Professore di Diritto comparato, Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Firenze)
Ordinario di Diritto privato in congedo, Facoltà di Economia Università degli Studi di Trento
Docente a contratto, Facoltà di Economia Università degli Studi di Trento
Il contratto di rete si inserisce tra gli strumenti diretti alla collaborazione di imprese. Introdotto nel 2009 e poi riformato nel 2010 è stato di recente soggetto ad un ulteriore intervento normativo diretto alla semplificazione della disciplina relativa all'iscrizione nel Registro delle imprese ed a quella delle successive modificazioni al contratto (art. 45 D.l. 22 giugno 2012, n. 83) [nota 1]. Il decreto crescita, cui le recenti modificazioni si riferiscono, si segnala ulteriormente per due norme, una relativa ai consorzi per l'internazionalizzazione (art. 42.6) dove si fa menzione della possibilità che questi si avvalgano di contratti di rete per la realizzazione di progetti anche con imprese non appartenenti ai consorzi stessi; l'altra inerente alla realizzazione di progetti pilota al fine di favorire la creazione di reti di imprese e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territotrio nazionale (art. 66). Tale disciplina cristalizza sul piano legislativo l'ipotesi da tempo avanzata che il contratto di rete possa costituire lo strumento per la realizzazione di progetti. In questo breve contributo si svilupperà anche il tema simmetrico, relativo all'ipotesi in cui il contratto di rete definisca un quadro programmatico la cui realizzazione possa avvenire con altri strumenti, ivi compresa la costituzione di consorzi per l'internazionalizzazione o per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, per la gestione della logistica o di piattaforme tecnologiche.
Va, infine, segnalato che nella legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese (l. 7 agosto 2012, n. 134), approvata mentre il contributo viene ultimato, l'articolo sul contratto di rete è stato significativamente rivisto. Il presente contributo, pur essendo stato redatto nella vigenza del testo normativo precedente sul contratto di rete, dà conto di queste recentissime modifiche nella breve postilla di aggiornamento.
Dal soggetto al progetto? Innovazione e continuità del contratto di rete
Il contratto di rete permette forme di collaborazione flessibili tra imprese che vanno dal puro scambio di informazioni e prestazioni, alla collaborazione fino allo svolgimento in comune di attività (art. 3, comma 4-ter del D.l. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, in L. 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente riformulato dall'art. 42 del D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122). La ricerca svolta dalla Fondazione Bruno Visentini [nota 2] rivela che queste tre tipologie di attività vengono spesso richiamate in tutti i contratti e solo un piccolo sottoinsieme si limita allo scambio di informazioni e prestazioni. Sotto il profilo "causale" elemento determinante è quello della collaborazione che può tradursi in uno scambio ovvero in forme più intense che presuppongono la condivisione del rischio di impresa, praticamente assente nell'ipotesi in cui l'obiettivo sia solo quello dello scambio. Tale flessibilità richiede sul piano sistematico di superare la tradizionale contrapposizione tra causa di scambio e causa associativa per poter riflettere adeguatamente l'ibridazione che il contratto di rete realizza tra le due tipologie contrattuali, dando luogo ad un tertium genus, quello dei contratti di collaborazione [nota 3]. Il dato testuale impone di coordinare la comunione di scopo con ipotesi di contratti di rete che si limitino alla previsione di scambi di informazioni o prestazioni. In questo caso il significato di scopo comune non può che essere diverso dall'ipotesi di esercizio in comune dell'attività, proprio del contratto di società. Nella prassi si trovano sempre più frequentemente contratti diretti al coordinamento di filiere produttive, finora nella forma di contratti bilaterali tra committente e fornitori di primo livello, tra questi ed i fornitori di secondo livello e così via. Questi contratti di subfornitura hanno essenzialmente ad oggetto lo scambio di beni contro prezzo e tuttavia la loro parziale trasformazione, attualmente in atto, da contratti bilaterali collegati a contratti plurilaterali rafforza l'idea che gli scambi lungo la filiera sono collegati da uno scopo comune, quello della produzione di un bene o servizio finale destinato al mercato da cui derivano i ricavi per ciascun segmento della filiera. La ricerca della Fondazione Bruno Visintini rivela che esistono due grandi famiglie: le reti verticali il cui obiettivo è quello di coordinare la filiera con o senza la presenza dell'impresa leader nel contratto; le reti orizzontali tra imprese di diversa dimensione che operano nella stessa fase della filiera o in fasi contigue per raggiungere obiettivi diversi che vanno dalla condivisione di attività di ricerca e sviluppo fino a quello della messa in comune della logistica [nota 4]. Entrambe sono caratterizzate dallo scopo di collaborazione ma l'obiettivo finale differisce.
Da un lato, è evidente che l'esistenza di uno scopo comune non elimina i conflitti di interesse esistenti lungo la filiera, aventi ad oggetto non solo la distribuzione dei margini di ricavo derivanti dalle attività svolte, ma anche le caratteristiche del bene o servizio prodotto. Dall'altro, il collegamento dei singoli scambi nell'ambito di un unico contratto plurilaterale rafforza il legame funzionale che rende questi scambi specifici rispetto a quelli che avvengono sul mercato tra imprenditori non legati da contratti e relazioni stabili nel tempo. Il contratto di rete si fonda dunque su una causa di collaborazione che, a seconda della funzione specifica, risulta in diverse combinazioni tra scambio e scopo comune. Elemento indispensabile è pertanto quello della interdipendenza tra le attività delle singole imprese e tra gli scambi che tra esse hanno luogo per la realizzazione del risultato finale.
Si sottolinea correttamente che lo scopo comune del contratto di rete sia quello di accrescere la competitività delle singole imprese, individualmente e collettivamente [nota 5]. A tal fine la norma indica la necessità di definire parametri in forza dei quali misurare la crescita competitiva. Quali sono le implicazioni sul piano strettamente civilistico di questa disciplina? L'incremento di competitivtità deve costituire lo scopo del contratto. Tuttavia, il mancato raggiungimento dello stesso non può avere effetti diretti né sulla validità né sull'efficacia dello stesso. La crescita competitiva può essere dedotta sul piano causale ma non si ritiene conforme alla ratio della norma ed alla funzione della disciplina la possibilità che il mancato conseguimento della crescita possa condurre necessariamente allo scioglimento del contratto per mancato raggiungimento dello scopo. Da un lato, il mancato incremento di competitività può essere dovuto a fattori strutturali esogeni al controllo delle parti. Dall'altro, le parti possono avere interesse a proseguire la collaborazione per cercare di conseguire l'incremento di competitività, eventualmente modificando la propria strategia ed il programma di rete. Dovranno essere le parti a valutare in che misura la mancata crescita di competitività renda irrealizzabile lo scopo della collaborazione. Diversamente, sul piano delle agevolazioni fiscali, la necessità di una crescita competitiva della rete costituisce la ratio o almeno una delle ragioni che giustificano il regime di sospensione di imposta introdotto in favore delle imprese aderenti al contratto di rete. La mancata definizione di precisi parametri per misurare tale crescita deve costituire fattore ostativo della concessione del beneficio fiscale [nota 6].
La causa di collaborazione, espressiva della ibridazione tra scambio e comunione di scopo è idonea a produrre effetti su molteplici piani. In primo luogo su quello rimediale, ove si ritengano applicabili all'inadempimento dei contraenti sia i rimedi dei contratti a prestazioni corrispettive sia quelli dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. In secondo luogo, sul piano dello scioglimento e su quello, assai trascurato, dei criteri di ripartizione dei ricavi e delle perdite derivanti dall'esecuzione del programma di rete.
La disciplina del contratto di rete rappresenta un'innovazione sul piano sistematico, pur con tutte le debolezze derivanti dalla lacunosità ed imprecisione del testo, anche dopo le riforme del 2010 e del 2012. Si tratta di un contratto transtipico che si colloca tra la disciplina generale del contratto e quella dei singoli tipi [nota 7]. Ad esso sono applicabili norme provenienti da diversi tipi appartenenti sia al contratto di scambio sia a quello associativo. La prassi conferma che la disciplina dei singoli contratti mutua sia regole provenienti dal contratto a prestazioni corrispettive sia dal contratto di società, specialmente per ciò che attiene alla struttura di governance, che dal contratto di consorzio.
Contratto di rete ed altri strumenti rivolti a promuovere la collaborazione. Verso la specializzazione funzionale?
Il dibattito che ha preceduto e seguito l'introduzione della legge sul contratto di rete ha focalizzato l'attenzione sull'opportunità di introdurre una nuova figura per la collaborazione tra le imprese e sullo spazio che avrebbe occupato rispetto a figure affini. Un interrogativo ricorrente riguarda la relazione tra questo strumento e gli altri strumenti per la collaborazione tra imprese, in particolare il consorzio ed il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti o Ati). Si tratta di strumenti complementari o concorrenziali? Sembra divenuta chiara la differenza tra contratto di rete e consorzio, alla luce della riforma intervenuta con la L. 122/2010 [nota 8]. Parimenti evidente appare la distinzione con l'Ati, viste le caratteristiche di temporaneità e specificità del singolo affare che non ricorrono nel contratto di rete, dove invece la durata e la stabilità sembrano essere elementi distintivi.
Le prime evidenze suggeriscono che il contratto di rete risponda prevalentemente ad una generale inadeguatezza del modello organizzativo di coordinamento verticale fondato su contratti bilaterali sequenziali collegati. In particolare nella parte alta delle filiere il modello prevalente è stato quello di contratti bilaterali di subfornitura di beni e/o servizi, collegati di fatto più che di diritto dal subofornitore principale, cui il committente delegava l'organizzazione dell'attività [nota 9].
Con i contratti di rete i singoli partecipanti si obbligano nei confronti della rete e non più del singolo contraente. Ciascuna parte è tenuta ad eseguire una o più prestazioni nei confronti della rete. Tali prestazioni possono essere dedotte nel programma di rete ovvero sorgere in relazione ad impegni contrattuali assunti successivamente dalla rete o dall'organo comune (Oc) agendo per conto della rete. In tal modo l'Oc è in grado di coordinare il processo produttivo, di controllare l'adempimento degli obblighi conseguenti all'adozione di standards di qualità e di sicurezza contestualmente con riferimento a tutti i partecipanti alla filiera.
In taluni contratti è stato attribuito all'impresa committente il ruolo di organo comune [nota 10]. In tal modo, gerarchizzando la rete e riflettendo la relazione di potere contrattuale preesistente, si garantisce al committente la possibilità di esigere le prestazioni direttamente per conto della rete piuttosto che frammentare le pretese in caso di inadempimenti che si realizzano al vertice della filiera i cui effetti sono assai più difficilmente gestibili attraverso contratti bilaterali, ancorchè collegati. I contratti esaminati non entrano nel merito delle possibili soluzioni a problemi di coordinamento derivanti dal mancato adempimento, imputabile o anche, ed a fortiori, non imputabile. Il tema della responsabilità per inadempimento rimane prevalentemente regolato dalla disciplina generale del contratto.
I vantaggi derivanti dall'impiego del contratto plurilaterale con funzione di coordinamento erano stati evidenziati prima della riforma che ha introdotto il contratto di rete, quando, prospettando i due modelli organizzativi, del collegamento di contratti bilaterali e del contratto plurilaterale, se ne erano valutati costi e benefici comparati [nota 11].
L'esperienza dei primi due anni e mezzo di applicazione della legge sul contratto di rete dimostra chiaramente che il coordinamento dell'attività della rete esige strumenti diversi dal contratto bilaterale senza richiedere, tuttavia, nella maggior parte dei casi la creazione di enti dotati di soggettività che ridurrebbero le esigenze di flessibilità proprie di queste relazioni [nota 12].
Il contratto di rete supplisce anche ad un'altra debolezza, quella del modello Ati legato alla temporaneità della collaborazione ed alla focalizzazione su un singolo progetto. Il contratto di rete viene sempre più di frequente impiegato per il coordinamento di una pluralità di progetti cui partecipano solo una parte degli aderenti alla rete, molto spesso in ragione delle capacità produttive e delle specializzazioni. In tal modo la rete contrattuale finisce per costituire il quadro entro cui singoli progetti, in teoria coordinabili anche con la costituzione di Ati, possono essere realizzati.
Si affiancano così reti organizzate intorno a singoli progetti e reti invece che coordinano diversi progetti fino ad un modello ancora poco sviluppato, ma in costante crescita: la rete di reti. Come più volte affermato la flessibilità del contratto di rete si presta particolarmente alla creazione di macro-reti caratterizzate da una elevata partecipazione numerica di imprese che vogliano aggregarsi su singoli progetti stimolati dall'Oc ovvero dalle imprese stesse.
La governance della rete: i principali modelli che emergono nella prassi
L'analisi empirica condotta sui primi 214 contratti di rete stipulati nel 2010 e nel 2011 [nota 13] rivela che la grande maggioranza dei contratti (205 su 214) istituisce l'organo comune (Oc), nonostante la disciplina vigente preveda tale istituzione come facoltativa e non più come necessaria. In via preliminare va rilevato che la soluzione attualmente prevalente risulta essere quella dell'organo comune composto da persone fisiche mentre la creazione di strutture societarie con funzione di organo comune è ancora marginale, sebbene probabilmente destinata a trovare maggiori applicazioni.
Nella prassi si sono identificati quattro principali modelli di organo comune: i) l'organo comune onnicomprensivo, composto da tutti gli aderenti (riscontrato in 51 contratti); ii) l'organo comune onnicomprensivo se il numero degli aderenti non supera una certa soglia numerica, oltre la quale diviene organo comune pluripersonale non onnicomprensivo (presente in 75 dei contratti); iii) l'organo comune pluripersonale composto da un numero di membri inferiore al numero di imprese che partecipano alla rete (presente in 8 contratti); iv) l'organo comune monocratico (in 31 contratti) [nota 14]. In alcuni contratti (31), inoltre, l'organo comune è formato da un numero variabile di componenti all'interno di una finestra, che talvolta include anche l'ipotesi di organo monocratico [nota 15]. Rappresentano invece soluzioni ancora marginali quella dell'organo comune nella forma di società-organo (presente in 2 contratti) e quella dell'organo comune bipartito (in 6 contratti), composto da un organo monocratico affiancato da un organo pluripersonale oppure da due organi pluripersonali.
Nell'ambito dell'alternativa bipolare tra organo monocratico ed organo pluripersonale, il secondo prevale nettamente sul primo. Risulta dunque dominante il modello di governance allargata e partecipata rappresentato dall'organo comune pluripersonale e, in particolare, la soluzione dell'organo comune onnicomprensivo (inclusa l'ipotesi dell'OC onnicompensivo entro una certa soglia numerica) [nota 16].
Il rapporto tra i partecipanti alla rete e l'organo comune viene ricondotto al contratto di mandato [nota 17] e, più precisamente, al mandato collettivo, posto che esso viene conferito da una pluralità di mandanti, con un unico atto e per il compimento di un affare di interesse comune (art. 1726 c.c.) [nota 18]. In particolare, nell'ipotesi attualmente prevalente di organo comune pluripersonale il mandato collettivo sarà caratterizzato anche dalla presenza di una pluralità di mandatari, i quali potranno agire congiuntamente o disgiuntamente a seconda di quanto previsto dalle parti nel contratto (art. 1716 c.c.) [nota 19]. In caso di silenzio del contratto, vige il principio secondo cui ciascun mandatario ha facoltà di azione disgiunta (art. 1716, comma 2, c.c.).
Non sembra ancora emergere una chiara specializzazione funzionale dei modelli di governance. Tuttavia si possono identificare correlazioni tra (alcuni) modelli di governance e (alcune) tipologie di rete. Ad esempio, nelle reti orizzontali, che rappresentano il 57,5% del totale dei contratti di rete esaminati e presentano soluzioni organizzative assai diversificate (con o senza organo comune, con livelli più diffusi o concentrati di partecipazione), il modello di governance con organo pluripersonale non onnicomprensivo è adottato in misura comparativamente maggiore rispetto a quanto emerge nelle reti verticali, mentre il modello dell'organo monocratico ha un'incidenza relativamente inferiore. Per contro, le reti verticali, che presentano una minore varietà di soluzioni organizzative, adottano, più delle reti orizzontali, un modello di governo di tipo monocratico, scelta che spesso risulta essere favorita dalla presenza all'interno della rete dell'impresa capofila, ad esempio la grande impresa committente o il fornitore di primo livello, che già svolge un ruolo di coordinamento della filiera. Inoltre, la soluzione dell'organo pluripersonale non onnicomprensivo risulta relativamente inferiore rispetto a quanto rilevabile nelle reti orizzontali. Esistono, infatti, differenze riferibili alla distinzione tra reti verticali, per il coordinamento di fasi produttive in una filiera, e reti orizzontali, per l'innovazione intra o intersettoriale ovvero per l'internazionalizzazione, che si riflettono sui modelli di governance. I modelli per il coordinamento della filiera presentano caratteristiche abbastanza ricorrenti. Essi definiscono generalmente un elevato livello di delega all'Oc che, come sottolineato, può essere costituito da organi monocratici e da organi pluripersonali non onnicomprensivi e prediligono modelli di governance tendenzialmente gerarchici. Infine, la soluzione dell'organo pluripersonale onnicomprensivo tende ad essere adottata da reti di dimensione ridotta (tra le 2 e le 5 imprese).
Quanto alla composizione dell'organo comune, esso risulta essere composto in genere dagli stessi aderenti al contratto, mentre i soggetti esterni sono ammessi solo in un numero limitato di casi. Ai mandatari che compongono l'Oc generalmente non spetta alcun compenso, tuttavia tale aspetto non è regolato in un numero consistente di contratti.
Il disegno di governance del contratto di rete riflette dunque diversi livelli di delega di potere da parte degli aderenti all'organo comune che dipendono, non solo dalla tipologia di organo comune scelta dai partecipanti alla rete, ma anche dalla distribuzione di potere tra organo comune e aderenti, costituiti o meno in assemblea. A seconda dei poteri residui degli aderenti, le funzioni dell'OC possono variare da quella di coordinamento a quella di gestione e di governo in senso ampio della rete. Inoltre, come vedremo, ulteriori influenze derivano dall'architettura esecutiva del programma di rete.
I contratti riservano ai partecipanti il potere di decidere su diverse questioni strategiche, in particolare in merito all'ammissione di nuovi aderenti, alla programmazione (attraverso, ad esempio, la predisposizione di piani di attività) e rendicontazione, alla nomina dei componenti dell'organo comune, nonchè alla modificazione del contratto. Tali decisioni sono in genere assunte con il criterio della maggioranza per teste; l'eventuale previsione di conferimenti differenziati per aderente non sembra dunque tradursi in una differenziazione di poteri, secondo un'ottica che privilegia una governance allargata e partecipata. Inoltre, la maggior parte dei contratti prevede quale metodo di decisione per la riunione degli aderenti (spesso denominata assemblea) il metodo collegiale puro.
Infine, la previsione nel contratto di rete di una figura professionale di supporto, quale il manager di rete, risulta essere ancora molto marginale (è presente in 14 contratti su 214), ma molto probabilmente destinata a crescere.
La stabilità della rete
L'analisi delle clausole inerenti alla durata del contratto rivela che i contratti di rete stipulati nel 2010-2011 costituiscono reti stabili, in prevalenza della durata superiore ai 5 e ai 10 anni. Si tratta peraltro di contratti di rete che spesso vengono stipulati tra imprese tra le quali sussistevano relazioni pregresse [nota 20], come nel caso delle reti verticali dove il contratto di rete frequentemente si affianca a preesistenti contratti bilaterali di subfornitura per realizzare un migliore coordinamento della filiera e svolgere determinate attività comuni [nota 21]. Sebbene nei contratti siano ancora rari chiari disegni di governance in chiave evolutiva e nell'ottica di una maggiore stabilizzazione della rete, come vedremo, è possibile idividuare alcune modalità esecutive del contratto che denotano un percorso di consolidamento della rete secondo logiche dinamiche. La stabilità della rete, infatti, va valutata alla luce di due variabili fondamentali:
a. il controllo dell'entrata ed uscita dei partecipanti;
b. le architetture esecutive del contratto di rete.
Controllo dell'entrata ed uscita dei partecipanti
La disciplina in materia di contratto di rete richiede che il contratto indichi «le modalità di adesione di altri imprenditori» (art. 3, comma 4-ter, lett. d, D.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con L. 9 aprile 2009, n. 33 come modificato da D.l. 31 maggio 2012, n. 78, conv. con L. 30 luglio 2012, n. 122); a seconda delle specifiche regole di entrata predisposte, le parti possono modulare l'apertura del contratto [nota 22]. I contratti in genere ammettono l'ammissione di nuovi aderenti. Talvolta ciò avviene sulla base di criteri espressi che guardano, tendenzialmente, all'attività imprenditoriale svolta o al settore di operatività dell'impresa "aspirante", nonchè all'assenza di dichiarazioni di fallimento o altre procedure concorsuali, nell'ottica dunque di valutare l'effettiva capacità dell'"aspirante" aderente di contribuire alla realizzazione del programma di rete [nota 23]; talaltra, demandando all'organo competente la decisione sull'ammissione senza specificare nel contratto i requisiti di ammissione. Nella maggior parte dei casi la competenza a deliberare in merito all'ammissione è assegnata a tutti gli aderenti, in quanto tali oppure nell'ambito di un organo che li comprenda tutti, sia esso l'assemblea degli aderenti o l'organo comune onnicomprensivo [nota 24]. Quanto alle regole di assunzione delle decisioni in materia, il criterio maggioritario risulta essere prevalente ma in un buon numero di contratti si prevede l'unanimità, denotando dunque una minore apertura della rete. Pur essendo espressamente consentito in quasi tutti i contratti esaminati, l'ingresso di nuovi aderenti nella rete rappresenta una decisione strategica e viene pertanto disciplinato con attenzione e prevedendo generalmente il coinvolgimento di tutti i partecipanti.
Il profilo dell'uscita dalla rete viene disciplinato secondo logiche, per certi versi, di maggiore libertà e apertura. I contratti, infatti, generalmente prevedono il recesso libero, tuttavia non ammettono la restituzione del conferimento e obbligano il recedente a portare a termine tutte le prestazioni dovute nei confronti della rete [nota 25]. La stabilità della rete e la positiva realizzazione del programma di rete non sembrano dunque essere assicurati mediante meccanismi di chiusura della rete in uscita e di salvaguardia della compagine originaria dei partecipanti, quanto piuttosto attraverso il mantenimento di un clima collaborativo tra le imprese partecipanti e di condivisione degli obiettivi perseguiti, consentendo all'aderente che non abbia più interesse a partecipare alla rete di uscirne ma cercando di contenere gli effetti destabilizzanti di tale uscita. In questo senso potrebbero essere letti la mancata restituzione del conferimento e il permanere in capo al recedente degli obblighi derivanti dal programma di rete. Stante il generale esiguo ammontare dei conferimenti, infatti, la loro mancata restituzione non sembra configurare un meccanismo di stabilizzazione della rete. è evidente, tuttavia, che laddove l'entità del conferimento sia consistente, una simile previsione può assolvere la funzione di disincentivo all'uscita dalla rete, rendendola particolarmente costosa.
Architetture esecutive del contratto di rete
1. La governance della rete tra programmazione ed esecuzione
Il contratto di rete è un contratto di durata in cui si prevede una strutturale separazione tra la definizione di un programma e la sua attuazione. Tale previsione va poi integrata con la scelta tra attuazione diretta da parte dei contraenti nel modello senza Oc [nota 26] e attuazione attraverso l'operato dell'Oc sulla base del mandato conferito nel contratto di rete. In questa seconda ipotesi, di gran lunga prevalente nella prassi, l'ambito della delega si collega al disegno di governance ed alle modalità con cui viene regolato il "rapporto di agenzia" tra partecipanti alla rete ed Oc e dunque ai poteri di controllo consentiti dal contratto di mandato cui la norma fa esplicitamente riferimento.
La disciplina definisce un contenuto minimo obbligatorio del contratto di rete ed un contenuto eventuale [nota 27]. Del primo il programma di rete costituisce parte essenziale. Nell'ambito del contenuto necessario devono indicarsi le modalità di adesione di nuovi contraenti, definirsi diritti ed obblighi dei partecipanti e modalità di realizzazione del programma di rete [nota 28]. Tale norma suggerisce cautela rispetto alle tesi che sostengono si tratti di una normativa interamente dispositiva del contratto di rete ma allo stesso tempo non conduce necessariamente alla tesi secondo cui la mancata definizione del contenuto minimo produce la nullità del contratto [nota 29].
Se infatti deve concordarsi con l'interpretazione secondo la quale esiste un contenuto minimo obbligatorio del contratto, certamente necessario per poter accedere ai benefici fiscali, deve ritenersi che la mancata definizione del programma di rete secondo le caratteristiche indicate dalla norma conduca alla stipulazione di un contratto di rete atipico e non alla sanzione radicale della nullità. La validità del contratto atipico di rete, il cui contenuto non corrisponda a quello obbligatorio, ad esempio perché privo di riferimenti all'accrescimento della competitività, andrà compiuta alla luce del giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., in cui ovviamente dovranno valutarsi le conseguenze della mancata determinazione del programma ovvero delle sue modalità di realizzazione.
La distinzione tra contratto e programma di rete si riflette anche sulle regole per la loro modifica [nota 30]. Mentre tendenzialmente, salvo previsione contraria, il contratto deve essere modificato con il consenso unanime dei partecipanti il cui potere di voto può in teoria essere correlato ai conferimenti e/o alla partecipazione all'attività della rete, il programma di rete può essere modificato, sulla base di esplicita previsione contrattuale, dai partecipanti a maggioranza o anche con atto dell'Oc, salvo che non incida su diritti ed obblighi dei partecipanti. Ove il contratto indichi il criterio della maggioranza per la modifica del programma è obbligatorio indicare specificamente le modalità di assunzione delle decisioni [nota 31]. Una simile previsione permette di ovviare ad eventuali rendite di posizione derivanti da poteri di veto individuali, consentendo pur sempre all'aderente dissenziente di uscire dalla rete qualora la modifica apportata al programma non gli consenta più di realizzare lo scopo perseguito con il contratto di rete di incremento della propria competitività e capacità innovativa, apportando flessibilità allo strumento. Ovviamente, problema di non semplice soluzione è la definizione di ciò che costituisce modifica e ciò che costituisce specificazione del programma di rete. Non costituisce modifica la specificazione attraverso atti unilaterali dell'Oc del programma stesso che non alterano l'equilibrio tra i contraenti e non incidono sulla definizione delle modalità di collaborazione tra le imprese aderenti. Anche in tal caso, tuttavia, vi sono limiti e tutele a favore dei partecipanti quando tali modifiche possano incidere sulla distribuzione degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla rete.
L'esecuzione del contratto di rete in contesti in cui l'Oc sia stato istituito può avvenire in modo diretto, attraverso l'adempimento degli obblighi assunti dalle parti nel contratto, in forza del mero coordinamento dell'Oc o, più comunemente, attraverso la specificazione di tali obblighi da parte dell'Oc a seguito dell'emanazione di atti unilaterali, regolamenti ovvero della stipulazione di contratti con i singoli partecipanti o con terzi da parte dello stesso. Spesso, infatti, il contratto di rete fa riferimento al contenuto del programma in modo generico, delegandone la definizione puntuale all'Oc in sede di attuazione. Elementi importanti quali la selezione delle commesse, le modalità di allocazione delle stesse tra i contraenti, la distribuzione dei ricavi e delle perdite derivanti dall'attività svolta dalla rete e la misura della loro ripartizione tra fondo comune e singoli partecipanti vengono decisi dall'Oc nell'adempimento del contratto di mandato sulla base delle istruzioni ricevute e, in mancanza di queste, dei criteri generali desumibili dalla disciplina del mandato.
L'attività dell'Oc è disciplinata dalle regole del mandato ad esso conferito dai contraenti nel contratto di rete. Tale mandato può avere caratteristiche diverse a seconda delle preferenze dei contraenti circa contenuti e limiti della delega decisionale da cui dipendono i poteri di agire per conto e, nell'ipotesi di mandato con rappresentanza, in nome dei partecipanti. Il mandato può conferire all'Oc il potere di adottare atti unilaterali con cui possono prodursi direttamente obblighi nella sfera dei mandanti. Si fa infatti spesso riferimento nei contratti all'adozione di regolamenti con i quali l'Oc definisce modalità di realizzazione del programma o più specificamente modalità di realizzazione dei singoli obiettivi che vincolano i partecipanti, tecnicamente mandanti. Sono frequenti, nei contratti di rete stipulati, clausole con le quali le parti si obbligano a rispettare gli ordini o le istruzioni dell'Oc e ad adempiere agli obblighi ad essi corrispondenti [nota 32]. In base a tali clausole l'inadempimento degli obblighi derivanti da regolamenti dell'Oc può dar luogo a tutele sia in forma specifica che per equivalente.
Si è detto che, nella prassi, l'opzione della costituzione dell'Oc viene costantemente esercitata affermativamente, dando luogo ad un'organizzazione che rafforza la tendenza verso un'ibridazione nel contratto di rete tra elementi tipici del contratto plurilaterale ed elementi propri dei modelli organizzativi più complessi, in particolare quello consortile e quello societario. Il contratto di rete finisce dunque per costituire un esempio di intersezione di figure organizzative che mutuano sia dalla disciplina del contratto che da quella delle società gli elementi caratterizzanti, secondo un modello che si ritiene di definire trans-tipico proprio per massimizzare le diverse possibili combinazioni tra tipi legali e sociali. Alla base vi è la necessità di coniugare la flessibilità nella gestione del progetto industriale con quello della stabilità organizzativa funzionale alla collaborazione di lungo periodo.
La delega di poteri all'Oc presuppone dunque un "rapporto di agenzia" in cui l'Oc opera come agente dei partecipanti alla rete, che sono principals [nota 33]. Come in tutti i "rapporti di agenzia" il problema di governance che si pone è quello di disegnare un sistema che allinei incentivi di agenti e principali e riduca i costi di monitoraggio dei principali diretti ad evitare comportamenti opportunistici da parte dell'agente. La governance dunque concerne i livelli di delega dell'Oc e gli strumenti attraverso cui l'Oc rende conto ai partecipanti dell'attività svolta. Come si è detto in precedenza, nel contratto di rete il rapporto di agenzia presenta profili problematici derivanti dal fatto che spesso i principals sono anche coloro cui spetta l'attuazione del programma di rete, a differenza di ciò che accade nel modello societario di tipo capitalistico ad azionariato diffuso dove gli azionisti generalmente non partecipano direttamente alla realizzazione del progetto industriale con la propria attività ma si limitano a conferire il capitale necessario per la sua realizzazione. Si noti, tuttavia, che la separazione tra proprietà e controllo tende, invece, a ridursi nelle piccole società dove si ha l'azionista imprenditore e la figura del finanziatore e quella dell'imprenditore coincidono (come ad esempio nel caso delle Srl o delle società di persone), ipotesi che risultano più facilmente accostabili al contratto di rete. Ne consegue che le riflessioni sul modello di agenzia applicato al diritto delle società di capitali ad azionariato diffuso non possono essere trasposte tam quam nel disegno della governance del contratto di rete. Ciò non significa che parte della disciplina delle società di persone e delle Srl riformate non possa essere assunta a modello di riferimento per disciplinare, ad esempio, le modalità di decisione in caso di organo comune pluripersonale.
In questo contesto i modelli adottati nella pratica differiscono sensibilmente. Le variabili incidenti sulla scelta della governance sono molteplici e spesso legate al progetto industriale ed alla pre-esistenza o meno di relazioni tra i partecipanti alla rete. Quando le relazioni pre-esistono, come nel caso di contratto di rete che si accompagna a contratti bilaterali, la governance della rete riflette la distribuzione del potere di mercato e contrattuale lungo la filiera dando luogo spesso a modelli gerarchici. Quando invece la rete rappresenta un'occasione per creare ex novo relazioni tra imprese, la governance riflette modelli più partecipati che si traducono in organi comuni collegiali ed in una distribuzione più equilibrata del potere tra Oc e aderenti, siano o meno costituiti in assemblea.
2. Modelli di governance e cooperazione nell'esecuzione contratto di rete
Come anticipato, la realizzazione del programma di rete nei contratti di rete che istituiscono l'Oc può avvenire secondo modalità diverse:
i. attuazione diretta da parte dei contraenti;
ii. attuazione mediata dall'intervento dell'organo comune con o senza l'intervento di ulteriori forme di delega.
Nell'ipotesi di attuazione diretta, le parti sulla base dei soli obblighi assunti in forza del contratto di rete eseguono le prestazioni contenute nel programma di rete. In questo caso l'Oc è privo di uno spazio decisionale e discrezionale suo proprio e svolge una funzione di mero coordinamento. Questo avviene ad esempio nelle reti che hanno prevalentemente ad oggetto lo scambio di informazioni dove l'autonomia della fase esecutiva risulta più limitata.
Nell'ipotesi di attuazione mediata dall'Oc, invece, quest'ultimo è dotato di poteri decisionali e specifica con atti propri, seppure a rilevanza puramente interna, le modalità di attuazione del programma di rete.
3. Modelli di Oc ed attuazione del programma di rete
Assai rilevanti sono i diversi modelli di Oc adottati nei contratti di rete e dei poteri ad essi attribuiti dai contraenti.
Una distinzione preliminare concerne le ipotesi di organo semplice rispetto a quelle in cui viene costituito un ente dotato di soggettività, come nel caso in cui l'organo comune sia una società lucrativa o consortile. Quest'ultimo modello risulta assolutamente minoritario nella prassi ma destinato a crescere con la complessità della rete.
In astratto è opportuno distinguere almeno due ipotesi:
a. quella in cui la società o più genericamente l'ente abbia anche la gestione del fondo e del patrimonio della rete;
b. quella in cui si creino due enti, uno che abbia il compito di attuare il programma di rete ed uno, che prevede la partecipazione in qualità di soci di tutti i partecipanti, che abbia ad oggetto la gestione del patrimonio della rete. Questa opzione consente di porre rimedio ai problemi di gestione collettiva della proprietà di beni materiali ed immateriali strumentali alla realizzazione del programma di rete, senza ricorrere alle modalità tipiche dell'Ati.
Ad oggi, se la prima alternativa (sub a.) trova riscontro in un numero assai limitato di casi (2 contratti sui 205 che istituiscono l'organo comune), la seconda ipotesi (sub b.) invece non sembra essere stata ancora contemplata.
Quanto ai diversi modelli di Oc semplice (non entificato), come già anticipato, le alternative si articolano intorno alla distinzione tra organo comune monocratico ed organo comune pluripersonale e, con riferimento a quest'ultima tipologia, in una serie di ulteriori modelli a seconda che l'organo sia onnicomprensivo, onnicomprensivo entro una certa soglia numerica, composto da un numero di membri inferiore al numero degli aderenti originari, oppure composto da un numero variabile di membri (inclusa o meno anche l'ipotesi di organo monocratico).
Nell'ipotesi di attuazione mediata del programma di rete l'Oc può essere investito di compiti diversi: dalla specificazione del contenuto delle prestazioni, alla definizione di nuovi obblighi derivanti da progetti con i quali viene realizzato il programma di rete ovvero alla stipula di contratti con terzi. In questo caso la produzione di effetti nella sfera dei partecipanti varia in ragione delle caratteristiche del mandato conferito all'Oc. La norma di legge consente sia un mandato generale che mandati speciali ed attribuisce alle parti il potere di delegare o meno la spendita del nome. Nel caso di pluralità di mandatari (Oc pluripersonale), in assenza di clausole specifiche, si applica la disciplina generale che consente l'amministrazione disgiuntiva (art. 1716, comma 2). Nel contratto si può invece stabilire una formula diversa in cui si prevede l'amministrazione congiuntiva con regola della maggioranza o dell'unanimità [nota 34].
Nella prassi il mandato generale prevale ma non sono rare le ipotesi in cui specifiche operazioni vengono subordinate all'approvazione da parte dell'assemblea degli aderenti, generalmente a maggioranza, configurando ipotesi di mandati speciali. In questa ipotesi l'Oc potrebbe eseguire il mandato, concludendo contratti con terzi e subordinando gli atti compiuti alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte della maggioranza dei contraenti, ovvero sottoponendoli all'approvazione prima della stipula definitiva.
Nei contratti di rete con architettura più complessa la realizzazione del programma è più articolata e spesso si affianca all'Oc una struttura che provvede al service amministrativo sulla base di un contratto di outsourcing.
4. Il programma di rete ed i singoli strumenti per l'attuazione: reti multi-progetto e reti di reti
Osservando le prime applicazioni di contratti di rete è possibile delineare almeno due macro-tipologie di reti con riferimento alle modalità di attuazione del contratto di rete: la rete multi-progetto e la rete di reti [nota 35]. Si tratta di reti ancora non particolarmente diffuse nella prassi, ma suscettibili di applicazioni sempre più estese, che si affiancano al modello finora prevalente della rete costituita per realizzare un progetto industriale unitario, seppure caratterizzato da diversi livelli di articolazione operativa [nota 36].
Tali due tipologie di rete, presentano livelli di complessità differenti che tendono a riflettersi in diversi modelli di governance della rete in quanto tale e della sua progettualità.
In particolare, la rete quale cluster di progetti può trovare applicazione nell'ambito di progetti industriali di ampio respiro che si compongano di una pluralità di attività da svolgere, anche tra loro relativamente autonome, seppur coordinate, che risultino scomponibili secondo una logica di opportunità [nota 37] o di necessità [nota 38] in una serie di sotto-progetti. Tale modello presuppone di regola una composizione relativamente contenuta sotto il profilo del numero di imprese aderenti alla rete, che verranno a comporre compagini diverse nei vari progetti in cui il programma di rete si articola, con il coinvolgimento di tutte o solo di una parte di esse, a seconda delle loro specializzazioni e/o degli interessi perseguiti. Si tratta generalmente di progetti dotati di una relativa autonomia patrimoniale, posto che agli aderenti partecipanti sono richiesti contributi aggiuntivi ad hoc rispetto a quelli ordinari per le spese generali di funzionamento della rete; inoltre sono progetti caratterizzati da una limitata autonomia gestionale, dal momento che spesso vengono identificati appositi organismi cui l'organo comune demanda la gestione del progetto.
La rete di reti rappresenta un modello ancora più strutturato e particolarmente adatto a compagini di imprese molto ampie (eventuali applicazioni possono riguardare settori come quello del commercio elettronico tramite piattaforma e-commerce o quello dei trasporti urbani). In questo caso la serie di attività in cui si articola il programma di rete ha un livello di complessità tale da sfociare in vere e proprie micro o sotto-reti mono-progetto, formalmente separate rispetto alla macro-rete e dotate di indipendenza e autonomia rispetto a questa. Tali sotto-reti possono assumere configurazione contrattuale o societaria, nelle forme di joint ventures, Ati, consorzi o società [nota 39], e conseguentemente presentare livelli più o meno definiti di separazione patrimoniale e gestionale rispetto alla macro-rete. Finora la sotto-rete è stata considerata quale modalità operativa del contratto di rete macro-rete; tuttavia, non si può escludere che essa possa anche configuarasi quale esito in chiave evolutiva di un singolo sotto-progetto rispetto al quale siano emerse esigenze di maggiore continuità, stabilizzazione e indipendenza. Nella rete di reti, infatti, la micro-rete attuativa del programma del contratto di macro-rete ha una maggiore autonomia rispetto al singolo progetto della rete multi-progetto.
A ben guardare, entrambe queste modalità operative del contratto di rete sembrano corrispondere ad una configurazione polifunzionale e soprattutto dinamica della rete, nella sua durata e continuità nel tempo, per quanto ancora priva di chiari riferimenti a logiche evolutive nelle formule organizzative e nella governance della rete.
Nella prassi l'esplicita previsione dell'operatività della rete per sotto-reti o sotto-progetti risulta ancora circoscritta a pochi casi, seppure in crescita, ed è definita in termini non troppo specifici, in particolare con riferimento alla governance sottostante.
Tuttavia, la mancanza di previsioni più esplicite e dettagliate su questi specifici profili non deve indurre a ritenere che essi non siano ritenuti rilevanti o vengano trascurati dalle parti nella definizione concreta dell'operatività di queste reti. Al contrario, la redazione di un contratto di rete non troppo dettagliato risponde all'esigenza di flessibilità dello strumento contrattuale, a fronte di problemi di incompletezza contrattuale, esigenza particolarmente sentita proprio con riferimento a casi di reti polifunzionali di questo tipo. Il disegno contrattuale e i progetti della rete saranno infatti sviluppati e completati in itinere, attraverso l'attività dell'organo comune di esecuzione del contratto.
Sotto il profilo della governance di tali due tipologie di rete si vengono a delineare pertanto due diversi modelli.
La rete di reti si caratterizza, da un lato, per una maggiore autonomia ed indipendenza delle micro-reti rispetto alla macro-rete e per essere tali micro-reti di conseguenza più leggere ma anche più forti, posto che esse subiscono forme limitate di ingerenza e di controllo da parte della macro-rete; dall'altro, si caratterizza per la definizione di una modalità operativa più strutturata e articolata attraverso micro-reti autonome. Peraltro, proprio il maggior grado di indipendenza e separazione che contraddistigue la relazione tra micro- e macro-rete facilita l'exit dalla micro-rete o comunque rende più plausibile la minaccia di exit dalla micro-rete da parte di un'impresa partecipante, essendo i vincoli che la legano alla macro-rete più labili, circostanza rispetto alla quale è opportuno che il contratto preveda adeguate salvaguardie.
Nella rete multi-progetto la realizzazione del programma avviene definendo una serie di sotto-progetti tra loro più o meno collegati. L'Oc definisce i progetti e decide come debbano essere realizzati.
Questa modalità presuppone la delega di poteri dell'Oc ai contraenti con submandati o altri strumenti. A differenza di quanto avviene nel modello precedente della rete di reti, si crea in tal modo un articolato sistema di delega avente ad oggetto l'esecuzione del contratto di rete. I submandatari, che talvolta coincidono con i mandanti, si vedono affidato lo svolgimento di attività che possono anche avere rilevanza esterna. Essi rendono conto all'Oc che a sua volta rende conto alla collettività dei partecipanti alla rete. Gli stessi imprenditori dunque possono operare sia come mandanti che delegano l'attuazione del programa all'Oc, che come sub-mandatari, affidatari di compiti delegati dall'Oc in sede di attuazione del programma di rete. L'attuazione di tali progetti può dunque avvenire attraverso una strumentazione differenziata che incide sul rapporto tra Oc ed esecutori ma in ultima istanza si riflette sulla relazione tra partecipanti alla rete e soggetti deputati alla realizzazione della stessa.
Una formula alternativa è quella della creazione di comitati di progetto. Si tratta di una tecnica di esecuzione decentrata del contratto di rete in cui singoli progetti vengono realizzati da gruppi di partecipanti che vengono riuniti in un comitato di progetto. In questo caso la funzione dell'Oc è quella di coordinare l'attuazione del programma in cui i singoli comitati di progetto con atti a rilevanza puramente interna definiscono i compiti delle singole imprese. In questa ipotesi la responsabilità rimane a carico dell'Oc e la delega tendenzialmente non ha una rilevanza formale in chiave di responsabilità per la realizzazione del programma di rete.
La rete multi-progetto, almeno secondo quanto rilevato nella prassi, sembra configurare un modello più gerarchico e centralizzato che vede il sotto-progetto come emanazione dell'organo comune, il quale ne demanda la gestione ad un organismo delegato, rispetto al quale comunque mantiene poteri di istruzione e controllo. Nel modello descritto, l'organo delegato si trova ad operare in forza di un submandato conferito per atto interno dall'organo comune, al quale dunque è tenuto a rispondere e a rendere il conto. La catena di accountability che in tal modo si viene a delineare vede l'organo delegato rispondere all'organo comune, il quale a sua volta risponde, anche dell'operato dell'organo delegato (ex art. 1717 c.c.), nei confronti degli aderenti alla rete, eventualmente costituiti in forma di assemblea. Accanto a tale modello è comunque possibile ipotizzare un modello ulteriore, meno accentrato, seppur privo per il momento di chiare basi empiriche. Il sotto-progetto, infatti, in astratto potrebbe essere gestito da organismi a ciò nominati dagli aderenti o dall'assemblea dei partecipanti mediante conferimento di un mandato ad hoc, distinto e indipendente rispetto a quello proprio dell'organo comune, in forza del quale tali organismi siano tenuti a rispondere direttamente all'assemblea. Una simile ipotesi potrebbe trovare applicazione in quei casi in cui i sotto-progetti nascono anche dal basso, su iniziativa delle singole imprese e non solamente su proposta dell'organo comune, e vengono discussi in sede di assemblea [nota 40].
Al di là di questa alternativa, sembra opportuno che la realizzazione del progetto e la responsabilità per il controllo su tale realizzazione siano demandate ad un organo diverso dall'assemblea, che sia in grado di svolgere una funzione di coordinamento e di controllo e sia dotato di competenze professionali. Un ruolo di questo tipo potrebbe essere svolto non solo dall'organo comune ma anche dal manager di rete o altra figura di professionista, soluzione che risulta ancora scarsamente sviluppata [nota 41], sebbene destinata a crescere.
Il livello di delega all'Oc e le modalità di realizzazione del programma sono anche correlate a diverse modalità di finanziamento dell'attività di rete. Come si dirà, leggendo i contratti, emerge che il fondo comune vene usato prevalentemente per supportare l'amministrazione della rete ma solo raramente per finanziare i singoli progetti. Questi vengono auto o eterofinanziati con conferimenti specifici.
Ne emerge dunque una struttura contrattuale in cui programmazione ed esecuzione sono distinte, l'esecuzione non corrisponde all'adempimento delle obbligazioni definite nel programma ma può ampliare o specificare il contenuto obbligatorio del programma attraverso la definizione di progetti. Al crescere della complessità organizzativa il programma di rete diviene piuttosto il quadro di riferimento la cui concretizzazione è affidata ad un procedimento genericamente delineato dal contratto di mandato integrato in quello di rete e, più spesso, determinato da prassi adottate dall'Oc.
Distribuzione dei proventi e della perdite derivanti dalla realizzazione del programma di rete e sistemi di incentivi relativi all'adesione ed alla permanenza nella rete con effetti sulla stabilità
I contratti omettono di definire i criteri per la distribuzione dei profitti derivanti dalle attività di rete. Tale omissione si traduce in una delega alla contrattazione successiva tra le parti che può aumentare i costi di transazione. In taluni casi tale funzione viene demandata all'Oc che la può definire in via generale ovvero per singolo progetto o contratto stipulato tra la rete ed i singoli appartenenti.
In taluni limitati casi nel contratto di rete si definisce l'allocazione dei diritti di proprietà intellettuale senza peraltro disegnare sistemi di compensazione quando, come spesso accade, la produzione di nuova conoscenza è l'esito di un processo di collaborazione. Forme di allocazione unilaterale senza compensazione rischiano pertanto di disincentivare la collaborazione all'innovazione da parte dei partecipanti alla rete [nota 42].
Dalla ricerca svolta [nota 43] risulta peraltro che nelle limitate ipotesi di specifica definizione di tali criteri di distribuzione dei ricavi un numero importante di contratti, tra quelli che ammettono l'assegnazione individuale dei proventi a favore degli aderenti (20 contratti su 33), fa riferimento alla partecipazione all'attività piuttosto che alla misura del conferimento (6 contratti su 33). Il parametro dell'attività si correla alla partecipazione alla realizzazione del programma di rete che costituisce un indice assai più significativo dell'entità del conferimento. Quest'ultimo infatti può essere uguale per tutte le imprese (soluzione largamente prevalente) ovvero differenziato a seconda di dimensione o fatturato oppure di altri parametri, quali ad esempio la natura giuridica degli aderenti. Quando il modello patrimoniale adottato è fondato sulla diretta partecipazione e non sul finanziamento, l'attività appare criterio più adeguato rispetto alla misura del conferimento nel definire la distribuzione dei ricavi della rete. In base a tale considerazione, in caso di mancata specificazione nel contratto di simili criteri, il riferimento al diritto delle cooperative (art. 2545-sexies) piuttosto che a quello societario dovrebbe prevalere.
Nell'ipotesi di rete multiprogetto ed in quella di rete di reti questo modello va poi integrato e coordinato con le modalità operative proprie di queste tipologie di reti, dove ciascun progetto o rete potrà definire criteri propri di ripartizione concordati con l'Oc. In tali circostanze sarà comunque opportuno prevedere che una quota percentuale, per quanto limitata, dei ricavi sia destinata a finanziare la rete in quanto tale.
Simmetricamente a ciò che avviene per i ricavi i contratti poco o nulla dicono circa il criterio di distribuzione delle perdite. Anche in questa ipotesi, in caso di mancata previsione, si potrebbe ipotizzare il criterio della eguale ripartizione. Così come si è sostenuto per i ricavi, sarebbe preferibile adottare un criterio che guardi agli incentivi e dunque promuova forme di responsabilità individuale o per progetto definendo criteri di priorità che preservino la stabilità economico-finanziaria della rete.
Il finanziamento della rete. L'autofinanziamento
Nell'ambito del finanziamento del contratto di rete è utile distinguere tra auto ed eterofinanziamento.
Il modello di autofinanziamento è fondato a norma di legge sulla possibilità di istituzione di un fondo comune o su quella dell'istituzione di patrimoni destinati. La prassi [nota 44] rivela, in primo luogo, una tendenza pronunciata alla costituzione del fondo comune (presente in quasi il 90% dei contratti esaminati), divenuta requisito essenziale per accedere ai benefici fiscali, mentre sono estremamente limitati i riferimenti ai patrimoni destinati (nonostante i benefici fiscali siano riconosciuti anche in presenza di questa opzione). L'ammontare complessivo del fondo comune è molto variabile, ma in generale relativamente contenuto: la maggior parte dei contratti (76 su 191) istituisce fondi comuni di valore compreso fra i 5.000 e i 50.000 euro e in molti casi il fondo comune è pari o inferiore ai 5.000 euro (57 contratti su 191); solo in un numero contenuto di casi esso supera i 300.000 euro (23 contratti). L'ammontare del fondo comune previsto nel contratto, dunque, sembrerebbe primariamente destinato a coprire le spese di funzionamento della rete piuttosto che la gestione effettiva del programma di rete. Al riguardo va tuttavia rilevato che i contratti contemplano spesso contributi incrementali e, nell'ipotesi di reti multi-progetto, accanto al finanziamento del fondo comune generalmente si prevedono meccanismi differenziati di finanziamento dei singoli progetti, la cui gestione è demandata all'organo incaricato del coordinamento del progetto stesso. In simile ipotesi, come del resto anche nel caso della rete di reti, appare opportuno e più efficace prevedere forme separate di finanziamento dei singoli progetti, che consentano di differenziare tra gli aderenti in ragione della loro effettiva partecipazione agli stessi, piuttosto che prevedere il solo finanziamento della rete in quanto tale, per il cui funzionamento sono sufficienti risorse più contenute. Un'ulteriore soluzione in grado di favorire la flessibilità nella gestione patrimoniale di questi tipi di rete, al momento delineabile solo in astratto, essendo dubbia la sua compatibilità con l'attuale dettato normativo, potrebbe essere quella della costituzione di forme di segregazione patrimoniale da parte della rete stessa, anzichè dei singoli partecipanti, da vincolare alla realizzazione di singoli progetti.
Quanto alla tipologia dei conferimenti al fondo patrimoniale comune, prevale nettamente la previsione di conferimenti in denaro (in 191 contratti), mentre i conferimenti in natura, inclusa l'ipotesi di conferimenti di diritti di proprietà industriale, risultano ancora poco praticati (6 contratti), seppure espressamente previsti come possibili in taluni contratti (35). Gli obblighi di contribuzione al fondo comune a carico degli aderenti sono in prevalenza omogenei, sia con riferimento al loro ammontare che con riferimento alla loro natura. Emergono, tuttavia, non pochi casi (65 contratti) in cui si prevedono delle differenziazioni nella misura dei conferimenti, talvolta in ragione del fatturato delle imprese (in 1 solo caso) oppure della complessità dell'apporto dell'aderente al programma di rete (in 10 casi), talaltra sulla base di criteri nominalistici, spesso con previsione di un conferimento maggioritario chiaramente distinguibile rispetto agli altri. è utile notare che in questi casi la differenziazione nell'entità dei conferimenti da parte degli aderenti assai raramente si traduce in un diverso peso di questi ultimi nel governo della rete (in soli 6 contratti su 65 si prevede che il voto degli aderenti sia calcolato in base al conferimento) [nota 45]. Anche la struttura di governo della rete, dunque, come l'assegnazione dei proventi delle attività oggetto del programma di rete, tende a non essere correlata alla struttura patrimoniale della rete e alla misura dei conferimenti.
Al riguardo va segnalato che anche sotto questo profilo inizano ad emergere nella prassi correlazioni tra alcuni modelli patrimoniali e alcune tipologie di rete. La differenziazione degli obblighi contributivi, infatti, risulta maggiormente presente nelle reti verticali piuttosto che in quelle orizzontali e spesso assume la forma di un conferimento maggioritario, tendenzialmente ad opera dell'impresa capofila. Le stesse reti verticali, peraltro, tendono a istituire fondi comuni di maggiori dimensioni, confermando la relazione individuata tra tendenza alla differenziazione e maggiore consistenza del fondo [nota 46].
Il finanziamento bancario
La stipula di contratti di rete ha stimolato una nuova stagione nelle relazioni banche-piccole imprese per consentire alle reti di accedere al finanziamento bancario secondo modalità congruenti con la nuova figura [nota 47]. Due punti fermi vanno sottolineati: 1) la pressocchè unanime scelta degli istituti bancari di finanziare le singole imprese in rete piuttosto che la rete; 2) un mutamento di prospettiva che valorizza il progetto industriale ed in particolare le interdipendenze che il contratto sancisce e genera.
Sotto il primo profilo rimane dunque il confine tra reti costituite attraverso la creazione di soggetti, come nel caso di rete consortile, dove il finanziamento bancario alla rete non costituisce un problema, e reti in forma contrattuale e prive di soggettività dove si predilige il finanziamento alle imprese in rete, con vincoli di destinazione allo scopo collegati con il progetto industriale inserito nel contratto di rete [nota 48]. Resta da comprendere quali siano le ragioni che inducono gli istituti bancari a finanziare le Ati ed i raggrupamenti temporanei e non invece i contratti di rete. Risulta infatti che le Ati vengano abitualmente finanziate. In quest'ambito il finanziamento alle singole imprese appartenti alla rete pone problemi non irrilevanti ove si voglia assicurarne la destinazione allo scopo della realizzazione del progetto industriale.
Occorre tuttavia interrogarsi su quale sia il collegamento tra il finanziamento alla singola impresa e la sua partecipazione alla rete.
Il finanziamento bancario, infatti, viene concesso alle singole imprese per la realizzazione del progetto collettivo, frammentandolo in relazione alle esigenze di ciascuna impresa. Anche nel caso di finanziamento ai singoli partecipanti piuttosto che alla rete, dunque, quanto maggiori sono la segregazione patrimoniale e la destinazione allo scopo (ossia la partecipazione alla rete e la realizzazione del progetto industriale sottostante), tanto più si valorizza il progetto industriale alla base del contratto di rete. Le tecniche per vincolare il finanziamento alla destinazione, realizzando forme di separazione patrimoniale o vera e propria segregazione, sono consolidate a partire dal mutuo di scopo, fino all'impiego dei patrimoni destinati. In via generale l'obiettivo è perseguibile attraverso l'impiego congiunto di due strumenti:
a. la destinazione allo scopo con vincoli di non distrarre il finanziamento per finalità diverse;
b. il legame tra i diversi contratti di finanziamento alle singole imprese mediante meccanismi di collegamento negoziale, eventualmente supportati da forme di garanzia in grado di rafforzare il collegamento e favorire la cooperazione, come ad esempio la confideiussione [nota 49].
Sotto il profilo dei criteri di valutazione dell'ammissibilità al finanziamento e della valutazione del merito creditizio si deve invece sottolineare uno spostamento ancora limitato verso il progetto ed una più specifica attenzione ai profili di governance della rete. Gli obiettivi del finanziatore sono quelli di coniugare la flessibilità dell'assetto contrattuale con la stabilità della rete e la sua consistenza patrimoniale.
Tale nuovo approccio emerge con chiarezza nella definizione dei parametri del merito creditizio in cui la struttura del contratto e la governance della rete sono valutati specificamente ai fini della ammissibilità e del merito del credito. Non mancano tuttavia segnali di una maggiore sensibilità e attenzione al progetto alla base del contratto di rete, in particolare nei modelli di analisi elaborati da un grande istituto di credito nei quali l'architettura della rete viene valutata in funzione del progetto che si intende realizzare. Ai fini della formulazione del giudizio sul merito creditizio, infatti, si guarda alla credibilità del progetto, alla sua sostenibilità economica e alla coerenza del disegno organizzativo rispetto ad esso e in via generale rispetto agli obiettivi perseguiti dalla rete.
Conclusioni
I contratti di rete emergenti dalla prassi rivelano una grande flessibilità e duttilità prestandosi a rispondere ad esigenze molto diverse. La partizione tra reti verticali e orizzontali rivela infatti la capacità di organizzare forme di collaborazione orientate ad obbiettivi assai diversi.
Le reti costituite hanno ancora una dimensione in prevalenza ridotta e vedono una partecipazione importante di società di capitali, in particolare di Srl, mentre limitata è quella di società di persone e ditte individuali. Le potenzialità inespresse sono enormi specialmente nel campo delle reti di reti e delle reti multiprogetto.
La riflessione a venire deve coniugare l'esigenza di guardare alle reti emerse dal contratto di rete e compararle con quelle che invece sorgono da consorzi, Ati, joint ventures ed altri contratti plurilaterali.
Una ricchezza, quella italiana, destinata a segnare il percorso per una introduzione della rete contrattuale nello strumentario giuridico europeo, integrando sia il percorso di formazione del diritto europeo dei contratti, sia quello della revisione degli strumenti di politica industriale diretti a favorire crescita e competitività del sistema Europa.
Postilla di aggiornamento
Con il D.l. n. 83/2012 e in particolare con la legge di conversione, con modificazioni, di tale decreto legge (l. 7 agosto 2012, n. 134) la disciplina del contratto di rete viene nuovamente modificata. Si tratta di una modifica che introduce, rectius precisa, la doppia identità del contratto di rete, definendo due ipotesi che cominciano (sic!) ad avere caratteristiche distinte: una fattispecie di rete puramente contrattuale ed una organizzativa dotata di soggettività. La disciplina del contratto di rete risulta dunque arricchita, essendo offerta alle imprese un'opzione ulteriore rispetto a quelle preesistenti, senza che queste ultime subiscano limitazioni o contrazioni.
La modifica riguarda la configurazione di un contratto di rete con cui si costituisce un soggetto giuridico nuovo, la cui responsabilità patrimoniale viene limitata al fondo comune, escludendo pertanto la responsabilità dei singoli partecipanti alla rete per ciò che riguarda le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete. A tal fine viene richiamata la disciplina del consorzio, in particolare gli artt. 2614 e 2615 c.c. che, come noto, hanno ricevuto applicazione controversa dalla giurisprudenza. La creazione del soggetto è condizionata alla presenza di alcuni requisiti minimi, tra cui emergono la contestuale istituzione dell'organo comune e del fondo comune, la definizione di un nome e l'identificazione di una sede della rete, la redazione di una situazione patrimoniale che segua i principi della redazione del bilancio delle Spa.
La presenza di questi requisiti non è tuttavia sufficiente a dar luogo ad un soggetto di diritto, dovendosi trattare di una rete che svolge attività, anche commerciale, diretta a terzi. Tale requisito presuppone dunque che reti le cui prestazioni siano dirette esclusivamente ai partecipanti abbiano natura puramente contrattuale. Solo ove esse dirigano la propria attività a terzi, ad esempio acquistando o vendendo beni o servizi, si porrà l'alternativa tra modello organizzativo dotato di soggettività e modello puramente contrattuale. Ovviamente il dibattito si aprirà sulle ipotesi in cui l'attività sia prevalentemente diretta ai partecipanti ma si preveda almeno in astratto di poter interagire con terzi.
Pertanto, in caso di attività esclusivamente diretta ai partecipanti il modello contrattuale rimane il solo disponibile, mentre un'alternativa tra l'opzione contrattuale e quella organizzativa si apre nell'ipotesi di attività, anche commerciale, con i terzi.
Il soggetto rete si caratterizza dunque per la necessità di un organo comune, cui spetta la rappresentanza della rete, e di un fondo comune.
La soggettività consegue all'iscrizione nella sezione del registro delle imprese dove ha sede la rete medesima. La pubblicità sembra dunque avere effetti costitutivi. Ai requisiti strutturali si aggiunge pertanto un requisito procedimentale legato alla pubblicità. In assenza dell'iscrizione la soggettività non viene acquisita ma il contratto può produrre i suoi effetti, almeno tra le parti [nota 50].
Prima di puntualizzare le caratteristiche dell'alternativa tra i due modelli, conviene precisare alcuni elementi che contraddistinguono il modello puramente contrattuale. L'istituzione dell'organo comune e la creazione di un fondo patrimoniale rimangono opzionali. Ciò significa che i partecipanti alla rete possono creare l'organo comune e/o il fondo patrimoniale e conservare l'identità contrattuale della rete senza acquisire la soggettività. In questa ipotesi la disciplina del fondo può essere dettata direttamente dal contratto od anche riferirsi a quella del consorzio con attività esterna, pur conservando la rete natura puramente contrattuale. Le parti sono solidalmente responsabili. Per ciò che attiene alla disciplina dell'organo comune la modifica normativa ha cancellato il riferimento esplicito al mandato comune. I principi generali comportano comunque il riferimento al mandato quale strumento regolativo della relazione tra partecipanti ed organo comune. Sembra comunque la soluzione più ragionevole distinguere tra la forma di delega contrattuale, che resta disciplinata dal mandato, e quella operante nell'ipotesi di acquisizione di soggettività, che invece consente la rappresentanza sia della rete in quanto soggetto, che dei singoli imprenditori ad essa appartenenti.
L'alternativa tra i due modelli si fonda su alcuni elementi fondamentali: la limitazione della responsabilità patrimoniale, la rappresentanza e più in generale il modello di relazione tra partecipanti, costituiti o meno in assemblea, e organo comune. La differenza tra governance del contratto dotato o privo di soggettività si articola dunque intorno a due diverse tipologie di rappresentanza: dei partecipanti tramite mandato comune, nella figura contrattuale; della rete quale soggetto, nel caso del contratto di rete di tipo organizzativo. Non può ritenersi che elementi distintivi siano l'organo comune e il fondo patrimoniale comune che risultano compatibili con entrambi i modelli, essendo opzionali in quello contrattuale e obbligatori in quello dotato di soggettività.
Queste differenze sono poi combinate con una disciplina, almeno in apparenza comune, concernente programma di rete, durata, recesso e finanche scioglimento. In apparenza: perché solo un'analisi puntuale dei singoli profili consentirà di verificare la compatibilità tra la disciplina dettata per la rete contrattuale e la rete dotata di soggettività. Sarà molto probabile che molti dei profili disciplinati dalla norma andranno adattati alla limitazione della responsabilità ed alla obbligatorietà dell'organo comune.
Ulteriori modifiche, infine, riguardano la pubblicità concernente la costituzione e quella riguardante le modifiche del contratto. Per la prima la differenza tra i due modelli riguarda principalmente gli effetti, in particolare l'acquisto di soggettività. Per le modifiche del contratto vale un processo semplificato che consente, nel caso di rete contrattuale, di effettuare un'unica iscrizione della modifica presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta l'impresa indicata nell'atto modificativo. Deve ritenersi che, nel caso di rete dotata di soggettività, valga invece la regola generale per la costituzione e dunque la modifica abbia effetto dal momento dell'iscrizione nella sezione del registro delle imprese dove ha sede la rete.
Un discorso che merita approfondimento è quello riguardante il regime della trasformazione delle reti sorte sulla base del dettato normativo ancora in vigore, che vogliano acquisire la soggettività alla luce di queste modifiche. Nulla viene detto in proposito dalla modifica contenuta nel disegno di legge di conversione: segno ancora una volta della mancanza di una cultura legislativa appropriata che porta a trascurare le più elementari esigenze di coordinamento.
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Art. 3, commi 4-ter e ss., del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" (G.U. n. 187 del 11-08-2012 - Suppl. Ordinario n. 171).
4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico , e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonchè la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica .
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.
[nota 1] Sul punto, va segnalata la direttiva 2012/17/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/Cee del Consiglio e le direttive 2005/56/Ce e 2009/101/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese e che prevede la costituzione di una piattaforma unica interconnessa per semplificare l'accesso ai registri in un contesto in cui le imprese operano sempre di più al di fuori dei confini nazionali. è auspicabile che, in sede di ricezione di questa direttiva, si colga l'opportunità per riorganizzare la materia, assicurando la registrazione del contratto di rete a livello europeo, attraverso un sistema di mutuo riconoscimento delle registrazioni nazionali.
Le reti di imprese, peraltro, sono state oggetto di un altro, relativamente recente, intervento normativo nel quadro delle politiche economiche a tutela delle Mpmi, che guarda alle reti come possibile volano per lo sviluppo, introducendo per esse incentivi e misure di favore, la L. 11 novembre 2011, n. 180 recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese." (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011), dove si propone una definizione delle reti (sub art. 5. - Definizioni): "1. Ai fini della presente legge: ... f) si definiscono "reti di impresa" le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; ...".
[nota 2] Ricerca sui contratti di rete coordinata da F. Cafaggi, P. Iamiceli e G.D. Mosco svolta nell'ambito del Laboratorio sulle reti della Fondazione Bruno Visentini (FBV) e promossa da RetImpresa-Confindustria e da Unioncamere. Per i primi risultati della ricerca si vedano F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011), in F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2012, in corso di pubblicazione; Rapporto Unioncamere, 2012, p. 132 e ss. I dati preliminari della ricerca sono disponibili su www.dieresi.eu e sul sito di ReteImpresa.
[nota 3] La letteratura economica ha da tempo sottolineato l'esistenza di un terzo modello, rectius genus di forme organizzative tra gerarchie (imprese verticalmente integrate) e mercati caratterizzati da transazioni tra agenti impersonali. Cfr. O. WILLIAMSON, The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, New York, 1985; W.W. POWELL, Neither markets not hierarchies: network forms of organisations, in Research in organisational behaviour a cura di L.L. Cummings - B. Staw, Jai Press, Greenwich, 1990, p. 295 e ss.; A. GRANDORI, "Il coordinamento organizzativo tra imprese", in Sviluppo e organizzazione, 1999, p. 75-92.
[nota 4] Cfr. F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit.
[nota 5] Cfr. G.D. MOSCO, Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit.; F. ROMANO, "Contratto di rete e processo di modernizzazione dell'economia italiana", in Notariato, 2012, 1, p. 74; A. DI SAPIO, "I contratti di rete tra imprese", in Riv. not., 2011, p. 201 e ss., part. p. 207 dove si parla di "strumento di cooperazione, oltre che di aggregazione"; M. MALTONI, "Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010", in Notariato, 2011, 1, p. 64 e ss.
[nota 6] Sul punto si vedano le Linee guida per i contratti di rete, pubblicate dal Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, 2012, p. 24 e ss. dove si sottolinea che, sebbene il notaio possa ricevere un contratto in cui l'indicazione dei criteri di misurazione sia solo generica o di rinvio, una simile mancanza può comportare la non asseverabilità del contratto.
[nota 7] Aderiscono alla prospettiva trans-tipica, se bene si intende, lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato curato da M. MALTONI - P. SPADA, "Il contratto di rete", studio n. 1-2011/I, in Studi e materiali, 2011, 4, part. p. 2, precisando che si tratta di fattispecie aperta, nonché A. GENTILI, "Il contratto di rete dopo la L. 122 del 2010", in I Contratti, 2011, p. 617 e ss., part. p. 624 e A. DI SAPIO, op. cit., p. 203 e ss., il quale tuttavia non si spinge fino ad affermare che la nuova normativa introduce un contratto transtipico, pur richiamando questa posizione dottrinale, ma si limita a parlare di "uno schema contrattuale di carattere generale idoneo ad abbracciare ipotesi anche differenti". Diversamente G.D. MOSCO, op. cit., secondo il quale si è in presenza di un nuovo tipo contrattuale che si aggiunge a quelli pre-esistenti.
[nota 8] Con nettezza G.D. MOSCO, op. cit., in corso di pubblicazione; ma anche M. MALTONI - P. SPADA, op. cit., p. 2 e p. 13 e ss.
[nota 9] Le tensioni generate da questo modello sono emerse con la crisi del 2008/2009 nella quale il mancato controllo dell'impresa leader sulla parte alta della filiera ha condotto ad importanti problemi di coordinamento e di incapacità di adeguamento alle mutate condizioni di mercato. Molte grandi imprese hanno mutato strategia ritenendo inopportuno delegare al primo livello di fornitura la gestione organizzativa della filiera ed hanno cominciato ad impiegare il contratto di rete come strumento complementare rispetto ai contratti bilaterali.
[nota 10] Nella ricerca della Fondazione Bruno Visentini tale modello emerge ma è minoritario. Sul punto F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit.
[nota 11] Per una analisi sia consentito il rinvio a F. CAFAGGI, "Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European principles?", in European Review of Contract Law, 2008, p. 495 e ss. e, più diffusamente, ID., "Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European principles?", in Eui, 2008, 15. Una riflessione comparata si trova ora in F. CAFAGGI, Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic Growth, in Contractual networks, economic growth and innovation, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA a cura di F. Cafaggi, 2011, p. 66 e ss.
[nota 12] Il relativo successo dello strumento è testimoniato dalla crescita del numero di contratti di rete: 333 al 30 giugno 2012. Per una informazione aggiornata si veda il sito di ReteImpresa http://www.retimpresa.it/.
[nota 13] Si veda, più ampiamente, F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit.
[nota 14] F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit. Si veda, inoltre, per una rassegna di clausole contrattuali anche in tema di governance del contratto di rete A. di LIZIA, "(Contratto di) rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali", in Notariato, 2012, p. 277 e ss.
[nota 15] In questi casi, a seguito della verifica circa la composizione effettiva dei primi organi comuni, è emerso che la soluzione prevalente (13 contratti su 31), in prima composizione, risulta essere quella dell'organo pluripersonale con numero fisso di componenti inferiore al numero delle imprese della rete, seguita dall'organo comune onnicomprensivo (in 9 contratti).
[nota 16] Sul punto F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit. I modelli di organo comune secondo le composizioni originarie effettive risultano essere i seguenti: i) organo comune definitivamente onnicomprensivo (in 60 contratti); ii) organo comune onnicomprensivo entro una certa soglia (in 75 casi); iii) organo comune composto da un numero di membri inferiore al numero di imprese della rete (in 21 contratti); iv) organo comune bipartito (in 6 casi); v) organo comune monocratico (in 34 casi); vi) società organo (in 3 contratti); vii) organo comune a numero variabile di membri, la cui composizione effettiva non risulta determinabile (5 casi); viii) organo comune pluripersonale non disciplinato nella composizione (1 caso).
[nota 17] Si vedano le Linee guida per i contratti di rete, cit., p. 63 e ss.
[nota 18] Cfr., in particolare, A. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, Milano, 1984, p. 141; G. MINERVINI, Il mandato. La commissione. La spedizione, in Tratt. dir. civ. it. diretto da F. Vassalli, VIII, t. I, Torino, 1952, p. 10 e ss.
[nota 19] Cfr. Linee guida per i contratti di rete, cit., p. 64, ove si chiarisce che i partecipanti al contratto di rete dovrebbero poter scegliere tra i tre diversi sistemi di amministrazione previsti per le Srl a seguito della riforma del 2003: unipersonale, pluripersonale collegiale, pluripersonale non collegiale; nonchè M. MALTONI - P. SPADA, op. cit., p. 13.
[nota 20] è stato riscontrato l'espresso riferimento a pregresse relazioni tra gli aderenti, in particolare relazioni di collaborazione, in circa il 10% dei contratti esaminati. Si ritiene altamente probabile che tale ipotesi possa riguardare un numero maggiore di contratti che tuttavia non ne fanno espressa menzione. Si veda F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit.
[nota 21] In un contratto di rete per il coordinamento verticale della filiera si legge che tra l'impresa capofila e le altre imprese della rete "risultano in essere rapporti contrattuali di subfornitura, regolati mediate separati e specifici accordi" e che "fermo il rispetto degli obblighi previsti e disciplinati dai contratti di subfornitura in essere, convengono che sia necessario disciplinare forme certe di collaborazione e coordinamento tra le medesime, nella prospettiva di conseguire ed assicurare stabili sinergie che permettano alle imprese medesime di garantire vantaggi alla propria organizzazione aziendale in termini di 'qualità', 'innovazione' ed 'economicità'".
[nota 22] Sul punto si vedano le alternative prospettate nelle Linee Guida per il contratto di rete, cit., p. 73 e ss., nonchè M. MALTONI - P. SPADA, op. cit., p. 11.
[nota 23] Spesso i contratti richiedono agli "aspiranti" aderenti di redigere apposita domanda di ammissione nella quale vanno specificate, tra le altre, queste informazioni. Per alcuni esempi di clausole contrattuali si veda A. Di LIZIA, op. cit.
[nota 24] Va precisato che in circa un terzo dei casi si tratta di organo comune originariamente onnicomprensivo, in quanto oltre una certa soglia numerica si prevede che esso sia pluripersonale non onnicomprensivo.
[nota 25] Ad esempio: "Una volta cessata la partecipazione alla rete, le parti sono tenute a: adempiere gli obblighi di esecuzione del programma di rete assunti fino alla cessazione del rapporto".
[nota 26] Come anticipato, un simile modello risulta adottato in numero assai circoscritto di casi (9 contratti di rete su 214) e più frequentemente nell'ambito delle reti orizzontali. é probabile, infatti, che nelle reti verticali le esigenze di coordinamento della filiera rendano la figura dell'organo comune cruciale.
[nota 27] Sul programma di rete e la definizione dell'oggetto del contratto si veda A. GENTILI, op. cit., p. 622-623.
[nota 28] Sul contenuto necessario del contratto di rete si vedano M. MALTONI - P. SPADA, op. cit., p. 3 e p. 7 e ss.; A. GENTILI, op. cit., p. 623 e prima F. CAFAGGI, Introduzione, in Il contratto di rete, Commentario a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009 p. 28 e ss.
[nota 29] Diversamente A. GENTILI, op. cit., p. 623.
[nota 30] Sul punto si vedano anche A. GENTILI, op. cit., p. 624, M. MALTONI - P. SPADA, op. cit., p. 11-12 e A. DI SAPIO, op. cit., p. 211 e ss.
[nota 31] Cfr. per alcuni aspetti del procedimento di modifica da disciplinare nel contratto le Linee Guida per i contratti di rete, cit., p. 81.
[nota 32] In tema di agency theory si vedano, tra gli altri, E. F. Fama – M. C. Jensen, Agency Problems and Residual Claims, in Journal of Law and Economics, 1983, pp. 327-349; K. J. Arrow, The Economics of Agency, in J. W. Pratt – R. J. Zeckhauser (eds.), Principals and agents: the structure of business, Harvard Business School Press, Boston, 1985, pp. 37-51; J. E. Stiglitz, Principal and agent, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 1987, pp. 966-71; M. C. Jensen – W. Meckling, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, in Journal of Financial Economics, 1976, 305-360.
[nota 33] Ad esempio: "Le imprese partecipanti sono tenute inoltre a: uniformarsi ai regolamenti adottati dal Comitato di gestione; attenersi alle decisioni del Comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del marchio; rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e delle iniziative decise dal Comitato di gestione".
[nota 34] Si veda F. CAFAGGI - P. IAMICELI, La governance del contratto di rete, in Il contratto di rete, Commentario, cit., p. 50 e ss.
[nota 35] Sul punto sia consentito il rinvio a F. CAFAGGI, Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento, in F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit.
[nota 36] Si pensi, ad esempio, ad una rete costituita per realizzare un migliore coordinamento della filiera produttiva secondo modalità tali da consentire di incrementare qualità, efficienza e innovazione delle organizzazioni aziendali di ciascuna impresa aderente, il cui programma di rete, accanto ad attività finalizzate a standardizzare i processi aziendali e a condividere procedure, contempli la possibilità che l'organo comune proponga alle imprese aderenti specifici progetti di ricerca o innovazione e/o progetti di internazionalizzazione a cui le singole imprese sono libere di partecipare o meno. In questo caso, sembra che l'articolazione in sotto-progetti risponda ad una logica di organizzazione e razionalizzazione del programma di rete in base alla quale, accanto ad attività fondamentali e centrali, che coinvolgono tutti i partecipanti, vi sono poi attività in qualche modo accessorie e facoltative.
[nota 37] Si pensi ad una rete costituita per implementare il livello di internazionalizzazione delle imprese aderenti, mediante coordinamento delle modalità di accesso a nuovi mercati, realizzazione di attività promozionali comuni e integrazione della propria offerta, il cui programma di rete preveda anche la possibilità di promuovere collaborazioni tra alcune soltanto delle imprese aderenti in funzione della partecipazione a specifici progetti di volta in volta individuati.
[nota 38] Si pensi, ad esempio, ad un complesso progetto di ricerca e sviluppo la cui esecuzione richiede la realizzazione di diversi step tra loro interdipendenti. In questo caso risulta necessario scomporre il macro-progetto in singoli sotto-progetti, corrispondenti ai diversi step da raggiungere, ai quali partecipino solo quelle imprese che sono dotate delle competenze utili per contribuire alla loro realizzazione.
In un altro contratto di rete volto a creare una sinergia tra la filiera produttiva di beni e servizi nel settore delle costruzioni e il terziario avanzato (con riferimento in particolare a servizi di consulenza, formazione, internazionalizzazione, software per il controllo e il monitoraggio del processo produttivo) sia sul territorio nazionale che in mercati esteri, il programma di rete viene articolato in "una serie di progetti che costituiscono la concreta realizzazione delle azioni ritenute necessarie per la realizzazione delgi obiettivi strategici della rete", quali, ad esempio, la creazione di un portale internet, lo sviluppo di un software gestionale di rete, percorsi di formazione interna, il conseguimento di una certificazione del processo innovativo, lo svolgimento in comune di attività di R&S.
[nota 39] Ad esempio, un contratto di rete per la realizzazione in via coordinata di impianti e servizi "chiavi in mano" di tipo elettrico e termotecnico contempla, quale modalità operativa per il raggiungimento degli obiettivi strategici della rete nonchè per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e/o private, la costituzione di Ati o altre forme di aggregazione tra le imprese aderenti ma anche tra imprese aderenti e soggetti esterni da queste individuati. In un altro contratto di rete relativo al settore dell'edilizia si prevede che nell'attuazione del programma di rete il Comitato di gestione possa decidere la costituzione di Associazioni temporanee di imprese o di scopo, consorzi, od avvalersi di altri strumenti per la realizzazione di singoli progetti affidati alla rete o da questa deliberati. Spesso la forma societaria è impiegata per la gestione di eventuali diritti di proprietà industriale generati dal progetto o per svolgere attività commerciali.
[nota 40] Ad esempio, in un contratto di rete si prevede che: "nell'ambito della Assemblea o mediante apposita comunicazione scritta, l'organo comune propone alle imprese aderenti alla rete i progetti e/o gli investimenti comuni di cui al precedente art. ... (nel prosieguo anche solo "progetti" o singolarmente "progetto"), ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi della rete. La medesima iniziativa è riconosciuta a ciascuna impresa, la quale sarà tenuta ad informare tutte le altre imprese secondo le modalità sopra indicate ... Le imprese che abbiano deciso di partecipare ad un progetto, hanno facoltà di costituire tra di loro ed all'interno della rete, appositi comitati (nel prosieguo anche solo "comitati"), cui sia demandata la gestione del progetto medesimo".
[nota 41] In un contratto nel quale l'organo comune è individuato in due imprese capofila che esercitano le proprie funzioni attraverso uno o più rappresentanti denominati Manager di rete, si prevede che tali managers di rete possano delegare un professionista esterno alla rete affinchè, tra le altre cose, sottoponga all'assemblea i nuovi progetti individuati in accordo con l'organo comune.
[nota 42] Si consideri, peraltro, che oltre il 74% dei contratti esaminati contempla nel proprio programma di rete attività inerenti al campo della ricerca, sviluppo e innovazione (F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit.).
[nota 43] F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit.
[nota 44] F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit.
[nota 45] F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit.
[nota 46] F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, op. cit.
[nota 47] Si propone di affrontare il problema delle difficoltà di accesso ai finanziamenti da parte delle Pmi mediante forme di finanziamento pubblico a livello europeo anche con riferimento ad inziative volte a sostenere nuove strategie di competitività, quali le reti di imprese, la proposta di regolamento del Parlamanto europeo e del Consiglio che istituisce un "Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (2014-2020)" (Cosme), oggetto di discussione anche in seno al Parlamento europeo e che dovrebbe essere adottato entro il 2013 e diventare operativo dal 1° gennaio 2014. Si segnala, inoltre, che la Banca europea degli Investimenti (Bei), istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione europea, ha istituito tre linee di credito per finanziare Pmi e mid-cap italiane, di cui una specificamente dedicata alle reti di imprese e, in particolare, alle reti costituite mediante contratto di rete (il cui importo complessivo è pari a 100 milioni di euro da stipularsi con diversi istituti di credito italiani).
[nota 48] Sul tema del finanziamento delle reti sia consentito il rivio a F. CAFAGGI - C. FERRARI - P. IAMICELI, Modelli di finanziamento per le reti di imprese: problemi e prospettive, in F. CAFAGGI - F. VELLA, Finanziamento delle Pmi: crescere innovando, Padova, 2008, p. 17 e ss.
[nota 49] Sul ruolo delle garanzie nel rapporto banca e impresa in contesti di rete si vedano F. CAFAGGI - C. FERRARI - P. IAMICELI, op. cit., p. 46 e ss.; F. BAZZANA, Covenants e collaterale nei finanziamenti bancari alle Pmi, in F. CAFAGGI - F. VELLA, op. cit., p. 119 e ss. e M. RAGNO, Le garanzie nei rapporti banca-impresa: quali prospettive dopo "Basilea 2", in F. CAFAGGI - F. VELLA, op. cit., p. 143 e ss.
[nota 50] Si veda, con riferimento al testo vigente dell'art. 3, comma 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni), lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato curato da M. Maltoni – P. Spada, cit., pp. 4-5, in cui gli autori affermano che "l'efficacia cui tale norma fa riferimento deve essere intesa non già come idoneità del contratto interaziendale stipulato a produrre effetti fra le parti (ex art. 1372 c.c.), ma come rilevanza del medesimo quale (atto costitutivo di una) rete di imprese a tutti gli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione". Si vedano inoltre le Linee guida per i contratti di rete, cit., pp. 17-18, che, richiamando questo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, ricostruiscono l'iscrizione del contratto di rete nel Registro delle Imprese in termini di efficacia costitutiva non tanto del rapporto giuridico di coordinamento inter-imprenditoriale tra le parti, quanto della fattispecie legale qualificata come "contratto di rete" con gli effetti che normativamete ne conseguono. Diversa posizione è espressa dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, che chiarisce i presupposti per accedere all'agevolazione fiscale (p. 7): "Il descritto regime di pubblicità è dunque prescritto ai fini di efficacia del contratto sia tra le parti, sia verso i terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria".