capitolo X - l’autenticazione della firma digitale e delle altre firme elettroniche
- capitolo X -
L’autenticazione della firma digitale e delle altre firme elettroniche
di Domenico Giurato

1. Introduzione e delimitazione del campo di indagine

Come è noto, il combinato disposto dell’art. 47-bis, comma 2, L. 16 febbraio 1913, n. 89 (cd. legge notarile)(1), introdotto dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 e dell’art. 25, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell’amministrazione digitale(2)), come modificato a seguito del D. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, consente al notaio di autenticare le firme digitali e le altre firme elettroniche.
Tale facoltà, inizialmente riconosciuta, sia pure con esclusivo riguardo alle firme digitali e alle firme elettroniche qualificate, già dal solo art. 25, c.a.d., con il D.lgs. n. 110/2010, ha trovato migliore collocazione sistematica all’interno della legge notarile, accanto al nuovissimo istituto, la cui introduzione era stata sollecitata dalla prevalente dottrina, dell’atto pubblico informatico(3). Il D.lgs. n. 235/2010 ne ha poi ampliato la portata, consentendo di autenticare ogni altra firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
Dall’entrata in vigore dell’art. 25, c.a.d., numerose sono state le questioni teoriche e pratiche sorte tra i commentatori e tra gli operatori del settore. Alcune di esse sembrano aver trovato soluzione positiva nel D.lgs. n. 110/2010; per altre, invece, il legislatore non è intervenuto, lasciando all’interprete il compito di concepirne le soluzioni.
Così, la presente indagine, dopo aver illustrato la disciplina positiva dell’autenticazione della firma digitale e delle altre firme elettroniche, cercando di chiarirne la portata precettiva e dogmatica, vuol provare ad offrire qualche riflessione in merito alle questioni pratiche più importanti.

2. L’autenticazione della firma digitale e delle altre firme elettroniche: disciplina positiva e profili operativi

Le principali disposizioni da cui muovere per l’analisi della disciplina della scrittura privata autenticata «con modalità informatiche»(4)sono l’art. 47-bis, comma 2, L.N. e l’art. 25, c.a.d.
La prima è mera disposizione di raccordo tra la legge notarile e il codice dell’amministrazione digitale, introdotta, al fine di una maggiore coerenza sistematica, dal D.lgs. n. 110/2010. Essa si limita a stabilire che l’autenticazione delle scritture private è regolata, in caso di modalità informatiche, dall’art. 25, c.a.d.
A ben vedere, è soltanto quest'ultima la norma che disciplina l’autenticazione delle firme digitali e delle altre firme elettroniche qualificate, disponendo che si abbia per riconosciuta, ai sensi dell’art. 2703 c.c., la firma elettronica, o qualsiasi altro tipo di firma avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 25, comma 1, c.a.d.).
Prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 235/2010, la norma in esame consentiva di autenticare soltanto la firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Due erano gli argomenti rinvenuti a sostegno di tale opzione legislativa(5): da un lato, si sosteneva che l’autentica notarile avrebbe potuto avere ad oggetto soltanto firme elettroniche riconducibili a dispositivi in grado di offrire garanzie di riconoscibilità e verificabilità; dall’altro, si rilevava come, ai sensi del previgente art. 20, comma 2, c.a.d., soltanto il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale integrasse, de jure, gli estremi della forma scritta.
Al fine di favorirne la diffusione e di agevolare l’impiego degli atti in forma digitale, il D.lgs. n. 235/2010 ha profondamente inciso sulle disposizioni del c.a.d., abrogando il predetto art. 20, comma 2, c.a.d. e consentendo la possibilità non solo di autenticare ogni specie di firma elettronica ma di acquisire digitalmente, proprio ai fini della autenticazione, addirittura la sottoscrizione autografa del comparente(6).
La norma stabilisce con precisione in cosa consista l’autenticazione, precisando che essa consti dell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale:
· che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale;
· della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato;
· del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico (art. 25, comma 2, c.a.d.).
Rispetto a quanto previsto in generale per l’autentica del documento cartaceo dall’art. 72, L.N. e dall’art. 86, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (cd. Regolamento notarile)(7), non sono imposte, al notaio autenticante, formalità ulteriori, ad eccezione di due menzioni: la prima, eventuale(8), di attestazione che il certificato di firma dei firmatari era valido al momento dell’apposizione della firma digitale alla scrittura privata informatica; la seconda, di attestazione che il (contenuto del) documento non è in contrasto rispetto all’ordinamento giuridico.
È stata posta in rilievo, in particolare, l’importanza della menzione circa la validità del certificato di firma al momento della sottoscrizione del documento informatico(9). Essa garantisce che le scritture private autenticate dal notaio conservino validità anche qualora in futuro fosse impossibile veri ficare la validità e la vigenza dei certificati di firma; problema questo, che, almeno nei casi più estremi(10), non sembra potersi risolvere neppure con l’apposizione al documento informatico della cd. marca temporale di cui all’art. 1, lett. bb, c.a.d.
Anche la menzione sulla non contrarietà del contenuto del documento rispetto all’ordinamento giuridico, sotto il profilo formale, rappresenta un elemento di notevole rilievo. È vero che, a seguito della modifica dell’art. 28, L.N., operata dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, per tutte le scritture private autenticate (in qualunque formato esse siano redatte), il notaio deve operare il cd. controllo di legalità; tuttavia, soltanto in caso di scrittura privata autenticata in formato elettronico egli è tenuto a farne menzione nell’autentica.
È stato rilevato(11)che la scrittura privata dovrebbe essere, preferibilmente, firmata prima dal notaio e poi dalle parti. In questo modo, infatti, il notaio sarebbe garante per le parti che quello loro sottoposto sia effettivamente il documento informatico che esse intendono sottoscrivere, rendendolo così unico, distinguibile, inconfondibile, stabile e immodificabile. Il rilievo non è privo di pregio, se si pensa alla funzione di terzo fidato che il notaio è istituzionalmente chiamato a svolgere nei confronti delle parti. Tuttavia, poiché nessuna norma lo impone, il notaio ben potrà apporre la propria firma digitale anche dopo quella delle parti, senza che ciò costituisca violazione di alcun dovere specifico di diligenza professionale.
Giova ricordare che il terzo comma dell’art. 25, c.a.d. dispone, forse pleonasticamente, che l’apposizione della firma digitale del notaio produce gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 24, c.a.d., ovvero integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Segue: l’allegazione alla scrittura privata informatica di documenti in formato non elettronico

Di notevole rilevanza pratica è il quarto e ultimo comma dell’art. 25, c.a.d., che prevede l’ipotesi in cui, al documento informatico autenticato, debba essere allegato altro documento che sia stato formato, in originale, su altro tipo di supporto. In tal caso, prosegue la disposizione, «il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 5».
Già prima della entrata in vigore del D.lgs. n. 235/2010, questo riferimento all’art. 23, comma 5, c.a.d. era parso inesatto e dovuto ad un evidente difetto di coordinamento rispetto al testo del medesimo art. 23, come novellato dall’art. 16, comma 12, D.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2. A seguito di tale intervento legislativo, infatti, era il quarto (e non più il quinto) comma a disciplinare la facoltà di trarre copie informatiche di documenti formati in originale su supporto non elettronico(12).
Anche su questo profilo ha inciso profondamente il D.lgs. n. 235/2010 che, da un lato, ha spostato la disciplina delle copie informatiche di documenti analogici all’interno dell’art. 22, c.a.d. e, dall’altro, ha collocato nell’art. 23 c.a.d. la sola disciplina delle copie analogiche di documenti informatici, riducendo il testo di questa disposizione a soli due commi e rendendo così ancora più conclamato il difetto di coordinamento rispetto all’art. 25 c.a.d. che ancora fa riferimento all’ormai inesistente quinto comma dell’art. 23 c.a.d.
Pertanto, conformemente ad una lettura delle disposizioni in esame scevra dal difetto di coordinamento sopra rilevato, il notaio può allegare, alla scrittura privata autenticata in formato elettronico, copia informatica di documento cartaceo redatta ai sensi dell’art. 22, commi 1, 2 e 3, c.a.d. Tale allegazione si realizza associando al documento principale il documento elettronico accessorio (id est, l’allegato). Come tutti gli allegati, ai sensi dell’art. 51, n. 12), L.N., esso deve essere sottoscritto(13), con firma digitale o con altra firma elettronica, anche mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, dalle parti (dall’interprete e dai testimoni, se intervenuti) e dal notaio, salvo che si tratti di documenti pubblici, autentici o registrati(14).
Anche la facoltà di estrarre copie informatiche da documenti cartacei, di cui si è appena esposto, ha recentemente trovato opportuno raccordo sistematico rispetto alla legge notarile. Infatti, a seguito del D.lgs. n. 110/2010, l’art. 73, L.N., con espressione ampia ma chiara, stabilisce che il notaio può attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.

4. Conservazione della scrittura privata autenticata informatica

Prima dell’avvento del D.lgs. n. 110/2010, ampio era il dibattito dottrinale in tema di conservazione delle scritture private autenticate informatiche.
A tal proposito, si deve preliminarmente osservare come, ex art. 72, comma 3, L.N., modificato dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, risulti che anche le scritture private autenticate, se voluto dalle parti o se soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, debbano essere conservate nella raccolta del notaio.
La disposizione, di pochi mesi successiva all’introduzione del c.a.d., aveva suscitato l’interesse degli interpreti perché avrebbe potuto addirittura condurre, a seguito di un’interpretazione particolarmente restrittiva, ad una parziale tacita abrogazione dell’art. 25, c.a.d. Avrebbe potuto sostenersi, infatti, che, ponendo a carico del notaio l’obbligo di conservare a raccolta le scritture private da lui autenticate ed essendo la raccolta del notaio, così come disciplinata dall’art. 61, L.N., un archivio cartaceo, il legislatore avesse voluto sottrarre al ministero del notaio l’autenticazione delle scritture private autenticate informatiche (quanto meno relativamente a quelle da conservarsi a raccolta).
Le perplessità connesse ad una simile conclusione, pur astrattamente ipotizzabile, erano state unanimemente poste in evidenza dagli interpreti(15). Tuttavia, secondo alcuni(16), la norma sarebbe comunque rimasta inapplicabile in attesa di una disposizione di raccordo, da introdursi nella legge notarile, che consentisse al notaio di procedere alla conservazione a raccolta di documenti informatici; secondo altri(17), invece, l’empasse si sarebbe potuto agevolmente risolvere attraverso l’art. 23, comma 2-bis, c.a.d.(18), ai sensi del quale le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte. Per l’effetto, il notaio avrebbe potuto procedere a trarre copia cartacea conforme alla scrittura privata autenticata in originale su supporto elettronico e conservare a raccolta tale copia, sostituendo la medesima l’originale ad ogni effetto di legge, quindi anche agli effetti dell’art. 61, L.N.
La questione è ora risolta espressamente dal legislatore che, con il D.lgs. n. 110/2010, ha introdotto il nuovo art. 62-bis, L.N., ai sensi del quale il notaio, per la conservazione degli atti pubblici da lui rogati e delle scritture private da lui autenticate in formato elettronico, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato nel rispetto dei principi di cui all’art. 60, c.a.d. La disposizione precisa, altresì, che gli atti pubblici e le scritture private autenticate così conservati costituiscono, ad ogni effetto di legge, originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie(19).

5. Originali e copie: in particolare, copie spedite in forma esecutiva, procure speciali e titoli di credito

Come è stato opportunamente osservato, i tradizionali concetti di copia e di originale, riguardo al documento informatico, subiscono una necessaria rivisitazione, dovuta alla evidente diversa natura del supporto cartaceo rispetto a quello elettronico. Il documento informatico, a differenza di quello cartaceo, non è indissolubilmente legato alla materialità del supporto cui accede. Può dirsi, anzi, che, mentre il documento cartaceo è il materiale stesso, cioè la carta ove esso è steso, il documento informatico è invece un file, cioè una sequenza di bit, in cui il supporto consente solo di accedere al file medesimo e di trasferirlo da un elaboratore elettronico all’altro. Pertanto, il documento informatico vive di vita propria indipendentemente dal mezzo usato per la sua lettura e conservazione, essendo trasferibile da un supporto all’altro pur rimanendo sempre uguale a se stesso. Di qui l’impossibilità ontologica di una distinzione, almeno in termini tradizionali, tra originale e copia: questa non è altro che lo stesso esemplare su un diverso supporto. Per tali ragioni, la dottrina(20)ha rilevato come sia più appropriato, con riferimento ad originali informatici, usare l’espressione duplicato anziché copia.
Dalle considerazioni appena svolte è possibile trarre un’ulteriore inferenza: mentre la copia di un documento cartaceo è tendenzialmente riconoscibile come tale e può essere effettuata solo da chi è in possesso dell’originale, l’operazione di copia di un documento informatico produce duplicati identici in numero potenzialmente illimitato e può essere effettuata da chiunque sia in possesso di uno qualunque degli esemplari identici(21).
Quanto enunciato in linea teorica sembra avere notevoli corollari nella pratica in alcune ipotesi ove l’unicità della copia è elemento essenziale.
Una di queste è la spedizione in forma esecutiva di copia di una scrittura privata autenticata. Come è noto, l’art. 476 c.p.c. impone al notaio l’obbligo di non rilasciare più di una copia in forma esecutiva(22). È stato giustamente osservato(23)che in tale ipotesi sembra giuridicamente impossibile procedere al rilascio di copia (in formato elettronico) della scrittura privata autenticata (sia che questa fosse in originale in formato cartaceo sia che fosse in formato elettronico); infatti, che il notaio rilasci un solo file, da lui spedito in forma esecutiva e sottoscritto con la sua firma digitale, non preclude a chi entri in possesso del medesimo file di crearne altrettanti assolutamente identici al primo, in piena violazione della lettera e della ratio(24)dell’art. 476 c.p.c. sopra ricordato.
Ipotesi più complessa è quella della procura speciale destinata ad eseguirsi in un unico contesto. Nella prassi, infatti, tale procura viene rilasciata in originale e conservata (mediante allegazione all’atto cui accede) dal notaio che la utilizza. Questa prassi è giustificata da una duplice esigenza: antiprocessuale e fiscale. Da un lato, si cerca di evitare che il procuratore compia più volte l’atto demandatogli dal rappresentato; dall’altro, si vuole rispettare la normativa fiscale, che assoggetta ad imposta di registro in misura fissa solo le procure rilasciate per il compimento di un solo atto.
Ma questi due argomenti non sembrano così decisivi.
Il procuratore speciale che abbia fraudolentemente utilizzato più volte la stessa procura sarebbe comunque responsabile dei danni che tale comportamento avesse cagionato al rappresentato e l’eventuale conflitto tra più acquirenti sarebbe pur sempre risolto sulla base dei principi generali. Anche l’argomento basato sulla violazione della normativa fiscale sembra doversi ridimensionare: ai fini della registrazione in misura fissa, infatti, ciò che rileva è che il contenuto della procura sia effettivamente riferibile al compimento di un solo atto, non anche che il documento contenente la procura esista soltanto in un unico originale. Inoltre, nessuna norma impone al notaio di allegare la procura speciale in originale; anzi, l’art. 51, n. 3, L.N. precisa che la procura deve rimanere annessa all’atto o in originale o in copia. Peraltro, lo strumento informatico, per le sue caratteristiche di facile ed immediata trasmissibilità, è quello ideale per il rilascio di procura, considerato che spesso essa viene rilasciata proprio perché destinata ad essere utilizzata a distanza(25).
Altra ipotesi problematica è quella relativa alla possibilità di avere titoli di credito in forma elettronica.
Come è noto, presupposto essenziale del titolo di credito è la cd. incorporazione (o cartolarizzazione), relazione particolarmente qualificata tra un documento e un diritto in forza della quale l’acquirente del documento (id est, del titolo) consegue immediatamente anche la titolarità del diritto in esso indicato e descritto.
L’incorporazione non presuppone necessariamente un documento cartaceo; anzi, risolvendosi in una mera relazione tra documento e titolarità del diritto in esso contenuto, nulla osta, sotto il profilo ontologico, a che il documento incorporante sia un documento informatico. L’importante è che il diritto incorporato possa circolare su di un qualsiasi supporto, con le regole tipiche dei beni mobili e che si possa con certezza imputarne la sua creazione ad un soggetto.
È stato rilevato, quanto al primo aspetto, che il documento informatico ha sempre un supporto (ad es. hard disk removibile, cd rom, etc.), sebbene esso abbia natura e svolga funzioni differenti rispetto a quello cartaceo, come evidenziato nel paragrafo precedente; quanto al secondo, invece, che la firma digitale è sufficiente a garantire il possessore del titolo della integrità e provenienza del documento. Muovendo da quanto esposto, si è sostenuto che, dovendo il documento informatico pur sempre essere fisicamente presente su di un qualche supporto e potendo, per questa via, essere oggetto di possesso e circolazione, allo stesso modo con cui lo è il documento cartaceo, dovrebbe certamente ammettersi la possibilità, nel nostro ordinamento giuridico, di creare e far circolare titoli di credito in formato elettronico(26).
Tuttavia, i rilievi contro cui sembra urtare la tesi della ammissibilità di titoli di credito in formato elettronico non sembrano così facilmente superabili.
Chi sostiene che anche il documento informatico potrebbe circolare ed essere oggetto di possesso come un bene mobile qualunque trascura di spiegarne le modalità pratiche. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà pratica di porre in essere la consegna del titolo di credito informatico; consegna che, peraltro, per i titoli al portatore, è elemento necessario ai fini del trasferimento della proprietà (art. 2003, comma 1, c.c.). Non è agevole immaginare uno strumento che consenta, in maniera univoca, certa ed incontestabile, di immettere nel possesso del documento informatico l’acquirente del titolo di credito.
Ma a parte questi rilievi, ad avviso di chi scrive, la difficoltà che rimane insuperabile, è quella, già evidenziata dalla dottrina(27), relativa alla legittimazione ad esercitare il diritto incorporato nel titolo. Non sembra potersi dubitare, infatti, che il sistema dei titoli di credito si fondi sul principio per cui solo il possessore del titolo è legittimato all’esercizio del diritto in esso incorporato; in altri termini, nell’obbligazione cartolare, la persona del creditore viene identificata, per relationem, dalla detenzione del titolo e ciò è possibile perché il titolo è unico e pertanto idoneo ad identificare il soggetto attivo del rapporto obbligatorio. Se questo è vero, la possibilità di duplicare all’infinito il titolo di credito in formato digitale comporterebbe la possibilità di moltiplicare, alla stessa maniera, i creditori cartolari, con un evidente e inaccettabile vulnus per l’intero sistema dei titoli di credito.


(1) Di seguito, più semplicemente, anche L.N.

(2) Di seguito, più semplicemente, anche c.a.d.

(3) Per un’analisi delle novità normative introdotte dal D.lgs. n. 110/2010, v. I. AMBROSI, «L’atto pubblicoinformatico: il D.lgs. 2 luglio 2010, n. 110», in Fam. pers. succ., 2010, p. 718 e ss. e M. MAZZEO, «Il notaio dalla ceralacca al bit», in Obbl. contr., 2010, p. 711 e ss.

(4) Così si esprime, ora, testualmente, il legislatore all’art. 47-bis, comma 2, L.N.

(5) Studio n. 2-2006/IG, «Codice dell’amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile», in Studi e materiali, 2006, p. 1770 e ss.

(6) In altri termini, per facilitare la diffusione dell'atto in forma digitale anche tra quei soggetti istituzionalmente sprovvisti di dispositivi di firma elettronica, è stata prevista non soltanto l'autenticazione di una firma apposta elettronicamente dalla parte, ma anche di una firma originariamente apposta a mano. Così, con l'espressione «acquisizione digitale della sottoscrizione autografa» sembra si sia voluta garantire la possibilità di acquisizione, ad esempio mediante scansione ottica, di una sottoscrizione manualmente eseguita, risultando tale attività funzionale a quella di autenticazione.

(7) Di seguito, semplicemente, R.N.

(8) Giova ricordare, infatti, che ai sensi dell'art. 1, lett. r e lett. s, c.a.d., il certificato elettronico è presente nei soli dispositivi di firma elettronica qualificata e di firma digitale.

(9) L. GENGHINI, La forma degli atti notarili, Padova, Cedam, 2009, p. 568.

(10) Si pensi all’ipotesi della cessazione dell’Autorità che abbia emesso i certificati con perdita dei relativi archivi dei certificati emessi.

(11) L. GENGHINI, La forma degli atti notarili, cit., p. 565.

(12) Giova ricordare che il previgente art. 23, c.a.d. disciplinava la possibilità di trarre copie informatiche di documenti originali in formato non elettronico distinguendo tra documenti «non unici» (comma 4) e documenti «unici» (comma 5) e richiedendo, per i primi, la mera assicurazione sulla conformità della copia all’originale mediante la mera apposizione della firma digitale da parte del responsabile della conservazione mentre, per i secondi, una vera e propria dichiarazione notarile di autentica, attestante detta conformità e sottoscritta con firma digitale da parte del notaio. Per una analisi della precedente disciplina, v. Studio n. 2-2006/IG, «Codice dell’amministrazionedigitale, firme elettroniche e attività notarile», cit., p.1770 e ss. e Studio n. 3-2006/IG, Copie autentiche e documento informatico, scaricato dal world wide web, all’indirizzo http://www.notariato.it/primo-piano/ studi-materiali/studi-materiali/documento-informatico-firma-digitale/3-06-IG.pdf, il 20 novembre2011. La novella del 2008, abrogando la precedente e criticata distinzione tra documenti originali «non unici» e «unici», prevedeva, al solo quarto comma dell'art. 23, c.a.d., che le copie su supporto informatico di documenti originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituissero ad ogni effetto di legge gli originali da cui fossero tratte, se la loro conformità fosse assicurata dai detentori degli originali mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71, c.a.d.Come rilevato nel testo, a seguito del D.lgs. n.235/2010, l'attuale art. 23 c.a.d. non contiene più alcun riferimento alla disciplina delle copie informatiche di documenti analogici, ma concerne esclusivamente l'opposta ipotesi relativa alle copie analogiche di documenti digitali.

(13) Che le sottoscrizioni marginali di cui all’art. 51, n. 12), L.N. debbano essere riferite non già ai fogli ma ai files che compongono il documento informatico è logico corollario della diversa natura del supporto utilizzato per formare il documento e può dirsi acquisizione pacifica in dottrina. In tal senso, per tutti, L. GENGHINI, op. cit., p. 564, sub nota 46.

(14) Invero, potrebbe sostenersi che essendo la copia informatica di un documento cartaceo un atto la cui conformità all’originale è certificata dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente ai sensi dell’art. 22, c.a.d., la sottoscrizione ex art. 51, n. 12), L.N. nonsarebbe mai necessaria, potendosi considerare tale copia quale documento autentico. Tuttavia, a tal proposito, il nuovo lessico legislativo non fa più riferimento alla dichiarazione notarile di autentica (v. supra, sub nota 12), sebbene, nell'ipotesi di cui all'art. 22, c. 2, come novellato dal D.lgs. n. 235/2010, faccia ora riferimento ad una dichiarazione di conformità attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.In ogni caso, appare maggiormente prudente che sul file della copia siano apposte le sottoscrizioni elettroniche ex art. 51, n. 12, L.N.

(15) L. GENGHINI, op. cit., p. 569-570; E. MACCARONE - G. PETRELLI, «Le cessioni di quote di Srl dopo la conversione del D.l. n. 112 del 2008», in Notariato,2008, p. 535 e ss.

(16) E. MACCARONE - G. PETRELLI, op. cit., p. 537.

(17) L. GENGHINI, op. cit., p. 569.

(18) Comma introdotto dall’art. 11, D.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha significativamente ampliato la portata del c.a.d. al fine di accelerare il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione.

(19) L’art. 62-bis, L.N., dispone altresì che il Consiglio Nazionale del Notariato predisponga detta struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 12 e 50, c.a.d. e delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo codice, predisponendo strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l’accesso ai documenti conservati nella predetta struttura.Merita rilevare, inoltre, che, ai sensi dell’art. 62 ter, L.N., introdotto anch’esso ex D.lgs. n. 110/2010, nella struttura predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato per la conservazione sostitutiva, il notaio deve conservare anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, delle quali avrà previamente attestato la conformità all’originale.

(20) R. ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica, Padova, 2000, p. 200.

(21) Studio n. 2-2006/IG, «Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile», cit., p. 1770 e ss.

(22) Ovviamente, salva l’ipotesi di cui al comma 2 del medesimo art. 476 c.p.c., ove comunque è richiesto un previo decreto del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l’atto è stato formato.

(23) Studio n. 2-2006/IG, «Codice dell’amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile», cit., p. 1770 e ss.

(24) La quale è evidentemente quella di evitare due esecuzioni simultanee per lo stesso debito.

(25) Studio n. 2-2006/IG, «Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile», cit., p. 1770 e ss.

(26) B. IZZI, «La firma elettronica negli strumenti di circolazione della ricchezza», in Riv. not., 2004, p. 881.

(27) Studio n. 2-2006/IG, «Codice dell’amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile», cit., p. 1770 e ss.

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