Il contratto di rete: il punto sulla soggettività tributaria
Il contratto di rete: il punto sulla soggettività tributaria
di Andrea Giannone
Capo ufficio agevolazioni fiscali Agenzia delle entrate

Le reti di imprese sono costituite dall'insieme delle imprese che aderiscono a un "contratto di rete", sia per originaria sottoscrizione, sia per adesione successiva.

Il "contratto di rete" è stato originariamente introdotto nell'ordinamento per effetto dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Successivamente, l'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell'istituto, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 del D.l. n. 5 del 2009, e ha contemporaneamente istituito un'agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, subordinandone l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, come modificato dall'articolo 42 del decreto-legge n. 78 del 2010, stabilisce che "Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato" (prima parte, primo periodo).

Elemento essenziale del "contratto di rete" è il "programma comune di rete", sulla base del quale gli imprenditori "si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa" (seconda parte, primo periodo).

Il contratto di rete, inoltre, "può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso" (secondo periodo).

Il contratto di rete è nato dall'esigenza avvertita da tutte le imprese italiane, ma soprattutto dalle Pmi a compagine proprietaria ristretta, di collaborare senza perdere l'individualità e l'autonomia decisionale e organizzativa.

è stata proprio l'esigenza di contemperare due principi che sembrano in netta antitesi tra di loro "aggregazione" e "autonomia" che ha portato il legislatore a prevedere questa figura di cooperazione semplice ed efficace, basata sulla "aggregazione su un progetto" al fine di ottenere sia "economie di scopo" che "economie di scala".

è questa, infatti, la principale differenza del contratto di rete da altre figure giuridiche di cooperazione.

In particolare, questo è il caso dei consorzi ad attività esterna che sono regolati da una disciplina civilistica strutturata, che necessitano - per espressa previsione di legge - della costituzione di un fondo comune e della nomina di un rappresentante comune, che - pur essendo sforniti di personalità giuridica - sono autonomi centri di rapporti giuridici e hanno autonomia patrimoniale e soggettività passiva.

La particolarità del contratto di rete, invece, è che questa nuova figura giuridica lascia alle imprese la libertà di decidere quale tipo di cooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporre alcuna forma di obbligo strutturato.

La particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti mantengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico e ottengono i vantaggi previsti beneficiando direttamente dell'agevolazione, una volta terminata l'attività/cooperazione.

La rete, quindi, si identifica con quel preciso modello organizzativo di impresa, caratterizzato da due elementi: la cooperazione interimprenditoriale e la flessibilità.

La stipula del contratto di rete non ha l'effetto di creare un autonomo soggetto giuridico nuovo - le imprese partecipanti mantengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico - e la rete di imprese non è caratterizzata da una autonoma soggettività tributaria.

In merito alla soggettività tributaria, si ricorda quanto precisato dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'associazione temporanea di imprese - altra forma di collaborazione temporanea di imprese - con la risoluzione n. 445923 dell'11 novembre 1991.

In particolare, è stato chiarito che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le diverse imprese raggruppate, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali [nota 1].

Tale orientamento è stato affermato anche dalla giurisprudenza: Cassazione 20 marzo 2009, n. 6791, per la quale l'Ati non è mai soggetto autonomo di imposta.

Tuttavia, il contratto di rete si differenzia dall'associazione temporanea di impresa in quanto le Ati sono contratte in vista della realizzazione di un affare/appalto, a differenza del contratto di rete che può perseguire obiettivi strategici di più ampio respiro.

In merito, la decisione C(2010)8939 def. della Commissione europea del 26 gennaio 2011 precisa che "mentre altre figure giuridiche di cooperazione strutturata, come le associazioni temporanee di imprese, raggruppano per un certo periodo di tempo società che intendono svolgere una determinata operazione, nella rete di imprese, istituita dalla misura in oggetto, il contratto definisce il programma comune (come un programma industriale) con il quale le società partecipanti mirano ad accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Il contratto istituisce quindi la forma più flessibile e generale di associazione tra imprese, fissando un numero limitato di norme al solo scopo di assicurare la trasparenza e la stabilità delle relazioni contrattuali".

Ciò detto, va osservato che la rete non costituisce una entità distinta anche quando è prevista l'istituzione di un fondo.

Questo aspetto è confermato dalla lettura della decisione della Commissione europea del 26 gennaio 2011 laddove si precisa che "le autorità italiane hanno chiarito che la rete di impresa non avrà personalità giuridica autonoma. Gli aspetti finanziari delle reti di imprese possono essere gestiti attraverso una dotazione speciale destinata alla realizzazione degli obiettivi comuni o attraverso un semplice accantonamento di risorse gestito, per esempio, su mandato, da un rappresentante o da un organo. Le risorse sono accantonate soltanto per ragioni pratiche, cioè per la disponibilità dei fondi per le operazioni correnti comuni, e vengono messe in comune esclusivamente per realizzare le attività comuni indicate nel contratto, per le quali però ciascuna impresa partecipante mantiene la piena responsabilità. Per queste ragioni, le reti non possono essere considerate entità distinte".

Sulla base di tali presupposti, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 ha chiarito che "l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso".

Successivamente ribadito la risoluzione n. 70/E del 13 del 30 giugno 2011 che, pur negando la soggettività tributaria della rete, ha ammesso la possibilità di attribuire il codice fiscale alla rete, in base all'articolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.


[nota 1] Al riguardo si osserva che l'associazione temporanea viene considerata soggetto autonomo quando l'appalto, per la particolare natura delle opere da eseguire, non è separabile tra le varie imprese in quanto è effettuata in modo unitario e indistinto (Cfr. risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007).

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