Atto di destinazione di bene immobile ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. e di trasferimento in ottemperanza ad accordi in sede di separazione personale dei coniugi
Atto di destinazione di bene immobile ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. e di trasferimento in ottemperanza ad accordi in sede di separazione personale dei coniugi(*)
di Giuseppe Minniti
Notaio in Roma
e di Carmine Romano
Notaio in Napoli
Premesso:
- che con verbale di separazione consensuale omologato in data … dal Tribunale di … n. … i coniugi signori Tizio e Caia si sono legalmente separati; il provvedimento in oggetto resta allegato a questo atto sotto la lettera “A”;
- che, come risulta dagli accordi regolanti gli aspetti economici e patrimoniali contenuti nel verbale di separazione, i predetti coniugi, al fine di sostituire la prestazione patrimoniale periodica dovuta dallo stesso Tizio a titolo di mantenimento, hanno convenuto quanto segue:
a. l’obbligo a carico di Tizio di destinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645-ter c.c., l’appartamento di sua proprietà, attualmente adibito a casa coniugale, meglio descritto al successivo articolo 1, al soddisfacimento delle esigenze abitative del figlio minore Tizietto, nato a … il … e residente in alla Via … , sino al compimento del ciclo di studi ed al raggiungimento dell’autosufficienza economica, e comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età;
b. il trasferimento della proprietà della predetta “casa coniugale” a beneficio di Caia alla cessazione del vincolo di destinazione, secondo quanto disposto al successivo articolo 4;
- che gli stessi coniugi, signori Tizio e Caia, intendono ora dare attuazione agli impegni, come sopra assunti in sede di separazione consensuale;
tutto ciò premesso e confermato
a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Vincolo di destinazione - Il signor Tizio, in ottemperanza agli accordi presi in sede di separazione personale dei coniugi, destina allo scopo citato in premessa, ed in prosieguo meglio precisato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645-ter c.c., a favore del figlio Tizietto, nato a … il … e residente in … C.F. … il seguente bene immobile, sito in Comune di … e precisamente:
(descrizione del bene e dati catastali)
Art. 2) Interesse perseguito - L’immobile in oggetto è destinato a far fronte alle esigenze abitative ed economiche di Tizietto, allo scopo di realizzare gli interessi di cui in premessa, e segnatamente di contribuire al suo mantenimento, assicurandogli una abitazione, con i relativi arredi, fino al completamento del ciclo di studi dallo stesso intrapreso ed al raggiungimento della autosufficienza economica.
Art. 3) Effetti - L’immobile in oggetto sarà suscettibile di azioni esecutive solo nei limiti fissati dall’art. 2645-ter c.c., salvo il disposto dell’art. 2915 c.c.-. Il bene oggetto di destinazione ed i relativi frutti, nonché le pertinenze e gli eventuali ampliamenti ed accessioni, saranno amministrati, e dovranno essere impiegati, dallo stesso signor Tizio, fino al trasferimento di cui in prosieguo, per la realizzazione del fine di destinazione, e per il conseguimento dello scopo cui sono destinati.
Art. 4) Durata - Il vincolo di destinazione, come sopra disposto, permarrà fintanto che Tizietto non abbia ultimato il proprio ciclo di studi e non si sia avviato ad una attività lavorativa, raggiungendo l’autosufficienza economica; ovvero, in ogni caso, fino al compimento, da parte dello stesso Tizietto, del trentacinquesimo anno di età; esso si estinguerà pertanto al raggiungimento dello scopo, come sopra individuato, ovvero per lo scadere del suddetto termine, per decesso del beneficiario Tizietto, o per le altre cause di legge.
Dell’avvenuta estinzione del vincolo di destinazione, e del conseguente prodursi degli effetti del trasferimento di cui in prosieguo, verrà data pubblicità mediante apposito atto, al quale i comparenti si obbligano fin d’ora ad intervenire.
Art. 5) Ulteriori modalità attuative della destinazione - Nel caso in cui le esigenze abitative di Tizietto dovessero mutare, il vincolo in oggetto resterà efficace, consentendo un diverso utilizzo dell’immobile, comunque finalizzato al perseguimento del fine di destinazione come sopra individuato. In particolare, in tale evenienza l’immobile in oggetto potrà essere concesso in godimento a terzi, per un periodo non eccedente la durata del vincolo, come meglio precisata nel precedente art. 4, ed i relativi proventi dovranno essere destinati alla realizzazione del fine di destinazione, e segnatamente a far fronte alle spese per eventuali cure mediche, per l’istruzione e l’educazione, e, più in generale, per il mantenimento dello stesso Tizietto.
Al verificarsi di tale ipotesi, il disponente si riserva la facoltà di nominare un attuatore che curi la realizzazione dell’interesse perseguito, conferendo allo stesso idoneo mandato gestorio.
Art. 6) Decesso del conferente - Per il caso di morte del conferente, subentrano gli eredi o i legatari nelle situazioni soggettive attive e passive derivanti al disponente dal vincolo in oggetto.
Art. 7) Trasferimento a termine iniziale - In ottemperanza agli accordi presi in sede di separazione personale dei coniugi con il sopra citato verbale, il signor Tizio trasferisce alla signora Caia, che accetta, con tutte le garanzie di legge e con decorrenza degli effetti utili ed onerosi tutti dal momento della cessazione del vincolo di destinazione come sopra disposto, e quindi, più precisamente, dal momento in cui Tizietto si sia avviato ad una attività lavorativa, raggiungendo l’autosufficienza economica, ovvero al compimento, da parte dello stesso Tizietto, del trentacinquesimo anno di età, la piena proprietà del seguente bene immobile, sito in Comune di e precisamente:
(descrizione del bene e dati catastali)
già oggetto del vincolo di destinazione come sopra disposto.
Art. 8) Precisazioni - La cessione viene fatta ed accettata a corpo e non a misura, con tutti del suddetto immobile gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive legalmente esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la corrispondente quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato.
Art. 9) Garanzie - Garantisce il signor Tizio, dichiarando di voler rispondere dell’evizione ed emenda dei danni come per legge, la piena ed esclusiva proprietà di quanto in oggetto, per essergli pervenuto con atto:
(provenienza).
Garantisce altresì il signor Tizio la libertà dell’immobile da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali ed oneri condominiali.
Art. 10) Possesso - Pendente il termine di cui al precedente articolo 4, il possesso ed il godimento materiale del bene, fermo restando il vincolo di destinazione come sopra disposto, spetteranno al signor Tizio, e verranno trasferiti alla signora Caia solo nel momento in cui il trasferimento in suo favore dispiegherà i propri effetti.
Art. 11) Disposizioni urbanistiche - Il signor Tizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, dichiara che l’immobile in oggetto è stato edificato in conformità al seguente titolo abilitativo:
(menzioni urbanistiche)
Art. 12) Notifica e trascrizione - Il presente atto verrà notificato, a cura di me notaio, al beneficiario Tizietto, all’indirizzo sopra indicato, e verrà trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità personale in proposito.
Ai fini della trascrizione, i comparenti dichiarano di essere legalmente separati.
Art.13) Spese e regime tributario - Le spese del presente atto, e dipendenti, sono a carico di
Ai fini fiscali, i comparenti richiedono di usufruire del trattamento tributario riservato alle operazioni poste in essere in ottemperanza alle disposizioni adottate in sede di separazione personale dei coniugi, giusta il sopra citato provvedimento del Tribunale di … in data e dichiarano che il valore dell’immobile in oggetto ammonta ad Euro …
*Tratto, per sintesi, dal volume Famiglia e Impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale Atti del Convegno – Roma, 21 novembre 2009, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2010, 1, p. 93 e ss.
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