Sottocapitalizzazione e finanziamento nelle Srl
Sottocapitalizzazione
e finanziamento nelle Srl
di Paolo Talice
Notaio in Treviso

Introduzione

Dalla società anonima del codice di commercio del 1882 alle SpA, Sapa ed Srl del codice civile del 1942, la previsione della limitazione di responsabilità per le società di capitali è stata sempre accompagnata, nel nostro ordinamento, dall’obbligo di formazione e mantenimento di un patrimonio minimo di garanzia (capitale). Una siffatta imposizione, originata dal codice di commercio napoleonico del 1807, non è però comune a tutti gli ordinamenti. Negli Stati Uniti d’America, ad esempio, esiste in molti Stati il modello della società con limitazione di responsabilità priva di capitale sociale. Ovviamente anche detta società risponde con tutto il suo patrimonio per le obbligazioni sociali, ma, come da noi accade per le persone fisiche, la stessa non soggiace ad alcun obbligo di formazione e mantenimento di un capitale minimo di garanzia(1).
La circostanza che non in tutti gli ordinamenti le società con limitazione della responsabilità soggiacciono ad un obbligo di formazione e mantenimento di un capitale minimo di garanzia aiuta a comprendere come il medesimo non integri un elemento imprescindibile per operare e per ottenere finanziamenti. Anzi, proprio nei Paesi in cui la finanza è maggiormente evoluta, quali gli Stati Uniti d’America, le società con limitazione di responsabilità possono essere prive del capitale nominale.
In realtà, l’idea ottocentesca che aveva portato alla definizione del modello della société anonyme del codice di commercio napoleonico, poi riprodotto in tutti gli ordinamenti di diritto latino, era quello di legare l’assunzione della responsabilità dei soci alla predeterminazione dell’importo che essi intendevano “rischiare” nell’affare. Il capitale non era altro che la somma del rischio assunto da tutti i soci e non una garanzia per le obbligazioni sociali. Anche perché i conferimenti dei soci erano destinati ad essere impiegati e, dunque, ad esaurirsi.
In altre parole, il capitale di rischio integra un mezzo diretto di finanziamento dell’impresa e non uno strumento per favorire i prestiti fatti da terzi. La sua entità, intesa come valore nominale, ha una rilevanza assai modesta, se non addirittura nulla, sulla capacità di una società di ottenere finanziamenti. Ciò che rileva a tal fine è il suo patrimonio effettivo, al pari degli imprenditori individuali.
Anche il legislatore si mostra consapevole che l’entità nominalistica del capitale sociale non è in grado di svolgere in maniera soddisfacente una funzione di garanzia nei confronti dei terzi. Basti pensare che sia nella SpA (art. 2446 c.c.) che nella Srl (art. 2482-bis c.c.), le perdite che incidono sul capitale nominale senza ridurlo al di sotto del limite legale devono essere rese note solo ai soci e non anche ai creditori. I soci, poi, possono non prendere alcuna decisone di riduzione o di ripianamento fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello della perdita. Dunque è pienamente conforme al sistema che una Srl con capitale nominale di euro 10.000.000,00 subisca perdite per 9.999.999,00 e continui ad esporre il capitale integro per quasi due esercizi, posto che il suo capitale minimo di legge è oggi pari ad un euro.
Se, poi, l’assemblea convocata al termine finale per l’adeguamento del capitale dovesse andare deserta, l’unico rimedio sarebbe quello di richiedere la riduzione al tribunale (artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c.) con una conseguente ulteriore dilatazione dei tempi.
Se, infine, si omettesse di fare tale richiesta al tribunale, non vi sarebbe alcuna sanzione per la società, la quale potrebbe continuare ad operare indisturbata, posto che la causa di scioglimento si verifica solo nell’ipotesi in cui il capitale si sia ridotto sotto il limite legale (art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.). L’omessa richiesta di riduzione al tribunale comporta solo la responsabilità degli amministratori e, se nominati, dei componenti l’organo di controllo.
La determinazione del capitale minimo della Srl ad un euro(2 )ha enfatizzato tale situazione, posto che per tutte le Srl, anche quelle costituite prima della novella, non si produrrà alcuna causa di scioglimento fino a quando il patrimonio netto sarà almeno pari ad un euro.
Da quanto sopra si evince come i potenziali finanziatori della società non trovino alcuna tutela nei valori nominalistici del capitale sociale; ciò che per loro assume rilievo è il patrimonio effettivo della società, la sua storia, la sua capacità di produrre reddito, le eventuali garanzie reali o personali che possono assistere il credito.
Il rischio che, una volta concesso il finanziamento, la società subisca perdite che incidano sulla sua solvibilità non è in alcun modo ridotto dalla celebrazione di assemblee che riducono il valore nominale del capitale sociale, adeguandolo al patrimonio netto.
In conclusione, si può affermare che la sottocapitalizzazione nominale non influisce in maniera significativa sulla capacità di credito delle società di capitali, ciò che rileva sul punto è una eventuale concomitante sottopatrimonializzazione, la quale, oltre che influenzare il merito creditizio della società, determina anche l’esigenza per la medesima di ricorrere a mezzi finanziari esterni per svolgere la propria attività di impresa.

Finanziamenti soci

Come è noto, la riforma del diritto societario ha per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento una specifica norma civilistica che si occupa dei finanziamenti effettuati dai soci alle società a responsabilità limitata: l’art. 2467 c.c., laddove per finanziamenti soci si intendono le somme versate a titolo di mutuo dai soci alla società, indipendentemente dalla circostanza che sia prevista la maturazione di interessi corrispettivi(3). Restano invece esclusi da tale normativa gli apporti effettuati dai soci alla società ad altro titolo, quali i versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento capitale, ovvero, in conto ripianamento perdite.
Esiste poi, nell’ordinamento, una disposizione generica che vieta ai soggetti non qualificati la raccolta del risparmio tra il pubblico e che interferisce con la materia dei finanziamenti soci: l’art. 11 del Tub(4). Secondo tale disposizione, integrata dalla delibera del Cicr n. 1058 del 19 luglio 2005, non rientrano nel divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico i finanziamenti effettuati alla Srl dai suoi soci iscritti nel libro soci (ora Registro imprese) da oltre tre mesi e che detengano almeno il 2% del capitale sociale. Deve inoltre essere prevista nello statuto la facoltà di raccogliere finanziamenti tra i propri soci.
Alle esposte condizioni, dunque, non ci sono limiti a che i soci di una Srl finanzino la propria società.
È peraltro convincimento unanime che le suddette condizioni non si applichino ad un eventuale prestito occasionale, in quanto il medesimo non integra raccolta di risparmio tra il pubblico, la quale, per sua natura, presuppone un’attività organizzata e ripetuta.
Nessun’altra disposizione positiva disciplina la fattispecie dei finanziamenti soci nella Srl.
Tornando all’art. 2467 c.c., il medesimo si occupa dei cosiddetti “finanziamenti anomali”, cioè di quei finanziamenti effettuati in luogo del conferimento di capitale di rischio e che determinano una sottocapitalizzazione (rectius sottopatrimonializzazione) della società, intesa come inadeguatezza del patrimonio in relazione all’attività di impresa svolta.
Il tenore letterale della norma è il seguente:
«Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».
Con tutta evidenza, l’entità del capitale sociale non assume alcuna rilevanza nella fattispecie affrontata dall’art. 2467 c.c., ciò che rileva è il patrimonio netto della società finanziata e la sua capacità oggettiva di ottenere credito. La disposizione sulla postergazione dei finanziamenti soci contenuta in detta norma troverà, infatti, identica applicazione a parità di patrimonio e merito creditizio della società finanziata, indipendentemente dal capitale sociale nominale, sia esso di un euro o di 100.000 euro.
Il fenomeno che il legislatore ha inteso contrastare non è, infatti, quello della sottocapitalizzazione in senso formale, quanto piuttosto quello della artificiale creazione di imprenditori la cui capacità di indebitamento sfugga alle regole del mercato, una specie di “mostri” in grado di trovare finanziamenti anche in situazioni di default, con ciò aumentando in maniera patologica il rischi di insolvenza a danno dei creditori chirografari, in primis i fornitori.
Sotto questi profilo, la ratio della disposizione di cui all’art. 2467 c.c. è del tutto simile a quella dell’art. 2501-bis c.c. sul leveraged buyout. In entrambe le norme il legislatore ha voluto evitare che si verificassero delle distorsioni delle regole naturali del mercato a danno del mercato stesso(5).
Secondo alcuni la regola sulla postergazione contenuta nell’art. 2467 c.c. trova applicazione unicamente nell’ipotesi di liquidazione volontaria o concorsuale della società(6), ciò non tanto per il riferimento espresso al fallimento contenuto nel primo comma di detto articolo, quanto, piuttosto, per la considerazione che una società che non versi in una condizione di insolvenza tale da determinarne la liquidazione o il fallimento non può essere nella situazione di “innaturale” indebitamento che giustifica la postergazione.
Tale opinione non pare condivisibile. In primo luogo la situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto che rileva nella fattispecie in oggetto è quella che si determina alla data di concessione del finanziamento da parte dei soci e non quella sussistente al momento della sua restituzione, con la conseguenza che l’eventuale dissesto successivo, che porti o meno alla liquidazione o al fallimento della società, risulta irrilevante.
In secondo luogo, la postergazione, per sua natura, è destinata a produrre effetti pratici solo nei periodi in cui la società non sia in grado di adempiere integralmente alle proprie obbligazioni di pagamento, poiché, nel caso contrario, tutti i creditori, postergati e non, vedranno comunque soddisfatte le proprie ragioni di credito. In questo senso, dunque, si può affermare che la norma contiene un meccanismo che ne limita automaticamente l’applicazione alle sole ipotesi in cui ricorre l’interesse tutelato, rendendo superflua un’eventuale indagine sulla sussistenza di presupposti oggettivi ulteriori, quali lo stato di scioglimento o di liquidazione concorsuale.
La ratio della norma dovrebbe quindi consentire il rimborso dei finanziamenti soci durante i periodi in cui la società è solvibile, anche se all’epoca in cui furono fatti esisteva uno squilibrio tra indebitamento e patrimonio. L’eventuale circostanza che successivamente a detto rimborso, per vicende sopravvenute, la società non sia più in grado di pagare i propri creditori, anche anteriori al finanziamento “anomalo”, non dovrebbe consentire di richiedere la ripetizione delle somme nel frattempo riscosse dai soci, posto che alla data del rimborso non si è verificata alcuna alterazione del normale rischio dei creditori chirografari esistenti(7).
I soci delle società a responsabilità limitata sottopatrimonializzate devono dunque fare i conti con la norma sulla postergazione quando intendono finanziare la medesima. È tuttavia da rilevare che la soluzione di dotare la società di un patrimonio di rischio adeguato al suo indebitamento, al fine di sfuggire alla regola della postergazione, non appare ragionevole. In tal caso, infatti, i soci avranno comunque aumentato il loro apporto di rischio, mentre se si limitano ad eseguire dei finanziamenti postergati non avranno alcuna certezza di subire una decurtazione dell’apporto.
È infine da rilevare come la dismissione della qualità di socio da parte del “finanziatore anomalo” non fa venir meno la regola della postergazione, così come l’acquisto della qualità di socio da parte di un siffatto finanziatore dopo aver erogato il prestito non produce la postergazione, in quanto, in entrambi i casi ciò che rileva è la situazione di fatto alla data del finanziamento.

Finanziamenti bancari

In Italia le microimprese, ossia quelle con meno di dieci dipendenti e con un fatturato inferiore a
2.000.000 di euro, costituiscono il 95% del totale delle imprese, rappresentano oltre il 30 per cento del valore aggiunto e circa la metà degli occupati.
Mediamente le microimprese hanno un’esposizione bancaria superiore a quella delle piccole e medie. Nel 2010, il leverage era pari al 63 per cento, 11 punti in più rispetto alla media nazionale.
Dal dato medio non è tuttavia possibile comprendere appieno il fenomeno del ricorso al finanziamento bancario da parte delle microimprese, sussistendo notevoli disparità di comportamento tra le medesime: il 20% delle microimprese non ha contratto alcun finanziamento bancario, mentre il 33% ha debiti finanziari con un leverage superiore al 75 per cento.
È dunque evidente che la capacità di ottenere credito per una piccola Srl non assume sempre importanza rilevante, in quanto la necessità di ricorrere ai finanziamenti esterni non è tipica della dimensione della società ma è condizionata dal settore in cui la stessa opera e dalla sua capacità di autofinanziarsi.
È per tale motivo che al momento della costituzione di una società la scelta di dotarla di un capitale iniziale più o meno rilevante può essere la più varia.
La stessa non è, infatti, condizionata dalle sole disponibilità economiche dei soci fondatori, ma anche dal tipo di attività che si intende intraprendere, al punto che potrebbe risultare del tutto soddisfacente una capitalizzazione a regime di un euro.
In ogni caso l’entità del capitale nominale non assume particolare rilievo nell’acquisizione di merito creditizio nei confronti del sistema bancario, ciò che rileva è l’effettiva patrimonializzazione della società e gli altri elementi caratterizzanti l’attività di impresa da essa svolta, che ne definiscono il profilo di rischio.
La concessione dei finanziamenti da parte delle banche è, infatti, fortemente condizionata dagli “Accordi di Basilea”. Con tale espressione vengono definite una serie di direttive emanate dalle banche centrali in attuazione degli accordi internazionali maturati nell’ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, organo consultivo internazionale istituito nel 1974 dalle Banche centrali dei Paesi del G10.
Inizialmente, la direttiva “Basilea 1” imponeva alle banche di accantonare prudenzialmente una somma pari all’8% degli impieghi, al fine di garantire ai propri depositanti la restituzione delle somme da loro depositate.
Tale percentuale può apparire non particolarmente elevata, e comunque non in grado di condizionare in maniera rilevante il mercato del credito: così non è. Le banche, infatti, non prestano denaro proprio, bensì risparmio raccolto tra il pubblico, mentre gli accantonamenti devono avvenire con mezzi propri. Considerato che le banche guadagnano una minima percentuale del denaro che impiegano, ecco che si comprende come l’obbligo di accantonare l’8% di mezzi propri condizioni pesantemente il mercato del credito bancario. Una banca che abbia mezzi propri inferiori all’8% della raccolta non potrà impiegare interamente quest’ultima.
Nel tentativo di rendere meno rigida la regola standard dell’accantonamento dell’8% per ogni impiego, la direttiva “Basilea 2” ha introdotto il principio del rating, ha cioè consentito alle banche di adattare la percentuale degli accantonamenti al rischio di insolvenza del debitore calcolato in base ad una valutazione fatta da un soggetto terzo (rating esterno), ovvero dalla medesima banca secondo procedure predeterminate (rating interno).
Le banche non sono comunque obbligate ad utilizzare lo strumento del rating, potendo sempre scegliere l’approccio standard dell’accantona mento fisso dell’8%.
Il rating esterno è quello che viene attribuito da soggetti indipendenti a ciò abilitati (ad esempio: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch). Tale sistema è assai poco diffuso tra le imprese private, in quanto accessibile alle sole società di rilevanti dimensioni.
Il rating interno è quello che viene attribuito direttamente dalla banca utilizzando metodi predefiniti. Gli elementi di valutazione che assumono rilievo per l’attribuzione del rating ad una società a responsabilità limitata sono:
a) la capacità storica e futura della società di produrre reddito, il suo patrimonio, la flessibilità finanziaria, la qualità dei ricavi, la qualità e tempestività delle informazioni, il management, la posizione nel settore in cui opera;
b) le caratteristiche e l’andamento del mercato in cui opera;
c) l’andamento storico del rapporto banca/società;
d) l’andamento storico del rapporto sistema bancario/società.
Le società a responsabilità limitata hanno dunque molti elementi sui quali sono in grado di intervenire per acquisire merito creditizio, ma tra questi elementi non figura il capitale nominale. Una Srl con capitale nominale di un euro ed una con capitale nominale di 100.000 euro, a parità degli elementi di valutazione del rischio, avranno lo stesso rating.
È opportuno precisare che per le società classificabili dal sistema bancario come “clienti retail”, ovvero quelle società che fatturano meno di 5.000.000 di euro e richiedono finanziamenti non superiori ad 1.000.000 di euro, non è necessario ottenere un rating per accedere ad un finanziamento bancario, poiché in tal caso il coefficiente di ponderazione è predeterminato in maniera fissa nel 75%, dunque l’accantonamento bancario sarà del 6% (pari al 75% dell’8%).
Si noti bene che alle banche non è comunque precluso concedere finanziamenti anche a soggetti nullatenenti e in assenza di garanzie, solo che in tal caso l’accantonamento dovrà essere adeguato al rischio assunto. È così possibile che una Srl neocostituita da giovani privi di un patrimonio personale possa ottenere finanziamenti per il solo fatto di aver avviato un’attività particolarmente convincente. Dall’esposta sommaria analisi delle regole che governano la concessione dei finanziamenti bancari è possibile concludere che la sottocapitalizzazione di una società, intesa come inadeguatezza del valore nominale del suo capitale sociale rispetto all’attività di impresa svolta, non è in grado di condizionare in maniera significativa la capacità della medesima di ottenere credito dal sistema bancario.

Finanziamenti innovativi

A differenza della media dell’Unione europea, in Italia l’indebitamento bancario costituisce la prima fonte di finanziamento per le microimprese. In Europa l’indebitamento bancario delle imprese si attesta intorno al 50% del totale dell’indebitamento. In Francia la percentuale scende al 37%, mentre in Italia sale al 66%.
In passato, tale circostanza non ha arrecato particolari disagi competitivi alle nostre imprese, ma la recente crisi finanziaria che ha colpito pesantemente il sistema bancario internazionale ha prodotto nel nostro Paese una stretta creditizia maggiore che nel resto d’Europa, ove le imprese ricorrono anche ai finanziamenti provenienti dal mercato dei capitali di debito.
I motivi per cui in Italia il ricorso al mercato dei capitali di debito non è mai stato particolarmente diffuso vanno individuati nella normativa fiscale penalizzante per le società non quotate (limiti alla detraibilità degli interessi), nel costo (il mercato dei prestiti obbligazionari esige una remunerazione media più elevata rispetto ai finanziamenti bancari) e nella disciplina civilistica particolarmente restrittiva (limiti all’emissione di obbligazioni o titoli di debito).
Nel tentativo di riequilibrare la situazione e di restituire competitività alle nostre imprese, il legislatore ha varato una serie di norme volte a favorire l’emissione di titoli di debito da parte delle società nazionali.
Con il decreto Sviluppo(8), il decreto Sviluppo bis(9 )e il decreto Destinazione Italia(10 )è stata sensibilmente modificata la disciplina degli strumenti finanziari innovativi a disposizione delle piccole e medie imprese (in particolare quella dei cosiddetti “mini-bond”).
La novella non ha introdotto nessun nuovo strumento finanziario nel nostro ordinamento, ha semplicemente reso più conveniente l’emissione degli strumenti tipici già conosciuti (cambiali finanziarie, obbligazioni ordinarie e convertibili, titoli di debito), consentendone la quotazione anche nel caso in cui l’emittente non sia una società quotata: è questa la più significativa novità, posto che l’obbiettivo delle riforme è proprio l’apertura alle piccole e medie imprese non quotate del mercato dei capitali di debito.
È importante precisare che dalla riforma sono escluse le microimprese, dunque la sua portata è circoscritta alle imprese di maggiori dimensioni e non è certo idonea a favorire il finanziamento delle società a responsabilità limitata sottocapitalizzate(11).
Basti pensare che fino ad oggi nella borsa italiana, che ha istituito un apposito segmento per la quotazione dei titoli di debito delle non quotate (l’ “ExtraMOT PRO”), sono state collocate in tutto 20 emissioni di mini-bond, di cui 12 di importo complessivo superiore ai 50.000.000 di euro. Il mercato ha inoltre richiesto una remunerazione piuttosto elevata, tra il 7% e il 9%. Più che di mini-bond si tratta dunque di maxi-bond.
In ogni caso, risulta evidente come il ricorso al mercato dei capitali di debito non sia una forma di finanziamento volta a favorire chi non abbia merito creditizio nei confronti del sistema bancario, quanto piuttosto una forma di finanziamento alternativa che consente alle imprese solide di diversificare le proprie fonti di credito, riducendo in tal modo il rischio di contrazione dei finanziamenti per cause esogene all’impresa e riferibili ai soggetti finanziatori.
Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito quotati, oltre che essere condizionata dalle dimensioni dell’impresa, è limitata anche dalle norme civilistiche che gli consentono di emettere solo determinati strumenti finanziari tipici: le “cambiali finanziarie” e i “titoli di debito”. L’emissione di obbligazioni, convertibili e non, rimane di appannaggio esclusivo delle società azionarie.
Le “cambiali finanziarie” sono disciplinate dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43. In seguito alla riforma operata con i decreti Sviluppo del 2012 e Destinazione Italia del 2013, le stesse possono essere definite come titoli di credito all’ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a trentasei mesi. È ammessa la loro dematerializzazione.
Le cambiali finanziarie sono delle cambiali ordinarie, girabili esclusivamente con la clausola “senza garanzia” o equivalenti a favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, e contengono, oltre alla denominazione di “cambiale finanziaria” inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all’articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l’indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti. L’emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo. Per poter quotare le cambiali finanziarie occorre la presenza di uno sponsor(12), il quale assiste la società nella procedura di emissione dei titoli e in quella del collocamento. Egli mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una determinata percentuale dei titoli emessi e assume altresì obbligazioni volte a favorire la liquidabilità degli stessi.
I “titoli di debito” sono invece quelli tipici disciplinati dall’art. 2483 c.c. La loro emissione, se destinata alla quotazione ai sensi delle nuove disposizioni contenute nei decreti Sviluppo e nel decreto Destinazione Italia, dovrà rispettare sia le norme speciali contenute in detti decreti, sia la disciplina codicistica.
Non sarà necessaria l’assistenza di uno sponsor e i titoli potranno essere sottoscritti e trasferiti solo ad investitori professionali.
È inoltre consentito prevedere clausole di partecipazione agli utili d’impresa e di subordinazione, purché i titoli abbaino scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi.
La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale.
Alle società emittenti titoli subordinati, ancorché costituite nella forma della Srl, si applicano le norme di cui all’articolo 2435 c.c.
La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo di debito, commisurandola al risultato economico dell’impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell’esercizio, nella percentuale indicata all’atto dell’emissione (parte variabile del corrispettivo).
Gli incentivi introdotti dai decreti Sviluppo per spingere le piccole e medie imprese a ricercare finanziamenti nel mercato del capitale di debito, non sono solo civilistici ma anche, e soprattutto, fiscali.
È stato infatti esteso alle società non quotate, ivi comprese le Srl, nel solo caso di quotazione dei titoli di debito da loro emessi, il trattamento fiscale riconosciuto alle società quotate. In particolare, sono state previste la piena deducibilità degli interessi passivi, l’esenzione dalla ritenuta sui medesimi interessi passivi, e la deducibilità dei costi inerenti la quotazione(13).
Si può quindi concludere affermando che lo strumento dei “mini-bond” è di sicuro interesse per le piccole e medie Srl, ma non è certo idoneo a sopperire alle eventuali carenze di merito creditizio delle medesime derivanti da una sottopatrimonializzazione.

Finanziamenti agevolati

Un breve cenno merita, infine, la materia dei finanziamenti agevolati alle medie e piccole imprese, in quanto completa il quadro delle possibili fonti di finanziamento per le società sottocapitalizzate, pur non avendo la stessa una stretta connessione con l’attività del notaio.
Per facilitare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese, nonché a quelle a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, sono state costituite varie società a partecipazione pubblica, sia regionale che statale (ad esempio “Veneto Sviluppo SpA”, “Sviluppo Italia SpA”), con il compito di gestire ed erogare i fondi europei stanziati per tale scopo.
Le erogazioni avvengono in varie forme, dal contributo sugli interessi dei finanziamenti erogati dalle banche a quello in linea capitale a fondo perduto.
Esistono anche dei fondi pubblici di garanzia o cogaranzia, normalmente istituiti dalle regioni, che consentono alle piccole e medie imprese di migliorare l’accesso al credito al fine di realizzare specifici programmi di investimento o per sostenere strategie di uscita dalla crisi, quali le ristrutturazioni aziendali, il rinnovo dei processi produttivi o l’apertura di nuovi mercati.
Un esempio di agevolazioni riservate alle micro e piccole imprese è contenuto nell’art. 2 del recente D.l. 142 del 23 dicembre 2013, il quale ha esteso alle società a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile alcune agevolazioni previste dal D.lgs. 185 del 21 aprile 2000. Possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese:
a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato 1 al regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Possono essere finanziate le iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile individuati con uno specifico decreto.
Dall’esame delle varie fonti di finanziamento per le imprese si può concludere che i finanziamenti agevolati con contributi pubblici costituiscono l’unico vero aiuto alle società che hanno difficoltà ad accedere al credito, a condizione, ovviamente, che siano in grado di proporre programmi di sviluppo validi e documentati.


(1) In base alle previsioni del Model business corporation act, recepito nella quasi totalità degli Stati dell’Unione americana, non vi è alcun obbligo per le società ad autonomia patrimoniale perfetta di formazione e mantenimento di un capitale sociale. Le azioni di dette società sono considerate una percentuale di partecipazione nell’affare piuttosto che una quota di capitale. Coerentemente le stesse sono definite “share” e non “stock”.

(2) Operata con l’art. 9, comma 15-ter, del D.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

(3) Prima della riforma la fattispecie generale dei “versamenti soci” era presa in considerazione unicamente dalla normativa fiscale, inizialmente introdotta con il D.P.R. n. 597/1973, il quale, al secondo comma dell’art. 43, prevedeva che «per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi … la presunzione non vale per le somme versate dai soci alla società in conto capitale». Detta disposizione è stata poi superata dall’attuale art. 46 del D.P.R. n. 917/1986, il quale sostanzialmente prevede che le somme versate dai soci alla società si considerano date a mutuo se dal bilancio della società percipiente non risulta che il versamento sia stato fatto ad altro titolo.

(4) D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

(5) Sulla ratio dell’art. 2501-bis c.c. la massima L.B.2 contenuta in Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, Milano, 2013, p. 333, osserva come le disposizioni sulla fusione con indebitamento siano volte essenzialmente ad evitare comportamenti distorsivi del mercato e dell’economia posti in essere sfruttando la leva finanziaria attuata mediante l’acquisto del controllo di società con finanziamenti destinanti ad essere garantiti o rimborsati con il patrimonio delle medesime società acquistate. In altre parole è nella fisiologia del sistema che una società non possa acquistare il controllo di un’altra mediante indebitamento se non sia dotata di adeguate garanzie o risorse economiche, anche solo potenziali. Tale circostanza garantisce di per sé l’impossibilità del crearsi di concentrazioni imprenditoriali prive di un adeguato piano economico e finanziario che ne assicuri la sopravvivenza, ovvero il crearsi di concentrazioni giustificate esclusivamente da intenti speculativi di breve respiro.

(6) Cfr. Trib. Milano 24 aprile 2007, in Giust. it., 2007, p. 2500.

(7) Sulla questione cfr. G. FERRI, in Riv. dir. Comm., 2004, p. 983 e ss.; R. BALP, in Società, 2007, p. 372 e ss.

(8) D.l. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modifiche nella L. 134 del 7 agosto 2012.

(9) D.l. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche nella L. 221 del 17 dicembre 2012.

(10) D.l. 145 del 23 dicembre 2013.

(11) Per la classificazione delle imprese occorre fare riferimento alla raccomandazione 2003/361/Ce del 6 maggio 2003. Una media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

(12) Possono assumere il ruolo di sponsor le banche, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica.

(13) Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 4/E del 6 marzo 2013.

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