capitolo XI - la posta elettronica certificata
- capitolo XI -
La posta elettronica certificata
di Rita Tuccillo
1. Strumenti di circolazione dei documenti informatici
La crescente diffusione dei documenti informatici rende necessaria l’individuazione di circuiti telematici che ne assicurino la trasmissione da un soggetto a un altro, al fine di consentire l’utilizzazione dei documenti stessi.
Esistono molteplici strumenti di trasmissione di un documento informatico, come lo scambio fisico di supporti informatici o l’inserimento dei documenti su siti internet che ne consentano una libera o riservata consultazione da parte degli utenti(1).
Tuttavia, la semplicità di utilizzo, la rapidità di funzionamento e, dunque, di circolazione delle informazioni hanno reso la posta elettronica lo strumento più diffuso.
La posta elettronica ordinaria, cd. e-mail(2), abbreviazione dall’inglese “electronic mail”, è un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici che consente di comunicare tra utenti distanti tra loro in modalità asincrona, ovvero senza la contemporanea presenza di mittente e ricevente. Tale sistema si caratterizza dall’alternarsi di tre distinte fasi: in una prima fase il messaggio viene trasferito dal computer del mittente al sistema informatico, cd. server, del proprio fornitore di servizi, cd. provider; nella seconda, il messaggio raggiunge la casella postale del destinatario, cd. mail box, messa a disposizione di quest’ultimo dal provider, e qui viene custodita; nella terza fase, il destinatario attraverso un programma appositamente destinato a tale scopo, cd. client, trasferisce sul proprio computer il messaggio per poterlo visualizzare.
La posta elettronica ordinaria non assicura però la ricezione del documento, non costituendo l’invio del messaggio adeguata prova del perfezionamento del procedimento comunicativo(3). Così come per la posta ordinaria si ritiene necessario il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento affinché il mittente possa raggiungere la certezza del buon esito del procedimento, alla stessa maniera per le comunicazioni telematiche devono adoperarsi strumenti idonei a fornire garanzia della ricezione del messaggio.
Tali esigenze di certezza sono soddisfatte dalla posta elettronica certificata, che unisce la semplicità delle modalità di utilizzo caratterizzanti la posta elettronica, alle garanzie previste dalla legge che consentono di determinare con certezza gli effetti derivanti dall’utilizzazione di tale sistema.
L’utente, in questo modo, beneficia di un considerevole risparmio dei tempi rispetto alla raccomandata postale, considerato che dalla spedizione alla ricezione della ricevuta di consegna sono sufficienti pochi secondi.
Proprio le esigenze di certezza, riservatezza e di sicurezza nella trasmissione e ricezione dei dati hanno indotto il legislatore a regolamentare e incentivare l’utilizzo della posta elettronica certificata, cd. Pec.
La Pec assicura la prova legale dell’invio e della consegna e, pertanto, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo posta, e più precisamente a una raccomandata elettronica.
Tale strumento è destinato a diventare, stante il favor chiaramente riconosciutogli dal legislatore, il mezzo di trasmissione ordinario dei documenti informatici con valore legale. Pertanto, anche per il notaio, tale strumento ricoprirà un ruolo centrale, in quanto in grado di unire al valore giuridico del documento notarile, il valore legale della sua trasmissione.
2. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica
L’art. 14, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di trasmissione telematica, disponeva che «il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato»(4).
La disposizione aveva generato contrasti dottrinali in ordine all’applicabilità del principio di conoscenza, ex art. 1335 c.c., al documento informatico trasmesso elettronicamente.
Secondo un primo orientamento(5), il legislatore avrebbe costituito una presunzione di ricezione e, pertanto, alle dichiarazioni recettizie trasmesse elettronicamente si sarebbe dovuto applicare, oltre al principio di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., il principio della presunzione di ricezione del documento. Quindi, la dichiarazione recettizia trasmessa elettronicamente si sarebbe dovuta reputare conosciuta, se pervenuta (presunzione di conoscenza), e pervenuta, se inviata (presunzione di ricezione).
Secondo altro orientamento(6), il legislatore avrebbe introdotto solo una mera equiparazione, dal punto di vista giuridico, tra il fatto della trasmissione e ricezione di una mail, e l’invio e ricezione all’indirizzo “fisico” dell’atto. Con la conseguenza che l’art. 14 avrebbe regolato esclusivamente l’inoltro in via telematica del documento informatico: la conoscenza di tale documento resterebbe, quindi, disciplinata dall’art. 1335 c.c.
Diversamente argomentando, si dovrebbe riconoscere che mentre l’art. 1335 c.c. pone una presunzione iuris tantum di conoscenza, l’art. 14 D.P.R. 445/2000 ne porrebbe una iuris et de iure, non essendovi ripetuto l’inciso che chiude l’art. 1335 c.c. e che consente la prova della incolpevole mancata conoscenza dell’atto.
La disciplina è stata modificata dall’introduzione del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale, cd. c.a.d., come aggiornato dal D.lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dal D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235(7). Tale codice raccoglie, completa e integra la disciplina preesistente in tema di conservazione, archiviazione e trasmissione dei documenti in formato elettronico.
Tra le novità introdotte dal c.a.d., alla disciplina della trasmissione telematica dei documenti, rilevante è la mutata prospettiva dei principi di trasmissione e ricezione del documento informatico.
Il legislatore nell’art. 45, comma 2, c.a.d.(8)ha eliminato l’equiparazione tra spedizione e ricezione, stabilendo che il messaggio deve considerarsi ricevuto solo nel momento in cui sia giunto presso il server di posta elettronica del destinatario(9).
Infatti, si è previsto che la documentazione informatica trasmessa mediante posta elettronica si intende spedita dal mittente se inviata al proprio gestore e si intende consegnata al destinatario se resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata del destinatario stesso.
La modifica normativa ha corretto l’originaria formulazione equivoca e ha risolto il relativo contrasto interpretativo. Il sistema è stato assimilato negli effetti alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. in materia di dichiarazioni recettizie.
Per poter usufruire della presunzione di conoscenza il soggetto interessato dovrà dimostrare che il messaggio di posta elettronica da lui inviato sia stato consegnato nella casella di posta elettronica del destinatario.
La posta elettronica certificata assolve proprio a questa particolare funzione, in quanto genera la prova sia dell’avvenuto invio del documento che della sua ricezione.
3. Definizione e funzionamento della posta elettronica certificata
La posta elettronica certificata è destinata a diventare il principale strumento di trasmissione di documenti da parte dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni(10).
Tale strumento di trasmissione è stato per la prima volta disciplinato in maniera organica dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, regolamento recante le disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27, legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha, in particolare, stabilito le modalità di utilizzo della posta sia nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, sia in quelli tra cittadini.
La posta elettronica certificata(11)è definita dall’art. 1 di detto decreto come un sistema nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, a valore legale, comprovante l’invio e la consegna al destinatario di messaggi e documenti in formato elettronico allegati al messaggio.
Il messaggio di posta elettronica deve essere contenuto in un documento informatico, cd. busta di trasporto, sottoscritto con firma elettronica avanzata, che ne garantisca «la provenienza, l’integrità e l’autenticità»(12).
La circolazione di documentazione informatica tramite Pec ha luogo attraverso l’intermediazione obbligatoria di un soggetto terzo, ossia il gestore(13)di Pec.
I gestori sono soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata e gestiscono i relativi domini.
La procedura di uso della Pec si può scomporre in quattro fasi.
La prima consiste nella spedizione, dal mittente al proprio gestore di Pec, della documentazione informatica da trasmettere.
La fase successiva è il trasferimento, da parte del gestore della Pec, della documentazione da lui ricevuta, mediante consegna presso la casella di posta elettronica certificata del ricevente, ovvero presso il gestore di Pec del ricevente.
La terza fase della procedura consiste nel rilascio delle ricevute. Queste ultime sono documenti informatici che certificano rispettivamente: l’avvenuta spedizione del messaggio di Pec dal mittente verso il gestore di Pec del mittente stesso (ricevuta di accettazione); l’avvenuta consegna della documentazione trasmessa al destinatario (ricevuta di avvenuta consegna); l’avvenuta presa in carico, da parte del gestore di Pec del destinatario, del messaggio da trasmettere (ricevuta di presa in carico); l’avviso di mancata consegna del messaggio (avviso di mancata consegna)(14).
Le ricevute rilasciate dai gestori del servizio di posta elettronica devono, inoltre, essere sottoscritte dai medesimi con una firma elettronica avanzata(15).
Il regolamento del 2005 prescrive che i fornitori di servizi di Pec mantengano, per un periodo di trenta mesi, traccia delle operazioni di trasmissione effettuate, all’interno di appositi log di messaggi e prevede un sistema di opponibilità ai terzi delle informazioni contenute nei detti files di log, per l’ipotesi in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di Pec inviati.
Tale trasmissione di dati ha, inoltre, una collocazione temporale precisa che si desume dal riferimento temporale del messaggio di Pec, definito come «l’informazione contenente la data e l’ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata»(16).
Il riferimento temporale è attestato dall’apposizione al messaggio di Pec della marca temporale(17), cd. time stamping. Tale marca attesta con effetti opponibili rispetto ai terzi che al momento della sua apposizione il documento esisteva.
La ricevuta di consegna può contenere la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Tale sistema, detto della ricevuta completa, consente di dimostrare anche il contenuto della raccomandata, fornendone una prova. La Pec rientra, infatti, nell’ambito dei sistemi che consentono la circolazione mediante notificazione, ossia quei sistemi che garantiscono la certezza sia dell’invio, sia dell’avvenuta ricezione del documento e si distinguono da quelli che consentono la circolazione mediante comunicazione, che attribuiscono certezza solo all’invio del documento(18).
La ricevuta di avvenuta consegna, inoltre, è rilasciata per ogni destinatario al quale il messaggio è stato inviato. Tale meccanismo consente una verifica e fornisce una prova dell’avvenuta consegna della documentazione a ciascun destinatario, ma produce una moltiplicazione delle ricevute di consegna che, se richieste nella forma completa, possono essere di dimensioni rilevanti. Le dimensioni eccessive della documentazione possono determinare difetti di funzionamento del procedimento di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, causando il riempimento della casella di posta elettronica del mittente e rallentando l’operatività del sistema.
La ricevuta di avvenuta consegna viene rilasciata al mittente anche se il destinatario non ha in realtà letto il messaggio, pertanto è opportuno un controllo periodico delle caselle di posta elettronica certificata.
4. I gestori di posta elettronica certificata
I soggetti del servizio di posta elettronica certificata sono: il mittente, ovvero l’utente che si avvale del servizio di Pec per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; il destinatario, ossia l’utente che si avvale del servizio per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; il gestore del servizio di Pec, ossia il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce i relativi domini.
L’attività di gestore di posta elettronica certificata è riservata a soggetti dotati di particolari requisiti ed iscritti(19)in un apposito elenco tenuto dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione(20), oggi DigitPA(21), che svolge sugli iscritti una funzione di vigilanza e controllo sull’attività esercitata, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 68/2005.
I gestori devono, inoltre, rispettare una serie di requisiti oggettivi e soggettivi, prescrizioni tecniche e garantire livelli di servizio minimi, nonché possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all’art. 26 del testo unico in materia bancaria e creditizia(22), di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche(23).
Inoltre, il decreto del Ministero per l’innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, pubblicato in G.U. 15 novembre 2005, n. 266, ha dettato «le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata», ovvero i requisiti tecnico-funzionali che i gestori devono osservare nella definizione delle piattaforme utilizzate per l’erogazione del servizio.
In particolare, se si tratta di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, questi devono avere natura giuridica di società di capitali e possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
I gestori sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio, in modo da assicurare ai fruitori la possibilità di utilizzo in modo continuativo dei servizi di Pec.
I gestori, sia del mittente che del destinatario, sono tenuti a non accettare messaggi contenenti virus(24)e ad informare tempestivamente i soggetti interessati dell’impossibilità della trasmissione. Il gestore dovrà dunque emettere un avviso di non accettazione del messaggio per virus informatici, uno di rilevazione di virus ed uno di mancata consegna per rilevazione di virus informatici.
Inoltre, nel caso in cui mittente e destinatario utilizzino sistemi di posta elettronica certificata forniti da due differenti gestori, questi dovranno garantire l’interoperabilità dei servizi offerti.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235(25), il nuovo codice dell’amministrazione digitale è entrato in vigore il 25 gennaio 2011. Tra le modifiche introdotte vi è la previsione di un regime sanzionatorio per i gestori di posta elettronica certificata che non adempiono ai propri doveri.
In particolare, l’art. 32-bis del c.a.d. prevede che qualora si verifichi un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio per gli utenti, ovvero la mancata o tardiva comunicazione dello stesso disservizio agli utenti o a DigitPA, quest’ultimo diffidi il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni prescritte. A tale regime fa eccezione l’ipotesi in cui il disservizio o il ritardo nella comunicazione dello stesso sia stato causato da forza maggiore o caso fortuito, ove è esclusa la responsabilità del gestore di posta elettronica certificata.
Se però il disservizio o il ritardo nella comunicazione sono ripetuti per due volte nel corso di un biennio, in seguito alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dal pubblico elenco. La stessa procedura di diffida ed eventuale cancellazione dell’elenco pubblico è prevista anche per l’ipotesi di difetti di funzionamento che determinino l’interruzione del servizio.
In entrambe le ipotesi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.
La competenza ad irrogare sanzioni è attribuita a DigitPA.
5. Efficacia probatoria della posta elettronica certificata
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e da quella di avvenuta consegna(26).
La posta elettronica certificata è uno strumento che consente di provare l’avvenuto invio e l’avvenuta consegna del messaggio, ma non anche la paternità del documento. Questo crea una presunzione di conoscenza, ma non di imputabilità del documento inviato.
In alcune disposizioni, il legislatore si riferisce alla “autenticità“(27)dei messaggi inviati attraverso questo sistema o stabilisce che l’invio tramite Pec costituisce sottoscrizione elettronica, ai sensi dell’art. 21, primo comma, D.lgs. n. 82 del 2005, creando dubbi sull’efficacia dello strumento.
La posta elettronica certificata è e deve restare uno strumento di trasmissione di documentazione elettronica, non svolge le funzioni né sostituisce le firme elettroniche(28).
La stessa sottoscrizione digitale della busta di trasporto da parte del gestore di posta elettronica certificata, di cui all’art. 9, secondo comma, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 non può essere considerata uno strumento di per sé idoneo e sufficiente a garantire la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata. La firma digitale apposta dal gestore di Pec sulla busta di trasporto non garantisce la trasmissione del messaggio dalla sua origine, in quanto viene applicata successivamente alla ricezione da parte dello stesso del messaggio. La firma digitale apposta consente, dunque, di provare l’autenticità delle informazioni predisposte dal gestore di Pec, ma non anche del contenuto del messaggio inviato dal mittente.
La prova della trasmissione del documento informatico è data dalla esibizione della ricevuta di avvenuta consegna. Tale ricevuta deve essere firmata dal medesimo gestore di posta elettronica certificata, ove il destinatario sia titolare di casella di posta rilasciata dallo stesso ovvero dal diverso gestore del servizio di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario.
Per provare non solo la consegna del documento ma anche il contenuto della trasmissione, sarà necessaria una ricevuta di consegna completa contenente anche il messaggio inviato.
Un sistema alternativo di prova è costituito dal log dei messaggi, ossia il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni mediante Pec tenuto dal gestore. Questo registro contiene l’indicazione di tutte le operazioni svolte dal gestore, deve essere tenuto adottando soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integrità e l’inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute e deve essere conservato per almeno trenta mesi.
Il registro è un documento informatico generato e conservato dal gestore della posta elettronica certificata, le informazioni in esso contenute sono opponibili ai terzi e potranno essere utilizzate dal mittente ove non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata. Su tale registro il gestore deve apporre quotidianamente una marca temporale(29).
Nel log non sono però conservati i contenuti dei messaggi trasmessi, ma solo le informazioni relative allo loro trasmissione, potranno pertanto essere utilizzati solo per fornire la prova della trasmissione, ma non del contenuto del messaggio trasmesso.
6. Diffusione del sistema di posta elettronica certificata
Per favorire gli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni previsti dal codice dell’amministrazione digitale, il D.l. 29 novembre 2008, n. 185(30)ha disposto che ai cittadini che ne facciano richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o «analogo indirizzo di posta basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse», garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi impiegati in ambito internazionale(31).
L’art. 16, sesto comma, del suddetto decreto ha introdotto, inoltre, l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria, per le pubbliche amministrazioni(32)e per i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi(33)di istituire un indirizzo di posta elettronica certificata.
Tale legge, però, non fa riferimento solo alla Pec. In essa si è, infatti, previsto che in alternativa si può attivare un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
In virtù dell’equivalenza, disposta dall’art. 48 c.a.d., della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione a mezzo posta, la diffusione degli indirizzi di Pec prevista dal decreto anticrisi permetterà alle imprese, alle P.A. e ai liberi professionisti di notificare atti legali, contratti e altri documenti mediante la propria casella di posta elettronica con un notevole risparmio in termini di costi e tempi.
Altro aspetto di rilevante interesse attiene all’uso della posta elettronica certificata in seguito alle modifiche apportate al codice di procedura civile. Infatti, i caratteri della posta elettronica certificata, in particolare la previsione di una ricevuta di accettazione e di una ricevuta di avvenuta consegna, la conservazione per trenta mesi delle comunicazioni nei log e l’opponibilità a terzi di questi ultimi, la rendono uno strumento pienamente utilizzabile per le notificazioni e le comunicazioni processuali.
7. Processo civile telematico
La disciplina del processo civile telematico trova la sua fonte principale nel D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123(34)e, per i profili sostanziali della documentazione informatica, nel codice dell’amministrazione digitale, ma è integrata da una molteplicità di decreti attuativi.
I continui interventi normativi volti alla informatizzazione del sistema giudiziario manifestano la consapevolezza del legislatore italiano che la crisi della giustizia necessita di un complessivo ripensamento non del processo in quanto tale, ma della sua organizzazione.
La «macchina della giustizia civile … opera in Italia a produttività costante»(35). In presenza di un esponenziale aumento della domanda di giustizia e della litigiosità, la soluzione è di rendere il sistema giustizia più veloce e semplificarne il suo funzionamento attraverso il ricorso a strumenti informatici(36).
La disciplina articolata e complessa del processo civile telematico si presenta come il naturale sviluppo applicativo, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle innovazioni introdotte, a partire dagli anni Novanta, nella legislazione di semplificazione amministrativa(37).
Gli obiettivi perseguiti con l’introduzione della normativa sul processo telematico erano molteplici, tra i quali: agevolare la funzionalità del sistema processuale, sia in termini di rapidità che di risparmio di energie materiali e personali(38); assicurare la tutela della privacy(39)e dell’ambiente.
Il legislatore del processo telematico con tali disposizioni non ha inteso modificare le regole del giudizio civile e, dunque, le dinamiche degli eventi del procedimento giurisdizionale, ma mutare radicalmente la tecnica della documentazione dell’attività giuridica che ivi si svolge.
Infatti, la “Relazione tecnico-normativa” di accompagnamento al regolamento 123/2001 specifica che quest’ultimo «non detta norme modificative delle disposizioni sostanziali processuali, bensì solo norme strumentali sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo che si affiancheranno alle modalità ordinarie su supporto cartaceo».
La gestione del contenzioso informatizzato è affidata ad un sistema denominato “dominio giustizia”(40), costituito dall’«insieme delle risorse hardware e software, dei locali e della documentazione che, nel loro complesso, consentono di acquisire, memorizzare, elaborare, scambiare e trasmettere informazioni inerenti i registri informatizzati degli uffici»(41).
Le operazioni che consentono l’acquisizione dei documenti, la memorizzazione, l’elaborazione, lo scambio e la trasmissione delle informazioni contenute nei registri informatizzati degli uffici confluiscono in un apparato organizzativo definito “Sistema Informatico”(42), che consente il trattamento e la gestione delle informazioni giudiziarie in tempo reale.
Il Sistema informatico civile, cd. Sici, come precisato nell’art. 3 del D.P.R. n. 123/2001, deve consentire l’individuazione dell’ufficio giudiziario e del procedimento, del soggetto che comunica o modifica l’atto, l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto, l’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale giudiziario.
Per accedere alla rete chiusa del dominio giustizia è predisposto il cd. Punto di accesso(43), il quale fornisce ai soggetti abilitati esterni la connessione con il Gestore centrale(44)e consente loro di trasmettere in via telematica i documenti informatici processuali. Con tale struttura telematica il Sici controlla i certificati annessi alla firma digitale dell’avvocato e ne verifica l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
L’accesso alla rete del dominio giustizia non è aperto a tutti, ma consentito solo a difensori delle parti e ad ufficiali giudiziari, al fine di tutelare la sicurezza e l’integrità del sistema nel suo complesso.
Inoltre, attraverso il Punto di accesso transitano i documenti ed è autenticata la casella di posta elettronica certificata del difensore. Ogni trasmissione viene effettuata attraverso un sistema di posta elettronica certificata, che garantisce tecnicamente la ricezione e la disponibilità dei messaggi per trenta giorni, al termine dei quali il messaggio viene archiviato e sostituito da un avviso, conservato per almeno cinque anni. Il gestore della posta certificata è, infine, tenuto sempre a rilasciare una ricevuta di avvenuta consegna per ogni documento informatico reso disponibile al destinatario.
Il funzionamento del processo civile telematico è caratterizzato da due strutture: il punto di accesso e il gestore centrale(45).
Il primo fornisce ai soggetti qualificati esterni la casella di posta elettronica in questione e ha la funzione di autenticare e certificare i singoli accessi, monitorando affinché il difensore possa accedere solo ai processi nei quali esercita il mandato ricevuto da una delle parti costituite.
Il secondo ha la funzione di smistare i messaggi all’interno del dominio giustizia, associando automaticamente la marcatura o attestazione temporale ad ogni documento informatico pervenuto da un punto di accesso.
Con il D.P.R. n. 123/2001 il legislatore ha, dunque, riconosciuto l’adeguatezza della forma telematica per determinate attività del processo civile, ammettendo la formazione, comunicazione e notificazione di atti del processo civile attraverso documenti informatici e prevedendo che la trasmissione di tali atti avvenga mediante il sistema informatico civile.
Nel processo civile telematico le comunicazioni(46)e le notificazioni(47)degli atti o dei provvedimenti informatici sono eseguite dall’ufficiale giudiziario utilizzando uno speciale sistema di posta elettronica certificata, definito con l’acronimo Cpecpt(48). La casella di posta elettronica certificata del processo civile telematico è indicata come l’unico strumento mediante il quale è consentita la trasmissione e la ricezione di atti e documenti all’interno del dominio giustizia e del sistema informatico civile.
L’ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire la notificazione in via telematica se il destinatario è titolare di una casella di posta elettronica, in caso contrario dovrà procedere alla stampa dell’originale e della copia da notificare e alla consegna della copia da notificare su supporto cartaceo.
Le disposizioni disciplinano un sistema di posta elettronica certificata specifico, da utilizzarsi nel contesto del processo telematico, che si distingue in modo netto dalla Pec ordinaria(49)e garantisce, rispetto a quest’ultima, requisiti di sicurezza notevolmente superiori(50).
Tale meccanismo è stato modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e dal D.l. 29 dicembre 2009, n. 193(51) e precisato dal D.m. 21 febbraio 2011, n. 44(52), che contiene le regole tecniche del processo telematico. Alla luce della nuova disciplina, lo strumento mediante il quale eseguire le notifiche rispetto ai difensori, esperti e ausiliari del giudice, cd. soggetti abilitati esterni(53)all’uso del Sistema Informatico Civile, è la Pec ordinaria gestita dai soggetti iscritti nell’elenco del Cnipa, e non la Cpecpt rilasciata dal punto di accesso al sistema ad ogni soggetto iscritto.
La posta elettronica certificata diventa, dunque, il perno del nuovo processo civile telematico. Ciò si evince dall’art. 2 del D.l. 193/2009 che definisce la Pec come «sistema di posta elettronica in cui è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68», eliminando la definizione di Cpecpt. Inoltre, il punto di accesso, nella definizione di cui al nuovo art. 2, non rilascia più caselle di Cpecpt e con la riforma del 2009 scompare, pertanto, già a livello di definizioni, ogni riferimento alla Cpecpt.
L’art. 4, comma secondo, del D.l. 193/2009 stabilisce che nel processo civile e in quello penale «tutte le comunicazioni e le notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82».
Il sistema di posta elettronica del processo civile telematico, cd. Cpecpt, e quello della posta elettronica ordinaria si differenziano nella relazione tra mittente e destinatario, in quanto, nel primo caso, avviene tra macchine, mentre, nel secondo, tra sistemi di posta presenti sui computer degli utenti(54).
Ancorché Cpecpt e Pec siano entrambe caselle di posta elettronica certificata, la prima è chiesta ed ottenuta con modalità estremamente rigorose e previa verifica della qualità del richiedente da parte dell’ordine di appartenenza e successivamente del Punto di accesso, la seconda con sistemi molto meno stringenti.
Inoltre, la prima è utilizzabile e funziona solo all’interno della rete chiusa del Dominio Giustizia, la seconda si relaziona anche con esso, ma essendo al suo esterno può essere liberamente utilizzata dal professionista per ricevere messaggi di provenienza estranea al processo.
8. Dubbi interpretativi
La molteplicità degli interventi normativi sul processo telematico ha determinato rilevanti problemi di coordinamento della disciplina in vigore(55).
L’art. 16, comma quarto, D.P.R. 68/2005, istitutivo della Pec non è stato abrogato e prevede testualmente che «Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative».
L’art. 51, comma primo, D.l. 112/2008, convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133 e modificato dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, consente l’uso della Pec: per le notificazioni e comunicazioni di cui all’art. 170, primo comma, c.p.c.(56); per le notificazioni di cui all’art. 192, primo comma, c.p.c. e a ogni altra comunicazione al consulente; per le notificazioni a persona diversa dall’imputato ai sensi degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, secondo comma, c.p.p.; per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla legge fallimentare, R.D. 267/1942.
Dalle due disposizioni si dovrebbe desumere ad esempio che la Pec non è utilizzabile nei casi di cui al terzo e quarto comma dell’art. 170 c.p.c., ovvero per le notificazioni e comunicazioni alla parte costituita personalmente e per lo scambio di comparse e memorie consentite dal giudice.
La discrasia normativa condurrebbe alla conclusione per cui il ricorso alla Pec sarebbe consentito unicamente con riguardo agli atti espressamente citati dalla legge e contrasterebbe con il nuovo art. 4, comma secondo, del D.l. 193/2009(57)che consente il ricorso alla Pec per tutte le comunicazioni e le notificazioni per via telematica nel processo civile e penale.
Una simile interpretazione, tuttavia, sembra contrastare con la ratio della riforma del 2009 ovvero la digitalizzazione della giustizia e la semplificazione dei procedimenti civili e penali.
Inoltre, si dovrebbe ammettere la convivenza nel processo civile di tre distinti strumenti telematici: la Pec, per le comunicazioni e notificazioni di cui all’art. 51, primo, secondo, terzo e quinto comma D.l. 112/2008, convertito in L. 133/2008; la Cpepct per il deposito delle memorie; uno specifico mezzo per le notificazioni o comunicazioni che contengono dati sensibili, che possono essere effettuate solo per estratto con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale sul sito internet individuato dall’amministrazione, cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’art. 64 del codice dell’amministrazione digitale.
Un sistema così strutturato renderebbe ancora più complesso l’accesso ai servizi della giustizia e finirebbe per allungare e non abbreviare i termini delle comunicazioni.
Sembra preferibile condividere la tesi(58)per cui l’art. 16, comma quarto, D.P.R. 68/2005 viene abrogato di fatto in seguito all’entrata in vigore del D.l. 193/2009, convertito in legge, in quanto fonte di rango inferiore. Tale interpretazione consente, infatti, la individuazione della posta elettronica certificata ordinaria quale unico mezzo telematico per le comunicazioni e notificazioni all’interno del processo civile.
9. Le modifiche al codice di rito
Negli ultimi anni si sta assistendo ad un susseguirsi di riforme ed interventi legislativi sull’informatizzazione della giustizia italiana, che sono volti a modificare e semplificare l’accesso alla giustizia e la stessa attività processuale.
Dalle modifiche apportate al codice di procedura civile si evince con chiarezza che la preferenza del legislatore è stata accordata al principio per il quale le comunicazioni e le notificazioni devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata.
Una preferenza giustificata non soltanto dalla riduzione dei costi ma anche, e soprattutto, dalla riduzione dei tempi di spedizione e dalla maggiore sicurezza e certezza che le trasmissioni tramite posta elettronica certificata possono garantire rispetto all’ordinaria spedizione di una posta raccomandata oppure ad un invio tramite telefax.
Il D.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24 contiene “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” ed in particolare all’art. 4 detta regole per la «digitalizzazione della giustizia».
Il decreto introduce importanti riforme nel processo civile: modifica gli artt. 125, 163, 167 c.p.c. imponendo l’indicazione del codice fiscale delle parti; aggiunge l’art. 149-bis c.p.c. sulle notificazioni per posta elettronica certificata; introduce l’obbligo negli albi degli avvocati di indicare, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
La legge ha modificato il contenuto minimo degli atti di parte, e, in particolare, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto, prevedendo l’obbligo di indicare, oltre ad ufficio giudiziario, parti, oggetto e ragioni della domanda, conclusioni o istanza, anche il codice fiscale del difensore o della parte, se questa sta in giudizio personalmente, e l’indirizzo di posta elettronica certificata “comunicato al proprio ordine” di appartenenza(59).
In questo modo si garantisce la sicura, immediata e semplice individuazione del difensore da parte del sistema informatico.
In questa ottica devono leggersi anche le consequenziali modifiche dell’art. 163, terzo comma, n. 2 c.p.c. e dell’art. 167, primo comma, c.p.c.
In particolare, nell’atto di citazione si dovrà indicare, oltre al cognome e residenza dell’attore, il nome, cognome, residenza o domicilio o dimora del convenuto nonché delle persone che li assistono o rappresentano, altresì il rispettivo codice fiscale. Così nella comparsa di risposta deve essere indicato, oltre alle generalità del convenuto, il relativo codice fiscale.
Mentre il nuovo adempimento richiesto dall’art. 125 e dall’art. 167 c.p.c. riguarda il soggetto che pone in essere l’atto processuale, oggi onerato dell’indicazione del proprio codice fiscale che ovviamente non avrà difficoltà ad indicare, non altrettanto deve dirsi per la modifica dell’art. 163 c.p.c.
In quest’ultima ipotesi l’attore è tenuto ad indicare non solo il proprio codice fiscale ma anche quello del convenuto. Tale adempimento non è di facile assolvimento, giacché l’individuazione del codice fiscale del convenuto potrà richiedere tempo e dunque causare difficoltà e ritardi nell’esercizio dell’azione processuale. Inoltre, l’omissione o l’assoluta incertezza sui requisiti indicati dall’art. 163 c.p.c., e dunque anche sul codice fiscale del convenuto, determina la nullità dell’atto di citazione, ex art. 164 c.p.c.(60)
Il decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 ha, inoltre, introdotto nel codice di procedura civile l’articolo 149-bis c.p.c. e riconosciuto all’ufficiale giudiziario la generale facoltà, se non è fatto espresso divieto di legge, di eseguire la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata «anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».
La norma introduce il principio generale secondo il quale le notificazioni possono essere eseguite in via telematica, e completa il percorso di informatizzazione del processo civile iniziato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123(61).
Con l’art. 149-bis c.p.c. il D.l. n. 193/09 stabilisce che nel processo civile tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata determinando così il superamento del sistema dettato dal precedente art. 7 D.P.R. n. 123/2001, in virtù del quale per i soggetti abilitati(62)all’uso del Sici, l’indirizzo elettronico e la relativa casella di posta elettronica per il processo telematico, era quello fornito e gestito dal punto di accesso e comunicato al consiglio dell’ordine, ai rispettivi ordini professionali o all’albo dei consulenti presso il tribunale. Con riferimento, invece, ai soggetti non abilitati all’uso del Sici, l’indirizzo di posta elettronica presso cui eseguire le notificazioni telematiche, era esclusivamente quello «dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato»(63).
Diversamente dal sistema previgente, l’art. 149-bis c.p.c. consente l’esecuzione della notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata alla sola condizione che questo risulti da pubblici elenchi(64). Dunque, la semplice titolarità di un indirizzo di Pec, accompagnata dalla sua inserzione in un pubblico elenco, consente l’esecuzione di valide notifiche telematiche.
Con la nozione di “pubblico elenco” il legislatore si riferisce agli elenchi consultabili in via telematica e istituiti dall’art. 16, D.l. 29 novembre 2008 n. 185, che impone alle imprese costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi costituiti con legge dello Stato e alle amministrazioni pubbliche, di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificato(65)ad hoc.
La disposizione è destinata a trovare applicazione sia nel caso in cui la richiesta di notificazione abbia ad oggetto un documento elettronico, che nell’eventualità in cui la stessa sia relativa ad un documento cartaceo. Da ciò si evince il favor del legislatore per la forma di notificazione telematica consentendo all’ufficiale giudiziario di ricorrervi in autonomia rispetto ad una specifica richiesta di parte, la quale potrebbe anche non aver provveduto ad indicare l’indirizzo Pec del destinatario o aver espresso la diversa volontà di esecuzione dell’atto nelle forme cartacee.
L’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 149-bis, comma quarto, c.p.c., redige la relazione di notifica, di cui all’art. 148 c.p.c., con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, da individuarsi con decreto ministeriale. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate le ricevute di rinvio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e ai relativi allegati.
L’art. 4, comma 3-bis, D.l. 193/2009, convertito in L. 24/2010, ha introdotto, inoltre, l’obbligo per gli avvocati di comunicare, ai sensi dell’art. 16, settimo comma, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’Ordine di appartenenza l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della tenuta informatica dell’Albo degli Avvocati.
Gli indirizzi devono essere aggiornati con cadenza giornaliera e resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia. Alle parti che non hanno provveduto ad istituire e a comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento sono fatte presso la cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario.
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal D.l. 98 del 2011, il comma 3-bis dell’articolo 13 del D.P.R. 115/2002 sanziona il difensore che non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax negli atti processuali civili e in quelli tributari con l’aumento della metà del contributo unificato dovuto per quella causa.
La legge 12 novembre 2011, n. 183, cd. legge di stabilità 2012, approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265 ha, inoltre, aggiunto il comma 7-bis stabilendo che «L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente».
L’introduzione di specifiche sanzioni a carico dei Consigli dell’Ordine degli avvocati ha la funzione di rendere, nel più breve termine possibile, effettivo il ricorso alla posta elettronica certificata nei processi civili italiani.
Modifiche sono state apportate dalla legge di stabilità anche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53(66)“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”. La legge consente all’avvocato o al procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 c.p.c. e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto, di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale non solo a mezzo del servizio postale ma anche attraverso posta elettronica certificata, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
Inoltre, in relazione alle modalità attraverso le quali procedere alla notifica degli atti in proprio. Il comma 3-bis, dell’art. 3 oggi prevede che la notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi e che il notificante proceda con le modalità previste dall’articolo 149-bis c.p.c.
Una modifica di carattere prevalentemente formale ma che dimostra la preferenza accordata dal legislatore alle modalità di comunicazione e notificazione a mezzo posta elettronica certificata è quella dell’art. 136 c.p.c.(67)
La disposizione disciplina le comunicazioni da parte del cancelliere alle parti, ausiliari del giudice ovvero ai testimoni di quei provvedimenti per i quali il legislatore prevede tale forma di conoscenza. Il nuovo secondo comma di detta disposizione prevede che «il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
Soltanto nell’ipotesi in cui la legge disponga altrimenti oppure non sia possibile procedere con il ricorso alla posta elettronica certificata «il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica».
La legge di stabilità ha modificato altresì l’art. 133 c.p.c.(68)in relazione alle modalità di comunicazione della sentenza ad opera del cancelliere eliminandone il terzo comma che prevedeva la possibilità di comunicare il biglietto contenente il dispositivo della sentenza «a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi». L’eliminazione della disposizione comporta l’applicazione del disposto dell’art 136 c.p.c. e, dunque, la preferenza per il sistema di trasmissione tramite Pec anche della sentenza(69).
L’adeguamento alla posta elettronica certificata è, infine, previsto dal terzo comma(70)dell’art. 250 c.p.c. che, nel testo modificato(71), prevede che «l’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax».
10. Procedura di trasmissione
La procedura di trasmissione è disciplinata dagli artt. 5-11 D.P.R. n. 68/05, in virtù dei quali il messaggio di posta viene inviato dall’ufficiale giudiziario al gestore della posta elettronica certificata e da quest’ultimo direttamente trasmesso al destinatario o all’eventuale diverso gestore di cui si avvale, affinché provveda alla consegna nella casella Pec(72).
I messaggi di posta elettronica sono trasmessi su canali cd. sicuri e durante le fasi di trasmissione i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su apposito log dei messaggi per trenta mesi in modo da consentire alle parti di dimostrare eventuali disfunzioni del sistema.
Il D.m. n. 44 del 2011(73)all’art. 4, comma terzo, ha disposto la conservazione delle informazioni relative alla trasmissione della documentazione informatica su log per cinque anni.
La prassi mostra però che spesso i giudizi si concludono oltre trenta mesi ed hanno una durata maggiore, pertanto sarebbe opportuno prevedere la conservazione del log per periodi più lunghi.
La notificazione si considera perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella Pec del destinatario. Nessuna deroga è, dunque, introdotta al principio della ricezione, per cui l’atto si considera perfetto nel momento in cui l’oggetto di cui si vuol produrre conoscenza perviene nella sfera di disponibilità di quest’ultimo.
Al fine di integrare la presunzione di conoscenza è sufficiente che il documento sia reso disponibile all’indirizzo elettronico, a prescindere dalla circostanza che il destinatario l’abbia effettivamente scaricato, letto o visualizzato, e senza che a tal fine sia previsto alcun termine dilatorio.
In particolare, l’art. 13, primo comma, D.m. n. 44 del 2011, stabilisce che la trasmissione degli atti e dei documenti del processo da parte dei soggetti abilitati esterni, quali gli avvocati, e degli utenti privati deve essere effettuata tramite Pec ordinaria. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che gli atti e i documenti del processo si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della giustizia. Inoltre, la ricevuta di avvenuta consegna attesta l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le 14 ore il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
Bisogna, inoltre, considerare che, ove il gestore del mittente non riceva dal gestore del destinatario, nelle dodici ore successive all’inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, questo comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna.
Qualora entro le ulteriori dodici ore il gestore del mittente non abbia avuto la ricevuta di avvenuta consegna, inoltra al mittente un ulteriore avviso di mancata consegna del messaggio inviato, entro le 24 ore successive all’invio.
Alla luce di tali disposizioni, un avvocato che deposita un atto tramite Pec il giorno di scadenza, se non venisse accettato dal gestore di Pec del ricevente ne verrebbe a conoscenza solo 24 ore dopo il tentato deposito, e, quindi, a termine ormai scaduto.
L’avvenuto deposito degli atti telematici è provato dal rilascio, da parte del gestore di Pec del Ministero della giustizia agli avvocati, della ricevuta dei depositi effettuati, ai sensi dell’art. 13, comma secondo, D.m. n. 44 del 2011.
In ogni caso, le novità introdotte dal legislatore nel processo civile, la modifica alla legge professionale forense, in particolare la previsione che nell’Albo venga indicato, oltre agli altri dati anche il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’aumento del costo del diritto per la copia cartacea di atti e documenti del processo, al chiaro fine di disincentivare la richiesta a favore della copia digitale, il pagamento telematico dei contributi unificati, diritti di copia, competenze dell’ufficiale giudiziario, sono tutti segnali del favor del legislatore verso l’utilizzo dello strumento informatico nel nuovo processo civile e del principale ruolo che in tale ambito ha assunto la posta elettronica certificata.
11. Esperienze applicative
Le prime esperienze applicative del processo civile telematico in alcuni tribunali italiani(74)hanno dimostrato che il ricorso a mezzi telematici può determinare risultati positivi e rilevanti assicurando una maggiore celerità al sistema giustizia, ma la molteplicità di interventi e la convivenza di norme spesso contrastanti sul tema rende complicata la realizzazione del processo telematico in più ampia scala.
L’informatizzazione della giustizia e la disciplina del processo civile telematico hanno consentito l’utilizzo di strumenti telematici idonei a semplificare e abbreviare l’iter processuale, che rappresenta una realtà in molti uffici giudiziari.
Il decreto ingiuntivo telematico(75)costituisce la prima esperienza applicativa delle tecnologie predisposte per il processo civile telematico a valore legale.
Il processo ingiuntivo telematico ha ad oggetto solo una parte del procedimento monitorio in senso stretto, costituito dal complesso degli atti processuali compresi fra il ricorso per ingiunzione e l’emanazione del decreto ingiuntivo o del decreto di rigetto della domanda di ingiunzione, con esclusione di ogni fase successiva allo stesso.
L’avvocato deve procedere alla redazione del ricorso mediante l’utilizzo di un redattore che lo guidi nella scelta dell’atto e alla sua composizione. Al documento, completo di tutte le informazioni previste dalle norme codicistiche per la sua perfezione, deve essere allegata la procura alle liti e deve essere apposta la firma digitale.
Una volta conclusa la fase redazionale del ricorso, l’avvocato potrà accedere al sistema informativo dell’ufficio giudiziario interessato attraverso un punto di accesso qualificato che provvede alla trasmissione della busta digitale contenente il ricorso e gli allegati al gestore centrale del Ministero della giustizia. Il gestore centrale opererà l’invio dell’atto all’ufficio giudiziario interessato dal ricorso, certificandone nei confronti dell’utenza esterna la ricezione. L’ufficio giudiziario provvederà alla ricezione in automatico del ricorso, all’attribuzione del numero di ruolo, all’assegnazione al giudice, all’emissione del decreto ingiuntivo(76).
Tra gli strumenti idonei a semplificare lo svolgimento delle attività processuali vi è il software Polisweb. Tale sistema consente ad avvocati, cancellieri, giudici, periti e consulenti dei giudici di accedere via web a tutte le informazioni relative ai singoli procedimenti e salvate all’interno del cd. fascicolo d’ufficio informatico.
L’art. 14 del D.m. n. 44 del 2011 prevede le modalità di formazione del fascicolo informatico, precisando che i documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico sono identificati e la cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario deve provvedere ad effettuarne una copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico(77), apponendovi la firma digitale. Resta, tuttavia, in vigore l’obbligo di formazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, previsto dall’art. 12, comma terzo, D.P.R. n. 123 del 2001.
L’accesso al software Polisweb da parte degli avvocati è subordinato alla previa registrazione e detenzione di una firma digitale con certificato di autenticazione, attraverso cui è possibile collegarsi a Polisweb.
Lo stesso sistema consente anche l’accesso ai database dei registri della Corte di Cassazione.
Lo strumento consente agli avvocati di svolgere molte attività di cancelleria direttamente dal proprio studio ma modifica anche alcune delle attività dei magistrati.
In particolare, per i giudici è previsto uno strumento che permette di organizzare il lavoro, tenere sotto controllo scadenze monitorando le proprie attività: la cd. Consolle del giudice. Si tratta di una scrivania informatica dotata di un’interfaccia destinata a gestire l’agenda del giudice e fornirgli tutte le informazioni necessarie per il proprio operato in modo rapido ed autonomo(78).
In seguito alle novità introdotte in materia di semplificazione amministrativa e di utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra cittadino ed istituzioni e all’equiparazione dei messaggi di Pec alla raccomandata con ricevuta di ritorno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto di dover intervenire con la circolare n. 16 del 2010 per fornire precisazioni in ordine alle procedure di presentazione di ricorsi amministrativi.
La circolare, adottata il 28 aprile 2010, prevede che i ricorsi amministrativi alla Direzione generale del lavoro, ai sensi dell’art. 16 D.lgs. n. 124 del 2004(79), e al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del suddetto decreto legislativo(80), potranno essere inoltrati non solo mediante raccomandata, ma anche a mezzo posta elettronica purché sia certificata e nel rispetto delle direttive del 18 novembre 2005. I ricorsi telematici dovranno essere inviati agli indirizzi Pec che saranno opportunamente riportati in calce alle avvertenze dei provvedimenti adottati dalle Direzioni provinciali del lavoro e oggetto di ricorso medesimo.
L’obiettivo è quello di ottimizzare il tempo e ridurre i costi per le aziende.
Il medesimo strumento dovrà essere utilizzato anche per la trasmissione degli atti del ricorso tra gli uffici competenti coinvolti nel ricorso. I segretari del comitato, infatti, per procedere all’istruttoria dei ricorsi assegnati devono richiedere alle Direzioni provinciali del lavoro o agli enti previdenziali gli atti o i provvedimenti relativi all’accertamento che ha dato luogo al ricorso.
12. Alcune applicazioni della posta elettronica certificata nell’attività notarile
Tra i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell’elenco tenuto dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, oggi DigitPa, ai sensi dell’art. 14, comma secondo, D.P.R. n. 68 del 2005, vi è il Consiglio Nazionale del Notariato.
Il CNN, attraverso Notartel SpA, ha sviluppato la sua attività su due linee: non solo fornire ai notai servizi di qualità a costi controllati, ma anche interagire con la pubblica amministrazione nelle fasi dello sviluppo in campo telematico delle diverse attività e della realizzazione dei servizi telematici. Attraverso la Rete unitaria del Notariato, cd. Run, sono stati messi in rete gli studi notarili e le istituzioni notarili e si è provveduto ai collegamenti internet, ad assicurare domini di posta elettronica, a garantire l’accesso a banche dati interne ed esterne, a fornire servizi di visura, nonché ad avviare la trasmissione telematica degli atti alla pubblica amministrazione.
Ciascun notaio in esercizio, che ne abbia fatto richiesta, può essere dotato da Notartel SpA di una casella di posta elettronica certificata. Si ritiene opportuno, dunque, un esame di alcune delle funzioni e delle applicazioni concrete di tale strumento da parte dei notai.
a) Trasmissione testamenti.
Le prime applicazioni pratiche dello strumento della posta elettronica certificata da parte dei notai hanno avuto ad oggetto l’invio telematico degli atti testamentari al registro generale dei testamenti. Il vantaggio costituito dall’immediatezza dell’e-mail dovrebbe comportare una notevole diminuzione dei tempi per la registrazione e per la consultazione degli atti. La trasmissione dei testamenti mediante posta elettronica certificata ha valore giuridico ed è equiparata a una raccomandata con ricevuta di ritorno. I professionisti, infatti, si vedranno recapitare dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e della documentazione allegata. Nello stesso tempo, anche l’amministrazione destinataria invierà al mittente, tramite il proprio gestore(81), un’attestazione di effettuata o mancata consegna, con l’indicazione della data e dell’orario, a prescindere dall’apertura del messaggio. Le ricevute on line di ‘invio’ e ‘ricezione’ avranno valore giuridico nell’opposizione a terzi e, nel caso in cui andassero smarrite, è previsto inoltre, l’obbligo per il gestore di custodire le tracce informatiche delle operazioni svolte per ventiquattro mesi, in un apposito registro anch’esso informatico. Le tracce avranno lo stesso valore giuridico delle ricevute.
b) Procure.
Gli atti che possono essere rilasciati dal notaio in originale e che non devono essere custoditi, potranno avere la forma cartacea o informatica, dispiegando identici effetti legali. Una società potrà ottenere copia cartacea della contabilità informatica ovvero estratti su file delle scritture contabili sigillati con la firma digitale del notaio e inviarli via e-mail a tutte le proprie sedi, mentre finora le copie cartacee dei documenti dovevano essere spedite a mezzo posta. Analogo risparmio di tempo varrà per le procure.
c) Utilizzo pec per la stipulazione di atti con parti distanti.
Il 3 agosto 2009 è entrato in vigore il D.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 che ha modificato la legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull’Ordinamento del Notariato e degli archivi notarili e previsto la possibilità di formare digitalmente gli atti notarili e l’informatizzazione dei processi di conservazione dei documenti.
Il principale scopo della riforma è di garantire la piena equiparazione dell’atto pubblico(82), ex art. 2700 c.c., e della scrittura privata autenticata(83), ex art. 2703 c.c., redatti con strumenti informatici ai corrispondenti documenti cartacei. Dunque, oggi, il notaio ha la possibilità di scegliere fra varie opzioni per la redazione di un atto: si possono formare atti e copie in modo tradizionale, su supporto cartaceo, si può optare per la redazione solo su supporti digitali o si può ricorrere a soluzioni miste. Infatti, è possibile predisporre e sottoscrivere atti cartacei e fornire alle parti copie informatiche digitalmente firmate, così come estrarre copie cartacee di documenti informatici, autenticandoli con la firma tradizionale.
Le nuove tecnologie consentono, in particolare, anche la redazione e la stipulazione di atti notarili informatici nell’ipotesi in cui le parti si trovino in luoghi diversi. Persone diverse, sedute innanzi a notai diversi, potranno contemporaneamente perfezionare qualunque genere di atto e magari trasferire attraverso la posta elettronica certificata files sottoscritti digitalmente dai diversi notai, permettendo di ridurre in maniera sensibile i costi e i tempi necessari per conseguire il risultato voluto. L’atto a distanza, con due o più notai che ricevono rispettivamente proposta ed accettazione, pur sempre però da parte di clienti che appongono la sottoscrizione in loro presenza, sarà un utile strumento in particolare negli scambi internazionali.
d) Trasmissione pec all’organismo regionale di accreditamento degli atti ai quali non sia stato allegato l’Ace.
La legge regionale Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24(84)prescrive l’obbligo, per il notaio rogante, di trasmettere all’organismo regionale di accreditamento(85)copia dell’atto di trasferimento a titolo oneroso di diritti di proprietà aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio della regione Lombardia qualora non sia stato osservato l’obbligo di allegazione dell’Attestato di certificazione energetica. Le modalità tecniche di trasmissione non erano state espressamente disciplinate dalla legge regionale, tuttavia, per prassi consentita dall’organismo regionale di accreditamento, si considerava provvisoriamente adempiuto l’obbligo di trasmissione attraverso l’invio di una copia, non firmata, dell’atto in formato PDF a mezzo di posta elettronica.
Tale modalità di trasmissione non solo non assicurava alcuna certezza in ordine alla tempestività della trasmissione all’organismo di accreditamento, e all’autenticità della copia dell’atto inviata, che non possedeva alcun contenuto idoneo a tal fine, essendo priva anche della sottoscrizione del notaio rogante, ma contrastava anche con la lettera della disposizione che richiede espressamente che la copia da trasmettere sia una “copia conforme”.
Al fine di evitare tali inconvenienti il 21 settembre 2009, il Consiglio Nazionale del Notariato, il Comitato Regionale notarile Lombardo e Cestec SpA hanno stipulato una convenzione in base alla quale i notai che abbiano ricevuto un atto di trasferimento a titolo oneroso di unità immobiliari ricadenti nel territorio della regione Lombardia, ove non si sia ottemperato all’obbligo di allegazione dell’Ace, avranno l’obbligo di effettuare la trasmissione della copia dell’atto all’organismo regionale di accreditamento attraverso lo strumento della posta elettronica certificata.
e) Obbligo di Pec per le imprese. Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185(86), modificato e convertito in legge dall’art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto per le imprese costituite in forma societaria, per le pubbliche amministrazioni e per i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi(87)l’obbligo di istituire un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli enti pubblici sono invece tenuti a pubblicare i propri indirizzi Pec sull’Indice delle pubbliche amministrazioni. Tutte le comunicazioni tra enti pubblici, professionisti ed imprese possono avvenire via Pec, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne.
Tale legge, però, non fa riferimento solo alla Pec: in essa si è, infatti, previsto che, in alternativa, si può attivare un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali(88). Dal 29 novembre 2011 tutte le società iscritte al Registro delle imprese dovranno essere dotate di una casella di Posta elettronica certificata alla quale chiunque, comprese la pubblica amministrazione, potrà trasmettere comunicazioni destinate all’impresa.
Inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma secondo, della legge 24 novembre 2000, n. 340(89)e successive modifiche ed integrazioni, l’iscrizione di atti nel Registro delle imprese deve avvenire con modalità telematiche. Il sistema di pubblicità commerciale era già stato modificato con la legge 29 dicembre 1993, n. 580 prevedendo un elevato grado di informatizzazione, ma con le successive riforme è stato introdotto progressivamente l’obbligo di presentazione della documentazione in via telematica con ricorso alla firma digitale(90).
Questo obbligo riguarda tutti gli utenti del sistema e quindi anche le società che eseguono l’annuale deposito del bilancio e altri minori adempimenti pubblicitari. Gli atti e i moduli necessari vengono redatti e sottoscritti digitalmente dal professionista e inviati tramite posta elettronica certificata al Registro delle imprese che provvede ai richiesti adempimenti.
Questo sistema garantisce un notevole risparmio dei tempi e dei costi derivanti dall’adempimento della pubblicità commerciale nel Registro delle imprese.
(1) La trasmissione degli atti notarili a terze persone può avvenire in base alle disposizioni di legge ovvero in base ad accordi derivanti da un contratto d’opera professionale stipulato con l’interessato. Tale contratto può prevedere che il notaio proceda alla notifica al debitore ceduto di un documento contenente una copia autentica di una cessione del credito, affinché si producano gli effetti di cui all’art. 1264, comma primo, c.c., su incarico del richiedente.
(2) Su richiesta del mittente, il provider del destinatario può trasmettere una “ricevuta di recapito”, contenente la conferma dell’avvenuto perfezionamento della seconda fase, ovvero della circostanza che il messaggio è stato ricevuto dalla mail box del destinatario. Tale comunicazione non riguarda, però la terza fase in quanto il destinatario ben potrebbe omettere di trasferire il messaggio sul proprio computer. Tuttavia, sempre su richiesta del mittente, il client del destinatario può trasmettere altresì una “ricevuta di visualizzazione” contenente la conferma del fatto che il messaggio è stato trasferito sul computer del destinatario ed è stato visualizzato. Tale ricevuta può però essere emessa solo in seguito ad un’esplicita autorizzazione del destinatario. Cfr. CALVO, RONCAGLIA, CIOTTI e ZELA, Internet 2004. Manuale per l’uso della rete, Bari, 2003, p. 66 e ss.; ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica, Padova, 2000, p. 222.
(3) Cfr. NURZIA, «L’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne alle pubbliche amministrazioni», in Diritto dell’internet, 6, 2007, p. 597 e ss., nota a sentenza Tar Puglia, Bari, sez. II, 24 gennaio 2007, n. 229, nella quale il giudice amministrativo ha ritenuto che non può essere attribuita rilevanza alla trasmissione di un atto di interpello tramite e-mail, giacché non sussiste alcuna base normativa che fondi la presunzione di conoscenza, da parte del pubblico dipendente destinatario della comunicazione, discendente dall’invio all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato messogli a disposizione dall’amministrazione di appartenenza. Cfr. FALLETTI, La giurisprudenza in tema di valore probatorio della posta elettronica, in Diritto dell’internet e delle nuove tecnologie telematiche, a cura di Cassano - Cimino, Padova, 2009, p. 493 e ss.
(4) L’art. 12 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, “Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’art. 15, comma secondo, della L. 15 marzo 1997, n. 59, successivamente riprodotto nell’art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
(5) In tal senso FINOCCHIARO, La firma digitale. Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2000, p. 164 e ss.; GAMBINO, Art. 12. Trasmissione del documento, in Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti informatici e telematici, a cura di C.M. Bianca, in Leggi civ. Comm., 2000, p. 780.
(6) Così DELFINI, Il commercio elettronico, Padova, 2004, p. 133 e ss.; ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e D.P.C.M. 8 febbraio 1999, Padova, 2000, p. 224 e ss.
(7) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011.
(8) L’art. 45, comma secondo, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 prevede che «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore».
(9) Dubbi interpretativi sono stati però sollevati dalla dottrina circa il rapporto tra la nuova disciplina sulla trasmissione del documento informatico e il principio codicistico sancito dall’art. 1335 c.c. in forza del quale una dichiarazione si reputa conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario. La prevalente dottrina ritiene che l’ambito di applicazione dell’art. 1335 c.c. abbia ad oggetto non solo “l’indirizzo del destinatario” in senso fisico, ma si estenda anche all’indirizzo di posta elettronica. Inter alios GAMBINO, op. cit., p. 779, secondo il quale l’espressione “giungere all’indirizzo del destinatario” significa «non già l’incasellamento nella propria casella e-mail, contestuale al momento dello scaricamento elettronico dei messaggi, quanto piuttosto la ricezione da parte del provider»; TOSI, Il contratto virtuale: formazione e conclusione tra regole procedimentali comuni e speciali, in Commercio elettronico e servizi della società dell’informazione. Le regole giuridiche del mercato interno e comunitario: commento al D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, Milano, 2003, p. 199. Per indirizzo del destinatario può intendersi tanto il luogo risultante in concreto dalla sfera di domicilio e controllo del destinatario, quanto il luogo più idoneo alla ricezione «in base ad un criterio di collegamento ordinario di normale frequenza», quanto «il luogo pattiziamente fissato per l’inoltro delle comunicazioni o il domicilio eletto», pertanto anche l’indirizzo e-mail inserito su carta intestata o pubblicato su internet può essere considerato “indirizzo” ai sensi dell’art. 1335 c.c. Così TOSI, op. cit., p. 199.
(10) Nell’art. 48 del codice dell’amministrazione digitale si prevede, infatti, che «1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche».
(11) La posta elettronica certificata è regolata oggi da un insieme di norme. In particolare le disposizioni vigenti in materia sono: D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata”; D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “codice dell’amministrazione digitale”; D.m. 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”; Art. 16, D.l. 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione”, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2; D.P.C.M. 6 maggio 2009, “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di poste elettronica certificata assegnata ai cittadini”; art. 34 L. 18 giugno 2009, n. 69 “Assegnazioni di caselle dalle P.A. Regionali ai cittadini ed obbligo di pubblicazioni dell’indirizzo della P.A. nel sito”.
(12) Come espressamente previsto dall’art. 9, comma secondo, D.P.R. n. 68/2005.
(13) L’art. 14 D.P.R. n. 68/2005 dispone che i gestori di posta elettronica certificata siano iscritti in apposito elenco pubblico tenuto dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
(14) L’avviso di mancata consegna del messaggio deve essere comunicato dal gestore al mittente entro le ventiquattro ore successive all’invio dello stesso.
(15) La firma elettronica avanzata è generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l’integrità e l’autenticità delle ricevute stesse secondo modalità previste dalle regole tecniche.
(16) Così è previsto dall’art. 1, comma secondo, lett. c, D.P.R. n. 68/2005.
(17) Il riferimento temporale e la marca temporale sono generati dai gestori di posta elettronica certificata.
(18) CAMMAROTA, «La disciplina della posta elettronica certificata», in Giorn. dir. amm., 2005, p. 917 e ss.
(19) Ai sensi del terzo comma dell’art. 27 c.a.d., prima dell’inizio dell’attività, i certificatori sono tenuti a presentare al DigitPA una dichiarazione di inizio attività, anche per via telematica attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dallo stesso codice.
(20) Dall’entrata in vigore del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il 29 dicembre 2009 il Cnipa ha assunto la nuova denominazione “DigitPA” mantenendo inalterate le proprie funzioni.
(21) Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.
(22) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230.
(23) Il DigitPA procede ad un’istruttoria di accreditamento nel corso della quale valuta, tra gli altri, i requisiti di onorabilità, l’adeguatezza del personale, i processi atti a garantire la sicurezza dei dati e delle trasmissioni, l’esperienza del proponente nell’erogazione di servizi di analoga natura, la ridondanza ed i servizi messi in atto in caso di emergenza. Tutti i Gestori, in fase di accreditamento, assumono alcuni obblighi, sia nei confronti degli utenti che della DigitPA, tra i quali: rispettare i requisiti previsti dalle norme per lo svolgimento dell’attività di Gestore; dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall’attività di Gestore; fornire tutti gli aggiornamenti in merito alla struttura organizzativa, all’assetto societario, alle caratteristiche del servizio, all’organizzazione della sicurezza e alle sedi presso le quali il servizio viene erogato; consentire l’accesso, da parte degli incaricati della DigitPA, alle sedi dedicate all’erogazione del servizio, affinché gli stessi possano esercitare l’attività di vigilanza.
(24) L’art. 1, lett. m, D.P.R. 68/2005 definisce il virus informatico come un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale, o l’alterazione del loro funzionamento.
(25) Il decreto contenente “Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33, L. 18 giugno 2009, n. 69 è stato pubblicato in G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011, suppl. ord. n. 8.
(26) Come stabilito dall’art. 4, comma sesto del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
(27) L’art. 9, comma secondo, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 prevede che «la busta di trasporto è sottoscritta con firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’art. 17».
(28) La posta elettronica trasmette, non sottoscrive i documenti. Cfr. PENZO DORIA, La firma elettronica del quinto tipo, in Altalex, quotidiano di informazione giuridica, www.altalex.com.
(29) Come previsto dall’art. 1, lett. a, D.m. 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”.
(30) Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, cd. decreto anti-crisi, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” è stato poi modificato e convertito in legge dall’art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.
(31) Il D.P.C.M. 6 maggio 2009, recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, ha previsto che al cittadino che ne faccia richiesta, la presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l’affidatario del servizio, assegni un indirizzo di posta elettronica certificata.
(32) L’art. 34 L. 18 giugno 2009, n. 69 ha integrato l’art. 54 del codice dell’amministrazione Digitale prevedendo altri due commi. Il primo dei quali, comma 3-bis, ha sancito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali entro il 30 giugno 2009 un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del c.a.d. L’altro comma, 4-bis, ha disposto l’obbligo, da adempiersi entro il 31 dicembre 2009, di pubblicazione su siti istituzionali delle P.A. il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Infine, l’art. aggiunto all’art. 6 del c.a.d. il comma 2-bis che prevede la facoltà delle pubbliche amministrazioni regionali e locali di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
(33) Diversi però sono i termini entro i quali le imprese, le pubbliche amministrazioni e i liberi professionisti dovranno adempiere all’obbligo previsto dal suddetto decreto anticrisi. Le società costituite dopo l’entrata in vigore del decreto, ovvero dopo il 29 novembre 2008, dovranno indicare il proprio indirizzo di Pec nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese, mentre le società già costituite a quella data hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di Pec entro il 29 novembre 2011. Invece è anticipato al 29 novembre 2009 il termine entro il quale i liberi professionisti sono tenuti a comunicare il loro indirizzo Pec ai rispettivi ordini o collegi. Le pubbliche amministrazioni che non sono già dotate di una casella di posta elettronica certificata devono istituirne una per ciascun registro di protocollo e devono darne comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione il quale provvede alla relativa pubblicazione in un elenco consultabile in via telematica.
(34) Rubricato “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”. Cfr. BRESCIA - LICCARDO, Processo telematico, in Enc. Giur., Roma, 2006.
(35) GALGANO, «Realtà e apparenza nell’incremento della litigiosità», in Contr. impr., 1993, 1, p. 330.
(36) L’attenzione crescente del legislatore italiano per l’informatica giuridica ha consentito la distinzione tra due orientamenti nell’ambito degli studiosi del processo civile, da un lato, vi è chi sostiene e guarda con favore l’informatizzazione del processo, dall’altro, chi considera la giustizia civile distante dall’informatica. Cfr. FERRARI, «Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative», in Riv. dir. proc., 2010, p. 1379.
(37) Nell’ambito della legislazione di semplificazione amministrativa si menziona l’art. 15, comma 2, L. 15 marzo 1997, n. 59, cd. legge Bassanini, che riteneva «validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, gli atti e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici» dando così l’avvio alla costruzione del cd. e-governament.
(38) Come risulta dal testo della relazione illustrativa al D.P.R. n. 123/2001.
(39) Cfr. FIORIGLIO, Temi di informatica giuridica, Padova, 2004, p. 192 e ss.
(40) Il dominio giustizia è anche denominato Rete unitaria della giustizia (Rug) gestita autonomamente dal Ministero della giustizia e fa parte della cd. Rupa, la Rete unitaria della pubblica amministrazione.
(41) Art. 1, D.m. 24 maggio 2001.
(42) Il “sistema informatico” si basa, come disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 123/2001, sul “Sistema informatico civile”, cd. Sic.
(43) Per Punto di accesso si intende la struttura tecnicoorganizzativa, collegata per il tramite del Servizio Pubblico di Connettività al Gestore centrale, capace di garantire ai propri utenti, una tecnologica certezza in ordine alle attività di trasmissione e ricezione degli atti, condizione necessaria per un sistema che vuole assicurare valore legale alle attività compiute dai suoi attori. INTRAVAIA, Processo civile telematico: Disciplina normativa e infrastruttura tecnologica, in Elementi di informatica giuridica, a cura di Jori, Torino, 2006. Il Pda è definito dall’art. 2, lett. b del D.m. 17 luglio 2008 n. 33009 come la «struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati, esterni al Sici i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di posta elettronica certificata, secondo le regole tecnico operative» dettate dallo stesso D.m.
(44) Per Gestore centrale si intende il punto unico di interazione, a livello nazionale, tra i vari uffici giudiziari e i soggetti abilitati alla relazione dall’esterno con il dominio giustizia. Il Gestore centrale provvede in particolare alla gestione del flusso degli atti indirizzati agli uffici giudiziari e dagli stessi prodotti, conservandone traccia insieme alla marca temporale, consentendo in ogni momento il riscontro delle transazioni operate; trasmette inoltre i documenti informatici ricevuti dall’ufficiale giudiziario competente. Il Gestore centrale è struttura tecnico organizzativa del Ministero della giustizia posta al servizio di tutti gli utenti del processo.
(45) Il gestore centrale è definito dall’art. 2, lett. b, D.m. 17 luglio 2008, n. 33009 come la «struttura tecnicoorganizzativa che, nell’ambito del dominio giustizia, come definito dall’art. 1, comma 1, lett. e del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, fornisce servizi di accesso al Sici ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il Sici ed i soggetti abilitati, secondo le norme riportate» nello stesso decreto.
(46) La comunicazione consiste nella partecipazione di notizie relative a fatti e atti processuali effettuata dal cancelliere. Come la notificazione, anche la comunicazione è data dalla trasmissione di una notizia ad uno o più destinatari, ma si distingue dalla prima poiché non si attua necessariamente con l’intermediazione di un organo, risolvendosi dunque in una partecipazione di notizie non mediata. Con la conseguenza che anche laddove il comunicante utilizzi, nella trasmissione, l’attività di un estraneo, quest’ultimo è da considerarsi un mero ausiliario. Ulteriore differenza tra comunicazione e notificazione è che la prima qualora non riguardi un mero fatto, non ha lo scopo di assicurare la conoscenza integrale dell’atto o del provvedimento che ne è oggetto, bensì di fornirne una notizia sintetica ed essenziale. L’art. 136 c.p.c. prevede che la comunicazione possa eseguirsi in tre diverse forme: attraverso la consegna diretta dal cancelliere al destinatario che ne rilascia ricevuta; tramite la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario; ovvero mediante modalità tecnologiche. Con riferimento a tale ultima modalità è prevista la possibilità per il cancelliere di effettuare tutte le comunicazioni a mezzo telefax ovvero a mezzo posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi. Per le comunicazioni, a differenza di quanto previsto in tema di notificazioni, a partire dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, fino all’ultima riforma attuata con la L. 22 ottobre 2010, n. 24, il richiamo normativo è rivolto solo alla posta elettronica ordinaria e tale è rimasto per tutte le norme del codice di procedura civile che regolano il fenomeno delle comunicazioni. Cfr. BALENA, Notificazione e comunicazione, in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, Torino, 1995, p. 259; PUNZI, Delle comunicazioni e notificazioni, in Comm. al c.p.c., diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 1438.
(47) La notificazione è un mezzo di produzione e diffusione di conoscenza, che si caratterizza, a differenza dai fenomeni pubblicitari, per la predeterminazione della direzione in cui si vuole produrre tale effetto. Cfr. MARTINETTO, Notificazione (diritto processuale civile), in Nov. dig. it., Torino, 1965, p. 398; PUNZI, Notificazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol. XXVIII, Milano, 1978, p. 398.
(48) Casella di posta elettronica certificata per il processo telematico.
(49) Cfr. BISI - RANDAZZI, La posta elettronica e la posta elettronica certificata, in Telematica giuridica. Utilizzo avanzato delle nuove tecnologie da parte del professionista del diritto, Milano, 2005.
(50) GIORGETTI, Notifiche e comunicazioni informatiche, in A.A. V.V. Informatica e diritto, Napoli, 2007, p. 132 e ss.
(51) Il suddetto decreto legge è stato convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24, recante Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, e volto a dettare misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia. Tale provvedimento dispone che mediante uno o più decreti del Ministero della giustizia, da emanarsi di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella P.A. e il Garante per la protezione dei dati personali, vengano individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
(52) Il decreto del Ministero della giustizia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 18 maggio l’art. 35, comma secondo, di tale decreto prevede che il previgente sistema di processo telematico basato su Cpecpt rimarrà in vigore per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi non oltre il 18 novembre 2011.
(53) I dati trattati in ciascuna causa sono considerati “sensibili” ai sensi della legge sulla privacy e sono specificamente regolamentati nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni non possono essere conosciute da chiunque ma solo dalle parti in giudizio, dal giudice e dai suoi ausiliari. Per questa ragione la Rete unitaria della giustizia è un sistema chiuso e inaccessibile dall’esterno, così che l’accesso ai dati in esso contenuti è riservato solo ai soggetti che si trovano all’interno del sistema stesso, cd. soggetti abilitati interni. L’accesso ai dati ed ai servizi della Rug è consentito anche però ad alcuni soggetti abilitati esterni, quali avvocati e consulenti del giudice.
(54) SALA, «E-mail, Pec, Cpecpt, caratteristiche e differenze», in Immobili e proprietà, 2009, 11, p. 717 e ss.
(55) In corso di pubblicazione di queste pagine è intervenuta una ulteriore modifica al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile e l’impiego della Pec, ad opera della L. 12 novembre 2011, n. 183. La legge ha risolto alcuni dubbi interpretativi, modificando l’art. 170 c.p.c. e consentendo il ricorso alla Pec per tutte le comunicazioni ivi dicìsciplinate.
(56) Cfr. SALA, «Il processo telematico alla luce del D.m. 44/2011», in Immobili e proprietà, 2011, 10, p. 647 e ss. In questo modo, si dovrebbe giungere alla conclusione che l’avvocato dovrà utilizzare: la Pec ordinaria per comunicare ai sensi dell’art. 170, primo comma, c.p.c.; la Cpecpt per comunicare ai sensi dell’art. 170, commi secondo e terzo, c.p.c. Prima della recente riforma era previsto che le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento potessero essere effettuate a mezzo telefax o anche posta elettronica nel rispetto della normativa relativa alla trasmissione di documenti informatici, solo su espressa autorizzazione del giudice e relativa a singoli atti. Oggi questa parte è stata interamente abrogata al fine di garantire il più ampio ricorso allo strumento della posta elettronica certificata che deve divenire il mezzo ordinario di comunicazione e trasmissione della documentazione all’interno del processo civile.
(57) L’art. 4, comma secondo, prevede che «Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
(58) FERRARI, «Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative», in Riv. dir. proc., 2010, II, p. 1389 - 1390.
(59) La legge 12 novembre 2011, n. 183 ha modificato l’art. 125 c.p.c. sostituendo all’obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata da parte dell’avvocato in tutti gli atti di parte, quello di indicare l’indirizzo comunicato al proprio ordine. Non è più sufficiente che l’avvocato indichi un indirizzo di posta elettronica certificata personale, ma necessario che venga sempre indicato quello comunicato al Consiglio dell’ordine.
(60) La nullità dell’atto di citazione è tuttavia sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto ovvero, se il convenuto non si costituisce in giudizio, dalla rinnovazione dell’atto di citazione che, in tale ipotesi, il giudice deve disporre d’ufficio ex art. 164, comma secondo, c.p.c.
(61) Si tratta del regolamento sull’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e in quello davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.
(62) Quali difensori, esperti e ausiliari del giudice.
(63) Art. 7 D.P.R. n. 123 del 2001.
(64) Il D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 ha previsto la possibilità di effettuare notifiche anche ad indirizzi non risultanti da pubblici elenchi purchè accessibili alle pubbliche amministrazioni.
(65) Tuttavia, il generico richiamo alla nozione di pubblico elenco induce a ritenere che, rispetto alle categorie menzionate dal suddetto art. 16, la possibilità di procedere presso l’indirizzo reso pubblico si riferisca non solo alle vicende inerenti all’attività professionale esercitata, ma anche a quelle personali.
(66) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2011, n. 20.
(67) L’articolo 136 c.p.c. era già stato modificato nella parte in cui prevedeva la comunicazione elettronica del biglietto di cancelleria con la legge n. 263 del 2005 e con il D.l. n. 138 del 2011. Il nuovo testo, però, oltre ad indicare l’ordine di priorità come precisato nel testo, prevede che le comunicazioni elettroniche devono avvenire con posta elettronica certificata e non soltanto posta elettronica come era consentito secondo il previgente testo.
(68) L’art. 133 c.p.c. rubricato “Pubblicazione e comunicazione della sentenza”, prevede che «La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite». Il comma: «L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso» è stato aggiunto dall’art. 2, comma tre, lett. a, del D.l. n. 32 del 2005 e successivamente abrogato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
(69) L’art. 17 del regolamento n.123 del 2001 riguardo la trasmissione della minuta della sentenza pronunciata da organi collegiali, dispone che la «trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della sentenza stessa, redatta come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, è effettuata ai sensi dell’art. 119 della norma di attuazione al codice di procedura civile». La trasmissione della sentenza tra il giudice e la cancelleria avverrà mediante strumenti di posta elettronica certificata che diano garanzie di sicurezza e integrità del provvedimento trasmesso.
(70) Il terzo comma dell’art. 250 c.p.c. prevedeva: «L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Il difensore, che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata, deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento».
(71) L’art. 250 c.p.c. è stato sostituito dalla lett. h, comma uno, art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal 1 gennaio 2012 ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell’art. 36 L. n. 183 del 2011.
(72) Tale procedimento, tuttavia, «sembra avere razionalità applicativa solo ove utilizzato per l’effettuazione della prima notifica al convenuto, altrimenti verificandosi un’illogica situazione per cui il ricorso alle notificazioni o comunicazioni dell’ufficiale giudiziario verrebbe a verificarsi pur essendo possibile il ricorso alle ben più celeri notifiche ad opera delle cancellerie». In tal senso si è espresso il Consiglio Superiore della Magistratura nel parere del 11 gennaio 2010, sul D.l. 29 dicembre 2009, n. 193, in Foro it., 2010, III, p. 103.
(73) Il decreto è stato modificato parzialmente da D.m. 15 ottobre 2012, n. 209 ma non con riferimento al periodo di conservazione della documentazione informatica.
(74) La prima esperienza di processo civile telematico risale al 2006 ed è stata realizzata nel Tribunale di Milano, limitata tuttavia al rito monitorio, deposito di ricorsi per decreto ingiuntivo e successiva pronuncia da parte del giudice, cui hanno fatto seguito altri tribunali della Lombardia quali Cremona e Mantova, nonché i tribunali di Bologna, Padova, Verona, Venezia, Napoli, Roma e Catania.
(75) LICCARDO, Il decreto ingiuntivo telematico, in Il procedimento d’ingiunzione, a cura di Capponi, Bologna, 2009, p. 709 e ss.; PACCHIOLI - PAPPALARDO, «Il decreto ingiuntivo telematico con valore legale: l’esperienza del tribunale di Milano», in Diritto dell’internet, 2007, 2, p. 203 e ss.; SIGNORI, «Processo civile telematico al banco di prova: l’utilizzo del decreto ingiuntivo telematico», in Immobili e proprietà, 2007, 6, p. 380 e ss.
(76) La L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha modificato l’art. 642, secondo comma, c.p.c. introducendo una nuova ipotesi di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Il legislatore individua oggi tre gruppi di fattispecie nelle quali ritiene meritevole la forza esecutiva dell’ingiunzione senza contraddittorio: quando la pretesa si fondi su determinati atti elencati dal primo comma dell’art. 642 c.p.c.; quando vi sia un grave pericolo nel ritardo dell’esecuzione; quando l’obbligazione sia comprovata da documentazione firmata dal debitore. Solo nella prima ipotesi il giudice è tenuto a dare la provvisoria esecuzione, nelle altre ipotesi è lasciata all’autorità giudiziaria un potere discrezionale. Il primo comma dell’art. 642 c.p.c. prevede la concessione dell’esecutorietà provvisoria ai decreti fondati su cambiale, assegno bancario e circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma deve essere coordinato con le novità introdotte dalla L.N. 52/2006 in tema di titolo esecutivo e con l’integrazione citata del secondo comma dell’art. 642 c.p.c. Il principale problema interpretativo riguarda la natura tassativa o meno dell’elenco. L’orientamento prevalente della dottrina ritiene che l’elencazione sia solo esemplificativa. Vi rientrano le scritture private anche non autenticate firmate dal debitore e dunque allo stesso riconducibili. Vi rientrano senza dubbio i documenti con firma elettronica non fondata su certificati qualificati. Si ritiene possibile per il giudice, previa valutazione delle caratteristiche di attendibilità del documento, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, quando risulti comprovato il diritto del creditore. Tale valutazione potrà dunque riguardare innanzitutto le e-mail inviate attraverso posta elettronica certificata, nonché la posta elettronica ordinaria e finanche gli short messages inviati tramite telefono cellulare o scambio di consensi nelle chat line. Cfr. ZUCCONI - GALLI - FONSECA, «La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 1, p. 175 e ss.
(77) L’art. 12, comma secondo, del D.P.R. 123/2011 prevede che «Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisisti su supporto cartaceo l’inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l’operazione non sia eccessivamente onerosa». In particolare, è qualificata eccessivamente onerosa, dall’art. 13, comma quarto, dello stesso decreto, l’estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, quando il formato del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui all’art. 3, comma terzo, ovvero se il numero di pagine da copiare è superiore a venti. L’art. 14 del D.m. 44/2011 ha però eliso il limite di onerosità, pertanto allo stato le cancellerie saranno gravate dalla digitalizzazione totale delle parti cartacee dei fascicoli di causa.
(78) BASOLI, Strumenti per l’organizzazione del lavoro del magistrato, in Tecnologia, organizzazione e giustizia, Bologna, 2004, p. 262; FERRARI, «Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative», cit., p. 1393.
(79) L’art. 16 rubricato “Ricorso alla direzione regionale del lavoro” stabilisce che «nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all’articolo 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell’articolo 17. (2) Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanzaingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. (3) Il termine di cui all’articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione».
(80) L’art. 17 rubricato “Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro” prevede, inoltre, che «Presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell’Inps e dal Direttore regionale dell’Inail. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. (2) Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanzaingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. (3) Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali».
(81) Il gestore di posta elettronica certificata è un soggetto, pubblico o privato, iscritto in un apposito elenco custodito dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
(82) Per quanto riguarda l’atto pubblico informatico il nuovo art. 47-ter L.N. precisa che questo è ricevuto dal notaio secondo le forme ordinariamente previste dall’art. 47 L.N. ed è da questi letto mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici.
(83) Per quanto attiene alle scritture private autenticate, il nuovo art. 47-bis, comma secondo, L.N. stabilisce che vi si applichi l’art. 25 del c.a.d., in virtù del quale l’autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
(84) L’obbligo è previsto dall’art. 1, comma 17-novies, della L.r. Lombardia 11 dicembre 2006 n. 24, come modificata e integrata dalla legge 29 giugno 2009, n. 10.
(85) Oggi l’organismo regionale di accreditamento è la Cestec SpA.
(86) Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, cd. decreto anti-crisi, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14, è stato poi modificato e convertito in legge dall’art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.
(87) Diversi però sono i termini entro i quali le imprese, le pubbliche amministrazioni e i liberi professionisti dovranno adempiere all’obbligo previsto dal suddetto decreto anticrisi. Le società costituite dopo l’entrata in vigore del decreto, ovvero dopo il 29 novembre 2008, dovranno indicare il proprio indirizzo di Pec nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese, mentre le società già costituite a quella data hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di Pec entro il 29 novembre 2011. Invece è anticipato al 29 novembre 2009 il termine entro il quale i liberi professionisti sono tenuti a comunicare il loro indirizzo Pec ai rispettivi ordini o collegi. Le pubbliche amministrazioni che non sono già dotate di una casella di posta elettronica certificata devono istituirne una per ciascun registro di protocollo e devono darne comunicazione al Centro Nazionale per l’Informatica nella pubblica amministrazione il quale provvede alla relativa pubblicazione in un elenco consultabile in via telematica.
(88) In virtù dell’equivalenza, disposta dall’art. 48 c.a.d., della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione a mezzo posta, la diffusione degli indirizzi di Pec prevista dal decreto anticrisi permetterà alle imprese alle P.A. e ai liberi professionisti di notificare atti legali contratti e altri documenti mediante la propria casella di posta elettronica con un notevole risparmio in termini di costi e tempi.
(89) L’art. 31 L. n. 340 del 2000 è rubricato “Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità” e prevede al secondo comma che «Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del Registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l’assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».
(90) L’iscrizione di atti nel Registro delle imprese deve avvenire a decorrere dal primo aprile 2010 mediante Comunicazione unica per la nascita d’impresa come
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