capitolo VIII - Il documento informatico non sottoscritto, la firma semplice e la firma avanzata
- capitolo VIII -
Il documento informatico non sottoscritto, la firma semplice e la firma avanzata
di Benedetta Sirgiovanni

1. Documento informatico non sottoscritto

Nel codice civile e nella legge notarile sono assenti le definizioni di documento e di sottoscrizione(1). Del resto, l’esigenza di una definizione legislativa non era sentita nel contesto sociale in cui sono nati tali testi legislativi, in quanto il significato di documento e di sottoscrizione venivano univocamente identificati il primo con il frutto dello scrivere e il secondo con quello di sottoscrizione chirografa, cioè del nome e del cognome scritto di propria mano dall’autore del documento. Invero, per quanto riguarda la nozione di sottoscrizione, dalla legge notarile e, in particolare, dall’art. 51 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, punto 10), si trae la conclusione che per il legislatore del 1913 il concetto di sottoscrizione coincidesse con quello di sottoscrizione chirografa, cioè manuale. Tale disposizione, infatti, prevedendo il caso in cui «alcune delle parti non sappia o non possa sottoscrivere» fa riferimento alle ipotesi dell’analfabeta e del soggetto portatore di un handicap tale da precludergli la possibilità di porre di propria mano la firma.
Tuttavia, in dottrina, è stato chiarito che altro è la sottoscrizione, altro è la sottoscrizione chirografa. Il segno chirografo è, infatti, soltanto una species della più ampia categoria della sottoscrizione autografa. La sottoscrizione autografa è uno strumento di imputazione del documento all’autore, attraverso un giudizio di associazione tra una determinata persona e un determinato segno(2). La sottoscrizione chirografa è, dunque, soltanto uno degli strumenti di imputazione del documento all’autore.
Del pari, il documento scritto è soltanto una species del genus documento, il quale è stato definito «una cosa che fa conoscere un fatto, cioè una cosa rappresentativa»(3), «una cosa recante segni tracciati dall’uomo o da apparati meccanici predisposti dall’uomo»(4), «il risultato di un lavoro umano» e, in particolare, il documento scritto è «il risultato dello scrivere»(5).
La tecnica con la creazione di strumenti artificiali quali l’elaboratore elettronico impone al diritto di prendere posizione su cosa sia il documento e, particolare, su cosa sia il documento informatico(6).
Il documento informatico è, infatti, il prodotto dell’elaboratore elettronico, è un digitare sull’elaboratore(7): la digitazione viene convertita in segnale binario (cd. bit) che viene poi riconvertito in segno della lingua corrente. La capacità rappresentativa del documento informatico deve essere, quindi, artificialmente disciplinata(8).
Il legislatore ha, innanzitutto, definito il documento informatico, quale «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (cfr. art. 1, lett. p, del c.a.d.)(9). Il documento informatico, al pari di qualsiasi altro documento, lascia dei segni dai quali è possibile esprimere un giudizio di esistenza di un fatto giuridicamente rilevante.
Anzi, proprio la circostanza che il documento informatico, al pari degli altri documenti, lascia dei segni dai quali è possibile esprimere un giudizio giuridico impone al diritto di dettare una disciplina.
In particolare, l’art. 20, secondo comma, c.a.d., dispone: «L’idoneità del documento informatico privo di sottoscrizione a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità».
Il legislatore ha, quindi, introdotto il principio di libera valutazione della forma scritta da parte del giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento. Pertanto, il giudice valuta discrezionalmente e a posteriori se attribuire al documento informatico non sottoscritto il requisito della forma scritta, non della scrittura privata che presuppone la sottoscrizione. Da tale disposizione si trae la conclusione che la forma scritta non coincida con documento sottoscritto. Il codice dell’amministrazione digitale, infatti, prendendo atto della crisi della sottoscrizione e adeguandosi alla normativa di origine comunitaria, sembra aver superato l’equazione forma scritta = scrittura privata o atto pubblico(10). Il concetto di forma scritta è diverso e più ampio rispetto a quello di scrittura privata. Quest’ultima è soltanto una species del genus forma scritta, intendendosi per forma scritta qualsiasi documento cartaceo o telematico, anche privo di sottoscrizione(11).
La normativa di origine comunitaria contempla diverse ipotesi di contratti formali, prescrivendo la forma scritta al fine di ottemperare agli obblighi informativi (cd. forma informativa). Si pensi alla forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto di compravendita di pacchetti turistici ovvero del contratto di multiproprietà alberghiera. In queste ipotesi l’equazione forma scritta = scrittura privata ovvero atto pubblico non sembra rispecchiare la ratio sottesa alla cd. forma informativa. Per integrare quest’ultima è sufficiente qualsiasi documento cartaceo o telematico, anche privo di sottoscrizione, da cui il consumatore possa trarre la conoscenza effettiva del contenuto del contratto al fine di confrontarlo con il contenuto dell’opuscolo informativo e, quindi, di utilizzarlo come parametro per l’effettiva esecuzione del contratto.
Il D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 ha esteso il principio della libera valutazione del giudice anche al profilo probatorio. Pertanto, secondo il criterio cronologico, al documento informatico non sottoscritto non sembra applicabile l’art. 2712 c.c. secondo il quale «Le riproduzioni informatiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne dispensa la conformità ai fatti o alle cose medesime». Il documento informatico fa piena prova se il giudice valuta, sempre a posteriori, in base alle caratteristiche oggettive di qualità, integrità ed immodificabilità, l’idoneità dello specifico documento a costituire piena prova.
Con questa disposizione il legislatore ha messo fino alla querelle, sorta in ambito processuale e, in particolare, nel processo di ingiunzione, se il messaggio inviato via e-mail potesse integrare gli estremi della prova scritta, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., per ottenere il decreto ingiuntivo. Esso, infatti, potrebbe essere valutato dal giudice(12)idoneo ad integrare gli estremi della prova scritta, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., per ottenere il decreto ingiuntivo.
Del pari, il documento informatico non sottoscritto, come appunto l’e-mail, potrebbe integrare gli estremi della forma scritta ad probationem. L’art. 2725 c.c., contemplando gli atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta, non fa riferimento alla scrittura privata ma allo scritto ovvero alla forma scritta.
Diversamente il documento informatico privo di sottoscrizione non sembra poter integrare gli estremi della documentazione sottoscritta di cui all’art. 642 c.p.c., necessaria per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto in tale fattispecie normativa è prevista la sottoscrizione. Sarebbe, dunque, necessaria almeno la firma elettronica per integrare il requisito della documentazione sottoscritta. Pertanto, per esempio la mera e-mail non sarebbe sufficiente per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, a meno che non la si considerasse, come ha fatto parte della giurisprudenza, un documento informatico sottoscritto con firma semplice per la circostanza che per poter inviare una e-mail occorre accedere alla cd. casella di posta, cioè ad un sistema di autenticazione - basato su una Userid ed una password - che consente all’utente di inviare il messaggio(13).

2. Firma elettronica semplice

Lo scrivere su un elaboratore elettronico impone al legislatore anche di creare uno strumento di assunzione della paternità del contenuto incorporato nel documento diverso dalla sottoscrizione chirografa(14).
Pertanto, il legislatore fornisce una definizione di firma elettronica. In particolare, ai sensi dell’art. 1, lett. q, del c.a.d., la firma elettronica è «l’insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica». La firma elettronica è, dunque, uno strumento tecnico di identificazione del firmatario. Le caratteristiche tecniche, né il livello di sicurezza sono predefiniti. La firma elettronica può essere una password, una firma autografa digitalizzata tramite scanner così come una firma biometrica.
Il rapporto tra autore dell’atto e documento che nella sottoscrizione chirografa è creato dal segno manuale di sottoscrizione lascia, dunque, il passo nella firma elettronica ad un criterio artificiale di associazione: il cd. codice personale(15).
Per quanto attiene la disciplina del documento informatico sottoscritto con firma elettronica, con la modifica di cui all’art. 1-bis introdotta dal D.lgs. n. 235/2010, essa è uguale, per quanto riguarda il valore probatorio, alla disciplina del documento informatico privo di sottoscrizione. L’art. 21, I comma, del c.a.d, infatti, statuisce che «il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità».
L’art. 21 del c.a.d., attualmente rubricato «documento informatico sottoscritto con firma elettronica»(16)non contiene alcuna disciplina relativa all’idoneità del documento informatico sottoscritto con firma elettronica a soddisfare il requisito della forma scritta.
L’art. 21 c.a.d., infatti, al primo comma si limita a disciplinare il valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica. Al secondo comma espressamente statuisce che «il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ha l’efficacia della scrittura privata». Pertanto, considerata la tassatività delle ipotesi, è escluso che il documento sottoscritto con la semplice firma elettronica abbia l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c.
Sembra, dunque, che per il documento informatico sottoscritto con firma elettronica valga il medesimo principio di libera valutazione del giudice, in base alla caratteristiche oggettive del documento, contemplato per il documento informatico privo di sottoscrizione(17).
Si potrebbe, quindi, sostenere che l’equiparazione, sotto il profilo probatorio, tra documento informatico non sottoscritto e documento informatico sottoscritto con firma semplice sembra simmetrica all’equiparazione dal punto di vista sostanziale.
Pertanto, considerata l’equivalenza della disciplina del documento informatico privo di sottoscrizione e documento informatico sottoscritto con firma elettronica, sia sotto il profilo sostanziale che probatorio, sarebbe auspicabile che il legislatore disciplinasse nel medesimo articolo tali fattispecie e in un diverso articolo il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice può essere valutato dal giudice, in base alle caratteristiche oggettive del documento, idoneo ad integrare gli estremi della «forma scritta ad probationem» ai sensi dell’art. 2725 c.c. ovvero della documentazione sottoscritta comprovante il credito ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c., sempre che si superino le tradizionali equazioni forma scritta = scrittura privata ovvero atto pubblico e sottoscrizione = scrittura privata, in quanto il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, diversamente dal documento informatico con firma elettronica avanzata, non ha l’efficacia della scrittura privata (cfr. art. 21, secondo comma, c.a.d.).
Giova rilevare che alla firma elettronica fa riferimento anche il D.lgs. n. 110/2010 che, apportando delle modifiche alla legge n. 89 del introdotto l’atto pubblico informatico redatto dal notaio e, in particolare, l’art. 52-bis secondo il quale «le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni possono sottoscrivere personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa». In base a questa disposizione, dunque, è data la possibilità ai soggetti, diversi dal notaio, che intervengono nell’atto, di sottoscriverlo anche con una firma elettronica semplice, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. In tale ipotesi è, infatti, il notaio, alla cui presenza l’atto viene sottoscritto dalle parti, a garantire la provenienza della sottoscrizione digitalizzata da parte dei soggetti intervenuti all’atto.
Per la determinazione di altre tipologie di firma diverse dall’acquisizione digitale della sottoscrizione che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell’atto pubblico, il legislatore, all’art. 68-bis del D.lgs. n. 110/2010, rinvia ad uno o più decreti del Ministero della giustizia non aventi natura regolamentare.

3. Firma elettronica avanzata

Il legislatore, con il D.lgs. n. 235/2010, ha introdotto nel codice dell’amministrazione digitale la nozione di firma elettronica avanzata(18). Invero, tale nozione era già presente nell’art. 2 del D.lgs. n. 10/2002(19), che recepiva quella presente nella direttiva 1999/93 sul quadro comunitario per le firme elettroniche(20). In particolare, nella direttiva sono presenti le definizioni di firma elettronica e di firma elettronica avanzata. La firma elettronica viene definita come insieme di «dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati ed utilizzata come metodo di autenticazione». La firma elettronica avanzata viene definita come «una firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti: essere connessa in maniera unica al firmatario, essere idonea ad identificare il firmatario, essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo, essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di detti dati».
Insomma la differenza tra firma elettronica e firma elettronica avanzata sta nell’apparato tecnico usato: se il mezzo tecnico, cioè il software o l’hardware, usato per creare la firma è idoneo a garantire una connessione univoca al firmatario (cioè a colui che detiene un dispositivo per la creazione di una firma), a consentire un controllo esclusivo sul mezzo stesso da parte del firmatario e ad identificare ogni modifica di dati, allora la firma elettronica può dirsi “avanzata”.
Nella direttiva non è presente una definizione di firma elettronica qualificata né di firma digitale. Vi è, invece, una definizione di “certificato” quale «attestato elettronico che collega i dati di verifica della firma, cioè le cd. chiavi, ad una persona e conferma l’identità di tale persona» e di “certificato qualificato” quale «certificato conforme a determinati requisiti».
Soltanto le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, cioè una firma che possieda determinati requisiti volti ad evitare contraffazioni, un uso indebito da parte di terzi, alterazione dei dati da firmare, sono equiparate dalla direttiva alla firma autografa (cfr. art. 5 della direttiva). Questa disposizione non sottende una tecnologia ben precisa, ma si limita a prevedere una sorta di protocollo di sicurezza delle firme elettroniche(21). La direttiva ha optato per il cd. principio di neutralità tecnologica, una formulazione neutra quanto alla tecnologia informatica e telematica di riferimento, in modo da evitare una prematura obsolescenza della disciplina(22).
Diversamente dalla direttiva e dal D.lgs. n. 10/2002, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 82/2005, istitutivo del codice dell’amministrazione digitale (c.a.d.), scompare la definizione di firma elettronica avanzata e sono contemplate soltanto le definizioni di firma elettronica, di firma elettronica qualificata e di firma digitale.
In particolare, dalla lettura della definizione di firma elettronica qualificata presente nel D.lgs. n. 82/2005, si rileva che essa contiene le medesime espressioni presenti nella definizione di firma elettronica avanzata della direttiva, arricchita da due ulteriori condizioni di essere cioè basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. La firma digitale, invece, veniva definita come «un particolare tipo di firma elettronica qualificata».
Con l’emanazione del D.lgs. n. 235/2010, in linea con il dettato della direttiva, è stata reintrodotta nel nostro ordinamento la definizione di firma elettronica avanzata. Ai sensi dell’art., lett. q-bis, del c.a.d., la firma elettronica avanzata, è «l’insieme di dati in forma elettronica allegato o connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati». Come sia associata la firma elettronica avanzata al firmatario, la definizione non lo precisa. Di certo, non è previsto il certificato. Vi sono tecnologie che permettono concretamente di configurare una serie di soluzioni tecniche che, senza giungere a configurare una vera e propria firma digitale o qualificata (cioè basata su un certificato qualificato), può comunque mettere a disposizione dell’utente strumenti di firma di buon livello di sicurezza e attendibilità (e perciò ben lontani da una firma elettronica semplice). Si pensi all’Otp (One Time Password), ad esempio contenuta nella chiavetta utilizzata da alcune banche.
Sono rimaste nell’attuale versione del codice dell’amministrazione digitale le definizioni di firma elettronica qualificata, definita espressamente quale «firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma», e di firma digitale che, invece di essere definita quale particolare tipo di firma elettronica qualificata, viene definita quale «particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante il sistema di crittografia a chiavi asimmetriche». Il sistema di crittografia a chiavi asimmetriche viene considerato dal legislatore un dispositivo sicuro per la creazione della firma. Del resto, con la tecnologia esistente, esso è attualmente il sistema più sicuro. Sia nella definizione di firma elettronica qualificata che in quella di firma digitale l’associazione al firmatario avviene attraverso un certificato qualificato, rilasciato dal certificatore, un soggetto terzo che garantisce, sia pure per via informatica e tecnologicamente libera, l’autenticità della sottoscrizione(23).
Sotto il profilo della disciplina, l’art. 21, secondo comma, del c.a.d. prevede che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ha l’efficacia della scrittura privata. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Pertanto, diversamente dalla scrittura privata che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, cioè il riconoscimento della sottoscrizione è requisito perché la scrittura privata faccia piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale è imputabile ex se al titolare del dispositivo di firma, a meno che questi non dia prova contraria. In altri termini, non è necessario il riconoscimento da parte del titolare del dispositivo di firma perché il contenuto del documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sia attribuito al titolare del dispositivo di firma. Tuttavia, se il titolare del dispositivo di firma non vuole che il contenuto del documento sia a lui attribuito, allora ha l’onere di provare l’utilizzo indebito del dispositivo da parte di terzi. Di certo tale prova è ardua, in quanto l’art. 32 c.a.d. pone in capo al titolare del certificato di firma l’obbligo di custodia e di utilizzazione personale del dispositivo di firma.
La firma elettronica avanzata, in quanto ha la medesima efficacia della scrittura privata ed è, quindi, prova legale, è, dunque, certamente sufficiente a garantire il requisito della forma scritta per i contratti per i quali la legge richiede la “forma scritta ad probationem” così come integra di certo gli estremi della “documentazione sottoscritta” perché il giudice possa, ai sensi dell’art. 642 c.p.c., concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo se il ricorrente produce un documento informatico sottoscritto con firma avanzata, comprovante il diritto fatto valere.
La firma elettronica avanzata non è, invece, idonea a garantire il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c. Per la validità degli atti di cui all’art. 1350 c.c. occorre che il documento informatico sia sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale (cfr. art. 21, secondo comma bis, c.a.d.). Del resto, tale disposizione sembra coerente con l’art. 5 della direttiva, in quanto quest’ultima equipara alla firma autografa la firma elettronica avanzata soltanto se basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, quella che nella definizione presente nel codice dell’amministrazione digitale è la firma qualificata.
Pertanto, il legislatore sembra distinguere sotto il profilo della diversa disciplina tre tipologie di documento informatico: il documento informatico privo di sottoscrizione e con firma elettronica entrambi liberamente valutabili dal giudice, sia sotto il profilo sostanziale che probatorio, in base alle caratteristiche oggettive del documento stesso; il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata che, sotto il profilo probatorio, ha l’efficacia della scrittura privata senza la necessità del riconoscimento; il documento informatico con firma elettronica qualificata o con firma digitale che sono equiparate alla firma chirografa e, quindi, sono idonee a garantire la validità degli atti di cui all’art. 1350 c.c.


(1) Cfr. A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile, Milano, 1977, U. SCARPELLI, La definizione nel diritto, Milano, 1959, ID., Il problema della definizione e il concetto di diritto, Milano, 1955.

(2) Sul concetto di imputazione cfr. M. ORLANDI, La paternità delle scritture sottoscrizione e forme equivalenti, Milano, 1997, p. 43, 82.

(3) Cfr. F. CARNELUTTI, Documento (teoria moderna), in Nov.mo Dig. it., VI, 1957, p. 86.

(4) Cfr. N. IRTI, Studi sul formalismo, Padova, 1997, p. 159.

(5) Cfr. N. IRTI, Studi sul formalismo, cit., p. 171, 172.

(6) Sul rapporto tra diritto e tecnica v. N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Bari, 2001, p. 18, 19, 20, 24, 25, 37, 47, 50, 51. Riportando sinteticamente il pensiero che traspare da queste pagine appare che entrambi muovono dalla costatazione che «la fede in una verità perenne e immutabile è al tramonto». Tuttavia, per Irti «nonostante quel tramonto, in cui resta indebolita ogni forma di norma, la norma riesca egualmente a controllare la tecnica. Non sarà più il diritto della verità, ma è pur sempre un diritto della volontà: debole sì, ma teso a orientare il capitalismo e la tecnica». Per Severino, invece, «la tecnica è destinata a diventare il principio ordinatore di ogni materia, la volontà che regola ogni altra volontà. Le forme della normatività tradizionale saranno sempre più costrette, per sopravvivere e impedire di essere annientate dalle forme antagoniste, a non intralciare il funzionamento ottimale della tecnica di cui esse si servono come mezzo per prevalere».

(7) Cfr. G. VERDE, «Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica», in Riv. dir. proc., 1990, p. 715.

(8) Cfr. M. ORLANDI, La paternità delle scritture: sottoscrizione e forme equivalenti, cit., p. 494 e ss.

(9) Cfr. M. DELLA CASA, Sulle definizioni legislative nel diritto privato, Torino, 2004; A. MARTINO, Le definizioni legislative, Torino, 1975.

(10) Cfr. R. AMAGLIANI, Profili della forma nella nuova legislazione sui contratti, Napoli, 1999, p. 50

(11) Sulla crisi della sottoscrizione N. IRTI, Il contratto tra faciendum e factum, in Idola libertatis, Milano, 1985, inserito in Studi sul formalismo negoziale, Padova, 1997, p. 135. L’A. osserva che «il requisito della sottoscrizione, storicamente legato al contratto tra persone presenti e all’uso sociale delle lettere missive, si scopre ormai incompatibile con le moderne tecniche di fissazione e trasmissione della parola. I messaggi scritti vogliono liberarsi dal vincolo della firma, e perciò sollecitano nuovi metodi di imputazione, nuovi criteri di riferimento alla persona del dichiarante. Metodi e criteri, non più legati alla firma autografa, ma all’uso esclusivo dell’apparato tecnico: codesta esclusività terrà il luogo della personalità della sottoscrizione».

(12) Cfr. P. GIACALONE, La normativa sul governo elettronico, Milano, 2007, p. 243.

(13) Cfr. Trib. Bari, sez. IV, 2 giugno, 2005, ordinanza citata da M. CUNIBERTI, «Posta elettronica e telefax: le nuove notificazioni e comunicazioni, il “documento informatico” e le “firme elettroniche”», in Giur. mer., 2007, p. 700, Trib. Mondovì, 7 giugno 2004, con nota di LUPANO, «Natura dell’e-mail, sua efficacia probatoria nella normativa vigente e nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82», in Nuova giur. civ. comm, 2005, I, p. 936, Trib. Cuneo, 15 dicembre 2003, n. 848, con nota di PANI, in Giur. merito, I, 2005, p. 560, Giud. Pace Pesaro, 2 novembre 2004, n. 1156, con nota di JORI, «L’efficacia probatoria dell’email», in Giur. it., 2005, p. 1024, Trib. Ancona, 9 aprile 2005, con nota di CIMINO - DI CIOMMO, «Documento informatico - l’email quale prova scritta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo», in Dir. internet, 2005, p. 377. Di contrario avviso parte della dottrina secondo cui il messaggio via mail non potrebbe essere considerato un documento informatico firmato con firma elettronica semplice, perché mancherebbe l’associazione logica tra il dato validante e il dato validato, requisito, invece, richiesto dalla definizione di firma elettronica. Sul dibattito emerso, oltre ai commenti degli annotatori delle ordinanze citate, vedi D. MARONGIU, «La posta elettronica: una complessa qualificazione tra prassi, giurisprudenza e legge», in Dir. internet, 2008, p. 383; P. PELOSI, «Il codice dell’amministrazione digitale modifica il valore giuridico della posta elettronica certificata», in Contratti, 2007; C. SANDEI, «Valore formale e probatorio del documento informatico alla luce del D.lgs. 4 aprile 2006, n. 159», in Nuove leggi civ. comm., 2008, p. 3.

(14) Sulla sottoscrizione come mezzo di paternità v. M. ORLANDI, La paternità delle scritture, cit., p. 76.

(15) Cfr. M. ORLANDI, «L’imputazione dei testi informatici», in Riv. not., 1998, p. 869; M. ORLANDI, La paternità delle scritture, cit. p. 99.

(16) La rubrica dell’art. 21 c.a.d. è stata modificata dall’art. 14 del D.lgs. n. 235/2010. Il tenore della precedente rubrica era il seguente: “Valore probatorio del documento informatico sottoscritto”.

(17) Cfr. A. PELOSI, «Il codice dell’amministrazione digitale modifica il valore giuridico della posta elettronica certificata», cit., p. 259.

(18) Cfr. G. FINOCCHIARO, «Con la tecnologia avanzata le firme sono quattro», in Guida al dir., 2011, p. 69.

(19) Cfr. A. GRAZIOSI, «La nuova efficacia probatoria del documento informatico», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 64.

(20) La direttiva 1999/93, volta ad agevolare l’uso delle firme elettroniche e a contribuire al loro riconoscimento giuridico, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, nasce dalla costatazione che «la divergenza delle norme in materia di riconoscimento giuridico delle firme elettroniche e di accreditamento dei prestatori di servizi di certificazione negli Stati membri può costituire un grave ostacolo all’uso delle comunicazioni elettroniche e del commercio elettronico e, quindi, alla libera circolazione di beni e servizi nel mercato interno». Da qui l’esigenza avvertita dall’Unione europea di realizzare «un quadro comunitario chiaro relativo alle condizioni che si applicano alle firme elettroniche». Cfr. G. ARNÒ - D. LISTA, «La firma digitale nell’ordinamento italiano e comunitario», in Riv. dir. civ., 2000, p.781; F. DELFINI, «L’evoluzione normativa della disciplina del documento informatico: dal D.P.R. 513/1997 al codice dell’amministrazione digitale», in Riv. dir. priv., 2005, p. 534.

(21) Cfr. A. GRAZIOSI, «La nuova efficacia probatoria del documento informatico», cit., p. 66.

(22) Cfr. F. DELFINI, «La recente direttiva sulle firme elettroniche: prime considerazioni», in Contratti, 2000, p. 418.

(23) Cfr. A. GRAZIOSI, «La nuova efficacia probatoria del documento informatico», cit., p. 67.

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