Esame di schema di atto istitutivo di trust onlus
Esame di schema di atto istitutivo di trust onlus
di Luigi Francesco Risso
Notaio in Genova

Introduzione

Scopo di questo scritto è quello di illustrare e commentare le clausole caratterizzanti un trust con finalità comprese tra quelle previste per l'ottenimento della qualifica di Onlus, da istituire per la ritenuta migliore e più efficiente soluzione di uno specifico caso.

Come noto l'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (in seguito "legge Onlus"), stabilisce che «sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti … prevedono espressamente …» segue un elenco di finalità ritenute appunto di pubblica utilità giustificanti il particolare trattamento fiscale.

Il riferimento che la normativa fiscale fa al concetto di "enti" potrebbe far sorgere alcune perplessità con riferimento al trust. Occorre a tal proposito puntualizzare che, indipendentemente dalle conclusioni cui si ritenga di dover giungere sul tema della soggettività giuridica del trust in generale, limitatamente al campo fiscale, nel quale campo è collocata la normativa in materia di Onlus, è lo stesso dettato normativo che qualifica il trust come soggetto passivo d'imposta (art. 73, comma 1, lettere b, c, e d del Tuir). Personalmente condivido il pensiero di chi ritiene applicabile anche ai trust la normativa sulle Onlus, sostenendo che il riferimento agli "enti" compiuto dall'art. 10 appena citato possa estendersi ai fini fiscali anche ai trust [nota 1], confermato dalla prassi con l'iscrizione di diversi trust nell'anagrafe delle Onlus [nota 2].

Prima condizione per il riconoscimento della qualifica di Onlus ad un trust è dunque che l'atto istitutivo abbia la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata [nota 3].

Per prassi ormai consolidata, l'istituzione del trust interno avviene con un atto pubblico notarile che contiene la manifestazione della volontà negoziale di istituire il trust, l'individuazione della denominazione del trust, del disponente, del trustee, dei beni affidati al trustee e, quando previsto, del guardiano. A tale atto viene allegato l'atto contenente le regole del trust (atto istitutivo in senso stretto), recante fra l'altro la scelta della legge regolatrice, nonché le finalità, ritenute meritevoli di tutela, per le quali il trust viene istituito.

Generalmente intervengono all'atto anche il guardiano e il trustee , per accettare l'incarico e quest'ultimo anche per accettare l'affidamento dei beni, cosicché il negozio istitutivo abbia immediata efficacia.

L'atto istitutivo, in tale prassi, contiene i due strumenti giuridici connessi ed interdipendenti necessari per fare nascere un trust e così il negozio programmatico istitutivo, soggetto alla legge regolatrice straniera scelta ed il negozio dispositivo con il quale i beni da sottoporre al trust vengono affidati al trustee, soggetto alla nostra legge. Come sappiamo il trust è un rapporto giuridico, regolamentato appunto dalla legge regolatrice scelta e dalle regole stabilite dal disponente con atto unilaterale, che nasce solo con l'affidamento di specifici beni al trustee ovvero, per il trust autodichiarato, con l'individuazione dei beni sottoposti al trust.

Il caso - trust a beneficio di soggetti deboli specificamente individuati

Come accennato, la versatilità e l'elasticità di disciplina propria del trust consentono anche impieghi peculiari per il soddisfacimento di desideri delle parti, volti al perseguimento di finalità di pubblica utilità che, ancorché riferibili ad interessi sicuramente meritevoli di tutela, sono difficilmente attuabili con il ricorso a strumenti di diritto italiano.

Il caso pratico è quello di una coppia di genitori, di età avanzata, titolari di un considerevole patrimonio, con un figlio in stato di coma a causa di un grave incidente stradale.

Il desiderio dei genitori è quello di destinare, anche in previsione della loro eventuale futura incapacità, un insieme di beni alle esigenze di vita del figlio e, una volta venuto a mancare il figlio, alle esigenze di vita di soggetti che si trovino in condizioni analoghe alle sue.

Prima di ricorrere al trust sono stati presi in considerazione: la sostituzione fedecommissaria, la donazione dei beni ad una fondazione o ad una associazione che abbia come scopo l'assistenza sanitaria con l'onere di provvedere alle esigenze del figlio finché in vita, ovvero la stipulazione di un contratto vitalizio di assistenza e mantenimento con la stessa, l'atto di destinazione e l'istituzione di una fondazione con analoghe finalità.

La duttilità del trust nel consentire una regolamentazione personalizzata, l'esistenza di una legge regolatrice con regole ben determinate, la possibilità di prevedere la figura del guardiano, cioè di un "controllore" dell'operato del trustee nell'interesse dei soggetti interessati, ne hanno fatto preferire l'utilizzo, in quanto istituto più idoneo a soddisfare le esigenze prospettate dai nostri genitori.

Infatti, con riguardo alla fondazione, il procedimento amministrativo per il conseguimento della personalità giuridica, pur avendo perduto gli originari connotati di controllo politico sull'attività privata e consistendo oramai in un mero controllo di legalità con esclusione di ogni facoltà discrezionale della pubblica amministrazione, ha una durata rilevante, difficilmente comprensibile per le parti.

Nel caso in esame, si evidenzia inoltre la criticità di prevedere, oltre allo scopo di pubblica utilità proprio della fondazione, l'onere di provvedere alle esigenze di soggetto specificamente individuato, ancorché svantaggiato, fino a che in vita.

La tesi restrittiva secondo cui la fondazione possa avere come scopo esclusivamente il perseguimento di fini di pubblica utilità, autorevolmente sostenuta in dottrina [nota 4] e accolta anche in giurisprudenza [nota 5], ha gettato incertezza sull'utilizzo della fondazione quale strumento di pianificazione familiare e successoria [nota 6] e ha fatto sì che lo scarso impiego dell'istituto a tale scopo abbia cristallizzato le opinioni negative, nonostante la presenza di aperture in dottrina [nota 7], avvalorate in passato dalla riforma della disciplina del riconoscimento delle persone giuridiche del 2000 [nota 8] e oggi dal riconoscimento dell'istituto del trust e dall'introduzione dell'art. 2645-ter [nota 9].

La fondazione è in realtà l'istituto di diritto interno speculare ai trust, in particolare per i trust "charitable", e potrebbe probabilmente, così come l'atto di destinazione immaginato dall'art. 2645-ter, essere utilizzata con successo anche nel nostro caso, ove fossero superate le preclusioni di cui alle tesi più restrittive, accogliendo l'auspicio recentemente formulato dal Prof. Andrea Fusaro [nota 10].

In una prospettiva de jure condendo, del resto, i principi e i criteri direttivi fissati nel disegno di legge delega di riforma della disciplina delle associazioni e fondazioni [nota 11], se confermati, consentiranno al legislatore delegato di elaborare finalmente una nuova disciplina degli enti no-profit realmente concorrenziale con l'istituto del trust, eliminando sia le rigidità di disciplina presenti nella legge vigente che quelle di teorizzazione dottrinale, fugando finalmente i dubbi sull'ammissibilità della fondazione di famiglia e della fondazione a beneficio di persone determinate, nonché snellendo e sveltendo ulteriormente il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica affidando competenze ai notai, sulla scorta della positiva esperienza del controllo omologatorio societario.

Si tratta di una grande opportunità di ammodernamento del nostro ordinamento giuridico che ci auguriamo che il legislatore sappia cogliere. Se così sarà, anche il Notariato sarà chiamato ad una grande prova e disporrà di un ulteriore strumento di diritto interno per soddisfare una richiesta delle parti sempre più pressante: è sotto gli occhi di tutti, infatti, quanto la pianificazione familiare e la predisposizione successoria sia una esigenza oggi avvertita.

Naturalmente, in questa nuova attività professionale, l'esperienza del trust interno avrà un ruolo preziosissimo.

Tornando al caso sopra proposto, e al possibile impiego del trust, tale fattispecie si presta ad una soluzione del tutto particolare, con l'istituzione di un trust in due fasi: la prima con termine una volta sopraggiunta la morte del figlio e la seconda che inizia al termine della prima.

Nella prima fase il trust ha un beneficiario individuato, nella seconda fase i beneficiari dovranno essere individuati secondo precise regole. In entrambi i periodi, come è prassi per i trust liberali, si prevede che i disponenti possano essere aiutati dal trustee per sopravvenute esigenze di cura e assistenza assumendo così la posizione di beneficiari delle necessità, pur mantenendo essi la titolarità di beni e rendite da pensione presumibilmente più che sufficienti ai loro bisogni attuali e futuri. [nota 12]

Sulla scorta dell'interessante osservazione del collega G.F. Condò [nota 13], ritengo che in entrambi i periodi di durata al trust possa riconoscersi la qualifica di Onlus. Infatti esso, conformemente al comma 1 dell'art. 10 legge Onlus perseguirebbe nei settori dell'assistenza sanitaria e soci-sanitaria «finalità di solidarietà sociale», come definite al successivo comma 2, il quale dispone che «si intende che vengano perseguite finalità di solidarietà sociale quando … le prestazioni di servizi … sono … dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; …», ancorché tali soggetti siano individuati in persone determinate, purché si trovino in tali condizioni, come del resto confermato e ribadito anche al comma 3 dello stesso articolo [nota 14].

Quanto alla funzione di trustee, essa può essere inizialmente svolta dai genitori o da uno di essi, fino a che in vita e capace. E' tuttavia estremamente opportuno, in tale ipotesi, prevedere già un successore per il periodo successivo per evitare che il trust si trovi privo di trustee proprio in un momento così delicato.

è possibile sia individuare già nominativamente un successore (o una serie di successori, qualora i primi individuati non possano accettare), ovvero attribuire al trustee in carica il potere di nominare il suo successore con atto scritto, revocabile o irrevocabile e comunicato al guardiano, o per testamento.

Nel caso in esame è stato già individuato quale successore un trustee professionale, e precisamente una società che ha come oggetto sociale lo svolgimento della funzione di trustee. La società interverrà all'atto accettando già la funzione.

Nella seconda fase, una volta venuto a mancare il figlio il trust diviene essenzialmente un trust di scopo a beneficio di soggetti affetti dalla stessa patologia di cui soffriva il figlio defunto.

A questo punto si pongono due alternative.

Può prevedersi che il trustee intraprenda direttamente iniziative a beneficio di tali soggetti: il trustee sarà in tal caso probabilmente individuato in soggetti dotati di specifiche competenze nel settore della ricerca o dell'assistenza in questo campo, e vicini al mondo non-profit. Oppure, può prevedersi che il trustee (che in tal caso sarà probabilmente un gestore professionale o un professionista di fiducia della famiglia) svolga esclusivamente il compito di amministrare il patrimonio assicurandone una buona redditività e distribuisca le rendite a beneficio di enti che perseguano scopi di ricerca ed assistenza a beneficio di tali soggetti.

Qualora si adotti la prima delle due alternative, il trust può presentare tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento della qualifica di Onlus.

Qualora invece si scelga la seconda strada, è dubbio che il trust possa essere riconosciuto Onlus. Esso infatti sarebbe contrastante con l'art. 10, comma 1, lett. d, legge Onlus, che dispone: «Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ... e gli altri enti ... i cui statuti o atti costitutivi, ... prevedono espressamente: … d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura …».

Nel caso che esamineremo è stata scelta la prima strada.

Resta da compiere un brevissimo cenno al trattamento tributario degli atti costitutivi di trust con i quali si affidano contestualmente beni al trustee, qualora il trust abbia i requisiti per ottenere il riconoscimento della qualifica di Onlus.

Non è dubbio che qualora si compia una attribuzione liberale a favore di un ente già iscritto all'anagrafe delle Onlus si possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta di donazione ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (nonché dalle imposte ipotecarie e catastali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).

Qualora invece l'affidamento dei beni al trustee avvenga contestualmente all'istituzione del trust, e quindi prima che il trustee stesso abbia potuto ottenere l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus, mi è noto almeno un caso, relativamente ad un trust testamentario, in cui l'agevolazione è stata negata [nota 15].

Infatti, a differenza delle fondazioni e delle associazioni riconosciute, che godono di tale agevolazione in ogni caso, per gli altri enti la qualifica di Onlus costituisce presupposto per godere della agevolazione.

Ciò può rendere problematico ottenere l'applicazione dell'agevolazione in sede di costituzione di tali enti.

In attesa che si formi un orientamento consolidato sul punto, può essere prudente rinviare l'attribuzione patrimoniale in un momento successivo, ovvero sottoporla alla condizione dell'ottenimento dell'iscrizione dell'ente all'anagrafe delle Onlus.

Clausole caratterizzanti dell'atto istitutivo

Premessa

Prima di passare all'esame delle clausole caratterizzanti dell'atto di trust Onlus redatto con riferimento al caso sopra esposto, è doveroso ricordare che la struttura generale dell'atto di trust e molte delle clausole base di esso da me utilizzate ed ormai entrate nella prassi redazionale italiana, sono prese dalle pubblicazioni di Maurizio Lupoi, a merito delle quali ed al cui rigore nell'utilizzo dell'istituto si deve la corretta diffusione dello stesso in Italia. Egli, oltre ad aver pubblicato numerosi contributi scientifici sull'argomento [nota 16], ha realizzato anche interessanti formulari commentati di clausole [nota 17], è il fondatore dell'associazione "Il trust in Italia" nel cui direttivo partecipano esponenti del Notariato, dell'Avvocatura e dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nominati dai rispettivi Consigli nazionali. Questa associazione rappresenta una eccezionale occasione di incontro e confronto, e conseguentemente di scambio culturale e di arricchimento professionale; nel suo sito internet [nota 18] è pubblicato e disponibile per gli associati una quantità innumerevole di casi, atti, scritti, prassi, giurisprudenza civile e fiscale e pressoché tutte le circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle entrate in materia.

La predisposizione di un atto di trust presuppone non solo la conoscenza dell'istituto, ma anche la padronanza di una adeguata tecnica redazionale, trattandosi generalmente di un documento in cui è necessario inserire molte regole, che siano in grado di disciplinare le svariate fattispecie che possono presentarsi nel corso della durata del trust.

Per questo motivo, è opportuno che, prima di procedere alla redazione di un atto di trust, l'operatore familiarizzi e assimili la tecnica redazionale diffusa nella prassi della redazione di tali atti [nota 19]. In mancanza, l'estrapolazione di clausole da atti di trust e il loro utilizzo per altri atti, può essere molto rischiosa, dando luogo a disposizioni poco chiare e precise o, peggio, contraddittorie o senza significato.

Definizioni

Le definizioni giuridiche attribuiscono ad un termine un significato specifico diverso da quello corrente.

Per indicare che si tratta di un "termine definito", a cui dunque l'interprete deve attribuire il particolare significato stabilito nel documento, esso viene generalmente riportato con la lettera maiuscola.

La tecnica delle definizioni giuridiche, tipica della contrattualistica angloamericana, e ormai moltp diffusa anche in Italia, è ampiamente adottata nella prassi degli atti istitutivi di trust [nota 20].

Art. 1 Definizioni

A. Il termine Disponenti indica collettivamente i coniugi Tizio, nato a … il … e Caia, nata a … il … ; il termine Disponente indica ciascuno di essi.

B. Il termine Commissione indica una commissione composta da tre medici, di cui uno specialista in anestesia e rianimazione, uno in neurologia, uno in medicina legale. Il mandato dei membri della Commissione dura per tre anni, in caso di morte, dimissioni o sopravvenuta incapacità di un membro della Commissione, il membro nominato in sostituzione scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina. I poteri dei membri della Commissione sono fiduciari e non personali.

C. Il termine Persone Svantaggiate indica:

1. il figlio dei Disponenti Sempronio, nato a … il … , finché in vita;

2. successivamente: la o le persone scelte dal Guardiano, tenuto conto della consistenza dei beni in Trust, tra i soggetti periodicamente indicati dalla Commissione, che li individuerà fra soggetti in stato vegetativo o in stato di minima coscienza, con deliberazione da assumersi a maggioranza, privilegiando i soggetti le cui famiglie siano economicamente più deboli ovvero che offrano maggiori speranze di risveglio;

3. in ogni tempo, i Disponenti qualora per sopravvenuti eventi non fossero in grado di provvedere al loro mantenimento versando in stato di bisogno.

D. I termini Incapace e Incapacità indicano:

1. la incapacità legale di agire ovvero

2. la necessità che un soggetto abbia dell'assistenza di un amministratore di sostegno o di un curatore per compiere l'atto o per svolgere la funzione alla quale il termine è riferito, ovvero

3. la inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito, attestata con perizia, munita di sottoscrizioni autenticate, da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno specializzato in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi interessato; il venire meno della inidoneità è attestato nel medesimo modo.

E. Le locuzioni mancato, in tutte le sue declinazioni e in mancanza indicano:

1. la morte dei soggetti alla quale è riferita;

2. la sopravvenuta incapacità del titolare della funzione alla quale la disposizione si riferisca;

3. la rinuncia alla posizione giuridica alla quale la disposizione si riferisce.

Potranno seguire altre definizioni per i termini da utilizzare in diverse parti dell'atto con il medesimo significato semplificandone così la redazione e la sua interpretazione.

Denominazione

Art. 2 "Trust"; denominazione, irrevocabilità

A. Il termine "Trust" individua il trust nascente da questo Strumento.

B. Il Trust è identificato per mezzo della denominazione "Trust … (Onlus)".

C. E' obbligo del trustee aggiungere l'acronimo Onlus alla denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dopo che al Trust sia riconosciuta la qualifica di Onlus.

D. Questo Strumento è irrevocabile.

Con riguardo alla denominazione (che anche ai trust viene per prassi sempre attribuita), viene in rilievo la lettera i) del comma 1 dell'art. 10 della legge Onlus, secondo cui l'atto costitutivo deve prevedere «l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus"».

Finalità - Legge regolatrice del trust

Art. 3 Finalità del Trust

A. La Finalità del Trust consiste nel contribuire ai bisogni ed alle cure delle Persone Svantaggiate in modo da permette loro le migliori condizioni di vita e le opportunità mediche per migliorare il loro stato di infermità.

Il trust in esame potrebbe essere qualificato anche come trust di scopo ("purpose trust" o "trust for purpose")cioè un trust in cui «il compito affidato al trustee o va a vantaggio di una generalità di soggetti, senza attribuire loro alcun diritto verso il trustee, o si esaurisce in se stesso» [nota 21] in particolare quando verrà a mancare il primo beneficiario [nota 22].

Questo rende molto rilevante il problema della scelta della legge regolatrice. Infatti, nel diritto inglese, i trust di scopo sono nulli, salvo che essi abbiamo come scopo esclusivamente una o più delle finalità qualificate "charitable" dalla legge e che apportino un beneficio alla collettività ("public benefit") [nota 23], come definiti dalle linee guida della Charity Commission, l'organismo pubblico che in Inghilterra esercita il controllo e la vigilanza su tali trust.

La scelta della legge inglese comporta pertanto un preventivo controllo circa la natura "charitable" degli scopi del trust, in quanto ove anche uno soltanto fra gli scopi del trust non fosse charitable, il trust sarebbe nullo per il diritto inglese (esclusività degli scopi charitable).

Le leggi regolatrici di molti altri Paesi ammettono invece la validità di un trust di scopo anche per scopi non "charitable", dispensando quindi l'interprete da un delicato esame sulla coincidenza fra lo scopo del trust e gli scopi "charitable".

Ad esempio la legge sui trust di Jersey [nota 24] ammette non solo la validità sia dei trust di scopo charitable [nota 25] (senza peraltro che a Jersey esista una Charity Commission con poteri di vigilanza su tali trust [nota 26]), sia dei trust di scopo non-charitable, a condizione - riguardo questi ultimi - che le disposizioni del trust dispongano per la nomina di un guardiano, con il compito di assicurare l'esecuzione del trust per tali scopi, al quale la legge attribuisce il potere di agire in giudizio nei confronti del trustee.

è pertanto consigliabile fare ricorso alla legge di uno di tali Paesi, e non correre il rischio che il trust sia nullo perché non considerato charitable secondo le regole dell'ordinamento giuridico di cui si è scelta la legge. Ricordo che circolano da tempo in Italia le traduzioni di diverse leggi regolatrici [nota 27], ed esiste altresì una raccolta completa di tutte le leggi mondiali sui trust, contenuta nell'Archivio mondiale sui Trust, a cura di Maurizio Lupoi, che raccoglie, oltre ad esse, anche le più rilevanti sentenze di tutti i Paesi del mondo in tema di trust [nota 28].

Art. 4 Legge Regolatrice

A. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale, Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni.

è prassi prevedere la possibilità di sostituire la legge regolatrice anche al fine di consentire la scelta della legge italiana ove fosse emanata una legge in materia.

B. Nel corso della durata del Trust il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, può

1. sostituire la legge regolatrice del Trust con altra

2. e in tale occasione

i. modificare qualsiasi disposizione di questo Strumento che non sarebbe valida o la cui interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo la nuova legge regolatrice;

ii. modificare questo Strumento per quanto necessario affinché le sue finalità rimangano le stesse.

Il Trustee

Art. 5 Trustee

A. Ciascun Disponente è Primo Trustee del Trust fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

1. dimissioni;

2. morte o sopravvenuta incapacità;

3. revoca;

4. nel momento in cui un Disponente sia "Persona Svantaggiata".

B. Quando, per il verificarsi di uno degli eventi che precedono, venga a mancare il Primo Trustee, Trustee del trust sarà la società "La Trustee SpA".

C. L'Ufficio di trustee può essere ricoperto da uno o più soggetti giuridici.

D. Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee; in caso di più soggetti "un Trustee" indica ciascuno di essi.

E. In caso l'ufficio sia rivestito da due soggetti, i loro poteri discrezionali saranno esercitati congiuntamente all'unanimità e in caso di più di due soggetti i loro poteri discrezionali saranno esercitati secondo voto di maggioranza assoluta dei membri in carica.

Grazie a questa previsione, i Disponenti sono certi che, in caso di loro morte o sopravvenuta incapacità, o quando comunque si ritengano non più idonei ad amministrare il patrimonio, esso sarà da quel momento amministrato da un Trustee professionale che, già intervenuto in atto, ha accettato l'incarico assumendo le relative obbligazioni.

Art. 6 Posizione del Trustee rispetto ai beni in trust

A. Il Trustee dispone dei beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo Strumento e senza dovere mai altrimenti giustificare i proprî poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei beni in Trust.

B. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni in Trust, e può:

1. rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive;

2. citare ed essere citato in giudizio;

3. comparire dinanzi a notari e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri;

4. rivolgersi all'Autorità giudiziaria al fine di chiedere istruzioni con riferimento al Trust.

C. Il Trustee, impiegando all'uopo le disponibilità del Trust e comunque i beni in Trust, dovrà assolvere qualsiasi imposta a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito.

Art. 7 Limitazione dei poteri del trustee

A. Il Trustee non può, se non dopo avere sentito il parere/ottenuto il consenso del Guardiano:

1. alienare o ipotecare beni immobili;

2. assumere obbligazioni del valore unitario superiore al 5% del valore complessivo dei beni in trust secondo l'ultimo bilancio annuale.

Art. 8 Prestazione di consenso, espressione di parere

A. Quando questo Strumento richiede che il titolare di un potere non compia un atto di esercizio del potere se non ottenuto il consenso o sentito il parere di un altro soggetto, si intende:

1. che il consenso, se prestato, e il parere, se espresso, lo siano non oltre il momento del compimento dell'atto;

2. che la loro forma sia la medesima dell'atto, ma comunque scritta.

Art. 9 Successione nell'ufficio di Trustee

A. Un Trustee rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o:

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità, personale o legale;

2. se altro soggetto di diritto: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. Nuovi Trustee o Trustee aggiuntivi possono essere nominati in ogni tempo dal Guardiano con il necessario consenso dei Disponenti in vita e non incapaci, eventualmente sottoponendo la nomina a termine o a condizione e con atto irrevocabile o revocabile fino a quando la nomina abbia avuto effetto.

C. Le dimissioni di un Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che i soggetti cui spetta il potere di nominare nuovi trustee ne abbiano ricevuto la comunicazione, ma il Trustee singolo che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Trustee. Tuttavia, in deroga a quanto precede, le dimissioni della società "La Trustee S.P.A." hanno in ogni caso effetto solamente dopo che il soggetto cui spetta il potere di nominare nuovi trustee abbia provveduto a nominare altro soggetto in sua sostituzione.

D. Un Trustee può essere revocato:

1. fino a che è in vita Sempronio, con dichiarazione unanime, dai Disponenti in vita e non incapaci;

2. mancati entrambi costoro, ovvero morto Sempronio: dal Guardiano;

3. in ogni tempo: dal Presidente del Consiglio Notarile di Genova su istanza motivata del Guardiano con efficacia dal momento nel quale la revoca perviene al suo indirizzo purché, ove si tratti della revoca di Trustee singolo, il Trustee sia nominato allo stesso tempo.

E. Qualora:

1. non vi sia alcun Trustee

2. ovvero il Trustee singolo dimessosi rimanga nell'ufficio per la mancanza di nuovo trustee,

3. e i soggetti cui spetta il potere di nominare nuovi trustee non provvedano in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Genova, su richiesta di qualsiasi interessato.

F. Gli atti contenenti dimissioni, revoca, nomina e accettazione della funzione di trustee sono fatti per atto autentico, ad eccezione di quelli provenienti dal Presidente del Consiglio notarile di Genova.

L'utilità di aver già ottenuto l'accettazione di un trustee successivo, per il momento in cui i disponenti non saranno più in vita o non saranno più capaci, si apprezza dalla lettura dell'articolo che precede.

La società infatti, potrà sempre dimettersi dall'incarico assunto, sia quando trustee siano ancora i disponenti, sia quando - venuti a mancare gli stessi - essa abbia automaticamente assunto le funzioni di trustee, ma tali dimissioni non avranno effetto sino a che non sia stato nominato un altro trustee in sostituzione. Ciò significa che, in caso non vi sia altro trustee, la società rimarrà comunque vincolata ai propri obblighi di custodia e amministrazione del patrimonio, e ne risponderà, in caso di inadempimento, nei confronti dei soggetti legittimati ad agire nei confronti del trustee.

Con riferimento alla possibilità di prevedere un compenso per il trustee, la disciplina delle Onlus pone dei limiti agli emolumenti che possono essere corrisposti ai componenti di "organi amministrativi e di controllo", il superamento dei quali fa sorgere la presunzione assoluta che si tratti di distribuzione di utili o avanzi di gestione, facendo venire meno uno dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Onlus. Ci pare che questi limiti debbano ritenersi applicabili anche al trustee e al guardiano, e ad ogni altro soggetto che rivesta un ufficio secondo le regole del trust.

Ogni qualvolta si preveda un compenso per il trustee, è dunque necessario prevederne una limitazione dell'ammontare, in conformità alla legge.

Nel caso in esame, l'ufficio di trustee sarà naturalmente svolto gratuitamente dai disponenti, mentre si prevede un compenso per il gestore professionale del patrimonio che subentrerà dopo di loro.

Art. 10 Compenso e costi del Trustee

A. Ai Disponenti non spetta alcun compenso per lo svolgimento dell'ufficio di Trustee.

B. Un Trustee, che non sia un Disponente, riceve periodicamente un compenso per i propri servizi, comunque non superiore a quello massimo previsto all'art. 10, comma 6, lettera c, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, qualora esso sia concordato:

1. con il soggetto che lo nomina o lo ha nominato;

2. mancato costui, con il soggetto che ha il potere di nominare il Trustee.

C. Il Trustee ha rivalsa sul fondo in trust per recuperare qualsiasi somma abbia anticipato.

è opportuno inserire una previsione riguardo la sede dell'amministrazione e il domicilio fiscale del trust, con obbligo di comunicare all'amministrazione finanziaria la relativa variazione. Il domicilio fiscale ha rilevanza con riferimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate a cui dare la comunicazione prevista dall'art. 13 della legge Onlus, al fine di ottenere l'iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus.

Art. 11 Sede dell'amministrazione

A. La sede dell'amministrazione del Trust è … .

B. Il Trustee può in ogni momento modificare la sede del Trust con atto autentico comunicato al Guardiano e all'Amministrazione finanziaria.

C. Ogni documento relativo al Trust è custodito dal Trustee presso la sede dell'amministrazione.

D. Il domicilio del Trust, anche per i fini di cui al regolamento n. 44/2001 del Consiglio dell'Unione europea, coincide con la sede dell'amministrazione.

Il Guardiano

Come accennato, nei trust di scopo è richiesta la figura del guardiano, così da assicurare la validità del trust, indipendentemente dalla qualificazione delle sue finalità come "charitable".

Compito del guardiano, come indicato dall'art. 13(1) della legge di Jersey è «to enforce the trust in relation to its non-charitable purposes» (assicurare l'esecuzione del trust per quanto attiene ai suoi scopi non caritatevoli).

Art. 12 Il "Guardiano"

A. "Guardiano" del Trust è il Presidente pro tempore dell'Associazione "Risveglio" Onlus.

B. Il termine "Guardiano" individua chi riveste l'ufficio di guardiano del Trust; in caso di più persone, "un Guardiano" indica ciascuna di esse.

C. Il Guardiano non ha diritto a compenso per la sua attività.

D. Le spese sostenute dal Guardiano per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.

E. Nel corso della durata del Trust il Guardiano può conferire mandati a chiunque, aventi quale oggetto l'esercizio di uno specifico incarico per un periodo determinato:

1. alle condizioni che ritenga,

2. e in forza di atto scritto;

i. che non consenta all'altra parte

a. deleghe di funzioni;

b. limitazioni di responsabilità al di là delle limitazioni applicabili al Guardiano;

c. compimento di attività in circostanze che possano dare luogo a conflitto di interessi;

ii. che consenta la libera revoca.

Art. 13 Poteri del Guardiano

A. I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.

B. Il Guardiano:

1. deve chiedere al Trustee il rendiconto ed il bilancio annuale entro il primo trimestre di ogni anno e ne controlla le risultanze;

2. può in ogni momento chiedere notizie al Trustee del suo operato, della consistenza dei beni in trust, di ogni fatto che possa riguardare il Trust, i beneficiari e può chiedere al Trustee un rendiconto di periodo.

3. può esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust anche se non ne sia richiesto dal Trustee;

4. ha diritto di e deve agire in giudizio:

i. per l'esecuzione del Trust e in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Trustee o del Trustee;

ii. in caso di violazione della legge regolatrice del Trust o della legge applicabile a uno specifico atto del Trustee.

5. nomina con atto scritto i membri della Commissione.

Art. 14 Successione nell'ufficio di Guardiano

A. Un Guardiano rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca da parte dei Disponenti o

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;

2. se altro soggetto di diritto: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. Un Guardiano può essere revocato in ogni tempo:

1. dai Disponenti, con dichiarazione unanime;

2. mancati costoro, dal Presidente del Consiglio notarile di Genova su richiesta motivata di qualsiasi interessato,

3. con efficacia dal momento nel quale la revoca perviene al suo indirizzo purché, ove si tratti della revoca di Guardiano singolo, il Guardiano sia nominato allo stesso tempo.

C. Le dimissioni di un Guardiano hanno effetto appena i Disponenti in vita e capaci ed il Trustee ne abbiano ricevuto la comunicazione.

Nuovi guardiani o guardiani aggiuntivi possono essere nominati in ogni tempo, dal Presidente del Consiglio notarile di Genova su richiesta motivata di qualsiasi interessato.

L'ultimo articolo sopra riportato, oltre che opportuno, è necessario in quanto la legge di Jersey, al citato art. 12, prevede che, per la validità di un trust di scopo non charitable, l'atto di trust debba non solo disporre la nomina di un guardiano, ma altresì dettare disposizioni per la nomina di un nuovo guardiano in ogni momento in cui non ve ne sia uno. L'art. 21(8) della legge impone inoltre al trustee l'obbligo di adire la Corte per la rimozione del guardiano e la nomina di un sostituto qualora egli non agisca o sia idoneo o incapace di agire.

Merita un commento anche l'articolo sopra riportato rubricato "Poteri del Guardiano". In tale articolo si precisa che i poteri del guardiano sono fiduciari e non personali. Nel diritto dei trust i poteri fiduciari, i quali danno origine a obbligazioni fiduciarie, sono quelli attribuiti ad un soggetto non nell'interesse proprio ma affinché ne traggano beneficio esclusivamente terzi soggetti, e si distinguono in questo dai poteri personali, il titolare dei quali può esercitarli conformemente al proprio interesse o in modo da ricavarne un utile personale.

I poteri spettanti al trustee e al guardiano, salvo che non sia diversamente disposto, sono poteri fiduciari [nota 29].

Ciò significa che il trust di scopo prevede l'esistenza di due figure, ciascuna delle quali deve operare nell'interesse altrui, soggette a reciproco controllo l'una dell'altra, e tenute a risarcire i danni provocati dalla violazione delle proprie obbligazioni fiduciarie.

Rispetto al modello della fondazione di diritto italiano dunque, in cui il controllo sull'operato degli amministratori è esercitato dall'autorità pubblica, il trust di scopo presenta la possibilità di individuare un soggetto o di un gruppo di soggetti [nota 30], magari animati da forti motivazioni morali ad assicurare l'esecuzione ("enforce") del trust, cui sia affidato il compito di controllare e sorvegliare "da vicino" il trustee, di agire in giudizio in caso di inadempimento delle sue obbligazioni, anche al fine di ottenerne la revoca. Il controllo che può essere esercitato da un organo siffatto non è neppure paragonabile, per capillarità ed efficienza, rispetto al controllo che possa essere esercitato da un ente pubblico preposto alla sorveglianza di centinaia di enti [nota 31].

è possibile prevedere particolari attribuzioni di poteri in capo al guardiano; ad esempio può prevedersi che sia necessario il consenso del Guardiano per il compimento di determinati atti del Trustee.

Definizione di Fondo in trust e di beni in trust. Impiego

Art. 15 Il "Fondo in trust"; i "beni in trust"

A. Per "Fondo in trust" si intendono:

1. i beni di cui i Disponenti faranno acquisire la proprietà al Trustee;

2. gli altri beni e i diritti trasferiti al Trustee quale trustee del Trust;

3. ogni reddito del Fondo che il Trustee vi accumuli;

4. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.

B. Per "beni in trust" si intendono:

1. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in trust;

2. i frutti e le utilità da essi derivate.

Art. 16 Impiego dei beni in Trust

A. Il Trustee è tenuto a perseguire in via esclusiva le finalità indicate nell'art. 3, ritenute di solidarietà sociale.

B. Nel corso della durata del Trust il Trustee:

1. impiega il reddito:

i. per perseguire le finalità del trust;

ii. per pagare il proprio compenso;

iii. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;

iv. per adempiere le obbligazioni legittimamente assunte;

2. e accumula il residuo al capitale.

C. Nel corso della durata del Trust, il Trustee impiega il reddito e, se necessario, il capitale, per provvedere alle necessità di cura e di assistenza delle Persone Svantaggiate, anche mettendo a loro disposizione nuove tecniche e cure mediche che possano offrire la possibilità di un miglioramento delle condizioni di vita, seguendo le indicazioni del soggetto che assiste e cura gli interessi delle Persone Svantaggiate.

Art. 17 Rendiconto

A. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.

B. Il Trustee redigerà il bilancio o rendiconto annuale e lo comunicherà tempestivamente e comunque entro il primo trimestre di ogni anno al Guardiano.

C. Il Trustee in ogni momento dovrà rispondere ad ogni richiesta del Guardiano e consentire allo stesso ogni ispezione sui beni in trust e sulla contabilità del Trust.

Anche tali clausole sono necessarie, riproducendo e adattando al trust i contenuti che l'art. 10 della legge Onlus, lettere b, c, d, e, g, prevede debbano essere contenuti nell'atto istitutivo o nello statuto delle Onlus.

Quanto alla previsione contenuta alla lettera h, relativa alla "disciplina uniforme del rapporto associativo" sulla base di un principio di democraticità, mi pare dubbia l'applicazione ad enti non a base associativa, quali il trust o la stessa fondazione [nota 32].

Qualora tale previsione si ritenga applicabile, è stato suggerito di prevedere una disciplina degli organi del trust improntata a principi di democraticità (trustee e guardiano costituiti da organi collegiali che deliberano a maggioranza) [nota 33].

Durata del trust - Destinazione dei beni

Art. 18 Durata del trust – Destinazione del patrimonio

A. Il Trust durerà fino a quando vi siano beni in Trust ovvero il Trustee, dopo essersi consultato con il Guardiano, dichiari che i beni in Trust non siano sufficienti per il perseguimento delle finalità del Trust.

B. Decorso il periodo di durata del Trust Onlus, il Trustee dovrà devolvere il patrimonio del trust ad altri trust, fondazioni, associazioni o altri enti che rivestano la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I trust di scopo, come le nostre fondazioni, hanno generalmente durata indefinita. Diversamente che per i trust con beneficiari, anche nel diritto inglese è consentito che i trust charitable abbiano durata illimitata, così come è consentito dalla legge di Jersey, scelta nel caso in commento, che non fissa un termine di durata neppure per i trust con beneficiari, diversamente da altre leggi del modello internazionale.

Il secondo comma dell'articolo in commento contiene un preciso obbligo a carico del trustee circa la devoluzione del patrimonio al termine del trust, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, lettera f, legge Onlus [nota 34].

Quanto alle restanti clausole, il trust non presenta particolarità rilevanti.

Oltre alle clausole esaminate, è certamente opportuno l'inserimento di una clausola relativa ai poteri generali del trustee, una relativa alla forma degli atti e delle comunicazioni previsti nell'atto istitutivo, ecc., quali quelle che comunemente si trovano negli atti istitutivi di trust della prassi italiana.


[nota 1] V. G.F. CONDO', «Il trust Onlus», in questo volume; A.C. DI LANDRO, Trust Onlus, in Trusts e attività fiduciarie (in seguito Taf), 2010, p. 570, in part. p. 572-573; M. MOLINARI, «Il trust Onlus: una applicazione pratica», in Taf, 2010, p. 575.

[nota 2] Vedi il TRUST DELLA MUSICA Onlus, con sede in Latina e il TRUST FAMIGLIA V. Onlus con sede in Genova, nonché il trust analizzato in M. MOLINARI, op. cit.

[nota 3] Tuttavia, può essere opportuno istituire il trust per atto pubblico, in conformità alla prassi in vigore in Italia, anche in relazione al disposto dell'art. 2645-ter, che richiede la forma dell'atto pubblico per la trascrizione dei vincoli di destinazione, qualora tale limitazione fosse considerata applicabile anche ai trust. Esclude tale interpretazione G. PETRELLI, «La trascrizione degli atti di destinazione», in Riv. dir. civ., 2006, p. 161, § 19. Cfr. anche sul punto D. MURITANO, Negozio di destinazione e trust interno, in AA.VV., Atti destinazione e trust (art. 2645-ter codice civile) a cura di G. Vettori, Cedam, 2008.

[nota 4] Per tutti, F. GALGANO, Delle persone giuridiche, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, I ed. 1969, II ed., 2006. In partic. v., nella II ed., p. 225 e ss.; G. BENEDETTI, in Comm. rif. dir. fam. Carraro-Oppo-Trabucchi, I, 2, Padova, 1977.

[nota 5] Cass. 10 luglio 1979, n. 3969, in Riv. not., 1979, p. 1235; in Vita not., 1979, p. 654; in Giur. it., 1980, I, 1, p. 882, con nota di M.V. DE GIORGI.

[nota 6] Sul punto, recentemente, vedi A. FUSARO, «La fondazione di famiglia in Italia e all'estero», in Riv. not., 2010, p. 17.

[nota 7] P. RESCIGNO, «Fondazione e impresa», in Riv. soc., 1967, p. 832.

[nota 8] D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che all'art. 1, comma 3, si limita a richiedere, ai fini del riconoscimento, che lo scopo sia "possibile e lecito".

[nota 9] Peraltro, se, come sostenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina sopra citate, l'inammissibilità di una fondazione con scopo possibile e lecito ma non di pubblica utilità si basa su principi generali inderogabili dell'ordinamento, tali considerazioni dovrebbero valere anche per il trust e per il negozio di destinazione di cui all'art. 2645-ter (forzando dunque a far coincidere la meritevolezza di tutela degli interessi richiesta dal tale articolo esclusivamente con la pubblica utilità). Non è questa la linea interpretativa prevalente in tema di art. 2645-ter, e anche riguardo al trust sono stati ormai definitivamente superati, sia in dottrina che in giurisprudenza, i dubbi circa un possibile contrasto con i divieti di successione fedecommissaria o di usufrutto o successivo, sulla base delle differenze strutturali di tali fattispecie rispetto al trust. Tutto ciò è indice di una mutata sensibilità dell'ordinamento, che è destinata a ripercuotersi anche sull'istituto della fondazione. V. A. FUSARO, op. cit., p. 26.

[nota 10] A. FUSARO, op. cit.

[nota 11] Oggetto di esame in questo Convegno nella relazione della Collega M.N. Iannaccone.

[nota 12] L'art. 436 c.c. stabilisce che il donatario sia tenuto, con precedenza su ogni altro soggetto, a prestare gli alimenti al donante; il trustee ove non sia previsto nelle regole del trust non potrebbe provvedervi.

[nota 13] G.F. CONDO', op. cit.

[nota 14] Il quale dispone: «Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a, del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2».

[nota 15] Da parte dell'Agenzia delle entrate di Rapallo. Il relativo provvedimento è stato impugnato in sede giurisdizionale e si attende la sentenza della Com-missione tributaria provinciale.

[nota 16] Senza citare gli innumerevoli articoli e saggi, mi limito a ricordare le monografie: M. LUPOI, Trusts, Milano, 1997; ID., Trusts, II ed., Milano, 2001; ID., Il Trust nel diritto civile, in Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino, 2004; ID., Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008.

[nota 17] M. LUPOI, L'atto istitutivo di trust, Milano, 2005; ID., Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario, Milano, 2010.

[nota 18] www.il-trust-in-italia.it/

[nota 19] Ancora una volta, il rinvio è d'obbligo ai formulari redatti dal prof. Lupoi citati alla precedente nota 17.

[nota 20] Diverse definizioni adottate sono tratte da M. LUPOI, Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario, cit.

[nota 21] M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust…, cit., p. 135.

[nota 22] L'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 278/E del 4 ottobre 2007 in presenza di un trust con finalità analoghe a vantaggio di un beneficiario individuato ma incapace ha qualificato il trust di scopo al fine di imputare il reddito dei beni in trust al trust e non al beneficiario.

[nota 23] M. LUPOI, Istituzioni diritto dei trust…, cit., p. 136.

[nota 24] La legge di Jersey sul trust si trova tradotta e commentata in E. BARLA DE GUGLIELMI - P. PANICO - F. PIGHI, «La legge di Jersey sul trust», Quaderni della rivista Taf, 8, 2007.

[nota 25] La legge non definisce però cosa si intenda per trust charitable. Il trust charitable è presente nella tradizione giuridica dell'isola da tempi antichissimi ed in tale tradizione giuridica, che ha attinto tali concetti dal sistema giuridico inglese, trova la sua definizione. La disciplina in tema di trust charitable è stata poi nel tempo precisata da leading cases giurisprudenziali (v., Meaker v Picot, 1972 J.J. 2161, che fra l'altro fa riferimento, per gli scopi che deve avere un trust charitable, al Charitable Uses Act promulgato dalla Regina Elisabetta nel 1601). Sui charitable trust in Jersey si rinvia a E. BARLA DE GUGLIELMI - P. PANICO - F. PIGHI, op. cit., p. 162 e ss.

[nota 26] Nonostante esista un progetto per la sua introduzione.

[nota 27] AA.VV., «Leggi tradotte», 1ª edizione, Quaderni della rivista Taf, 1, 2001; AA.VV., «Leggi tradotte», 2ª edizione, Quaderni della rivista Taf, 5, 2005.

[nota 28] Consultabile al sito www.trusts.it.

[nota 29] Cfr., con riferimento alla legge scelta per regolare il trust in commento, l'art. 21(4) della legge di Jersey, riferito al trustee ma applicabile al guardiano ai sensi dell'art. 13(3): (4) Salvo che –
a) con l'autorizzazione delle Corte; oppure
b) ciò sia consentito da questa legge od espressamente previsto dalle disposizioni del Trust,
un trustee non deve –
i) direttamente od indirettamente ricavare alcun utile personale dal suo ufficio di trustee;
ii) procurare o permettere che qualsiasi altro soggetto possa direttamente od indirettamente ricavare alcun utile personale da tale ufficio di trustee; oppure
iii) nel suo interesse compiere una qualsiasi operazione, tanto con i trustee quanto avente ad oggetto i beni in Trust, che possa procurargli un simile utile personale.

[nota 30] Si pensi ad un comitato di scienziati o di genitori di bambini affetti da una particolare malattia, di cui il trust ha come scopo la ricerca per individuare la cura.

[nota 31] Si veda a tal proposito il disegno di legge delega di riforma del titolo II del libro I del codice civile, oggetto di commento in questo Convegno da parte della collega Iannaccone, che dimostra di tenere in considerazione tale problematica prevedendo che la denunzia al Tribunale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dagli amministratori possa essere proposta da ciascun componente gli organi della fondazione, e non più, come nella disciplina vigente, dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori, previa autorizzazione dell'autorità governativa (art. 25, ultimo comma), con ciò probabilmente rendendo possibile anche l'istituzione di un organo di controllo, con le funzioni di "guardiano".

[nota 32] Vedi sul punto A. C. DI LANDRO, op. cit., p. 573-574.

[nota 33] Vedi A. C. DI LANDRO, op. loc. cit., Segnalo peraltro che nei casi a me noti, di cui alla precedente nota 3, la mancanza di tali previsioni non è stata di ostacolo all'iscrizione alla anagrafe delle Onlus.

[nota 34] Prendendo spunto dalla relazione del Dott. Gian Mario Colombo, si potrebbe prevedere, per la parte delle attribuzioni entrate nel trust prima della qualifica di Onlus, e per gli incrementi non ottenuti mediante la fruizione di agevolazioni, specifiche destinazioni diverse da quelle indicate.

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