L’atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell’informazione - i profili processualistici dell’atto pubblico
Premessa
di Ferruccio Auletta
Il modulo di ricerca esamina, attraverso sei saggi, i profili processualistici dell’«atto notarile». È questa la formula - «atto notarile» - che nei titoli dei saggi, così come di alcuni paragrafi, è utilizzata accanto a quella, posta in rapporto di species ad genus, di «atto pubblico», per evidenziare come, tra le manifestazioni possibili dell’attività notarile, i momenti di rilevanza processuale coinvolgano sia l’atto pubblico, di cui bisogna riconoscere il ruolo centrale sotto più aspetti, sia altre manifestazioni dell’attività notarile, come gli atti di autenticazione (si pensi alla scrittura privata autenticata dal notaio) e la formazione di estratti autentici (si pensi alla prova scritta richiesta come requisito di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo; o all’intervento nell’espropriazione forzata di creditori non titolati il cui credito risulti dalle scritture di cui all’art. 2214 cc.). Oltre alla formula «atto notarile» si è talora utilizzata la formula «atto del notaio», al fine di poter ricomprendere anche le ipotesi in cui il notaio compie, nel processo o per il processo, attività non proprie ma delegate (si pensi alla delega di funzioni nella vendita forzata).
Coerentemente con questa premessa terminologica, i saggi si intitolano: 1) L’atto notarile come strumento per la tutela dei diritti nel processo di cognizione (piena e sommaria); 2) L’atto notarile come strumento per la tutela esecutiva dei diritti; 3) L’atto del notaio quale atto per il processo: il notaio come ausiliario del giudice; 4) L’atto del notaio quale atto del processo esecutivo: la delega di funzioni nella vendita forzata; 5) L’atto del notaio nell’ambito della giurisdizione volontaria; 6) L’atto notarile quale strumento di prevenzione o di risoluzione della lite.
Il primo saggio affronta la funzione di documentazione del notaio, rilevante ai fini processuali sia nell’ambito del processo a cognizione piena, quale fonte di prova legale, sia nell’ambito del procedimento monitorio, in cui può rappresentare la prova scritta, quale requisito speciale di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo. La funzione di documentazione del notaio si realizza oggi anche mediante la formazione dell’atto notarile informatico, che ricomprende sia l’atto pubblico redatto con modalità informatiche, sia la scrittura privata autenticata mediante l’utilizzo di modalità informatiche. La corretta osservanza delle modalità informatiche prescritte dalla legge consente infatti di attribuire alle due tipologie di atti informatici la medesima efficacia probatoria dei corrispondenti atti cartacei. In una prospettiva de iure condendo, si esaminano anche recenti proposte volte ad attribuire al notaio l’assunzione di mezzi di prova.
Il secondo saggio affronta il tema dell’efficacia esecutiva dell’atto pubblico notarile e della scrittura privata autenticata dal notaio, con spunti di riflessione sul possibile ampliamento dell’efficacia esecutiva di quest’ultima (specialmente quando essa sia conservata a raccolta dal notaio). Questi temi sono occasione per proporre di valorizzare la spedizione in forma esecutiva dell’atto pubblico e, in prospettiva, della scrittura privata conservata a raccolta dal notaio, oltre che il ruolo della cauzione come strumento per calmierare, ove necessario, l’efficacia di titolo esecutivo per il rilascio riconosciuta in via generale all’atto pubblico. La spedizione in forma esecutiva potrebbe, entro limiti precisi, essere subordinata anche ad un controllo di tipo sostanziale rimesso alla perizia del notaio. Si esamina, inoltre, l’utilizzazione dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. come titolo di legittimazione all’intervento nell’espropriazione forzata.
Il terzo saggio si occupa dell’atto del notaio quale atto per il processo, espressione con cui si ha riguardo alle ipotesi in cui il notaio opera come ausiliario del giudice, nel compimento di funzioni ora proprie, come la formazione di estratti autentici, ora delegate, come potrebbe avvenire, secondo una recente proposta, per l’assunzione di mezzi di prova. Questa duplice veste del notaio è coerente con il suo ruolo che emerge dall’ art. 68 c.p.c.: da un lato egli appartiene alla categoria degli “esperti” di una determinata arte o professione, ai quali, secondo il 1° comma dell’articolo, si possono rivolgere il giudice, il cancelliere e l’ufficiale giudiziario; dall’altro, egli è espressamente indicato dal 2° comma dell’articolo come l’unico soggetto a cui il giudice (e non anche gli altri soggetti di cui al 1° comma) «può commettere … il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge». Nell’ambito delle funzioni delegate al notaio dall’autorità giudiziaria si è dedicata un’autonoma trattazione, il quarto saggio, all’ipotesi che il notaio, come ausiliario, eserciti funzioni delegate dal giudice dell’esecuzione, ciò che avviene rispetto alla delega della vendita forzata dei beni immobili e dei beni mobili registrati. Si è pertanto approfondito se il notaio abbia la veste di ausiliario o sia invece, come parte della dottrina ha sostenuto, un sostituto che eserciti funzioni processuali proprie. La qualificazione del notaio come ausiliario che esercita funzioni delegate dal giudice dell’esecuzione e la duplice natura degli atti che egli compie, normalmente atti pubblici ma al contempo atti del processo esecutivo, permettono di attribuire al notaio, in forza dell’abilitazione al compimento di queste attività che egli riceve anche dall’art. 1, 2° comma, n. 4 lett. c, L.N., un ruolo peculiare rispetto agli altri professionisti delegabili. Si può infatti pensare che le garanzie previste nello svolgimento della vendita forzata debbano essere integrate da quelle prescritte al notaio nel compimento delle sue funzioni. Il saggio prende poi in esame la recente proposta di delegare al notaio anche la pronuncia del decreto di trasferimento.
Sulla scia dei due precedenti saggi, che esaminano funzioni proprie del notaio e funzioni a lui delegate, il quinto saggio esamina alcune manifestazioni dell’attività del notaio nell’ambito della giurisdizione volontaria, che sono ora espressione di funzioni proprie, ora di funzioni delegate. Si affrontano, pertanto, i principali aspetti della formazione dell’inventario (dando atto del nuovo 4° comma dell’art. 769 c.p.c.), della vendita dei beni di minori, interdetti, inabilitati, e della divisione affidata al notaio. In questo contesto si dà atto anche della recente proposta di introdurre la possibilità che la domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia presentata dinanzi al notaio.
Infine, non poteva mancare uno studio dedicato all’atto del notaio quale strumento di prevenzione o di risoluzione della lite, tema affrontato dal sesto saggio. Il saggio pone in luce la funzione preventiva delle liti assolta dal notaio attraverso il controllo di legalità dell’atto e l’indagine sulla volontà delle parti. Si prendono poi in esame le disposizioni del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel cui ambito possono essere individuate almeno tre distinte modalità di intervento del notaio: l’attività di autenticazione del verbale di conciliazione; l’attività di mediatore; l’attività di mediatore e di notaio autenticante al tempo stesso. Anche in questo saggio non manca uno sguardo volto a prospettive de iure condendo.
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