Questioni e soluzioni operative in tema di Srls
Questioni e soluzioni operative in tema di Srls
di Marco Silva
Notaio in Rubano
Inderogabilità del modello standard
Il problema centrale interpretativo in materia di Srls è quello della derogabilità o inderogabilità del modello standard. Delle tesi interpretative costituiscono poli estremi:
- da un lato, la massima n. 127 della Commissione società del Consiglio notarile di Milano per la quale è ammissibile uno statuto - anche come documento separato dall’atto costitutivo - con clausole meramente riproduttive di norme di legge ed inoltre con l’espressa previsione che la presenza di clausole convenzionali aggiuntive non incide sulla legittimità dell’atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse, il tutto valorizzando l’art. 1 comma 2 del D.m. 138/2012 - istitutivo del modello standard - nella parte in cui prevede la possibile deroga delle parti alle disposizioni generali della Srl applicabili per quanto non regolato dal modello standard, nonché l’art. 2463-bis comma 2, n. 4 c.c. il quale, a sua volta, richiama il n. 7 dell’art. 2463 comma 2 c.c. (norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza della società);
- dall’altro lato, la Commissione Triveneto dei notai (Orientamento Ra.1. nella redazione del 2012, oggi confermata e aggiornata) che sostiene l’inderogabilità sostanziale del modello standard sulla base di considerazioni: a) legate al dato normativo primario (e quindi inderogabile da una fonte regolamentare) che chiaramente parla di “conformità” a un modello standard tipizzato, la cui previsione - non bisogna dimenticare - comporta che il controllo di legalità sostanziale (di regola demandato al notaio e prima del 2000 al giudice, controllo sempre necessario, anche in adempimento di previsioni normative comunitarie) venga anticipato dal legislatore stesso e quindi standardizzato con conseguente riduzione del normale controllo di legalità operato dal notaio ai soli elementi strutturali oggi rimasti (soci solo persone fisiche, denominazione e contenuto dell’oggetto sociale): a fronte di tale ridotto intervento notarile si prevedono agevolazioni fiscali e la gratuità della prestazione notarile; b) sulla base di considerazioni di diritto comparato (l’esperienza degli altri ordinamenti che prevedono la costituzione tramite modello standard); c) sulla base di elementi di natura sistematica diretti a collocare la Srls quale sottotipo semplificato nell’ambito della Srl caratterizzato da una disciplina elementare pre-controllata dal legislatore ove la compressione dell’autonomia statutaria, che invece caratterizza il tipo ordinario Srl, si giustifica con il contenimento dei costi di start-up fiscali e di controllo di legalità.
Oggi le novità apportate dalla legge del 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.l. n. 76 del 28 giugno 2013, da un lato con la espressa previsione nell’art. 2463-bis c.c. della inderogabilità delle clausole del modello standard tipizzato e, dall’altro, con la modifica dell’art. 2463 c.c. e quindi la previsione che il capitale della Srl ordinaria può essere determinato in misura inferiore a euro 10.000,00 e pari almeno a 1 euro nonché con l’abrogazione della “Srl a capitale ridotto”, vengono a modificare radicalmente il piano sistematico in cui l’interprete si trova ad agire.
La Srls sembra apparire sempre più un procedimento semplificato di costituzione ma allo stato normativo attuale mi sembra debba continuare a essere considerato comunque un sottotipo, ma di start-up nel senso cioè funzionale a un avviamento semplificato dell’attività imprenditoriale in forma societaria.
La Srls ha, infatti, delle proprie regole organizzative elementari (soci solo persone fisiche, statuto standardizzato o, per taluni, assenza di statuto, capitale sociale tra euro 1 ed euro 9.999,99 - caratteristica questa peraltro non esclusiva in quanto può essere comune anche al tipo “ordinario” - con conseguente applicazione della disciplina relativa specifica per le società con capitale marginale), caratteristiche che si rendono note ai terzi con la denominazione sociale contenente l’indicazione di “semplificata”. Tale elemento costituisce parte integrante della denominazione sociale e non mi sembra possibile un’interpretazione - peraltro suggestiva ma che contrasta con il dato normativo, una volta tanto chiaro in quanto gli artt. 2463, n. 2 e 2463-bis comma 2, n. 2 hanno un identico articolato e lo stesso art. 2463-bis comma 2, n. 2 parla espressamente di «denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità semplificata» - diretta a svalutare tale elemento assimilandolo a quanto previsto dall’art. 2250 comma 3 e 4 per le società in liquidazione e le società unipersonali, le quali devono indicare negli atti e nella corrispondenza se la società si trovi in liquidazione o se ha un unico socio, dizioni che non fanno parte della denominazione (ormai per orientamento dottrinale e giurisprudenziale consolidato).
Dunque “sottotipo” sì ma diretto alla facilitazione dell’avviamento dell’attività imprenditoriale in forma societaria con un assetto organizzativo ridottissimo, una composizione limitata alle persone fisiche che deve permanere non solo in sede di costituzione ma fintantoché i soci non decidano, con una modificazione assunta nel rispetto degli artt. 2480 e 2436 c.c., di trasmigrare nel tipo “ordinario” di Srl (operazione che non costituisce trasformazione in senso tecnico, per l’orientamento pressoché unanime, in tal senso anche Orientamento Triveneto R.A.4) ovvero in altri tipi societari (in tal caso concretando “trasformazione”ai sensi degli art. 2498 e seguenti c.c.).
Le obiezioni che si potrebbero muovere oggi, con il mutato dettato normativo, per sostenere la modificabilità del modello standard sono:
- anzitutto che l’inderogabilità del modello standard riguarderebbe le sole clausole presenti nello stesso e, quindi, sarebbe ammissibile una sua integrazione per quanto da esso non previsto, in quanto “inderogabilità” sarebbe concetto diverso da “immodificabilità”. Mi sembra che questo punto di vista sia viziato da una prospettiva eccessivamente “letterale” che mal si addice all’interprete in presenza di testi normativi di consuetudine decettivi. Dunque “inderogabilità delle clausole” significa “inderogabilità del modello nella sua interezza”, inderogabilità che inoltre va di pari passo con la norma agevolativa altrimenti si verrebbe a estendere l’ambito delle agevolazioni fiscali - diverso il discorso per la gratuità della prestazione che anche ante modifica si era arrivati a ritenere non sussistere in caso di integrazione del modello standard - a fattispecie diverse da quelle previste dalla legge;
- in secondo luogo, l’esistenza nel sistema di Srls così riqualificate dall’art. 9 comma 15 del D.l. n. 76 del 28 giugno 2013 come convertito dalla legge del 9 agosto 2013, n. 99 le esistenti società a capitale ridotto, le quali erano caratterizzate da un’ampia autonomia statutaria a fronte dell’assenza di agevolazioni fiscali, se non il privilegio del capitale inferiore ai 10.000 euro.
Per espressa volontà del legislatore avremmo un sottotipo sempre qualificato “semplificato” ma con organizzazione statutaria complessa, in contrasto con l’organizzazione necessariamente semplificata (in quanto conforme al modello standard tipizzato) della Srls ex art. 2463-bis c.c.
Direi che da questo pasticcio del legislatore - che bastava riqualificasse le Srl a capitale ridotto come “Srl ordinarie” - non si possa trarre la modificabilità del modello standard. Già in passato per non incidere sull’autonomia privata il legislatore ha lasciato posizioni di privilegio, inteso come esenzione dalle regole del diritto comune, ad organismi societari anche in caso di aggravamento di requisiti organizzativi (basti pensare al disposto dell’art. 223-ter disp. att. trans. c.c. che consente alle SpA costituite prima del 1° gennaio 2004 con capitale sociale inferiore a 120.000 euro di conservare la forma della SpA. per la loro naturale durata); nel nostro caso non sarebbe possibile che una società che non ha goduto di alcun beneficio fiscale venisse limitata nella propria autonomia, tanto che più di qualcuno ritiene - con un’interpretazione abrogativa peraltro del dettato normativo - che si tratti di Srl ordinaria con disciplina del capitale ex art. 2463 commi 4 e 5 c.c.
Quindi tali società semplificate (già Srl a capitale ridotto) conserveranno la loro autonomia statutaria e non saranno soggette all’obbligo di convertirsi al sistema organizzativo emergente dal modello standard in occasione di modifiche statutarie, con la sola limitazione del vincolo della composizione societaria limitata alle persone fisiche e comunque con la libertà di espungere dalla denominazione sociale la dizione “semplificata”, sempre in occasione di una modificazione dello statuto, assoggettandosi così al regime ordinario delle Srl a capitale marginale, senza più vincoli nella composizione societaria.
Dunque inderogabilità del modello standard tanto in sede di costituzione che durante la vita della società, ovviamente fintantoché si mantiene la denominazione “semplificata”, con le conseguenti limitazioni di non poter partecipare ad operazioni societarie (aumenti di capitale, fusione o scissione) in esito alle quali una o più partecipazioni in Srls venga attribuita a soggetti diversi da persone fisiche (in senso conforme Mass. 128 di Milano).
La tesi intermedia, pur autorevolmente sostenuta, della modificabilità limitata ad inserimenti nel modello standard c.d. “innocui” relativi ad elementi transitori e non organizzativi dell’atto costitutivo, appare a mio avviso non necessaria, anche per coerenza sistematica con quanto affermato.
Essendo un sottotipo di Srl finalizzato all’avviamento dell’attività imprenditoriale in forma societaria con risparmio di costi, ma con autonomia statutaria predeterminata dal legislatore e con limitato intervento notarile, in cui con la dizione “semplificata” si informano i terzi di tale situazione organizzativa, direi che tale finalizzazione è allo stesso tempo elemento della fattispecie e limite della stessa. Mi sembra che ne dovrebbe conseguire l’inutilizzabilità di tale sottotipo in vicende “regressive” nell’ambito delle Srl - ben potendo permanere il tipo ordinario pur in presenza di vicende di manutenzione per perdite del capitale anche al di sotto dei 10.000 euro, come già ben sostenuto da parecchi Autori e dallo stesso Ufficio studi CNN e, a mio avviso, neppure in vicende “evolutive” dalle società personali, ben potendosi usare il modello di Srl ordinario con capitale marginale. Infatti, l’inderogabilità del modello standard dovrebbe operare anche in tal senso, essendo le clausole di una trasformazione di una società personale in Srl assai diverse di una costituzione, pur dovendo contenere ex art. 2500 c.c. le «indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato» ed altresì non usufruendo tale vicende di alcuna agevolazione fiscale.
Pertanto mi sembra inutile oltreché, per quanto esposto, giuridicamente non percorribile “trasformare” una società di persone in Srls - in quanto si travalicherebbero i confini del sottotipo funzionale allo start-up (mentre la trasformazione è vicenda evolutiva di un organismo societario già esistente) - ben potendosi utilizzare il modello “ordinario” e le regole ordinarie ex art. 2500-ter c.c.-. In questo senso noto che la necessaria presenza della relazione di stima redatta ex art. 2465 c.c., che richiama le norme dei conferimenti in natura, non sarebbe ostativa alle regole del capitale marginale comuni alla Srl ordinaria (che non ammettono conferimenti in natura) in quanto tale relazione ha ad oggetto il patrimonio della società già formatosi ed esistente, ed il richiamo alle regole del conferimento in natura ha mera valenza procedimentale.
Compatibilità della Srls con la riserva legale
Il fatto che il modello standard sia inderogabile, nel senso della sua immodificabilità, tanto in sede di costituzione che durante societate (se non nei soli elementi modificabili) sta a significare che la disciplina della Srls è quella della Srl ordinaria salvo quanto previsto dall’art. 2463-bis c.c.
Non si rendono attivabili nella Srls tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una Srl ordinaria: così non sarà possibile introdurre diritti particolari dei soci (art. 2468 comma 3 c.c.), pattuire clausole limitative del trasferimento delle quote di partecipazione (art. 2469 c.c.), prevedere clausole di recesso ulteriori (art. 2473 c.c.), clausole di esclusione (art. 2473-bis), forme di amministrazione diverse dal Consiglio di amministrazione (art. 2475 comma 2), forme di decisione extra-assembleari (art. 2479 comma 3 c.c.), possibilità di attribuire ai soci competenze ex art. 2479 comma 1 c.c., modalità di convocazione e quorum assembleari diversi dalla legge (art. 2479-bis commi 1 e 3 c.c.).
Proprio perche la disciplina applicabile è quella della Srl ordinaria e visto che l’art. 2463-bis c.c. al punto 3 disciplina il solo capitale e non si occupa della riserva legale, in forza dell’ultimo comma del medesimo ritengo che sia applicabile anche alla Srls la nuova disciplina dell’art. 2463 comma 5 c.c. (c.d. riserva legale accelerata) essendo la situazione organizzativa del capitale marginale non più specifica della Srls.
Clausole ulteriori e difformi
Una volta chiarita l’inderogabilità del modello standard si pone il problema della sorte delle clausole illegittimamente introdotte nell’atto costitutivo di Srls in difformità dal modello stesso (ovviamente tali intendendosi le clausole organizzative di natura sostanziale e non, invece, le clausole concernenti la forma dell’atto notarile non vincolate dal modello standard, a partire dall’assenza nello stesso della intitolazione “Repubblica italiana”, non potendo certo tale modello - che ha natura regolamentare - derogare alle disposizioni sulla forma ex art. 51 legge notarile).
Sicuramente la conseguenza della presenza di clausole non conformi dovrebbe essere la non iscrivibilità nel Registro delle imprese e quindi l’applicazione della sanzione disciplinare dell’art. 138-bis legge Notarile per quanto riguarda il notaio che ha redatto l’atto.
Si potrebbe ipotizzare che tali clausole siano affette da nullità per contrarietà a norma imperativa, con applicabilità dell’art. 1419 comma 2 c.c. e quindi di diritto sostituite con il regolamento legale del tipo ordinario; ritengo, invece, che non sia applicabile l’art. 1419 comma 1 (nullità dell’intero contratto) in quanto comunque dovrà applicarsi la speciale disciplina dell’art. 2332 c.c. (richiamata per la Srl dall’art. 2462 ultimo comma c.c.).
Si potrebbe, invece, tentare una diversa via interpretativa diretta alla riqualificazione del sottotipo in tipo ordinario, con obbligo per gli amministratori di apportare quelle modificazioni - nel rispetto del procedimento ex art. 2480 c.c. - necessarie a eliminare l’elemento incompatibile con il tipo ordinario che è individuabile, in primis, nella denominazione sociale “semplificata”: ciò in diretta applicazione del generale principio di conservazione della società e dell’assetto adottato dai soci quale emergente dallo stesso art. 2332 comma 5 c.c., ferma comunque la responsabilità professionale del notaio rogante.
Attuale modello e utilizzabilità immediata
L’affermata inderogabilità del modello standard, malgrado voci isolate, non significa inutilizzabilità dello stesso a seguito delle modificazioni introdotte con il D.l. 76/2013 e successiva conversione con L. 99/2013. L’adeguamento del modello standard, che ha natura regolamentare, alla normativa primaria sopravvenuta è necessitato e consegue a tale affermata inderogabilità.
Il modello standard attuale di cui al D.m. 138/2012 deve, pertanto, intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili che quindi dovranno essere omesse, così come lo stesso Ministero della giustizia con note in data 11 e 16 settembre 2013 si è pronunciato relativamente ai punti 4 e 5 dello stesso modello standard (relativi il primo all’abrogazione del limite di età e il secondo al venir meno dell’obbligo che gli amministratori siano soci).
Altre questioni applicative
Passo in rassegna alcune problematiche applicative.
a) L’amministratore non socio. Ammissibilità - Rapporti con l’art. 2475 c.c. e l’art. 2463-bis comma 6.
Il problema nasce perché il D.l. n. 76 del 28 giugno 2013 (poi convertito con legge n. 99 del 9 agosto 2013) ha eliminato la previsione che gli amministratori di Srls dovessero essere scelti fra i soci. Tuttavia, applicandosi ex art. 2463-bis ultimo comma c.c. alla Srls le norme della Srl ordinaria, in quanto compatibili, trova applicazione anche l’art. 2475 c.c., il quale prevede che l’amministrazione della società è affidata ai soci «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo».
Si pone, quindi, il problema se l’eliminazione del divieto di amministratori non soci consenta nella Srls di nominare amministratori non soci, in mancanza di una analoga previsione nel modello standard, che ancora ovviamente reca al punto 5 «L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci» ma che - come anzidetto - con nota del 16 settembre 2013 il Ministero della giustizia ritiene deve considerarsi soppressa.
Sarebbe possibile ipotizzare che in forza di tale norma la possibilità dell’amministratore-non socio deroghi per la Srls al disposto dell’art. 2475 comma 1 c.c. e quindi, per tale aspetto, lo stesso non sia richiamato dall’ultimo comma dell’art. 2463-bis c.c. . In sostanza, modificato il modello standard con la soppressione del punto 5 (in quanto non più conforme alla norma primaria), l’amministratore-non socio potrebbe essere nominato anche in assenza di una previsione dell’atto costitutivo, in espressa deroga all’art. 2475 comma 1 c.c.
La disciplina dell’art. 2475 comma 1 c.c. quindi non troverebbe applicazione alla Srls in quanto incompatibile con la disciplina propria dell’art. 2463-bis c.c. e sarebbe quindi possibile nominare amministratori estranei a prescindere dall’adozione di una apposita clausola in tal senso.
Pur aderendo a tale interpretazione, bisogna peraltro osservare che rimane uno spazio grigio perché il nuovo testo dell’art. 2463-bis al n. 6, prevede solo che dall’atto costitutivo debbano risultare «gli amministratori», mentre l’art. 9 comma 13 lett. b, D.l. 76/2013 ha soppresso le parole «i quali devono essere scelti fra i soci». A me sembra che il legislatore abbia detto meno rispetto all’obiettivo che si poneva (minus dixit quam voluit). Se la prima ricostruzione è sicuramente la volontà emergente dai lavori parlamentari, la tecnica legislativa adottata mi sembra abbia l’effetto solamente di aver ripristinato la regola generale dell’art. 2475 rispecchiando - con una espressione più sintetica - quanto emergente dall’art. 2463 comma 2, n. 8 («le persone cui è affidata l’amministrazione»). Sicché in assenza di un intervento sul modello standard - cioè di un’espressione di autonomia statutaria predeterminata dal legislatore - che introduca la deroga all’art. 2475 comma 1 c.c. con la previsione di una clausola del modello che consenta gli amministratori non soci, mi sembra che la loro ammissibilità oggi sia dubbia ed anche in contrasto con la funzione di semplificazione che trova la sua sintesi nella denominazione “semplificata”.
b) Indicazione dell’indirizzo della sede.
Come già precisato dall’Ufficio studi CNN l’indicazione dell’indirizzo completo della sede richiesto dall’art. 111-ter disp. att. c.c. non richiede l’inserimento nell’atto costitutivo standard, il quale peraltro non lo prevede, ma basta nella sola domanda per l’iscrizione. Dunque non si pone un problema di carenza del modello standard.
c) Durata indeterminata.
Se aderiamo alla tesi della inderogabilità del modello standard nel senso della sua immodificabilità, la Srls sarà necessariamente a tempo indeterminato, con conseguente operatività del recesso ad nutum ai sensi dell’art. 2473 c.c., il tutto perfettamente in linea con la funzione di semplificazione nella costituzione, ponendosi altrimenti la necessità di valutare quando la durata programmata sia compatibile con l’oggetto sociale previsto nonché con la vita dei soci, elemento per il quale si discute se ciò debba intendersi in senso soggettivo od oggettivo di prospettiva media. Inoltre, i soci hanno comunque la possibilità di evolvere in Srl ordinaria con previsione di una durata determinata, e quindi senza che ciò determini “trasformazione” in senso tecnico e quindi senza che ciò dia luogo ad ulteriore diritto di recesso, neppure relativamente all’introduzione della durata, non costituendo quest’ultima «eliminazione di una causa di recesso prevista dall’atto costitutivo» (art. 2473 comma 1 c.c.).
d) Durata dell’esercizio sociale.
É questo un elemento non introducibile stante l’inderogabilità del modello standard con la conseguenza che sarà inderogabile il principio della annualità del bilancio, ricavabile implicitamente dall’art. 2364 comma 2 c.c. come richiamato dall’art. 2478-bis comma 1 c.c.; non sarà applicabile la prassi che quantifica in massimo 15 mesi la durata del primo esercizio sociale, prassi che trova la sua espressione negli orientamenti notarili (Triveneto A.A.7; Milano Massima n. 116 del 8 giugno 2010) e, quindi, di conseguenza troverà applicazione la disciplina dell’art. 76 Tuir che prevede che il periodo d’imposta coincida con l’anno solare in assenza di diversa disposizione della legge o dell’atto costitutivo. Sicuramente siamo di fronte ad un vuoto che potrebbe nuocere a quelle società con oggetto attività stagionali, ma potrebbe essere colmato con un nuovo modello standard che consentisse la previsione di tale variante.
e) Finanziamenti soci alla società.
Si sostiene - ex art. 6 commi 1 e 2 della deliberazione Cicr 19 luglio 2005, n. 1058 (attuativo dell’art. 11 Tub) - che ai soci della Srls siano preclusi i “finanziamenti soci” in quanto il modello standard non prevede tale facoltà che il citato art. 6 comma 1 esige invece essere prevista statutariamente. La Srls sarebbe, dunque, condannata ad una sottopatrimonializzazione e addirittura all’impossibilità di reperire fra i soci mezzi finanziari necessari all’investimento, in contrasto con l’art. 2467 c.c., potendosi rivolgere solo al canale bancario. Tuttavia questo appare un falso problema:
- in primo luogo perchè la norma del Tub e dei relativi provvedimenti attuativi concerne esclusivamente «l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso» (art. 1 delibera Cicr 1058/2005), quindi rimanendone esclusi i conferimenti di patrimonio, in linea con la presunzione posta dal comma 2 dell’art. 2467 c.c.;
- in secondo luogo, valorizzando come elemento organizzativo la composizione esclusivamente di persone fisiche, non solo nella fase costitutiva ma fintantoché permane nella denominazione la dizione “semplificata”, riterrei che alla Srls si applichi l’esclusione che lo stesso art. 6 al comma 2 delibera Cicr 1058/2005 prevede per le società di persone, in considerazione della personalità della composizione societaria normativamente disposta, evidentemente ritenendo il Cicr che ogniqualvolta il fenomeno organizzativo sia ristretto alle persone fisiche - indipendentemente dalla responsabilità per le obbligazioni sociali (vedi posizione socio accomandante con responsabilità limitata) - non sia leso l’interesse pubblicistico al controllo sulla raccolta del risparmio.
f) Srls costituite con il vecchio modello e circolazione delle quote.
Per quanto riguarda le Srls costituite in data anteriore al D.l. 76/2013 che pertanto contengono, da un punto di vista organizzativo, l’espressa previsione del divieto di trasferimento delle partecipazioni a soggetti over 35 e la conseguente nullità di tale atto, ritengo che tali divieti - in quanto clausole meramente riproduttive di un divieto legale oggi abrogato - debbano intendersi non più efficaci, considerato che le stesse non sono espressione di una autonomia statutaria libera ma di una regolamentazione necessitata in conformità a un modello standard tipizzato in cui è il legislatore a dare il regolamento organizzativo immodificabile della Srls.
A simili conclusioni si è già pervenuti in tema di introduzione della disciplina del sindaco unico di Srl in seguito all’art. 14 commi 13 e 14 L. 183/2011 e successivo art. 35 D.l. 5/2012 convertito con L. 35/2012, ritenendo l’applicabilità diretta di tale disposizione alle società costituite anteriormente, senza modifica del loro statuto quando le clausole presenti siano meramente riproduttive delle allora vigenti disposizioni di legge (in tal senso CNN Ufficio studi e Orientamento Triveneto I.D.14).
È pure conclusione analoga a quella adottata in tema di abrogazione successiva dei vincoli di inalienabilità posti dall’art. 35 L. 865/1971 e riprodotti nelle clausole delle convenzioni stipulate, ritenendosi che per effetto dell’abrogazione di tali divieti le clausole delle convenzioni che li riproducessero dovessero ritenersi prive di effetto, proprio perché non espressione di una libera autonomia contrattuale.
g) Pegno e trasferimento di partecipazioni a favore di soggetti diversi da persona fisica.
Il requisito che i soci debbano essere persone fisiche - come sopra precisato - è, quindi, caratterizzante il sottotipo Srls tanto in sede di costituzione che durante la sua esistenza.
Riterrei ammissibile il pegno sulle quote di Srls anche a favore di soggetto diverso da persona fisica purchè non vi sia titolarità del diritto di voto e fermo restando che in sede di vendita coattiva l’acquirente dovrà essere persona fisica, non trovando applicazione la disciplina dell’art. 2798 c.c. in tema di assegnazione della cosa in pagamento.
Riterrei pure che sia inopponibile alla società il trasferimento delle partecipazioni sociali a soggetti diversi dalle persone fisiche, con la precisazione che tale fattispecie sarà rilevante nei confronti della società nel momento in cui si adotteranno le modificazioni statutarie necessarie con procedimento di cui agli artt. 2480 e 2436 c.c.
L’alternativa sarebbe la nullità del trasferimento, ma la considerazione della Srls come sottotipo funzionale all’avviamento di attività imprenditoriale in forma societaria mi sembra far propendere per tale soluzione di validità ed efficacia fra le sole parti dell’eventuale negozio traslativo inter vivos, fino alla modifica organizzativa della società. Sicuramente la via maestra sarà quella della preventiva modifica della società a meno che le parti, consapevolmente avvertite dal professionista, pena la sua responsabilità professionale, non abbiano inteso espressamente procedere al trasferimento, che rimarrà inefficace nei confronti della società fino a che non sia intervenuta la modifica organizzativa in Srl ordinaria.
h) Trasferimento mortis causa a favore di soggetto diverso dalla persona fisica.
Il problema dell’eventuale efficacia del trasferimento mortis causa (inusuale ma ipotizzabile) a favore di soggetto diverso dalla persona fisica, è già stato affrontato con l’Orientamento R.A.2 del Triveneto (ora soppresso, stante la modificazione della normativa) ma del quale mi sembra si possano richiamare alcune conclusioni.
Si potrà ammettere comunque l’efficacia di tale trasferimento, in ottemperanza al principio della continuità dei rapporti giuridici al fine di evitare vacanza nella titolarità (principio desumibile da varie disposizioni legislative: dalla retroattività dell’accettazione di eredità (art. 459 c.c.) al principio della successione nel possesso dell’erede con effetto dall’apertura della successione (art. 1146 c.c.) e con facoltà anche del chiamato di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari senza bisogno di materiale apprensione (art. 460 c.c.), alla successione in ultima istanza dello Stato ex art. 586 c.c.), salvo poi ritenere obbligo degli amministratori convocare l’assemblea per le necessarie modificazioni dirette all’approdo alla Srl ordinaria, non potendosi comunque ritenere implicita la modificazione quale conseguenza del trasferimento della quota al socio diverso dalla persona fisica.
In alternativa, dovrebbe ritenersi inammissibile il trasferimento, e vacante la quota, eventualmente con applicazione dell’art. 2469 comma 2 c.c., norma che peraltro presuppone necessariamente una scelta opzionale statutaria assente nel modello standard.
Nota bibliografica
Studi del Consiglio Nazionale del Notariato: G. FERRI JR., «Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto», in Studi e materiali, 2013, p. 807 e ss.; D. BOGGIALI - A. RUOTOLO, «Le nuove Srl», approvato dal CNN il 12 dicembre 2013. In dottrina, P. REVIGLIONO, «La società semplificata a responsabilità limitata: un “buco nero” nel sistema delle società di capitali», in Nuovo dir. soc., 2012, 4, p. 7 e ss.; ID., La società a responsabilità limitata semplificata, in Bione, Guidotti, Pederzini, La nuova società a responsabilità limitata, Tratt. Galgano, Padova, 2012, p. 637 e ss.; R. GUIDOTTI - E. PEDERZINI, La società a responsabilità limitata a capitale ridotto, in Bione, Guidotti, Pederzini, La nuova società a responsabilità limitata…, cit., p. 659 e ss.; V. SALAFIA, «La società a responsabilità limitata semplificata e il tribunale delle imprese», in Società, 2012, p. 152 e ss.; A. BAUDINO, «La nuova società a responsabilità limitata semplificata. Prime riflessioni e spunti operativi», in Nuovo dir. soc., 2012, 12, p. 21 e ss.; I. LUCATI, «Una Srl semplificata per giovani imprenditori», in Obbl. e contr., 2012, p. 469 e ss.; A. BUSANI, «Srl “a capitale ridotto”: nasce un nuovo tipo di società a responsabilità limitata», in Corr. trib., 2012, p. 2239; F. ATTANASIO, «Srl semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?», in Società, 2012, p. 895 e ss.; M. SPIOTTA, «Srl unilaterale “semplificata” o a “capitale ridotto”: problemi e prospettive», in Nuovo dir. soc., 2012, 18, p. 54 e ss.; A. BUSANI - C.A. BUSI, «La Srl semplificata (Srls) e a capitale ridotto (Srlcr)», in Società, 2012, p. 1305; F. MAGLIULO, «Trasformazione, fusione e scissione delle nuove Srl», in Riv. not., 2012, p. 1419 ss.; M. CIAN, «Srl, Srl semplificata, Srl a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?», Riv. soc., 2012, p. 1101 e ss.; A. POSTIGLIONE, «I limiti alla modificabilità dell’atto costitutivo “standard’’ della Srl semplificata», in Corr. trib., 2013, p. 1136 e ss.; G. PAPPALARDO, «Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto», in Vita not., 2013, p. 461; P. RESCIGNO, «La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata», in Nuove l. civ. comm., 2013, p. 65 e ss.; L. DE ANGELIS, «La Srl semplificata ed a capitale ridotto», in Soc. e contr., 2013, 3, p. 6 e ss.; M. MALTONI, La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto: sintesi delle questioni applicative, in L’immobile e l’impresa, Milano, 2013, p. 99 e ss.; A. BARTOLACELLI, «“Novissime” modifiche alla disciplina della Srls: saggio minimo di diritto transitorio», in Nuovo dir. soc., 2013, 16, p. 7 e ss.; F. TASSINARI, «“Ne sexies in idem”: la ricerca del legislatore italiano di semplificare la costituzione delle Srl», in Soc. e contr., 2013, 2013, 9, p. 8 e ss.; C.A. BUSI, «La controriforma delle srl e le operazioni straordinarie», in Soc. e contr., 2013, 2013, 9, p. 25 e ss.; A. BUSANI, «La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova Srl con capitale inferiore a 10mila euro», in Società, 2013, p. 1069; G. MARASÀ, «Considerazioni sulle nuove Srl: Srl semplificate, Srl ordinarie e start-up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.l. n. 76/2013», in Società, 2013, p. 1086 ss.
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