Appendice: Legge di riforma in materia di riconoscimento dei figli naturali: osservazioni preliminari del gruppo legislativo depositate per l’audizione del mese di giugno 2012 nella Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Legge di riforma in materia di riconoscimento dei figli naturali: osservazioni preliminari del gruppo legislativo depositate per l’audizione del mese di giugno 2012 nella Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
a cura del Settore legislativo del Consiglio nazionale del Notariato
in Cnn Notizie del 19 dicembre 2012

Nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre è stata pubblicata la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”.

Il provvedimento, durante l’iter di approvazione in Parlamento, è stato seguito da parte del gruppo legislativo del Cnn.

Nella fase di approvazione della presente legge il Professor Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per le politiche della famiglia - ha invitato il Consiglio nazionale del Notariato a presentare preliminari osservazioni nell’ambito di un’audizione sul disegno di legge AS2805 e sui decreti legislativi per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, che dovranno essere varati dal Governo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Di seguito si riporta il testo delle osservazioni depositato per l’audizione, nel mese di giugno 2012, curato dal notaio Claudia Alessandrelli, componente del Gruppo legislativo.

Relazione

Si condividono le ragioni poste alla base della presentazione dei vari disegni di legge in materia di riconoscimento dei figli naturali, unificati nell’ambito dell’unico disegno di legge AS 2805, volte ad introdurre il principio di eguaglianza tra i figli legittimi e i figli naturali, già sancito dall’art. 261 c.c., e a superare definitivamente la disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali, in attuazione dell’art. 30 della Costituzione ed in linea con lo spirito della Riforma del diritto di famiglia.
In particolare, punto di partenza per comprendere alcune delle ragioni alla base della presentazione di tali disegni di legge è la legge n. 54 del 2006 che ha riformulato l’art. 155 c.c. introducendo, in sintesi, tra le altre, le seguenti novità:
- l’istituto dell’affidamento condiviso dei figli in caso di separazione o divorzio dei genitori;
- la previsione di una nuova disciplina della potestà genitoriale basata sul principio della bigenitorialità;
- l’individuazione del Tribunale ordinario quale giudice competente ad adottare l’insieme dei provvedimenti relativi alla prole, sia quelli relativi all’ affidamento dei figli che quelli relativi alle questioni economiche del mantenimento degli stessi.
Tale importante novella non ha, tuttavia, risolto la disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali; difatti, anche se l’art. 155 c.c. non fa distinzioni tra tali categorie di figli, riservando, dunque, ad una prima lettura, uguale trattamento agli stessi, la citata legge n. 54/2006, come ha rilevato la Suprema Corte con sentenza n. 8362 del 3 aprile 2007, pur contenendo nell’art. 4 il richiamo all’applicabilità della normativa anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, non ha modificato nè abrogato l’art. 317-bis c.c., né ha modificato l’art. 38 disp. att..
Conseguentemente, per i figli naturali continuano a valere i seguenti principi:
- ai sensi del secondo comma dell’art. 317-bis c.c. la potestà spetta, in caso di mancata convivenza dei genitori che hanno effettuato il riconoscimento del figlio naturale, al solo genitore con il quale il figlio convive, e se il figlio non convive con alcuno di essi, al primo che ha effettuato il riconoscimento;
- ai sensi dell’art. 38 disp. att. il Tribunale per i minorenni continua ad essere competente in materia di affidamento dei figli naturali, mentre il Tribunale ordinario decide esclusivamente in materia di questioni economiche e di mantenimento degli stessi.
Si condivide, pertanto, innanzitutto la novità apportata dal testo in esame AS 2805 che unifica, anche per i figli naturali al pari dei figli legittimi, i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e quelli relativi al mantenimento degli stessi dal punto di vista dell’organo giudicante. Opportuna è la scelta di concentrare le competenze giurisdizionali sia in materia di affidamento che in materia di mantenimento dei figli in capo al Tribunale ordinario. Difatti la diversità di competenze tra il Tribunale per i minori ed il Tribunale ordinario ha sempre rappresentato un grave pregiudizio per la giurisdizione in materia di stato e capacità della persona e della famiglia, oltre a causare notevoli inconvenienti, contraddizioni, pericolose sovrapposizioni, e allungamento dei tempi e delle procedure.
L’unica riflessione che è opportuno compiere è che attualmente è in fase avanzata di elaborazione un disegno di legge (cfr Ddl n. 3323 - XVI legislatura) che interviene in maniera organica attraverso la soppressione del Tribunale dei minori e l’istituzione di un nuovo organo, il Tribunale della famiglia che avrebbe una competenza complessiva su una serie di materie divise tra la competenza ordinaria e quella del Tribunale dei minorenni al fine anche di assicurare una unicità di indirizzo.
Si condivide, inoltre, la modifica degli articoli 74 c.c., 251 c.c. e 258 c.c , contenuta nel disegno di legge in esame; tuttavia si osserva che se l’obiettivo è quello di equiparare la posizione giuridica dei figli legittimi a quella dei figli naturali (processo che la Riforma del diritto di famiglia ha iniziato ad attuare anche attraverso l’applicazione del dettato costituzionale con particolare riferimento all’art. 30), rimangono norme nel codice civile che sanciscono ancora distinzioni tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale quali: il citato art. 317-bis c.c., l’art. 537 terzo comma c.c., l’art. 565 c.c., l’art. 803 c.c.. Conseguentemente, dopo l’approvazione del Disegno di legge in oggetto appare opportuno procedere rapidamente alla emanazione dei decreti legislativi successivi, al fine di ottenere l’integrale equiparazione della condizione giuridica dei figli legittimi e dei figli naturali.
L’ art. 317-bis c.c. al secondo comma statuisce che la potestà spetta, in caso di mancata convivenza dei genitori che hanno effettuato il riconoscimento del figlio naturale, al solo genitore con cui il figlio convive, e se il figlio non convive con alcuno di essi, al primo che ha effettuato il riconoscimento.
Si propone, conseguentemente, di riformulare il disposto del secondo comma dell’ art. 317-bis c.c., nel senso di attribuire la potestà ad entrambi i genitori che hanno effettuato il riconoscimento a prescindere dalla circostanza che convivano o meno (in linea con quanto disposto dall’art. 316 c.c. dettato in materia di potestà per i figli legittimi), e nel senso di richiamare espressamente l’art. 155 c.c.. A tale proposito, però, appare più opportuno specificare che tale ultima norma si applica non “nel caso in cui i genitori non convivono” bensì “nel caso di cessazione della convivenza” degli stessi, ossia di “crisi della coppia di fatto” al pari di quanto avviene per l’ipotesi di crisi della famiglia fondata sul matrimonio ai sensi dell ’art. 155 c.c.
Si suggerisce di prevedere nell’ambito dell’art. 317-bis c.c. l’ applicabilità, in quanto compatibili, degli articoli 155-bis c.c., 155-ter c.c., 155-quinqiues c.c. e 155-sexies c.c.; qualche dubbio si nutre sull’estensione dell’art. 155-quater relativo all’assegnazione della casa familiare.
Conferente apparirebbe anche il richiamo da operare nel testo dell’art. 317-bis c.c. alla circostanza in base alla quale il provvedimento del giudice costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’ art. 2818 c.c.
Si propone, inoltre, di modificare sia relativamente ai figli nati nel matrimonio che relativamente a quelli nati fuori del matrimonio, l’art. 315-bis c.c. introdotto con il disegno di legge, nel senso di prevedere l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo che sia provata l’insussistenza delle condizioni che ne giustificano la cessazione, e salvo il diritto agli alimenti di cui ai primo e secondo comma dell’art. 438 c.c.
Il terzo comma dell’art. 537 c.c., nell’ambito della successione necessaria, richiamato nell’art. 542 terzo comma c.c. e nell’art. 566 secondo comma c.c., relativo quest’ultimo alla successione legittima, riconosce al figlio legittimo la facoltà di commutazione, consistente nella possibilità di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione del figlio naturale, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Anche se sul piano del regime successorio le soluzioni adottate dalla legge di Riforma del Diritto di famiglia sono state orientate nella duplice direzione dell’affermazione del sacrificio dei diritti successori degli altri membri della famiglia legittima rispetto a quelli spettanti ai figli nati fuori del matrimonio (cfr. artt. 538 c.c., art. 544 c.c. e art. 467 c.c.), e verso la parificazione della condizione giuridica dei figli legittimi e dei figli naturali nell’ambito sia della successione necessaria che della successione legittima, attraverso la previsione della predetta facoltà di commutazione permane una disparità di trattamento tra i figli legittimi ed i figli naturali. Opportuna appare, pertanto, la soppressione di tale istituto della commutazione attraverso l’abrogazione dei predetti articoli 537 terzo comma c.c., 542 terzo comma c.c. e 566 secondo comma c.c..
L’art. 565 c.c. non prevede tra le categorie dei successibili i parenti naturali; attualmente la filiazione naturale è inidonea a dar vita a rapporti di parentela in linea retta o collaterale, e tale inidoneità produce rilevanti conseguenze dal punto di vista della successione legittima. Il legislatore, infatti, aveva escluso dalla successione legittima i fratelli naturali del de cuius, e solo a seguito di interventi della Corte Costituzionale attualmente i fratelli naturali riconosciuti o dichiarati vengono chiamati dopo tutti i parenti entro il sesto grado e prima dello Stato.
Difatti, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 377 del 1994, ha rivolto al legislatore un preciso invito a rivedere la disciplina della successione del fratello naturale. In particolare, la Consulta ha affermato che a distanza di molti anni dalla Riforma del diritto di famiglia «e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del de cuius restino esclusi dalla successione ab intestato a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado».
La Corte ha però dovuto riconoscere che «l’inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non può avvenire mediante una pronuncia additiva ..., bensì postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte» e, quindi, ha invitato il legislatore a provvedere.
A tale proposito l’articolo 1 del Disegno di legge interviene, al comma 1, sulla disciplina della parentela novellando l’art. 74 c.c., così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione. La novella – che esclude la parentela nei casi di adozione di persone maggiori di età - è diretta a consentire la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore.
Con le medesime finalità il comma 4 dell’art. 1 novella l’art. 258 c.c. affermando che il riconoscimento non si limita a produrre effetti per il genitore che l’ha effettuato, ma estende la propria efficacia anche sui parenti del genitore stesso.
Si propone, pertanto, in linea con la modifica dell ’art. 74 e dell’art. 258 c.c. già contenuta nel Disegno di legge, di variare l’art. 565 c.c. al fine di inserire tra i chiamati alla successione legittima tutti i parenti (legittimi e naturali), eliminando il riferimento contenuto nel suddetto articolo ai discendenti legittimi e naturali ed agli ascendenti legittimi.
Conseguentemente, l’equiparazione della parentela legittima a quella naturale renderebbe ultronea la previsione degli artt. 578 c.c. e 579 c.c., norme che verrebbero abrogate.
In conformità al comma 1 lettera a) dell’art. 2 del disegno di legge unificato 2850 che, tra i principi e i criteri dettati in sede delega al Governo per la emanazione dei decreti legislativi, contiene la previsione della sostituzione in tutta la legislazione vigente dei riferimenti “ai figli legittimi e ai figli naturali” con i riferimenti ai “figli”, si propone un articolo che opera una sostituzione automatica dei termini anche per gli ascendenti ed i discendenti (la modifica dovrebbe riguardare norme quali gli articoli 433, 468,536, 538, 544, 567, 577, 581, 582, 583, 737 e 1023 del codice civile).
Gli articoli 537 c.c., 542 c.c. e 566 c.c. verrebbero, invece, modificati singolarmente e autonomamente per l’abrogazione dell’istituto della collazione.
L’art. 803 c.c. nel disciplinare la facoltà di revocazione delle donazioni introduce una disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali , in quanto prevede che «le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono, inoltre, essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio».
A tale proposito si precisa che la Corte Costituzionale con sentenza del 3 luglio 2000 n. 250, ha dichiarato l’illegittimità della norma proprio nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione; tale disposizione, infatti, secondo la Corte contrasta con l’art. 3 della Costituzione sotto i due concorrenti profili della disparità di trattamento e della palese irragionevolezza. Si suggerisce, pertanto, di riformulare la norma nel senso di eliminare il riferimento al termine di due anni per l’ipotesi di riconoscimento di figlio naturale.

Articolato

Art.
Dopo l’art. 315 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 315-bis. - (Diritti e doveri del figlio).
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Tale diritto permane sino al compimento del ventiseiesimo anno d’età, salvo che sia provata l’insussistenza delle condizioni che ne giustificano la cessazione. Si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 438.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta` inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita`, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche´ convive con essa».

Art.
(Modifica dell’articolo 317-bis del codice civile)

1. L’articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 317-bis. - (Esercizio della potestà). - Al genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316.
In caso di cessazione della convivenza , si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo”.

Art.
(Modifica dell’articolo 537 del codice civile)

1. L’articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:
“ Art. 537 (Riserva a favore dei figli) - Salvo quanto disposto dall’articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

Art.
(Modifica dell’articolo 542 del codice civile)

1. L’articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:
“ Art. 542 ( Concorso di coniugi e figli) – Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge .
Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali.

Art.
(Modifica dell’articolo 565 del codice civile)

1. L’articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 565 - (Categorie dei successibili) - Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.”

Art.
(Modifica dell’articolo 566 del codice civile)

1. L’articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 566 - (Successione dei figli) - Al padre ed alla madre succedono i figli in parti uguali.

Art.
(Abrogazione dell’articolo 578 c.c.)

“L’art. 578 c.c. è abrogato”

Art.
(Abrogazione dell’articolo 579 c.c.)

“L’art. 579 c.c. è abrogato”

Art.
(Modifica dell’articolo 803 del codice civile)

1.L’articolo 803 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 803 – (Revocazione per sopravvenienza di figli) “Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio nato nel matrimonio o discendente o il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio del donante. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.”

Testo coordinato

Testo Vigente

Nuovo Proposto

Art. 315-bis. - (Diritti e doveri del figlio)

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Tale diritto permane sino al compimento del ventiseiesimo anno d'età, salvo che sia provata l'insussistenza delle condizioni che ne giustificano la cessazione.
Si applicano i commi 1 e 2 dell'art.438.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta` inferiore ove capace
di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita`, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche´ convive con essa.

317-bis. Esercizio della potestà

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà. entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

317-bis. Esercizio della potestà

Al genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori dal
matrimonio spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. In caso di cessazione della convivenza, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter,
155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo".

537. Riserva a favore dei figli legittimi e naturali

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.

537. Riserva a favore dei figli legittimi e naturali

Salvoquanto disposto dall'articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi,
da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

542. Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537.

542. Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge .
Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali

565. Categorie dei successibili

Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

565. Categorie dei successibili

Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo

566. Successione dei figli legittimi e naturali

Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537.

566. Successione dei figli legittimi e naturali.

Al padre ed alla madre succedono i figli in parti uguali

578. Se il figlio naturale muore senza lasciare prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione.

Abrogato

579. Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo. Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori

Abrogato

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