Tavola Rotonda - Interventi
Tavola Rotonda Interventi
Trascrizioni autorizzate dagli Autori degli interventi tenutisi a Bolzano, il 21 marzo 2014.
KONRAD BERGMEISTER
Presidente della Libera Università di Bolzano
La Libera Università di Bolzano e la vostra Fondazione condividono l’amore per la conoscenza e sostengono questo obiettivo in varie forme: formando professionisti competenti e sempre aggiornati e favorendo la ricerca - in parole povere, valorizzando il patrimonio culturale e umano di cui disponiamo. La nostra è un’Università giovane, se si guardano ai documenti più recenti, ma le cui radici sono ben piantate nella storia e risalgono al 17° secolo. Infatti, già nel 1609, a Bolzano, fu fondata una Libera Università con sede in piazza Domenicani. Si trattava dell’unico ateneo presente tra Bologna e Monaco di Baviera. A quel tempo, l’università prevedeva due percorsi formativi: uno in filosofia e un altro in teologia.
Diciotto anni dopo, l’imperatore diede la possibilità di ottenere un dottorato di ricerca in diritto canonico presso l’unica università tra Vienna e Bologna e, cioè, sempre la Libera Università di Bolzano. Tale fatto è da considerare un evento storico, dato che nemmeno l’Università di Monaco allora godeva di un tale diritto. Nel 1669, venne fondata l’Università di Innsbruck e da lì in poi è cominciata una naturale competizione tra le università dell’arco alpino tanto che, nel 1776, l’imperatore decise di chiudere l’ateneo di Bolzano.
L’odierna Libera Università di Bolzano è venuta alla luce il 31 ottobre 1997, mentre il suo statuto è stato approvato nell’aprile del 1998. L’Ateneo ha, quindi, un giovane passato di circa diciassette anni e, attualmente, dispone di cinque facoltà: Facoltà di Economia, Facoltà di Scienze della Formazione, Facoltà di Design e Arti, Facoltà di Scienze e tecnologie, Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche. La Libera Università di Bolzano dispone, inoltre, di due centri di competenza, Centro di competenza lingue e Centro di competenza storia regionale.
L’aggettivo “libera” ha un significato specifico riferendosi all’esistenza, in Italia, delle Università statali. Libera è l’Università finanziata da altri soggetti terzi, come fondazioni ecc. ovvero altri enti pubblici. Tuttavia, queste Università libere godono di una certa flessibilità nell’organizzazione e promozione delle iniziative.
Ciò ha dato la possibilità di avviare l’iniziativa “Università dell’Euregio” che riguarda la creazione di una Università a dimensione europea-regionale grazie alla collaborazione con Innsbruck, Trento e Bolzano. Attraverso di essa, si sta cercando di promuovere una piattaforma di ricerca e di didattica transfrontaliera, l’unica in Europa.
Altro elemento positivo è che gli studenti possono iscriversi in ciascuno dei tre atenei e muoversi quasi liberamente tra Innsbruck, Bolzano e Trento. I crediti vengono riconosciuti senza dover passare dall’approvazione di una commissione studi.
Con questa stessa flessibilità, si sta cercando di iniziare anche qualche altro nuovo percorso formativo interdisciplinare. In un contesto multiculturale - e allo stesso tempo di stampo agricolo e turistico - come è il Trentino-Alto Adige, ci siamo chiesti come potenziare il radicamento dell’Ateneo nel territorio.
Come prima iniziativa, si è deciso di tenere aperta la biblioteca dell’Università tutti i giorni, dalle 7 di mattina fino alle 24. In secondo luogo, si è stabilito di promuovere fortemente la parte digitale con la messa a disposizione di circa 85.000 tra e-books e e-journal. Per questo, l’anno scorso l’Università è stata premiata nel concorso Bix (Biblioteche scientifiche nell’area germanofona), come la migliore in quattro categorie su cinque: efficienza, disponibilità di mezzi digitali, flessibilità di orari e puntualità per le pubblicazioni scientifiche.
Come certamente sa la categoria dei notai, chi non si aggiorna tutta la vita - tramite il Lifelong learning, al centro delle strategie europee sulla formazione - non riesce a stare al passo con i vorticosi cambiamenti della società globale.
E così come la Fondazione italiana del Notariato vede nella formazione degli iscritti all’ordine notarile un punto nodale della sua azione, allo stesso modo la Libera Università di Bolzano è uno degli attori strategici del processo di apprendimento e formazione continua in Alto Adige.
Abbiamo una missione come istituzione formativa, che parte dagli studenti e che si allarga a tutta la cittadinanza. La nostra offerta formativa si rivolge non solamente alle fasce più giovani di studenti (che escono dalle superiori o hanno terminato un ciclo di studi universitari) ma anche a chi già lavora fino ad arrivare a chi è già in pensione.
In questo senso, lo Studium Generale rappresenta il principale collegamento con la popolazione, di tutte le età, per fare in modo che la società altoatesina sia anch’essa una società della conoscenza.
Oltre a ciò, lavoriamo sempre anche sulle competenze dei nostri collaboratori, per migliorarle e renderli più pronti ed efficienti nel lavoro quotidiano. Ne siamo molto orgogliosi e ne approfitto per ringraziare tutti i collaboratori dell’Università.
In conclusione, credo che due siano le strade che dovremo percorrere in futuro, anche in collaborazione con la Fondazione italiana del Notariato e con l’ordine dei notai: aprire le menti attraverso la ricerca e promuovere e stimolare il dibattito sociale.
Posso certamente affermare che, se voi vorrete, la Libera Università di Bolzano sarà sempre disponibile a promuovere iniziative congiunte. Sfruttando sinergie e collaborazioni, non solo si risparmiano risorse importanti ma si affrontano meglio - con più sicurezza e preparazione - le sfide del futuro.
FRANCESCO PALERMO
Professore di diritto pubblico comparato, Università di Verona
Direttore Istituto per lo studio del Federalismo e del Regionalismo, Eurac Bolzano
Membro della Commissione Affari costituzionali del Senato, XVII Legislatura
I problemi legati alla legislazione hanno un carattere ampio e complesso. Tuttavia, anche le riforme di buon senso sono incomprensibilmente difficili da portare avanti.
In questa sede, ci si limiterà ad una riflessione di carattere generale e ad una brevissima informazione. Dal punto di vista della tenuta della legge, e del ruolo che essa occupa, si assiste ad uno scartamento enorme tra quest’ultima, intesa in senso ampio, e la realtà. Il paradosso è che questo fenomeno non è altro che il prodotto dell’eccesso di legislazione. Ciò è evidente in tutti i campi ormai, compresa la materia oggetto del Convegno di oggi.
Se si guarda alla disciplina costituzionale, a quella codicistica ma anche alla legislazione settoriale si nota come la legge non soltanto non fotografa la realtà ma né la orienta né la segue. Quando, in casi fortunati, ciò avviene, la norma arriva con grande ritardo come ad esempio con le novelle del 2012 e del 2013 in tema di famiglia.
La situazione di fatto cui ci si trova di fronte non ha nessuna rispondenza nella normativa attuale e, soprattutto in relazione alla famiglia “ricomposta”, comporta delle conseguenze a cascata come ad esempio in materia di successioni. È questo, infatti, un settore in cui la normativa è chiaramente insufficiente. Per contro, ci sono dei settori in cui la iperproduzione normativa regola fattispecie ormai anacronistiche ovvero in cui le norme creano degli ostacoli.
La conseguenza immediata di questa situazione è la supplenza in materia di due grandi categorie: la magistratura e l’autonomia privata. Tale attività è da un lato benemerita ma dall’altro può risultare pericolosa perché è vero che così si risolvono dei problemi specifici, ma è altrettanto vero che non è ormai possibile affrontare i temi della famiglia e delle successioni prescindendo dalla dettagliata conoscenza della produzione giurisprudenziale in materia, che non è sempre lineare.
Il problema principale è che tale forma di supplenza crea un aumento della distanza tra la realtà e la norma. È fondamentale che l’autonomia privata possa essere sviluppata anche con criteri innovativi e creativi - ed in questo ambito è centrale il ruolo del notaio - ma allo stesso tempo è necessario che tale attività abbia un riscontro nell’intervento normativo.
La questione di fondo è l’individuazione di quanta legislazione serve e di che tipo. Per uscire dalla ipertrofia normativa che caratterizza ormai quasi tutti i settori dell’ordinamento giuridico sono necessarie altre leggi perché non c’è nessun altro strumento, creandosi così un circolo vizioso. Per coordinare, emendare, modificare semplificare una legge sono, infatti, necessarie altre leggi.
D’altra parte il legislatore lavora in un modo che non rende possibile la buona legislazione. Di qui, il paradosso: sarebbe logico affidare la produzione normativa, ad esempio, ai notai in determinate materie, perché essi già conoscono la disciplina e già hanno elaborato la propria proposta. Purtroppo ciò non avviene quasi mai, principalmente perché non c’è la possibilità di approfondire da parte del legislatore (Parlamento ma anche, e ormai soprattutto, il Governo) che lavora costantemente nell’emergenza e, pertanto, anziché affrontare la materia in modo sistematico e strutturale, attua singole modifiche (con legge) a leggi precedentemente emanate, così riuscendo al massimo a tappare qualche buco.
Per approfondire determinate tematiche sarebbero necessari tempi molto più lunghi di una legislatura, mentre la prospettiva del legislatore spesso è molto più breve della legislatura stessa. Questa la ragione per cui assistiamo a interventi legislativi limitati e ad una produzione copiosa di atti da parte dei Ministeri tale per cui si genera una produzione normativa burocratico-ministeriale (magari suscettibile di pressioni interne ovvero di pressioni da parte di organizzazioni private corporative).
Ci sono tantissime proposte pendenti, soprattutto in materia di famiglia intesa in senso allargato, ma la questione è quella di capire se sono quelle adatte. Purtroppo, tali proposte sono spesso indirizzate a risolvere determinati problemi aventi natura specifica. Non c’è, quindi, una legislazione organica né c’è la possibilità di approvarla.
In Svezia sono necessari almeno 7 anni di gestazione per avere una legge, in Italia dopo 7 giorni di pressione mediatica viene prodotto il provvedimento ad hoc.
In un sistema come il nostro in cui tutto ciò che non è vietato non è permesso (basti pensare ad esempio alla scelta del cognome dei figli) è necessaria una legge per tutto e pertanto essa stessa perde la sua funzione. In questo contesto, risulta difficile legiferare anche nei casi in cui sembrerebbe ovvio procedere in un determinato senso.
Al Senato ci sono una quindicina di disegni di legge pendenti in materia di famiglia.
Grazie alla pressione emergenziale emersa a seguito delle sentenze della Corte di Strasburgo e di Lussemburgo poi, sembra che la questione del cognome dei figli andrà verso una risoluzione.
Ci sono anche buone possibilità per la proposta di legge sull’esercizio della responsabilità genitoriale e cioè su tutta la parte della disciplina non affrontata dalle citate riforme del 2012 e 2013. L’idea è che una o due persone si assumano la responsabilità del figlio nelle diverse ricomposizioni familiari affinché si possano risolvere alcuni problemi molto pratici (dalla scuola all’assistenza medica).
Quanto alle unioni civili, il disegno di legge esistente le prevede soltanto per le coppie omosessuali. Un doppio errore concettuale: si crea una sorta di matrimonio di serie B e si escludono diritti (degli omosessuali al matrimonio e degli eterosessuali alla unione civile) in base all’orientamento sessuale. Nulle sembrano purtroppo le possibilità di una introduzione del matrimonio omosessuale, anche per le rilevanti ricadute in materia di successione che ne deriverebbero.
Certo, se ci fosse una accelerazione governativa le cose potrebbero anche cambiare. Ma in assenza di un simile e assai improbabile intervento ci si dovrà al più accontentare nuovamente dell’ennesima norma minimalista mirata a risolvere specifici problemi.
PAOLO PICCOLI Notaio in Trento
Presidente Consiglio nazionale del Notariato 2004-2010
La natura prevalentemente tecnica delle relazioni svolte ha permesso di sviscerare ed approfondire gran parte degli argomenti in materia, fornendo così diversi spunti alla categoria sia di carattere sociale che giuridico.
Dal punto di vista giuridico è utile un’ulteriore riflessione sul già menzionato art. 74 secondo il quale la ‘parentela’ è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio che al di fuori di esso, sia nel caso in cui ci si trovi in presenza di figli adottivi.
L’art. 315 c.c. recita «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico [purché riconosciuti e riconoscibili]». Il corollario si ritrova nell’art. 258 c.c. il quale stabilisce che gli effetti del riconoscimento si producono non soltanto nei confronti dei genitori ma anche nei confronti dei suoi parenti.
Di qui, risulta interessante svolgere un approfondimento delle conseguenze sul piano successorio delle considerazioni svolte. L’ampliamento della famiglia, infatti, incide sia sul piano delle successioni legittime non testamentarie sia su quello delle successioni necessarie e cioè riguardo ai rapporti fra i propri discendenti ed il patrimonio del de cuius.
Ci sono concetti di diritto che possono essere definiti a ‘contenuto variabile’ proprio in funzione dei mutamenti della società (si pensi al concetto di comune senso del pudore). Il diritto deve tenere conto dei mutamenti della società ed il legislatore spesso segue tali mutamenti piuttosto che anticiparli. Anche altre organizzazioni vivono questo processo di adattamento, si pensi alla Chiesa, che pur mantenendo fermi i principi cardine cerca di adattare la propria funzione pastorale alle esigenze odierne. Il diritto, del resto, assolve alla funzione di regolare i rapporti reciproci a livello privatistico - ma anche fra Stati - nella società.
In questo senso sono emblematiche le parole del giornalista Aldo Cazzullo, il quale ha recentemente scritto che «sempre più sindaci aprono registri delle unioni civili e dei testamenti biologici. È possibile che qualcuno sia mosso dall’ideologia, l’impressione è che molti rispondano ad una domanda dei cittadini. Sono segni, che però non bastano, servono leggi chiare, universali e condivise … L’Italia è l’unico Paese dell’occidente a non avere una legge sulle unioni civili (che non è il matrimonio tra omosessuali) e sul fine vita (che non è sinonimo di eutanasia). Il Presidente Napolitano ha già sollecitato il Parlamento ad intervenire ed anche la Chiesa (con Papa Francesco) ha manifestato di una volontà di apertura al dialogo. Finora i partiti hanno affrontato i temi etici più come una bandiera da sventolare - l’abbiamo visto nella legislatura precedente - che non come una questione da risolvere: si sono scontrate due opposte propagande [e qui, Cazzullo prosegue affrontando il delicato tema dei figli degli immigrati e dello ius soli] ».
Il Notariato ha scritto diverse pagine in tema di anticipazione giuridica in funzione dell’adeguamento ai cambiamenti della società che, pur non avendo diretta attinenza con il tema specifico trattato oggi, dimostrano come la percezione di alcuni bisogni dal punto di vista sociale e giuridico sia molto forte per la categoria notarile.
Il notaio intercetta tutti i giorni i bisogni delle persone, delle famiglie e delle imprese ed il radicamento territoriale della categoria, i caratteri di imparzialità e terzietà che la connotano, insieme alla attitudine alla sussidiarietà in alcuni campi, sono requisiti che hanno permesso di risolvere tutta una serie di problematiche di grande attualità.
Si pensi al condominio precostituito o alle soluzioni fornite per trascrivere la proprietà dei beni immobili delle associazioni non riconosciute e dei comitati, che il Notariato ha elaborato fino al punto da essere recepite in legge.
Inoltre, si è discusso ampiamente in materia di trust (personalmente penso che gli strumenti forniti devono essere utilizzati con molta prudenza, altrimenti si corre il rischio che le questioni giuridiche in materia di trust vengano sempre decise dal giudice straniero, tra l’altro se ad esempio i coniugi sono di diversa nazionalità vi sono ricadute anche sulla disciplina in materia successoria).
Il Notariato ha fatto la sua parte anche sul tema delle disposizioni anticipate di trattamento e nell’ambito delle convivenze, anche se, quando il dibattito è diventato prettamente politico si è reso necessario fare un passo indietro. È chiaro che il Notariato può fornire soluzioni nell’ambito degli strumenti vigenti ed eventualmente suggerire i cambiamenti necessari, ma non può spingersi oltre. Anche in tema di successioni è necessario affrontare con il legislatore alcuni punti. Ci sono alcune vischiosità nella nostra normativa che oggi non hanno ragion d’essere rispetto al momento in cui (diversi decenni fa) furono scritte.
Innanzitutto, l’art. 536 c.c. e ss. Le quote di legittima sono un tema molto delicato, tuttavia, bisogna riconoscere che esse sono troppo rilevanti rispetto alla quota disponibile che il testatore ha a disposizione. Nei Paesi anglosassoni, com’è noto, le quote di legittima non esistono. Probabilmente tra il tutto e il niente c’è una via mediana che risponderebbe alla nostra tradizione giuridica e che allo stesso tempo garantirebbe una maggiore elasticità.
L’art. 458 c.c. - Il divieto dei patti successori è stato lievemente modificato con l’introduzione dei patti di famiglia che, peraltro, hanno una formulazione infelice, poiché nel momento in cui si dispone che i legittimari devono essere ristorati dal beneficiario (che solitamente è il soggetto meno abbiente), anziché dal disponente, è chiaro che la fattispecie diventa poco utilizzabile. Ma a parte questo, bisognerebbe arrivare ad ammettere almeno i patti successori rinunciativi, così come avviene in Austria e in Germania. Ciò permetterebbe di risolvere molte questioni per la famiglia, che considera il proprio patrimonio come “familiare”, unico, quando invece nei rapporti successori i patrimoni sono due, per modo che il patto tra familiari è lecito moralmente ma nullo giuridicamente.
L’art. 563 c.c. - Il diritto di seguito contro gli aventi causa nei patrimoni soggetti a riduzione. Questo limita fortemente la circolazione dei beni di provenienza donativa. È vero che l’abrogazione dell’art. 563 c.c. comporterebbe la conseguenza di confinare la tutela della legittima nell’ambito della sola famiglia, ma il bilanciamento degli interessi tra la garanzia del legittimario e una società caratterizzata da una aspettativa di vita molto più lunga e nella quale la rapidità della circolazione degli immobili è aumentata imporrebbe di prendere atto che questa disposizione è diventata anacronistica.
Infine, la necessità di applicare il certificato di eredità a tutto l’ordinamento italiano così com’è conosciuto nell’ordinamento tavolare, per risolvere tutte quelle problematiche legate all’accettazione dell’eredità ecc.
Su questi temi il Notariato ha già proposto dei disegni di legge che tuttavia, l’allora Ministro delle riforme non tradusse in iniziativa del Governo, pur trattandosi di riforme a costo zero che avrebbero determinato una maggiore aderenza alla situazione attuale e alla sensibilità comune e che ci viene rappresentata quotidianamente negli studi notarili.
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