L’atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell’informazione - Introduzione
Prefazione
Il progetto di ricerca che si dà alle stampe con il presente volume ha inteso offrire una disamina ragionata e completa dei principali profili giuridici, economici e sociali che caratterizzano l’atto notarile, soffermandosi particolarmente sulla sua perdurante e insostituibile importanza nella società dell’informazione.
L’organicità e la completezza di tale ricerca, nonché gli aspetti di originalità e di innovazione che la caratterizzano, fanno sì che essa sia idonea a colmare una vera e propria lacuna: mancava infatti uno studio così ampio e completo dell’atto notarile dal punto di vista economico, giuridico e sociale. Ciò deve dirsi a maggior ragione, se si considera che sono stati particolarmente approfonditi i profili più innovativi, legati allo sviluppo della tecnologia informatica e al ruolo strategico dell’informazione.
La ricerca è altresì caratterizzata da una spiccata interdisciplinarietà, in quanto costituisce il frutto di una collaborazione tra economisti e giuristi. Si deve altresì segnalare la stretta interazione tra i cultori del diritto civile sostanziale e quelli del diritto civile processuale, nonché fra i teorici prove- nienti dal mondo accademico e alcuni degli esponenti più autorevoli del Notariato. Essi sono stati accomunati da una accentuata vocazione comparatistica, la quale si è principalmente manifestata nello studio dei diversi ordinamenti giuridici facenti parte dell’Unione europea.
Il punto di partenza dell’indagine è costituito dalla rilevanza costituzionale del valore della certezza dei diritti e del loro trasferimento, il quale non può non estendersi alla funzione notarile e al suo esercizio. Si tratta non soltanto di componenti insostituibili del capitale sociale, i quali acquisiscono un’importanza crescente nel dinamismo di un’economia basata sugli scambi e sulle transazioni finanziarie, ma anche, e soprattutto, di presidî irrinunciabili dello Stato di diritto.
Ciò deve ribadirsi a maggior ragione con riguardo a quegli ordinamenti giuridici e a quei sistemi socio-economici che si basano sulla tutela dei diritti in forma specifica, e non già sulla loro generale convertibilità in crediti risarcitori o indennitari: si tratta quindi di assicurare all’acquirente il bene che gli è stato trasferito, facendo sì che il suo titolo sia opponibile ai terzi controinteressati (creditori dal dante causa, altri acquirenti, e così via).
L’analisi economica del diritto ha peraltro messo in rilievo che il maggior costo transattivo dell’atto notarile è ampiamente compensato dalla sua certezza e dalla conseguente sicurezza della circo- lazione dei diritti. Ciò è stato confermato dalla letteratura anglo-americana che si è formata sulla recente crisi dei mutui negli Stati Uniti e sulla conseguente recessione economica mondiale.
La sfida epocale che il sistema dei pubblici registri deve oggi affrontare è indubbiamente costituita dalla smaterializzazione dei documenti, e segnatamente dalla loro redazione e trasmissione in forma elettronica. Com’è evidente, si tratta di una opportunità grandiosa di migliorare l’efficienza di tale sistema, giungendo idealmente a consentire l’aggiornamento in tempo reale e la consul- tazione dei pubblici registri da parte di qualsiasi interessato.
Ma allo stesso tempo ciò comporta anche il pericolo di compromettere irrimediabilmente la funzione giuridica e socio-economica della pubblicità legale, nella misura in cui il ricorso alle procedure tecniche dell’informatica si ponga come una nuova e autonoma giustificazione razionale della pubblicità del titolo, sganciando così quest’ultima dai requisiti formali e sostanziali che hanno invece tradizionalmente spiegato la peculiare forza giuridica dell’atto formato o proveniente da un pubblico ufficiale.
Si deve allora ribadire che il sistema della pubblicità immobiliare con effetti dichiarativi o costi- tutivi non può basarsi che sulla selezione “in entrata” degli atti da parte di un pubblico ufficiale, il quale li formi o li autentichi sulla base di un rigoroso controllo sulla legittimazione e sulla capacità delle parti, sulla liceità della loro volontà e sulla inesistenza di titoli opponibili da parte di terzi controinteressati. In questo senso, il documento informatico non ha le carte in regola per soddisfare di per sé i requisiti della pubblicità immobiliare, ma deve sottostare ai criteri ordinanti del diritto e assoggettarsi pertanto all’antica distinzione tra atto pubblico e scrittura privata.
Se non si vuole scardinare il sistema della pubblicità legale con efficacia dichiarativa o costitutiva, ed è appena il caso di rilevare quanto un esito del genere sarebbe indesiderabile dal punto di vista socio-economico, occorre allora ribadire che, per quanto sia redatto e trasmesso in forma elet- tronica, è solo l’atto formato o proveniente da un pubblico ufficiale a potersi immettere nei pubblici registri, a seguito dei controlli formali e sostanziali di cui si è detto.
In sé considerato, il documento informatico non può pertanto valere come titolo della pubblicità legale, per quanto qualificata possa essere la firma elettronica con cui esso è stato sottoscritto.
Anche a voler ammettere che le procedure tecniche della sottoscrizione elettronica ricolleghino univocamente il documento al soggetto che deve considerarsi come il suo autore, resta pur sempre fermo che la (eventuale) certezza della paternità dell’atto non è sufficiente a soddisfare le esigenze poste dall’ordinamento giuridico alla base della pubblicità legale: a quest’ultimo fine, è infatti indi- spensabile che l’atto da immettersi nei pubblici registri sia preventivamente assoggettato a un controllo di validità e di idoneità a conseguire l’effetto attributivo voluto dalle parti, almeno se si vuole tener fermo il valore della sicurezza giuridica nella circolazione dei beni e la conseguente tutela in forma specifica dell’avente causa.
La “certezza” giuridica del documento informatico si riferisce esclusivamente alla sua paternità e alla sua conservazione e non costituisce pertanto una ragione sufficiente perché esso valga come titolo della pubblicità legale: a quest’ultimo fine, è piuttosto necessario che esso soddisfi gli stessi requisiti che hanno tradizionalmente caratterizzato l’atto pubblico, e perciò che sia assoggettato agli stessi controlli formali e sostanziali da parte di un pubblico ufficiale.
In mancanza di tale valutazione giuridica del documento informatico, quest’ultimo non potrà avere una forza superiore a quella che caratterizza la scrittura privata semplice, per lo meno se si vuole tenere ferma, come si deve, la razionalità complessiva e la coerenza dell’ordinamento giuridico.
Pietro Sirena
Ordinario di Diritto Privato Università degli studi di Siena
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