Il documento notarile informatico e i sistemi di pubblicità
Il documento notarile informatico e i sistemi di pubblicità
di Marco Dolzani
Notaio in Trento
di Caterina Valia
Commissione informatica Consiglio nazionale del Notariato
Premessa
Il titolo dell'intervento che ci è stato affidato è estremamente ampio; non è certamente questa la sede opportuna per affrontare le numerosissime problematiche connesse ai sistemi di pubblicità che richiederebbero un attento studio mediante un'approfondita e complessa disamina di vari aspetti formali e sostanziali, attività che esula dalla finalità della presente giornata di studio.
L'analisi sarà incentrata, invece, sui procedimenti informatici quotidianamente utilizzati nello svolgimento dell'attività notarile; si darà atto - seppur brevemente - dell'evoluzione della quale essi sono stati protagonisti negli ultimi anni secondo un complesso percorso normativo che ha segnato un mutamento che, per certi versi, potremmo definire "rivoluzionario" nell'espletamento degli adempimenti.
Tralasciamo, quindi, i profili sostanziali soffermandoci, tuttavia, sull'origine e sui principi generali su cui si fondano i sistemi di pubblicità, elementi indispensabili per comprendere il funzionamento delle attuali applicazioni e ragionare sulle soluzioni adottabili nel prossimo futuro.
Saranno, in particolare, individuati - in relazione al settore immobiliare e commerciale - gli elementi essenziali da tener presente affinché l'introduzione delle modalità informatiche assicuri il mantenimento di alti livelli di sicurezza, evidenziando - di volta in volta - non soltanto le potenzialità, ma anche i limiti delle attuali applicazioni.
Adempimenti telematici e pubblicità immobiliare. Il sistema immobiliare: affidabilità e ruolo del notaio
Il settore immobiliare riveste una fondamentale importanza, sia in ambito nazionale che internazionale.
L'acquisto di beni immobili - quale principale fattispecie di detto settore - continua, infatti, a rappresentare la forma più comune di investimento cui si ricorre tradizionalmente con minore esitazione poiché considerata meno rischiosa; l'acquisto della casa di abitazione costituisce, tra l'altro, l'esigenza primaria delle famiglie italiane che preferiscono assicurarsi la piena proprietà dei beni piuttosto che optare - molto probabilmente anche a causa dell'aumento dei canoni di locazione - per altre soluzioni alternative al fine di avere la disponibilità dei beni. Gli immobili si pongono, nel contempo, quali principali strumenti di garanzia e assicurano, perciò, l'accesso al credito [nota 1].
E' evidente trattarsi, quindi, di un settore strategico al quale è ancorata la crescita economica di un paese come, d'altro canto, la crisi che ha recentemente colpito la nostra società ha chiaramente confermato.
E', perciò, fondamentale disporre di un sistema che consenta di effettuare i trasferimenti in modo rapido, che risulti facilmente e rapidamente consultabile, ma che sia contraddistinto da altissimi livelli di sicurezza.
Il nostro sistema pubblicitario risente dell'influenza del regime francese e, più precisamente, della disciplina dettata - a seguito delle modifiche effettuate dalla legge 23 marzo 1855 - dal code Napoleon, a sua volta modellato sulla legge belga del 16 dicembre 1851. Il legislatore con la redazione del codice civile del 1865 - trasfuso, con le debite modifiche, nel vigente codice civile [nota 2] - ha superato la tradizionale distinzione del diritto romano tra titulus adquirendi e modus adquirendi [nota 3] e la frammentaria disciplina che contraddistingueva le diverse province nelle quali era suddiviso il territorio prima dell'unità [nota 4].
L'esigenza di dare preminenza alla volontà individuale mediante l'affermazione del principio del consenso traslativo, si è posta quale fondamentale motivazione del rigetto del sistema tedesco dell'iscrizione e del sistema austriaco dell'intavolazione [nota 5].
Il sistema latino si contrappone, così, a quello germanico - basato sui libri fondiari - sostanzialmente per essere caratterizzato da un procedimento più snello cui consegue, però, il riconoscimento di un ridotto valore giuridico dei registri immobiliari sia dal punto di vista probatorio che ai fini dell'individuazione del titolare del diritto [nota 6].
Il nostro sistema offre, comunque, adeguata tutela alle parti che, consultando i dati, possono avere una chiara visione della situazione immobiliare e individuare i titolari dei beni, i vincoli e le trascrizioni presenti sugli immobili [nota 7]; la completezza delle informazioni è assicurata, infatti, da apposite norme ed, in particolare, dall'art. 2650 c.c. che garantisce la continuità della trascrizione, nonché dall'art. 2671 c.c. che obbliga i pubblici ufficiali che redigono gli atti a curare la trascrizione dei medesimi.
Il notaio in virtù del rigore, dell'attenzione e della precisione con cui è tenuto a svolgere la pubblica funzione, svolge un ruolo rilevantissimo in forza del quale è tenuto ad assicurare la completezza e la corretta compilazione dei registri.
Egli deve, infatti, consultare attentamente le informazioni inserite nei registri ed assicurare, in tempi rapidi, l'aggiornamento dei medesimi procedendo all'immediata trascrizione/iscrizione/ annotazione degli atti.
Vengono, così, scongiurati i possibili rischi connessi ai trasferimenti e molto comuni nei Paesi di common law nei quali la tenuta dei registri non è allo stesso modo regolata e controllata [nota 8].
In tale sistema, nel quale la certezza e l'affidabilità si pongono quali elementi fondamentali, si è timidamente affacciata l'informatica erroneamente accolta, in prima battuta, con diffidenza e sospetto. L'introduzione degli strumenti informatici, valutati tutti i possibili rischi e individuate le soluzioni idonee, non determina, infatti, la perdita delle garanzie e/o un crollo del livello di sicurezza. Adottate le debite accortezze, sicuramente imprescindibili, non appaiono giustificate le remore e le perplessità che puntualmente sorgono nel momento in cui si presenta l'opportunità - che si tramuta, a volte, in necessità - di abbandonare le strade battute per percorrere nuovi sentieri.
E' necessario, ovviamente, un uso attento, sicuro e responsabile degli strumenti tecnologici a disposizione.
Ancor prima è opportuna una puntuale valutazione degli effetti che l'introduzione di un nuovo processo può determinare in modo da garantirne, mediante una regolamentazione precisa e quanto più possibile completa, l'armonico inserimento nel sistema tradizionale.
Occorre, quindi, la collaborazione dei vari soggetti istituzionalmente coinvolti sin dalla fase di elaborazione delle soluzioni; le riforme sono soddisfacenti e assicurano risultati positivi soltanto se rappresentano il risultato del lavoro sinergico di tutti i soggetti chiamati ad operare.
In tal senso, come immediatamente sarà evidenziato, l'adempimento unico è stato il frutto di un intenso e minuzioso lavoro che ha coinvolto il Consiglio nazionale del Notariato, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio che, in numerosissimi incontri, si sono sforzati di individuare le soluzioni ottimali.
Nella successiva fase applicativa è, invece, necessaria la collaborazione del notaio che - con la precisione, la serietà e la disponibilità che lo contraddistinguono - deve cercare di utilizzare gli strumenti informatici in modo corretto, usufruendo dei vantaggi in termini di accelerazione e semplificazione degli adempimenti e assicurando - mediante ripetute verifiche e controlli - la correttezza del procedimento e, quindi, l'affidabilità del sistema.
Sulla base di tali presupposti l'informatica non potrà certamente danneggiare il Notariato, ma soltanto arricchirlo e valorizzarlo.
La grande spinta verso l'informatizzazione della pubblica amministrazione impone, in ogni caso, di far fronte alla nuove richieste con prontezza e competenza; il Notariato, d'altro canto, è sempre stato, grazie alla lungimiranti scelte effettuate, all'avanguardia nel settore informatico.
E' già possibile, come i relatori che mi hanno preceduto hanno con puntualità evidenziato, un ampio e completo uso dell'informatica sin dalla fase iniziale di predisposizione degli atti e delle copie fino alla conservazione dei medesimi garantendo, ed è questo l'aspetto fondamentale, i medesimi livelli di sicurezza attualmente presenti.
L'informatizzazione nel settore immobiliare
I primi passi
L'informatizzazione del sistema immobiliare ha avuto inizio con la legge 27 febbraio 1985, n. 52 successivamente modificata con decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito in legge 8 agosto 1996 n. 425 la quale ha previsto l'uso di elaboratori elettronici nelle Conservatorie, rinviando a ulteriori provvedimenti per la definizione delle procedure, dei sistemi e dei tempi; in forza di successivi decreti attuativi [nota 9] è stata introdotta la meccanizzazione della nota di trascrizione mediante compilazione di appositi modelli a stampa [nota 10]. In una prima fase i dati contenuti nella nota venivano trascritti manualmente nei registri particolari dagli impiegati degli Uffici del territorio, secondo un sistema inevitabilmente caratterizzato da un alto margine di errore; tali inconvenienti sono stati risolti con l'introduzione, in forza del decreto ministeriale 9 gennaio 1990 emanato in attuazione dell'art. 16 della legge n. 52/1985, della possibilità di presentare la nota di trascrizione direttamente su supporto informatico, modalità divenuta obbligatoria nel 1998 in virtù di una serie di decreti interdirigenziali [nota 11] emanati in attuazione del decreto interministeriale 29 aprile 1997.
Si tratta di una prima importantissima innovazione tenuto conto del valore giuridico della nota di trascrizione che si pone quale strumento essenziale ai fini della pubblicità immobiliare; il terzo è tenuto, infatti, a fare riferimento sui dati risultanti dalla stessa nota e non è obbligato a consultare l'atto [nota 12].
I dati inseriti nella nota devono ovviamente corrispondere a quelli contenuti nel titolo depositato presso l'Ufficio del territorio; nessuna norma impone al conservatore, a tal fine, di effettuare un controllo in sede di ricezione della nota e di trascrizione dell'atto per cui è discusso se egli sia tenuto ad assicurare tale corrispondenza [nota 13]. Un'attenta verifica da parte del notaio è certamente utile, se non indispensabile, per ridurre i margini di errori ed evitare la presenza di difformità tra i dati contenuti nell'atto e nella nota.
In forza del decreto ministeriale 10 ottobre 1992 è stata, inoltre, prevista la possibilità di effettuare le ispezioni ipotecarie on-line, così, è diventato possibile consultare i registri e reperire le informazioni da qualunque zona e si è allentato, il legame territoriale. L'Agenzia del territorio permette la consultazione di molti documenti in formato elettronico, appositamente trasposti dall'originale supporto cartaceo, ma non è ancora coperto tutto il periodo rilevante per l'esecuzione delle ispezioni ipotecarie; è utile sottolineare che si tratta, in ogni caso, di scannerizzazione di documenti originali cartacei per cui, per essere certi dell'esito delle ricerche, è sempre necessario far riferimento agli originali cartacei [nota 14].
Adempimento unico
Un grandissimo mutamento nell'espletamento degli adempimenti è stato, come noto, apportato dall'adempimento unico [nota 15].
L'ottica è stata quella di snellire i procedimenti evitando inutili duplicazioni nella predisposizione delle copie e nell'invio dei dati necessari ai fini della registrazione e della trascrizione/iscrizione/ annotazione degli atti; si è, così, proceduto con la collaborazione dei vari enti coinvolti, all'unificazione della modulistica assicurando l'espletamento degli adempimenti mediante l'invio di un unico file contenente tutte le informazioni necessarie.
L'adempimento unico rappresenta il risultato di un lungo e faticoso percorso che ha coinvolto tecnici, operatori giuridici e soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei relativi provvedimenti normativi.
Percorso normativo per la creazione del modello unico informatico
L'iter normativo che ha condotto all'introduzione del modello unico informatico per effettuare gli adempimenti collegati alla redazione degli atti ha avuto avvio con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che delegava il Governo ad emanare appositi provvedimenti volti a semplificare gli adempimenti, modernizzare il sistema di gestione e riorganizzare il lavoro degli uffici.
In attuazione di tale provvedimento il decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9 ha integrato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 - "Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f e g, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" [nota 16] con l'inserimento degli articoli da 3-bis, a 3-sexies [nota 17] riguardanti, appunto, l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.
Ai fini della presente analisi rileva, in particolare, l'art. 3-bis D.lgs. n. 463/1997 che prevede il ricorso alle procedure informatiche per l'esecuzione degli adempimenti, individuando una data di riferimento per iniziare ad utilizzare le nuove modalità (30 giugno 2000) e rinviando ad un successivo decreto ministeriale per la progressiva attivazione del servizio e l'estensione territoriale, soggettiva e oggettiva del medesimo.
Le modalità operative sono state precisate, successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308 - "Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari" [nota 18] che:
- ha riconosciuto la legittimità delle procedure telematiche, purché le relative copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e sottoscritte digitalmente;
- ha prescritto la trasmissione telematica, unitamente al modello unico informatico, di copia dell'atto e l'indicazione degli estremi degli allegati (da esibire agli uffici finanziari soltanto se richiesti), qualora le copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e con l'impiego della firma digitale [nota 19];
- ha richiesto, per l'esecuzione delle formalità ipotecarie, la presentazione del titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, secondo le ordinarie modalità stabilite dalla legge, e il rilascio, da parte del conservatore, di uno degli originali della nota in forma cartacea nel quale è certificata l'esecuzione della formalità a norma del codice civile.
Le modalità telematiche sono state, poi, gradualmente estese (sia per quanto riguarda l'ambito oggettivo che quello territoriale [nota )20] fino a giungere alla piena applicazione a tutti gli atti in forza del provvedimento dell'Agenzia del territorio del 6 dicembre 2006 "Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti", emanato in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
L'utilizzo delle procedure telematiche risulta obbligatorio, per i notai, dal 1° giugno 2007 in virtù del Provvedimento interdirigenziale del 14 marzo 2007 che ha modificato il citato provvedimento 6 dicembre 2006 che aveva originariamente fissato al 1° aprile 2007 il regime obbligatorio [nota 21].
Situazione attuale
Sulla base dei provvedimenti sopra indicati è ora possibile procedere - mediante il file xml dell'adempimento unico - all'invio della nota di trascrizione/iscrizione ed effettuare la voltura catastale. E' ancora necessario, però, presentare il titolo originale cartaceo presso lo sportello e ritirare, contestualmente, la nota originale sottoscritta dal conservatore.
Gli effetti della trascrizione si producono soltanto a seguito della presentazione del titolo che determina l'inserimento dell'atto negli appositi registri e l'attribuzione dei relativi numeri d'ordine.
Il titolo digitale, che si compila predisponendo il modello unico, non costituisce, infatti, copia informatica dell'atto; si tratta di una semplice riproduzione dell'atto che non contiene gli allegati e non è sottoscritta dal notaio.
E', sul punto, rinvenibile una sostanziale differenza rispetto a quanto previsto relativamente agli atti da trasmettere e iscrivere nel Registro delle imprese; in tale ambito, come sarà ampiamente precisato, è richiesta la presentazione d una copia informatica dell'atto predisposta conformemente a quanto prescritto dal codice sull'amministrazione digitale [nota 22].
L'uso della modalità informatiche in sede di pubblicità immobiliare risulta, perciò, limitata.
Per assicurare, con evidenti e immediati vantaggi, la completa "informatizzazione" mantenendo, però, l'alto livello di sicurezza - cardine del nostro sistema - occorre regolare diversi e delicati aspetti che necessitano un'attenta analisi.
Occorre, fondamentalmente, individuare le modalità da adottare per assicurare la corretta predisposizione e trasmissione del titolo in formato elettronico, regolare l'ordine di presentazione del titolo nonché la restituzione della nota.
Il Consiglio nazionale del Notariato ha collaborato, sul punto, con l'Agenzia del territorio individuando soluzioni e modalità [nota 23] secondo il seguente progetto attualmente in fase di definizione.
… Verso la piena informatizzazione del procedimento
1. Predisposizione titolo
Il notaio predispone la copia informatica dell'atto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/05 che, ai fini del riconoscimento di pieno valore giuridico, richiede l'apposizione della firma digitale (o di altra firma elettronica qualificata) da parte del soggetto che la predispone.
La copia, debitamente sottoscritta, viene inserita all'interno del file dell'adempimento unico e viene trasmessa dal notaio.
2. Ordine di presentazione del titolo
Alcuni aspetti relativi all'ordine di presentazione sono stati già regolati nel provvedimento interdirigenziale del 6 dicembre 2006, che prevede:
- una fase transitoria nella quale il titolo, trasmesso a titolo sperimentale e in regime di facoltatività, si intende presentato:
a. nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico [nota 24];
b. nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico;
- una fase definitiva che dovrà essere definita con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia volto a regolare la data di attivazione, i termini e le modalità di ricezione delle note per via telematica.
Un atto si considera inviato nel momento in cui si completa la trasmissione dei dati; l'orario di arrivo del file dovrebbe essere associato su ciascun atto, sulle relative note e sulle ricevute.
Per determinare l'orario di ricezione di ciascun file, il sistema telematico dell'Agenzia del territorio Sister attribuirà un identificativo univoco - utilizzando una soluzione tecnologica già in produzione per la gestione delle sessioni in ambiente conservatorie web - rappresentato da un timestamp in formato Utc (tempo coordinato universale) con risoluzione al microsecondo.
Il numero di presentazione verrà automaticamente assegnato secondo l'ora di arrivo e determinerà l'ordine di iscrizione degli atti nel registro generale d'ordine, ai sensi dell'art. 2678 c.c.
In caso di indisponibilità del servizio telematico sarà possibile richiedere la procedura d'emergenza e presentare, quindi, il file contenente la nota e il titolo allo sportello; per evitare la doppia trascrizione di una stessa nota è previsto che il sistema effettui dei controlli al momento della validazione delle formalità della giornata.
Qualora l'ufficio riscontri, in fase di controllo, situazioni che impediscono la trascrizione dell'atto sarà dato avviso al notaio mediante apposita comunicazione inviata per posta elettronica certificata (se l'indirizzo di Pec è stato indicato dal richiedente in sede di invio del file xml) oppure mediante raccomandata ordinaria; il notaio potrà, entro un termine determinato e indicato nella stessa comunicazione dell'ufficio, accettare o rifiutare le eccezioni sollevate.
Per evitare malfunzionamenti del sistema è importante determinare dei limiti per le dimensione delle copie informatiche consentendo di presentare, in caso di atto di superamento di detti limiti, il titolo debitamente sottoscritto all'ufficio e trasmettendo, per via telematica, soltanto il file contenente le note. L'ufficio acquisirà il titolo e assegnerà il numero di presentazione secondo la modalità ordinaria.
3. Restituzione del titolo
L'ufficio, secondo il regime attualmente vigente, effettua le operazioni di controllo, stampa la nota - sulla quale viene apposta la sottoscrizione del conservatore o di un funzionario delegato - e la restituisce alla parte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2664 c.c.; allo stesso modo, nel caso di rifiuto, deve essere restituita una copia della nota, debitamente firmata, contenente il motivo del rifiuto.
Per consentire la restituzione della nota per via telematica è necessario individuare lo strumento idoneo per garantire che la sottoscrizione sia effettivamente apposta dal conservatore o dal funzionario delegato e assicurare, così, l'autenticità della nota.
E' possibile, a tal fine, inserire l'informazione "qualifica/funzione" nel certificato di firma o far ricorso, in via alternativa, all'uso di una controfirma.
Sarebbe preferibile adottare la prima modalità individuata: il punto è attualmente in fase di definizione.
La nota, debitamente firmata, sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato in sede di invio del file xml dell'adempimento dell'unico e sarà disponibile anche sul cruscotto del sistema dell'Agenzia del territorio.
4. Conservazione del titolo
Per assicurare l'operatività del sistema è necessario, inoltre, assicurare l'archiviazione e la conservazione delle copie informatiche di tutti gli atti che gli Uffici del territorio ricevono e trascrivono/iscrivono.
La corretta esecuzione di tale processo è indispensabile per garantire l'integrità dei documenti e la consultazione nel tempo.
L'Agenzia del territorio sta lavorando per realizzare un sistema che assicuri la conservazione permanente di tutti gli atti trasmessi nonché delle raccolte particolari delle trascrizioni/iscrizioni/ annotazioni e del Registro generale d'ordine.
Alcune perplessità sulla tenuta dei registri su supporto informatico sono state sollevate sulla base del contenuto degli artt. 2664 c.c. che - in forza del rinvio contenuto nell'art. 2679 c.c. - descrive in modo preciso le regole da osservare nella tenuta e nella custodia dei registri, e dell'art. 2681 c.c. che impedisce al conservatore di rimuovere dall'Ufficio i registri che devono essere tenuti per legge, salvo ordine della Corte d'appello in caso di necessità e nel rispetto delle formalità eventualmente previste dalla stessa Corte d'appello.
Tali dubbi devono ritenersi, tuttavia, completamente superati, non soltanto in virtù della legge n. 52/1985, ma soprattutto in forza del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - codice dell'amministrazione digitale che all'art. 61 afferma:
«1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4 [nota 25], i pubblici Registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente».
Le accortezze previste dalle citate norme del codice civile e giustificate dall'esigenza di assicurare la consultazione presso gli archivi dei dati da parte dei soggetti interessati, non sono più giustificate a seguito dell'informatizzazione del sistema che determina la delocalizzazione dei registri e consente la consultazione, da parte dei soggetti abilitati, da qualunque postazione.
E', quindi, necessario sulla base delle soluzioni individuate e mediante appositi provvedimenti normativi:
- fissare le date di avvio la sperimentazione del servizio;
- garantire la correttezza del processo di assegnazione dell'ora di arrivo a ciascun file trasmesso;
- assicurare la legittimazione del soggetto che sottoscrive la ricevuta della nota;
- riconoscere espressamente il valore giuridico dei pubblici registri immobiliari su supporto informatico ai sensi dell'art. 61 del codice dell'amministrazione digitale.
La regolamentazione di tali aspetti garantirà la trascrizione/iscrizione/annotazione degli atti presso i registri immobiliari in tempi rapidi e in piena sicurezza.
Sistema tavolare
Come noto la pubblicità immobiliare in Italia non riguarda solo il regime di conservatoria, ma anche quella che investe i territori dove vige il sistema tavolare.
E con riferimento alle procedure informatiche volte a realizzare la pubblicità immobiliare occorre tenere preliminarmente conto delle peculiarità giuridiche che contraddistinguono il regime di conservatoria al fine di metterle a confronto con quelle di diritto tavolare.
In tal modo sarà possibile cogliere i motivi per i quali non appare possibile estendere tout cour il medesimo sistema informatico ideato per i territori di conservatoria a quelli di diritto tavolare.
Le modalità di registrazione e di pubblicità attraverso "Unico" riguardano infatti esclusivamente la pubblicità degli immobili siti al di fuori delle vecchie province austriache, interessando cioè circa il 93% del territorio nazionale.
Invece, per quanto attiene i territori dove vige il sistema del Libro fondiario il D.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, che ha dettato i presupposti per la cosiddetta "formalità unica" introducendo nel D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, un nuovo art. 3-bis, ha espressamente previsto al comma 4 che «Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale».
Pertanto in tali zone il modello unico è previsto solamente unificando le formalità della registrazione con quella della voltura catastale.
Il motivo per il quale la legge nazionale non ha direttamente stabilito che attraverso l'adozione del modello unico si dovesse o potesse compiere anche la formalità dell'intavolazione è sicuramente almeno duplice: anzitutto perché altrimenti si sarebbe invasa la competenza propria della Regione alla quale è affidata in via esclusiva la gestione della materia tavolare.
In secondo luogo perché è diversa la natura e l'efficacia della pubblicità immobiliare, legata al libro fondiario, rispetto a quella assegnata al regime di conservatoria.
Analizziamo dunque le principali diversità dei due sistemi di pubblicità immobiliare mettendo in luce alcune peculiarità che influiscono direttamente sulla tipologia delle informazioni pubblicizzate.
Quello di Conservatoria è un sistema di tipo latino (sistema francese, belga, italiano).
Quello Tavolare è un sistema di tipo germanico (sistema tedesco, austriaco, tavolare italiano, svizzero, ungherese).
L'aspetto più rilevante di differenziazione tra i due sistemi, riguarda il momento del trasferimento del diritto e conseguentemente il tipo di pubblicità.
Nel sistema di tipo latino (di derivazione del diritto francese - legge francese 23 marzo 1855; legge belga 18 dicembre 1851) basato sul principio consensualistico (art. 1376) la pubblicità non ha effetto costitutivo il quanto il diritto si è già trasferito con il perfezionamento dell'accordo.
Inoltre la pubblicità che si effettua attraverso la trascrizione attiene agli atti che producono determinati effetti reali e viene effettuata nei soli casi tassativi previsti dalla legge.
L'art. 2643 del codice civile chiarisce che la pubblicità riguarda espressamente i contratti, i provvedimenti, i fatti e le sentenze ivi descritti.
Inoltre in ambito di conservatoria la funzione della trascrizione è essenzialmente quella di rendere opponibile ai terzi l'atto che costituisce il fondamento dell'acquisto del diritto; il suo effetto è pertanto quello di garantire la conservazione del diritto.
Nei sistemi di tipo germanico invece la proprietà e gli altri diritti reali sugli immobili si acquistano, si trasferiscono, si modificano e si estinguano solo con l'iscrizione nel Libro fondiario.
Il contratto ha pertanto efficacia meramente obbligatoria tra le parti.
Tale principio è tuttavia valido solo con riferimento agli atti tra vivi in quanto la successione mortis causa è riconosciuta come autonomo modo d'acquisto anche senza iscrizione nel Libro. In quest'ultimo caso però l'iscrizione del titolo di acquisto ereditario, che si effettua producendo il certificato di eredità rilasciato dal giudice tavolare, si rende necessaria per consentire l'esercizio del diritto da parte dell'erede o del legatario.
Inoltre nei sistemi di tipo germanico si iscrivono esclusivamente i diritti e non gli atti; precisamente i diritti reali ed i pochi diritti personali ammessi. Quest'ultimo sistema pubblicitario è dunque molto più semplice, poiché il numero dei diritti è assai più limitato rispetto a quello degli atti o dei fatti che producono effetti costitutivi, modificativi od estintivi sui diritti.
I diritti iscrivibili al libro fondiario sono pertanto limitati al diritto di proprietà ed agli altri diritti reali previsti nel codice civile; possono tuttavia costituire talvolta oggetto di pubblicità anche determinati atti o fatti idonei eventualmente a modificare i diritti iscritti.
Anche l'organizzazione dei registri appare differente: su base personale quella di Conservatoria, su base reale quella di diritto tavolare.
Dunque in ambito tavolare il diritto di proprietà e gli altri diritti reali non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione nel Libro fondiario; principio questo che deroga espressamente al sistema consensualistico.
Con riguardo al sistema tavolare la giurisprudenza ritiene trattarsi di una fattispecie complessa basata su due elementi, quali un titolo valido e la successiva iscrizione.
Una delle più evidenti conseguenze di tale diversità è che in ambito tavolare non trova ospitalità la disciplina sugli "acquisti a non domino": infatti in caso di conflitto fra più acquirenti dallo stesso autore prevale chi per primo intavola. Ed infatti il soggetto che per primo iscrive il proprio diritto sarà l'unico titolare, in quanto la fattispecie non può più essere utilmente conclusa da parte dell'acquirente ritardatario in quanto la priorità della precedente iscrizione determinerà la reiezione della successiva istanza, non risultando più il dante causa titolare iscritto del diritto da trasferire.
Altro elemento che viene in gioco per comprendere i motivi per i quali si è reso necessario un "doppio binario" di pubblicità informatica, va individuato nel principio di legalità, anch'esso proprio del sistema di tipo fondiario: principio che stabilisce come nessuna iscrizione possa avvenire se non a seguito di un decreto del giudice tavolare.
In base al principio di legalità, analogo a quello affermatosi negli altri sistemi di tipo germanico, nessuna iscrizione può infatti avvenire se non è ordinata con decreto dal giudice tavolare, previo il controllo da parte sua del titolo in base al quale si richiede l'iscrizione.
Il controllo da parte del giudice tavolare è rigoroso ed investe la verifica dei "requisiti prescritti dalla legge" in ordine all'atto presentato, la sussistenza di una valida causa, l'inesistenza di vizi relativamente ai documenti che vengono prodotti, la valutazione della capacità delle parti che hanno sottoscritto il contratto.
Inoltre occorre effettuare una indagine relativamente al titolo prodotto, per verificare se i diritti trasferiti sono coerenti rispetto a quelli ammessi per la pubblicità tavolare.
Il giudice deve infine vagliare il potere di disporre in relazione sia al bene che al diritto trasferito [nota 26].
L'indagine effettuata dal giudice tavolare appare ben più profonda e pregnante rispetto a quella cui è tenuto il conservatore nel sistema di conservatoria.
Altro principio proprio del diritto tavolare che entra in gioco ai fini della presente indagine, è quello del "predecessore tavolare": esso prevede che per effettuare una iscrizione occorre non solo il controllo del titolo, ma anche la verifica che il dante causa sia il titolare del diritto trasmesso e che tale soggetto coincida con quella apparente nel Libro [nota 27].
La consecutio cronologica dei trasferimenti va quindi rispettata anche nelle formalità pubblicitarie.
Tutti questi elementi impediscono di poter applicare sic et simpliciter anche nei territori di diritto tavolare, la medesima disciplina riguardante le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi agli atti soggetti a trascrizione immobiliare, prevista con l'introduzione della formalità unica.
Infatti:
- il differente momento sostanziale dell'acquisto del diritto può consigliare o rendere necessaria una diversa scansione temporale del momento dell'acquisto del diritto rispetto alla formalità della registrazione;
- la differente tipologia delle formalità legate alla trascrizione degli atti in regime di conservatoria e dei diritti in regime tavolare, impedisce che in tale ultimo sistema i dati contenuti nella formalità della registrazione siano sufficienti ai fini della pubblicità;
- la formazione su base reale dei registri tavolari comporta che l'istanza sia difficilmente schematizzabile ed uniformabile. Talvolta è necessario compiere complicate operazioni di stacco, trasferimento e trasporto di superfici, di particelle, di corpi tavolari, che rispondono a logiche del tutto peculiari e non riducibili a stereotipi preconfezionati;
- il principio di legalità impone talvolta la produzione, ai fini della verifica cui è deputato il giudice tavolare, di ulteriori atti e documenti che frequentemente non sono contenuti direttamente nel titolo di acquisto del diritto, di cui si chiede la registrazione.
Tali evidenze fanno ritenere che mentre modello unico può ben rendere obbligatoria e coincidente la formalità della trascrizione con quella della registrazione in ordine a tutti gli atti negoziali afferenti beni immobili, non altrettanto può dirsi con riferimento a quelli siti in territorio di diritto tavolare.
In quest'ultimo caso la coincidenza delle due differenti formalità potrà essere solo occasionale, ma giammai obbligatoria.
Ciò deriva, come già sopra ricordato, dal diverso ruolo della pubblicità immobiliare rivestito nelle zone di diritto tavolare rispetto a quello di diritto extratavolare.
In ambito tavolare la proprietà e gli altri diritti immobiliari non si acquistano attraverso il semplice consenso fra le parti, ma solo attraverso un procedimento complesso la cui fase finale cui è collegata appunto l'acquisizione del diritto, è determinata dall'intavolazione.
Poiché il momento in cui l'acquirente diviene titolare del diritto di proprietà non coincide con quello della sottoscrizione del contratto, ma è coevo all'intavolazione, tale istante deve essere affidato, con i limiti che vedremo, alla decisione delle parti.
La non coincidenza temporale della presentazione della domanda di intavolazione con quella della registrazione dell'atto può in particolare dipendere da fattori di carattere sia oggettivo che soggettivo.
Costituiscono fattori oggettivi quelli indipendenti dalla volontà delle parti (o del notaio), ma tali comunque da impedire che quand'anche la pratica fosse presentata per intavolazione, possa essere utilmente invasa.
Ci si riferisce evidentemente a tutti quei casi in cui la legge tavolare richiede una documentazione ulteriore, non contenuta o ricavabile direttamente dall'atto registrato; ne sono esempi la produzione di certificati vari (camerali, di stato civile, di autorità amministrative ...) talvolta richiesti obbligatoriamente dalla legge tavolare, la necessaria esibizione di ulteriori atti negoziali (svincoli, cancellazione di ipoteche, assenso di soggetti aventi diritto, ecc.), la essenziale produzione di frazionamenti, di planimetrie, di piani di casa materialmente divisa.
Ma anche il ricordato principio del "predecessore tavolare" qui sopra ricordato, comporta che qualora il titolare del diritto alienato non risulti tale in base alla situazione apparente nel libro fondiario, l'istanza non potrà essere presentata.
E pertanto a titolo di esempio non potrà essere utilmente evasa una richiesta di intavolazione di un atto di divisione ereditaria ove non sia stato anteriormente (o contestualmente) prodotto il certificato di eredità che documenta il passaggio dei beni dal de cuius agli eredi condividenti; e neppure sarà possibile invertire l'ordine logico di presentazione di atti comportanti il trasferimento "a catena" della proprietà di un bene immobile.
Di contro in ambito di conservatoria è di norma consentita la presentazione "disordinata " di atti ai fini della loro pubblicità: l'eventuale interruzione della catena di trascrizioni (ad esempio nel caso di più rivendite di uno stesso bene) non impedisce il fatto pubblicitario, ma incide solo sulla sua efficacia. Essa sarà completa e pienamente opponibile solo quando saranno resi pubblici tutti gli altri anelli della catena.
Infine possono sussistere anche situazioni di carattere soggettivo e quindi direttamente ascrivibili alla volontà delle parti o del presentatore, che suggeriscono o richiedono necessariamente la produzione della domanda tavolare in un momento diverso da quello della registrazione del titolo.
Sul punto va sgombrato il campo da un equivoco di fondo che può sorgere ed è già sorto anche in passato: esso riguarda la pretesa della sussistenza di una piena discrezionalità delle parti di decidere liberamente il momento della presentazione della domanda tavolare. La questione è stata tuttavia chiarita dalla dottrina che ha chiarito come il notaio (e le parti) non possa in alcun modo ritardare o dilazionare ingiustificatamente il momento della presentazione della domanda, anche se ciò corrisponde ad una specifica volontà di entrambe le parti negoziali.
L'aggancio normativo è costituito dall'art. 11 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 che stabilisce che «coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'onere di curare le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario e sono tenuti al risarcimento dei danni in caso di ritardo ingiustificato».
Inoltre nella relazione alla proposta di legge, poi divenuta legge n. 594 in data 29 ottobre 1974 è stato espressamente ricordato come «le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre nel codice civile l'articolo 2671 valgono indubbiamente anche nel sistema tavolare dove il carattere costitutivo accentua l'esigenza di un puntuale e rigido aggiornamento delle iscrizioni stesse».
Val la pena ricordare che secondo l'articolo 2671 del codice civile «il notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ed è tenuto al risarcimento del danno in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie … se lascia trascorrere più di trenta giorni» dalla data in cui ha ricevuto l'atto.
In commento tale norma dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che essa risponda ad una doppia esigenza: non solo l'obbligo contrattuale del notaio nei confronti delle parti riguardante il completamento della pratica, ma anche quello legato ad un dovere d'ufficio non correlato ad un interesse di parte.
E' stato più esattamente osservato come non sempre la pubblicità immobiliare sia preordinata a soddisfare solo l'interesse delle parti, ma essa spesso è imposta al fine di tutelare interessi di terzi e del sistema stesso. Ad esempio in tutti casi di pubblicità notizia (fondo patrimoniale, vincoli storici) essa è preordinata alla tutela di un generale interesse di conoscibilità per i terzi, ma dalla sua omissione non ne deriva una sostanziale compromissione del diritto sostanziale.
Ove l'obbligo di trascrizione rispondesse solo ad un interesse di parte, esso sarebbe naturalmente disponibile, ma l'insorgere di un dovere d'ufficio comporta che l'interesse tutelato dalla norma sia estraneo a quello proprio di soggetti che hanno partecipato all'atto; pertanto esso non è rinunciabile non è disponibile ed invalida sarebbe una clausola di dispensa dall'obbligo di trascrizione.
Gli interessi extra negoziali e di carattere pubblico ad una corretta e tempestiva pubblicità immobiliare derivano non tanto da esigenze, pur esistenti, di carattere erariale, ma soprattutto per soddisfare un interesse generale alla conoscibilità delle vicende relative ai diritti sugli immobili [nota 28].
Anche la giurisprudenza di legittimità è allineata su tale posizione affermando in più occasioni che la funzione economico sociale della trascrizione è prima di tutto quella di assicurare la conoscenza a tutela del commercio.
Va infine ricordato che tali interessi diffusi riguardano in generale la pubblicità di ogni atto immobiliare; e pertanto coinvolgono anche le scritture private rilasciate in originale, per le quali erroneamente in passato qualche autore ha sostenuto la disponibilità negoziale della formalità pubblicitaria, legittimando clausole d'uso di dispensa al notaio dall'obbligo di darvi corso.
Ma come sopra ampiamente argomentato, l'onere alla pubblicità è imposto a fronte di esigenze che prescindono dalla volontà dei singoli; esso va conseguito in ogni caso ed il notaio rimane tenuto ad effettuare tale pubblicità sempre e comunque.
Fatte queste premesse ci si è tuttavia chiesto se sia comunque consentito, sotto un profilo giuridico, veicolare il titolo che costituisce il presupposto di acquisto del diritto da intavolare in maniera telematica e con modalità informatiche.
Dalle precedenti considerazioni discende anzitutto la convinzione che in ogni caso l'eventuale estensione delle modalità di trasmissione telematica del titolo anche in ambito tavolare non potrà che essere facoltativa, cioè rimessa alla discrezionalità delle parti o del notaio sempre che ciò sia compatibile con i tempi ed i termini della registrazione.
In tale ipotesi la parte attinente la formalità pubblicitaria dovrebbe essere anche accompagnata dal relativo ricorso che andrebbe singolarmente firmato dal notaio che ha ricevuto l'atto.
Il quesito sembra trovare in parte risposta affermativa dallo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio" il quale introduce nella legge notarile nuove norme volte a disciplinare le modalità di redazione, produzione ed invio di atti in forma informatica.
In particolare il nuovo art. 47-bis prevede la facoltà per il notaio di ricevere atti originali pubblici e scritture private autenticate redatti con procedure informatiche.
L'art. 73 successivo stabilisce anche che «Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme».
Tali disposizioni, ove approvate, si renderanno applicabili anche nei territori del libro fondiario: poiché il documento informatico è equiparato alla forma scritta appare infatti rispettato l'art. 83 della legge tavolare che richiede che le domande tavolari siano presentate per iscritto.
Le suddette norme risolvono anche l'ulteriore problema posto dall'articolo 87 della legge tavolare che prescrive che i documenti in base ai quali si domanda un'iscrizione debbano prodursi in originale; l'articolo citato stabilisce anche, nel secondo comma, che «ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate a sensi di legge».
E pertanto le copie informatiche dei documenti originali, in quanto conservati da notai, siano essi redatti con modalità informatiche o su supporto cartaceo, saranno titoli validi ai fini della documentazione necessaria per l'intavolazione.
Poiché la disciplina sull'atto pubblico informatico detta anche la normativa della conservazione di tali originali, anche l'invio telematico di copia autentica di tali atti, operato attraverso il sistema dell'adempimento unico, potrebbe consentire anche la contestuale formalità della presentazione dell'istanza di intavolazione.
In ordine alla legittimazione alla presentazione dell'istanza va ricordato come il notaio sia direttamente abilitato alla presentazione delle pratiche tavolari nella sua qualità di pubblico ufficiale e nell'adempimento delle proprie funzioni.
Ma proprio in quanto legittimato in quanto esercente le funzioni di pubblico ufficiale egli dovrà utilizzare, per l'invio di tali documenti, esclusivamente il dispositivo di firma digitale rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato.
Un dubbio potrebbe invece porsi con riguardo alla necessità di produzione al giudice tavolare, unitamente al titolo costituito dalla copia autentica informatica del contratto, anche di altri documenti estranei all'atto: sono tali eventuali certificati, planimetrie, piani di casa o altre produzioni richieste dalla legge tavolare ove non siano state inserite nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata sottoposte alla registrazione.
Infatti la legge tavolare non sembrerebbe concedere alternative alla produzione di tali documenti (cartacei) in originale.
Anche per questi ultimi tuttavia appare sostenibile che si renda applicabile la disciplina prevista dall'art. 23, comma 5 del D.lgs. 82 del 2005 secondo il quale: «Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71».
Dunque i presupposti affinché anche in ambito tavolare possa applicarsi, ancorché facoltativamente, la nuova modalità di invio telematico non solo i fini della formalità di registrazione e della voltura catastale, ma anche di quella riguardante la pubblicità tavolare ci sono tutti: tant'è che è prevista a breve la modifica del tracciato della "formalità unica", in maniera da includervi anche le informazioni necessarie per procedere anche coeva alla presentazione dell'istanza tavolare.
A tal fine si sono succedute nei mesi trascorsi numerose riunioni tra i responsabili delle amministrazioni periferiche a ciò interessate, quali quelli della Regione Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia con l'Agenzia del territorio centrale ed i rappresentanti della commissione informatica del Notariato; parallelamente al tavolo che ha trattato le questioni giuridiche è stato anche formato un gruppo di tecnici volto a recepire i suggerimenti e le determinazioni maturate in tale ambito al fine di tradurle sotto un profilo applicativo.
Le sperimentazioni pratiche sono iniziate da tempo ed ora è maturo il momento di allargare tali test ad una platea di utenti notai più ampia ed anche a tipologie negoziali più complesse.
Il percorso quindi, se non proprio giunto a conclusione, appare comunque tracciato e si ritiene possa vedere un suo avvio effettivo già all'inizio del prossimo anno 2011.
Vale la pena ricordare come a livello decentrato, segnatamente nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige, si sia già proceduto ad approvare il regolamento di attuazione di tali modalità di invio telematico, sia con riferimento ai documenti che in ordine agli atti.
Pertanto la struttura organizzativa dell'amministrazione deputata alla tenuta degli uffici immobiliari di tale regione si è già dotata degli strumenti normativi necessari per poter procedere ad applicare nel concreto tali importanti innovazioni tecnologiche.
In particolare l'art. 2 del nuovo "Regolamento di esecuzione della legge regionale 14 agosto 1999 n. 4" approvato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007 n. 6/L, stabilisce innanzitutto che le domande tavolari e gli atti e documenti che ne costituiscono il fondamento, possono essere veicolate direttamente a mezzo trasmissione telematica; la norma consente dunque di trasmettere direttamente l'atto e l'istanza in via definitiva con modalità telematiche, senza quindi alcuna necessità di produrre in parallelo la documentazione cartacea, come invece attualmente richiesto in regime di Conservatoria.
Tali atti e documenti vanno tuttavia inviati, specifica il comma 10 del medesimo articolo 2, con apposizione della firma elettronica qualificata o della firma digitale di cui all'art. 20 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Un aspetto di sicuro interesse giuridico che ha formato oggetto di ampio dibattito all'interno del gruppo deputato a formalizzare il suddetto testo regolamentare, attiene al problema legato all'attribuzione della priorità del grado, durante il periodo, presumibilmente piuttosto ampio, in cui il sistema dovrà gestire istanze presentate in parte in via telematica ed in parte su supporto cartaceo o altro supporto informatico.
Esiste infatti un problema funzionale legato alla creazione di una struttura idonea a far convogliare le istanze pervenute ad un unico centro di imputazione che contestualmente sarà abilitato ad attribuire in modo rigidamente cronologico e ordinato il numero giornale costituente il grado di priorità tavolare.
Sotto questo aspetto la norma regolamentare approvata ha definito con chiarezza le modalità operative idonee a regolamentare i flussi delle istanze.
E la scelta operata dal legislatore periferico appare rivolta a favorire la modalità telematica di invio dell'istanza di intavolazione.
Infatti il già richiamato art. 2 del regolamento della Regione Trentino Alto Adige espressamente prevede al comma 3 che «Le domande trasmesse in via telematica sono registrate nel giornale tavolare secondo l'ordine di ricezione, ad eccezione di quelle presentate durante l'orario di apertura dell'Ufficio al pubblico che vengono registrate con grado successivo a quello di tutte le domande presentate a mani del direttore o del suo delegato».
Ed al successivo comma 5 che «Le domande e gli atti, pervenuti a mezzo posta oppure notificati, devono essere considerati come pervenuti contemporaneamente e, se pervenuti fuori dall'orario di apertura dell'Ufficio al pubblico, vengono registrate il primo giorno lavorativo successivo, come prime domande della giornata, di seguito alle domande presentate in via telematica».
E pertanto dalle lettura coordinata delle suddette disposizioni risulta che le istanze inviate telematicamente durante l'orario di lavoro slittano, come grado, immediatamente dopo l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio, mentre quelle trasmesse fuori orario di ufficio vengono ad assumere il grado corrispondente all'orario di ricezione dell'istanza da parte del sistema e pertanto avranno grado antecedente a quelle presentate in orario di lavoro e manualmente all'ufficio il successivo giorno lavorativo utile.
Registro imprese
Il Registro delle imprese ha trovato attuazione per effetto della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581: tale normativa ha valorizzato il ruolo di tale registro quale strumento deputato a mettere a disposizione degli interessati notizie sulle principali vicende dei soggetti che esercitano attività di impresa, al fine di favorire la certezza delle contrattazioni e la sicurezza dei traffici giuridici.
Un intervento strutturale ed organico è stato poi effettuato con la riforma del diritto societario del 2003 che ha accentuato tale ruolo di certezza, stabilità e funzionalità, incidendo in particolare sulla funzione costitutiva e sanante dell'iscrizione. Inoltre ha indicato nel registro lo strumento per la soluzione di taluni conflitti relativi a vicende circolatorie di diritti inerenti il mondo dell'impresa.
Sul piano delle fonti la norma di riferimento è costituita dall'articolo 2193 del codice civile secondo cui l'iscrizione ha di regola efficacia dichiarativa e le eccezioni volte a ridurre o accrescere gli effetti della pubblicità debbono essere disposte dalla legge.
Pertanto la funzione del Registro delle imprese è ora essenzialmente quella di strumento di opponibilità ai terzi delle situazioni iscritte.
Una funzione che favorisce la più ampia finalità informativa sottesa al sistema, poiché l'imprenditore interessato a conseguire l'effetto della opponibilità è costretto a rendere accessibili a chiunque le situazioni da opporre.
Inoltre va ricordato come tale sistema di pubblicità dichiarativa sia esclusivo in quanto solamente la pubblicità effettuata attraverso il Registro delle Imprese e non altra pubblicità, è idonea ai fini della opponibilità ai terzi.
Altro principio fondamentale è quello della tipicità delle iscrizioni nel senso che appaiono pubblicizzabili solo quegli atti e quei fatti la cui iscrizione è espressamente prevista dalla legge.
Il momento in cui si produce l'effetto tipico della pubblicità dichiarativa è quello della iscrizione.
E qui assistiamo ad una prima anomalia del sistema: infatti in sede di attuazione del Registro delle imprese effettuata per il tramite del citato D.P.R. 581 del 1995, oggetto di iscrizione non è l'atto da pubblicizzare, integralmente considerato, bensì solo i dati contenuti nel modello della domanda.
Invece l'atto da pubblicizzare è soggetto solo ad una archiviazione.
Da più parti è stato evidenziato come in realtà i modelli approvati dal Ministero molto spesso si discostano dalle previsioni del codice civile, talvolta richiedendo dati non previsti nella normativa primaria, talaltra omettendo indicazioni che sembrerebbero invece necessarie ove si rispettassero le prescrizioni del codice.
Assistiamo pertanto ad una pubblicità che per opera dei modelli approvati dal ministero si discosta, talora significativamente, dal codice civile.
Va quindi preliminarmente evidenziato come numerosi dati richiesti nella compilazione della modulistica ministeriale appaiono certamente esorbitanti rispetto a quelli richiesti dalla disciplina del codice e comportano sicuramente un grave appesantimento nella fase di compilazione dei modelli necessari per la trasmissione al Registro delle imprese.
Va ricordato come in base all'attuale quadro normativo la maggior parte dei dati che devono essere trasmessi al Registro delle imprese vanno veicolati attraverso strumenti telematici e sono contenuti in file che riproducono gli atti ed i documenti occorrenti ai fini della richiesta pubblicità.
L'utilizzo della firma digitale quale strumento idoneo a consentire una trasmissione sicura dei dati per l'implementazione e per l'aggiornamento delle informazioni riguardanti imprese e società commerciali è in vigore dal mese di luglio del 2003 [nota 29].
In particolare da tale data vi è l'obbligo di invio telematico delle domande e degli atti da depositare presso le Camere di commercio (art. 15 L. 5 marzo 1997, n. 59).
Va detto tuttavia che l'avvento dell'era informatica e più in particolare la rivoluzione determinata dall'utilizzo della firma digitale nel veicolare i dati riguardanti il mondo delle imprese, ha trovato il legislatore completamente impreparato.
Infatti l'impianto normativo che regolamenta nel dettaglio le modalità di presentazione delle informazioni e degli atti che appartengono al mondo delle imprese, nonché le formalità conseguenti, la tempistica e i vari obblighi e diritti non sono stati minimamente indicati nelle norme sopra richiamate che hanno stabilito esclusivamente l'obbligatorietà del veicolo telematico di trasmissione, ma sono contenuti in uno strumento, quale il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, pensato e predisposto in un epoca in cui non era ancora previsto l'utilizzo della firma digitale.
La carenza assoluta di una normativa organica di riferimento, stante il mancato aggiornamento del regolamento del 1995, ha comportato la necessità di colmare il vuoto normativo mediate l'intervento di numerose circolari ministeriali e di una serie di direttive, a volte concordate fra gli attori del palcoscenico diretto alla trasmissione dei dati ed a volte emanate direttamente dai singoli titolari degli uffici periferici.
Il panorama di norme, istruzioni, circolari e direttive che si è sviluppato in assenza di un unica fonte di riferimento, è vastissimo ed appare assai difficile per l'operatore del diritto, districarsi in un tale ginepraio.
In realtà, se si valutano nel loro complesso i risultati che si sono ottenuti attraverso il consolidamento, a volte basato su una prassi applicativa di tipo "artigianale" costruita in carenza di un organico tappeto normativo, si può affermare che il sistema ha sostanzialmente tenuto.
Pur tuttavia occorre denunciare numerose situazioni di inefficienza e di ritardo che necessitato urgenti ed indifferibili interventi.
Elemento fondamentale della pubblicità camerale, per la rilevanza giuridica che ne deriva, è quello legato all'iscrizione.
Anzi in una pubblicità di tipo dichiarativo la data dell'iscrizione costituisce il punto di partenza di quasi tutte le situazioni giuridiche ricollegate a determinati atti o fatti e pertanto appare ben comprensibile l'enorme attenzione che il mondo economico e giuridico dedica a tale formalità.
La data di iscrizione diventa pertanto fondamentale per la vita dell'impresa ai fini dell'opponibilità nei confronti di terzi ed è strategicamente essenziale per tutte le attività conseguenti e per gli aspetti giuridici collegati.
I tempi di esecuzione di tale iscrizione sono pertanto decisivi nel processo collegato non solo all'avvio di una nuova attività di impresa, ma anche per ogni singola successiva modifica e variazione.
Un primo elemento di criticità che va rilevato è quindi proprio quello collegato ai tempi di iscrizione: va infatti evidenziato come in molte realtà il termine dei cinque giorni previsto dal regolamento per l'evasione della pratica inviata resta un traguardo difficilmente raggiungibile.
Il pieno rispetto di tale tempistica deve diventare quindi un obiettivo primario da parte del sistema.
Ulteriore aspetto di criticità attiene poi alla non uniformità di comportamento da parte degli uffici in numerosi casi in cui vengono trattate e definite problematiche identiche.
Situazione questa che crea non poche perplessità ed incertezze negli operatori che debbono adottare soluzioni differenti nella compilazione della modulistica a seconda dell'Ufficio destinatario dell'istanza.
Appare ormai indifferibile su tale punto l'emanazione di un nuovo regolamento in sostituzione dell'obsoleto D.P.R. 581 del 1995.
Un altro tema assai attuale che presenta molteplici aspetti di incertezza nei rapporti fra le imprese e la pubblicità camerale, riguarda quello noto sotto la locuzione "l'impresa in un giorno".
In particolare l'art. 9 del D.l. 7/2007, convertito, con modificazioni nella legge n. 40/2007 [nota 30], ha introdotto la "comunicazione unica" per la nascita dell'impresa, da presentarsi all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
La comunicazione unica è prevista per l'effettuazione di tutte le formalità relative alla fase costitutiva, modificativa ed estintiva dell'impresa e ciò dovrebbe valere quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.
In tal modo il legislatore avrebbe inteso alleggerire le formalità da parte dell'impresa che non dovrebbe più recarsi in molteplici sportelli ed uffici per avviare l'attività, consentendo di espletare ogni incombenza con un unico invio.
Il 21 dicembre 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale (D.m. 2 novembre 2007) che ha approvato la modulistica per la comunicazione unica, ai sensi dell'art. 9, comma 7, primo periodo, della legge 40/2007 [nota 31].
La citata normativa, emanata dal passato governo, è stata oggetto di rinnovata attenzione anche da parte dell'attuale esecutivo che a propria volta è intervenuto sul tema, in particolare con l'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modifiche con la legge 6 agosto 2008, n. 133 inserito nell'ambito delle "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". La nuova disciplina mira ad una ulteriore semplificazione chiarendo meglio il ruolo del c.d. "sportello unico per le attività produttive" [nota 32].
In base al quadro normativo sopra riportato, fin dal 19 febbraio 2008 era possibile sperimentare la nuova procedura che in verità, data la complessità di applicazione, è stata in realtà sperimentata solo da pochi utenti.
Nella volontà del legislatore alla fase di sperimentazione avrebbe dovuto far seguito l'applicazione obbligatoria di tale nuova modalità d'invio, il cui inizio era originariamente programmato con il 19 agosto 2008.
Come è noto la nuova procedura denominata "ComUnica" è entrata in vigore definitivamente lo scorso 1 aprile 2010: essa è raffigurabile come una "busta elettronica" che contiene al suo interno, quali allegati, i file originati dalla pratica Fedra, nonché gli altri file allegati destinati all'Agenzia delle entrate (per il rilascio del codice fiscale/partita Iva), al Registro delle imprese (per l'iscrizione al registro), all'Inps (per i dati previdenziali), all'Inail (per i dati assicurativi), al Ministero del lavoro ed all'Albo delle imprese artigiane.
Sebbene anche all'interno del ComUnica sia necessaria l'indicazione di dati ed informazioni mediante la compilazione di campi, esso rimane essenzialmente un veicolo, almeno per quel che riguarda le pratiche notarili e pertanto la pratica Fedra và comunque compilata, in quanto i file da essa originati costituiscono solamente un allegato.
Tale strumento di invio, il "ComUnica" appunto, va utilizzato sia per il deposito per le costituzioni, che per le vicende successive dell'impresa.
Occorre sottolineare come esso costituisce l'applicazione dell'obiettivo governativo di semplificare ed accelerare la nascita delle imprese e pertanto comprende al suo interno la possibilità di inviare la modulistica richiesta per legge a tutti gli enti coinvolti nella nascita di un'impresa, ed in particolare agli enti qui sopra richiamati.
Il soggetto collettore di tutte le domande è il Registro delle imprese, che "smista" poi la modulistica agli enti interessati.
La lettura del comma 9 dell'art. 9 del D.lgs. 31 gennaio 2007, n. 7 sembrerebbe tuttavia imporre tale modalità di trasmissione come unica ed obbligatoria "in ogni caso".
Il dettato normativo parrebbe cioè prescrivere l'obbligo che già nel momento di primo invio della pratica [nota 33], il plico informatico debba contenere anche tutte le notizie ed i dati occorrenti per l'apertura dell'attività, ivi compresi quelli necessari per l'Inps, l'Inail ed ogni altra indicazione prevista nei modelli ministeriali approvati.
Dagli attori del processo interessante le nuove modalità per l'iscrizione delle nuove imprese, pur nella consapevolezza che la casistica operativa è molto variegata, è stato tuttavia evidenziato che accanto a casi in cui è necessario effettuare tutte le comunicazioni individuate nel modello "ComUnica", si registrano casi in cui non è possibile effettuarle integralmente [nota 34].
In altri casi poi si è rilevato come sia strettamente necessario che alcuni adempimenti precedano altri [nota 35].
Le precedenti considerazioni hanno fatto emergere con chiarezza che il nuovo adempimento unificato costituisce uno strumento ad alto valore aggiunto, in quanto particolarmente semplificante ed efficiente, solo se sia concepito in maniera sufficientemente flessibile e tale da poter essere utilizzato:
a) in maniera "integrale", accorpando in sé tutti gli adempimenti, e con un invio "unificato" di tutti gli elementi, ove ciò sia possibile in quanto siano disponibili tutti i dati all'uopo necessari e ciò sia effettivamente rispondente agli interessi immediati dell'imprenditore (singolo o plurisoggettivo);
b) per "singoli segmenti" mediante invio parziario dei dati da parte dei singoli professionisti all'uopo incaricati, e dunque con modalità separata di trasmissione per le predette singole componenti, qualora il reperimento di tutti i dati si renda difficoltoso o particolarmente laborioso, ovvero se l'imprenditore abbia esigenze pubblicitarie prevalenti; la scelta dovrà essere lasciata all'apprezzamento dell'imprenditore interessato.
In quest'ultimo caso è necessario che il professionista possa disporre degli esiti delle singole componenti inviate [nota 36] al fine di porre in essere tutti quegli ulteriori adempimenti che norme di legge o ragioni d'urgenza impongono senza alcuna ulteriore dilazione temporale [nota 37].
Dunque appare condivisibile, l'opinione unanimemente emersa, che la "Comunicazione unica" sia concepibile non come un obbligo o un vincolo per le imprese bensì come una opportunità, rendendo quindi possibile il suo utilizzo nella forma che più si adatta alle contingenti esigenze e priorità che di volta in volta si rendono necessarie.
Pertanto in fase di costituzione di una impresa per la quale è richiesto per legge il ministero notarile, la Comunicazione unica potrà comprendere unicamente la modulistica propriamente destinata al Registro delle imprese (in quanto tale, e non in quanto "distributore" ad altri enti: la pratica "Fedra") e la modulistica destinata all'Agenzia delle entrate (e cioè la richiesta di attribuzione di codice fiscale e partita Iva, inoltrata sempre al Registro delle imprese, in qualità questa volta di "distributore"), mentre non è necessaria l'allegazione delle pratiche destinate agli altri enti (salvo peculiarità dell'attività d'impresa che prevedano una immediata operatività, ovvero la richiesta in tal senso da parte delle costituende società).
Su questa linea il programma applicativo prevede infatti la possibilità di selezionare, all'apertura della pratica "Comunica", la voce "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica": in tal caso sarà quindi sufficiente la sola allegazione della pratica Fedra e della pratica per l'Agenzia delle entrate.
Sarà poi cura dei consulenti dell'impresa integrare la posizione mediante il deposito, con separato e successivo invio, delle pratiche destinate agli altri enti quali Inps ed Inail.
Appare pertanto assodato che il notaio non sia sempre obbligato ad estendere le proprie competenze a settori estranei alla propria attività: ciò deriva da una precisa scelta da parte ministeriale. Naturalmente rimane del tutto consentito allo studio notarile, estendere i propri servizi alla clientela anche in tali settori; ma ciò costituisce una facoltà estranea alla funzione propria notarile.
Dunque il notaio è certamente tenuto alla compilazione e sottoscrizione della modulistica diretta al Registro delle imprese (Fedra), mentre, fermo restando che in fase di costituzione appare in ogni caso obbligatoria la pratica per l'Agenzia delle Entrate, per la residua parte diretta agli altri enti potranno verificarsi le seguenti ipotesi:
- il notaio rimane facoltizzato a compilare, apponendo la propria firma digitale, anche le pratiche diverse da "Fedra", avvalendosi, ove opportuno, delle necessarie consulenze esterne;
- il notaio può alternativamente allegare al ComUnica le pratiche diverse da "Fedra" compilate e sottoscritte direttamente dai consulenti dell'impresa con la loro firma digitale.
[nota 1] Sul punto: E. MORANDI, «Il notaio nei trasferimenti immobiliari», in Notariato, 2006, 5, p. 559.
[nota 2] F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, in Il Codice civile, Comm. diretto da P. Schlesinger, Artt. 2643-2645-bis c.c., tomo primo, Giuffrè, 1990, p. 9 e ss.
[nota 3] Si ricorda che il titulus adquirendi si poneva quale contratto consensuale ad effetti meramente obbligatori, mentre il modus adquirendi - rappresentato dalla mancipatio, dalla traditio e dalla in iure cessio - assicurava il trasferimento e, quindi, la produzione degli effetti reali; il trasferimento della proprietà si verificava, sostanzialmente, attraverso tali distinte, ma collegate fasi.
[nota 4] Nel Ducato di Milano la liberazione delle ipoteche era assicurata dal processo per bando (sistema delle "grida") in forza del quale i creditori erano chiamati ad avanzare le proprie pretese entro termini definiti e si chiudeva con una sentenza che imponeva "perpetuo silenzio ai contumaci" e assicurava, così, la liberazione dalle ipoteche.
[nota 5] F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, cit., p. 19.
[nota 6] La trascrizione non elimina, come noto, gli eventuali vizi dell'atto, eccezion fatta per le particolare ipotesi di pubblicità sanante di cui all'art. 2660 c.c.; essa è, inoltre, caratterizzata da un'efficacia meramente dichiarativa per cui non è indispensabile per il perfezionamento dell'acquisto, ma soltanto per evitare che gli effetti dell'atto possano essere travolti dalla trascrizione, da parte di terzi, in forza di un atto di acquisto dello stesso bene dal medesimo avente causa.
[nota 7] M. NASTRI, Trasferimenti immobiliari nazionali e internazionali, procedure telematiche e garanzia notarile, in Atti del XLI Congresso nazionale del Notariato, Roma, 2005, p. 285.
[nota 8] Sul punto: E. MORANDI, «Il notaio nei trasferimenti immobiliari», cit., p. 559; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, I modelli di pubblicità nel diritto comparato, in Pubblicità, trasparenza e funzione notarile (Atti del Convegno 15-16 maggio 1998) a cura di G. Fuccillo, Esi, 2000, p. 33.
[nota 9] Decreto interministeriale 30 luglio 1985, decreto interministeriale 9 gennaio 1990, decreto interministeriale 10 marzo 1995.
[nota 10] I modelli sono stati approvati con decreto interministeriale 5 giugno 1986 emanato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 52/1985 e successivamente modificati con il decreto interministeriale 10 marzo 1995.
[nota 11] Si veda, a mero titolo esemplificativo, il D.m. 11 marzo 1998 e il D.m. 30 aprile 1998.
[nota 12] Cass. 10 aprile 1986, n. 2501, in Vita not., 1986, p. 783; Cass. 5 luglio 2000, n. 8964, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 1494; Cass. 8 marzo 2005, n. 5002, in Vita not., 2005, p. 984; in dottrina: L. FERRI, M. D'ORAZI FLAVONI, P. ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, in Comm. Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1995, p. 388; S. PUGLIATTI, La trascrizione, in Tratt. Cicu - Messineo, XIV, Milano, p. 347 e ss.
[nota 13] Sul punto: A.A. ETTORRE, S. IUDICA, La pubblicità immobiliare, Giuffrè, 2007, p. 173 i quali, dopo aver dato atto delle varie posizioni dottrinarie concludono per una soluzione intermedia ritenendo necessario un controllo da parte del conservatore limitato agli elementi principali dell'atto e, più precisamente, a: estremi dell'atto, identificazione dei soggetti a favore e contro viene effettuata la formalità, comune nel quale sono situati i beni oggetto del negozio.
[nota 14] A. ISIDORO, «Le fasi del processo di informatizzazione della pubblicità immobiliare», in Consiglio nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 2008, 1, p. 83.
[nota 15] Sul Punto: G. ARCELLA, in Firme Elettroniche: questioni ed esperienze di diritto privato, Collana Studi del Consiglio nazionale del Notariato, Milano, Giuffrè, 2003, p. 117.
[nota 16] Articolo 3, comma 134, lettere f e g, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: «Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)-e) (omissis); f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo, graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazio-ne nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio; g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti».
[nota 17] Art. 3-bis. Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione -: «1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonchè alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonchè l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare. 2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonchè le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonchè la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica. 3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. 4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale». Art. 3-ter. Procedure di controllo sulle autoliquidazioni -: «1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria». Art. 3-quater. Modifica alla normativa in materia di imposta di registro -: «1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso"». Art. 3-quinquies. Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo -: «1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire 320.000"; b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: "1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica"». Art. 3-sexies. Disposizioni di attuazione -: «1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di: a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650; d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643; e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-bis».
[nota 18] Le procedure telematiche da utilizzare sono state definite, poi, con il decreto del Ministero delle finanze 13 dicembre 2000 che ha approvato, tra l'altro, il modello unico informatico e le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati.
[nota 19] La firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del Notariato è utilizzata dal 1 maggio 2003 in forza del Provvedimento dell'Agenzia del territorio 18 aprile 2003.
[nota 20] Si veda, in particolare, il decreto direttoriale 12 dicembre 2001, "Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili"; il decreto direttoriale 1°agosto 2002, "Estensione, in regime di obbligatorietà, ad altri distretti notarili del modello unico informatico relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltatività a tutti i distretti notarili, relativamente ad altre tipologie di atti"; il decreto 18 aprile 2003 "Progressiva estensione, in regime di obbligatorietà, del modello unico informatico a tutti i distretti notarili relativamente agli atti di compravendita di immobili"; il decreto interministeriale 9 giugno 2004, "Estensione del regime di obbligatorietà e del regime di facoltatività del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti. Attivazione, in regime di facoltatività, del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili, ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia", in forza del quale, a partire dal 15 giugno 2004, le procedure telematiche sono state estese agli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili stipulati dalla medesima data, alle accettazioni espresse di eredità contenute in atti stipulati dal 15 giugno 2004, alle accettazioni tacite di eredità desumibili da atti stipulati dalla medesima data, per i quali è stato già previsto il regime di facoltatività con il decreto 1° agosto 2002 ed, in via facoltativa, anche per gli adempimenti relativi ai seguenti atti: anticresi, assegnazione divisionale a conto di futura divisione, conferma (quando previsto da leggi speciali), cessioni di beni ai creditori, cessioni di diritti reali a titolo gratuito, cessioni di fitti e pigioni, convenzioni matrimoniali, costituzione di diritti reali a titolo gratuito, costituzione di fondazione, costituzione di fondo patrimoniale, costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi), dichiarazione di nomina, divisioni, donazioni, liberazione di fitti e pigioni, locazione ultranovennale, permuta, prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti (art. 1197 del codice civile), quietanza con trasferimento di proprietà, regolamento di condominio, retrocessione, ricognizione di diritti reali (articoli 177 e 178 del codice civile), riconoscimento di proprietà (articoli 2653, n. 5 e 2944 del codice civile), rinunzia nonché acquisto di legato e costituzione di fondo patrimoniale per testamento. Inoltre, relativamente alle ipoteche volontarie, si estende la facoltatività alla concessione a garanzia di conguaglio divisionale e alla concessione a garanzia per opere pubbliche.
[nota 21] Si veda: provvedimento Agenzia del territorio 17 novembre 2009, "Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad altri pubblici ufficiali"; provvedimento Agenzia del territorio 18 dicembre 2009, "Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, agli agenti della riscossione".
[nota 22] M. NASTRI, «Copie autentiche e documento informatico», in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 2007, 1, p. 463.
[nota 23] V. GUNNELLA, «La pubblicità immobiliare e la trasmissione telematica del titolo mediante adempimento unico», in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 2008, 1, p. 91.
[nota 24] L'orario di ricezione è stabilito dalle 8.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.
[nota 25]Art. 40 comma 4 D.lgs. n. 82/05: «4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei».
[nota 26] Il giudice tavolare è infatti chiamato ad esaminare anche la validità del negozio giuridico o dell'atto giuridico dal quale scaturisce il diritto che si vuole rendere pubblico attraverso l'intavolazione.
[nota 27] In ambito tavolare quindi non è pubblicizzabile la vendita di cosa altrui in quanto non potrebbe procedersi all'intavolazione del diritto senza il consenso del titolare intavolato.
[nota 28] Cfr. G. GABRIELLI, «Limiti d'ammissibilità di una dispensa del notaio dal dovere di provvedere alla pubblicità tavolare», in Rass. dir. civ., 1996, p. 572 e ss.
[nota 29] Ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, modificato dall'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (circ. min. attività produttive n. 3553/C del 29 novembre 2002) e D.l. 25 ottobre 2002, n. 236, dal 30 giugno 2003.
[nota 30] Nuova disposizione sulla "comunicazione unica" (articolo 9 del D.lgs. 31 gennaio 2007, n. 7 e legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40). Art. 9. Comunicazione unica per la nascita dell'impresa -: «1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del Registro delle imprese, per via telematica (o su supporto informatico), la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese (ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo), nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati».
[nota 31] Decreto ministeriale in G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007 "Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa".
[nota 32] Tale sportello unico costituisce infatti l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.
[nota 33] Ad es. di costituzione di una impresa.
[nota 34] Si pensi al caso di società di nuova costituzione dove non sia possibile l'immediata operatività in quanto sia ancora carente delle prescritte autorizzazioni amministrative.
[nota 35] Ipotesi che si verifica ogni qualvolta la costituzione della società avvenga mediante conferimento di immobili: in questi casi la tempestiva trascrizione presso i Registri immobiliari del trasferimento a nome della società costituisce formalità con priorità assoluta; a tal fine, prima ancora di qualsiasi adempimento di natura commerciale, è necessario disporre del codice fiscale.
[nota 36] In particolare, si cita il caso dell'attribuzione di partita iva/codice fiscale.
[nota 37] Ad esempio la trascrizione immobiliare.
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