sottolineato come tale tipologia di scrittura prima della sua stampa su carta non abbia dal punto informatico nessun contrassegno di validità e quindi può essere soggetta a modifiche e variazioni che devono portare il pubblico ufficiale alla massima prudenza nelle operazioni di attestazione di conformità, tanto che è lecito dubitare che da tale materiale possa essere tratto un estratto propriamente detto o non sia più corretto parlare di una semplice copia parziale.
Per la contabilità conservata digitalmente ex D.m. 2004 i requisiti minimi da verificare sono di tipo tecnologico e giuridico:
1. il formato dei documenti (che deve essere statico e e non modificabile);
2. firma digitale del responsabile della conservazione;
3. marca temporale;
4. il rispetto del termine annuale per la loro apposizione;
5. la regolare tenuta della contabilità [nota 28].
Diversi sono gli strumenti per effettuare le verifiche tecnologiche sulla firma digitale e la marcatura temporale, i più comuni e semplici da utilizzare sono o gli stessi applicativi che consentono di generare una firma digitale (come e-sign) o i verificatori on-line disponibili su diversi siti istituzionali, tra cui quello dell'Autorità di certificazione del Consiglio nazionale del Notariato reperibile all'indirizzo: http://vol.ca.notariato.it/vol/.
Infine rispetto alla contabilità ex 2215-bis c.c., l'unica che allo stato ha una disciplina compiuta, i requisiti da verificare sono tecnologici e giuridici:
1. la firma digitale dell'imprenditore o di un suo delegato;
2. la marca temporale;
3. il rispetto del termine di tre mesi per la loro apposizione;
4. la regolare tenuta della contabilità.
Gli estratti dai libri sociali obbligatori
Un cenno finale va fatto sulla possibilità di tenere informaticamente i libri sociali obbligatori e da questi eseguire in valido estratto.
Prima dell'emanazione del 2215-bis la risposta era stata negativa [nota 29] poiché essi sono ancora soggetti alla vidimazione iniziale incompatibile con il documento informatico.
Riprendendo alcune conclusioni già espresse [nota 30], l'opinione di chi scrive è che, seppure la novella è stata inserita nel libro V capo III sezione III del codice civile paragrafo 2 dedicato esplicitamente alle "scritture contabili", essa detta una disciplina espressamente equiparata alla vidimazione iniziale.
Le modalità richieste dall'articolo in commento risultano di fatto applicabili anche ai libri sociali e pertanto ciò potrebbe far propendere per una interpretazione estensiva del dettato normativo consentendo la definitiva smaterializzazione di tali libri e la conseguente possibilità di eseguirne validi estratti.
I certificati notarili, i certificati sostitutivi di poteri
L'informatizzazione delle certificazioni notarili è allo stato quella che pone meno problemi dal punto di vista giuridico: il certificato è un documento interamente di provenienza del notaio nel quale il pubblico ufficiale attesta per riassunto quale sia il contenuto di un suo atto, se poi tale contenuto sia rappresentato da un originale cartaceo o informatico ciò è ininfluente sulla forma utilizzata nel certificato.
Ciò che, invece, è fondamentale in tali tipi di certificazioni è la provenienza delle dichiarazioni da un soggetto qualificato, con potestà certificativa; pertanto è essenziale che nel certificato si dia conto della qualifica del soggetto emittente. La funzione notarile, che qualifica il documento e lo fa assurgere a certificato, è debitamente attestata dal certificato di firma rilasciato dal CNN, in conformità alla legge notarile ed alle norme che disciplinano l'iscrizione al ruolo dei notai in esercizio.
Oltre ai certificati di atto, ricordiamo che il notaio può rilasciare certificati sostitutivi di poteri relativamente alle società commerciali, il cui modulo standard è stato elaborato in ambito europeo e può validamente sostituire i certificati camerali.
L'esigenza di una sempre più celere circolazione dei documenti autentici può quindi trovare sin d'ora una valida risposta nella predisposizione di certificati digitali verificabili da chiunque ed in ogni momento, anche all'estero, grazie ai sistemi di verifica on-line interni - messi a disposizione dal CNN o dagli altri certificatori nazionali - e da quelli sviluppati in ambito europeo, come il sistema Ivtf ora ribattezzato Bartolus.
Il cambiamento della forma della documentazione apre scenari nuovi e porta ad un radicale ripensamento di alcuni principi giuridici anche in una materia, come quella qui sinteticamente trattata, considerata forse minore, ma che ha una sua importanza nel traffico giuridico, poiché consente la circolazione dei documenti anche a prescindere dall'originale. La sfida proposta all'interprete è dunque, quella di trovare soluzioni nuove rispetto ad esigenze antiche, anche impadronendosi di alcune nozioni tecniche senza le quali l'opera del giurista pratico rimarrebbe pregiudicata.
[nota 1] Cosi M. DI FABIO, Manuale di Notariato, Milano, 1981, p. 195.
[nota 2] V. sul punto G. CASU - G. SICCHIERO, La legge notarile commentata, Torino, 2010, p. 445 ed autori ivi citati.
[nota 3] Cfr. G. CASU - G. SICCHIERO, op. cit., p. 445 e ss.
[nota 4] E. SANTANGELO - M. NASTRI, «Firme elettroniche e sigilli informatici», in Vita not., 2002, p. 1121.
[nota 5] Fondamentali in argomento restano gli studi di F. CARNELUTTI, tra i quali, per quanto qui consta, si segnala in particolare, La prova legale, Roma, 1947 e la voce Documento, in Noviss. Dig. it., Torino, 1959, p. 85 e ss.
[nota 6] Per quanto concerne l'ordinamento nazionale può essere richiamata l'esperienza fatta al momento in cui è stata creata la "borsa telematica": la smaterializzazione delle azioni quotate in borsa, infatti, è passata attraverso la creazione di un archivio informatico centralizzato gestito da un società ad hoc la Monte Titoli SpA proprio per evitare la fittizia duplicazione delle transazioni dei titoli. Volendo citare, invece, una soluzione adottata all'estero si può fare riferimento a quella francese: la normativa transalpina sull'atto pubblico notarile informatico ha previsto la creazione di un archivio centrale e solo il deposito presso tale archivio segna la venuta ad esistenza dal punto di vista giuridico dell'atto informatico. In entrambi i casi l'archivio ed il deposito presso di esso del titolo di credito o dell'atto notarile è stato lo strumento utilizzato dal legislatore per l'individuazione dell'originale cui fare riferimento per tutte le successive operazioni giuridiche.
[nota 7] Tutta la materia qui riassunta è stato oggetto di uno studio del Consiglio nazionale del Notariato del collega M. NASTRI, «Copie autentiche e documento informatico», in Consiglio nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 2007, 1, p. 463, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
[nota 8] Sul punto vedi anche S. CHIBBARO - M. MOLINARI, «Dal documento informatico alla carta e viceversa: la copia conforme rivisitata», in Federnotizie, maggio 2010.
[nota 9] La data, infatti, è una prerogativa ed una responsabilità del pubblico ufficiale, anche in presenza di strumenti tecnici che attestino il momento della sottoscrizione.
[nota 10] L'indicazione delle pagine di cui è composto il documento è incompatibile con alcuni tipi di formato - ad es. il txt - anche se usualmente l'utilizzo del formato pdf - anche nella sua versione pdf/A - permette di ricostruire anche nel documento informatico il numero delle pagine di cui è composto, totalmente incompatibile è invece il concetto di foglio, proprio solo del documento cartaceo.
[nota 11] L'unica firma digitale utilizzabile è quella rilasciata da Consiglio nazionale del Notariato: prima dell'emanazione del D.lgs. 110/2010 si era giunti a tale conclusione in forza del combinato disposto degli artt. 34, commi 1 e 3, e art. 24 comma 2 del D.lgs. 82 cit. (Cad), attualmente il principio è sancito dagli artt. 23-bis e 23-ter della legge notarile.
[nota 12] E' esperienza comune quella talvolta di non poter più leggere alcuni documenti informatici in quanto non sono più disponibili i programmi applicativi per la loro visualizzazione, oramai obsoleti, o più semplicemente per il deterioramento del supporto informatico sul quale erano memorizzati; l'accortezza di indicare nella copia il software di creazione o il formato del documento permette per lo meno di conoscere anche a distanza di tempo di quali strumenti bisogna dotarsi per leggere il documento originale; l'indicazione del software di visualizzazione utilizzato consente di riprodurre le stesse condizioni in cui si è trovato il pubblico ufficiale nel momento in cui ha effettuato l'operazione di collazione prodromica al rilascio della copia .
[nota 13] Si riporta qui di seguito per comodità l'articolo in commento: «1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici. 2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente. 3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale».
[nota 14] Sul punto v. A. RUOTOLO, Le prove documentali minori, in S. TONDO, G. CASU, A. RUOTOLO, Il documento, in Tratt. dir. civ. CNN diretto da P. Perlingieri, IX, 9, Napoli, 2003, p. 239-386, ed in particolare gli autori ivi citati in nota .
[nota 15] Cfr. A. RUOTOLO, Le prove documentali minori, cit.
[nota 16] V. l'art. 2 del R.D.l. 14 luglio 1937, n. 1666; l'eccezione prevista dall'art. 1 della legge 11 maggio 1971, n. 390, è riferibile solo alle copie conformi di atti e documenti ed alle autenticazioni delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ora sostituita dal D.P.R. 445/2000. Sullo stato delle opinioni relativamente alla necessità di repertoriazione per le copie effettuate ai sensi del R.D.l. n. 1666 cit. cfr.: E. PROTETTI' - C. DI ZENZO', La legge notarile, Milano, 2003, p. 268 e ss.; G. CASU - G. SICCHIERO, op. cit., p. 418; nel senso che la norma sarebbe stata abrogata per desuetudine M. DI FABIO, op. cit., p. 218; nettamente contraria a che tra le esclusioni della messa a repertorio ci siano le copie ex R.D.l. n. 1666 cit.; Cass. 23, maggio 1975, n. 2073, in Massime, 1975, p. 359.
[nota 17] Secondo l'art. 21, comma 3 del D.lgs. 82/2005: «L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione». E' pertanto di fondamentale importanze provare che la sottoscrizione elettronica sia stata apposta nel periodo di validità del certificato, ciò normalmente si ottiene mediante l'apposizione allo stesso di una marca temporale, secondo quanto previsto dall'art. 51 del D.p.c.m. 30 marzo 2009, contente le vigenti regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
[nota 18] Sul tema, per quanto attiene alle copie di pagine web, cfr. G. ARCELLA - C. VALIA , «La copia conforme di una pagina web: natura giuridica e modalità operative», in Consiglio nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 2008, 1.
[nota 19] «Art. 57-bis - 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto».
[nota 20] Questione sorta nella pratica è se una tale copia "necessitata", redatta al solo scopo di rendere possibile un'allegazione altrimenti impossibile, vada o meno annotata a repertorio; i percorsi argomentativi che possono svilupparsi su tale questione sono di due tipi: o si ritiene che le esclusioni dalla messa a repertorio siano tassative e riguardino esclusivamente le copie degli atti rogati dal medesimo notaio che ne effettua la copia e le copie di tipo "amministrativo", come esplicitamente previsto dalla L. 390/1971, pertanto qualsiasi altri tipo di copia debba essere annotato a repertorio; o si ritiene, in virtù della speciale finalità per cui la copia viene prodotta, che l'annotazione a repertorio di essa sia ultronea e venga assorbita dalla repertoriazione dell'atto principale cui è destinata ad essere unita la copia.
[nota 21] In argomento v. G. CASU, «Competenza del notaio a rilasciare estratti di documenti e valore di questi ultimi», in Consiglio nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 1995, 4, p. 413 e ss.
[nota 22] Gli estratti dalle scritture contabili tenute informaticamente sono stato oggetto dello studio studio CNN n. 1-2006/IG di G. ARCELLA - U. BECHINI - R. ZAGAMI, «Estratti notarili da libri contabili tenuti con mezzi informatici», in Consiglio nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 2006, 2, successivamente aggiornato con lo studio CNN di G. ARCELLA - U. BECHINI, «L'art. 2215-bis e le scritture contabili obbligatorie» in corso di pubblicazione i cui contenuti devono qui intendersi richiamati.
[nota 23] V. sul punto, studio CNN n. 3804 di E. FABIANI - A. RUOTOLO, «Abolizione dell'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari: profili civilistici e probatori», in Consiglio nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 2002, 2, p. 432 e ss.
[nota 24] V. l'art. 1, comma 161, L. n. 244/2007, che ha modificato l'art. 7, comma 4-ter, cit.
[nota 25] Aggiunto dall'art. 7-bis, comma 4, dello stesso sopracitato D.l. n. 357/1994.
[nota 26] Al momento in cui è stata effettuata la relazione al convegno le regole tecniche menzionate dal D.m. 23 gennaio 2004 non risultavano ancora emanate, diversamente al momento in cui il presente contributo scritto viene consegnato per la stampa risulta pubblicato, con data 25 ottobre 2010, il provvedimento attuativo della comunicazione dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto cit. Qualora il termine per la trasmissione dell'impronta sia scaduto è verosimile che il notaio debba farsi esibire la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle entrate al fine di verificare la corretta chiusura del processo di conservazione (V. sul punto quanto sostenuto da G. ARCELLA - U. BECHINI - R. ZAGAMI, op. cit.).
[nota 27] Essa, intesa come sottoscrizione preventiva di un insieme di pagine, è incompatibile con la tenuta informatica del libro poichè l'oggetto della vidimazione è il supporto, irrilevante per la morfologia del documento informatico e per l'attuale legislazione in materia. Nell'impossibilità, quindi, di procedere ad una validazione del supporto, il legislatore ha previsto una vidimazione periodica della scrittura onde garantirne la immodificabilità e l'autenticità.
[nota 28] Relativamente a quest'ultimo requisito la contabilità può dirsi regolarmente tenuta se: 1) i dati siano stati memorizzati su un supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo; 2) se sia assicurato l'ordine cronologico senza soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; 3) se siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.
[nota 29] V. sul punto quesito n. 1-2006/IG di G. ARCELLA - U. BECHINI - R. ZAGAMI, «La vidimazione iniziale del "libro soci" tenuto su supporto informatico», in Consiglio nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 2006, 2.
[nota 30] V. G. ARCELLA - U. BECHINI, «L'art. 2215-bis e le scritture contabili obbligatorie», cit.
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