Articolo 138 bis L. N. - Le violazioni disciplinari piu' ricorrenti e di maggiore impatto sulla categoria
Articolo 138 bis L. N. - Le violazioni disciplinari più ricorrenti e di maggiore impatto sulla categoria
di Enrico Parenti
Notaio in Roma
Già Componente 2006-2012 Co.Re.Di. Lazio

La responsabilità disciplinare del Notaio in ordine al controllo di legalità che egli deve esercitare sugli atti costitutivi e sulle deliberazioni assembleari delle società di capitali è regolata dall'articolo 138 Bis L.N. il quale recita:

"1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso Notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma numero 1, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, secondo comma, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.

2. Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge."

L'articolo, già inserito dall'articolo 32, comma 5, della Legge 24 novembre 2000 n. 340, in tema di delegificazione di norme e di semplificazione di procedimenti amministrativi, è stato successivamente interamente sostituito dall'articolo 23 del D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249, in tema di procedimento disciplinare a carico dei notai.

Il richiamo testuale all'articolo 28, primo comma numero 1, L.N. contenuto solo nel primo comma dell'articolo 138 Bis L.N., con riferimento esclusivo alla iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni di società di capitali, e non anche alla iscrizione nel Registro delle Imprese di atti costitutivi, trova la sua ragione nelle diversa natura dei due tipi di atto e nei diversi tempi in cui il Notaio deve esercitare il controllo di legalità.

L'atto costitutivo di società di capitali, quale atto pubblico notarile, ha natura negoziale e, in quanto tale, in relazione ad esso trova immediata applicazione l'articolo 28 L.N. Tale atto, infatti, si connota per la contestuale verbalizzazione della volontà negoziale dei comparenti e la sottoscrizione dell'atto medesimo da parte di questi, del Notaio e degli eventuali testimoni; contestualità che si estende anche al controllo preventivo di legalità che il Notaio deve immediatamente compiere in ordine al contenuto dell'atto stipulato.

In tale sede il Notaio, infatti, è tenuto già ad effettuare (prima ancora di procedere alla iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese) il controllo di legalità previsto dall'articolo 28 L.N. che vieta al Notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla Legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.

Tale tipo di controllo, però, in questa prima fase, è relativo solo ai requisiti interni dell'atto, siano essi quelli del contratto in generale ex articolo 1325 c.c. (accordo, causa, oggetto e forma) e/o  quelli tipici del contratto societario (artt. 2332 c.c., 2462, terzo comma, c.c.), sia quelli richiamati dall'articolo 28 L.N. e non riguarda le condizioni e i requisiti ad esso esterni, necessari per la iscrivibilità nel Registro delle Imprese, quali possono essere le autorizzazioni necessarie in relazione all'oggetto, che devono intervenire dopo la redazione dell'atto e per le quali l'articolo 223 quater delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile stabilisce che "nel caso in cui la legge  preveda che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329 n.3 e 2436 secondo comma c.c. vengano rilasciate dopo la stipula dell'atto costitutivo o l'assunzione della delibera, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al Notaio".

Completamente diversa è, invece, la natura del verbale notarile di delibere assembleari. La delibera assembleare verbalizzata dal Notaio è un atto coinvolgente un organo collegiale ed implica una serie di regole dirette alla regolare costituzione dell'organo deliberativo.

L'atto deliberativo, infatti, viene ad essere la fase finale di un procedimento e, come tale di una fattispecie a formazione progressiva che trova il suo inizio nella attuazione delle modalità di regolare costituzione dell'organo e termine nella delibera assunta dall'organo medesimo. In tale sistema il controllo di legalità di cui è investito il Notaio viene esercitato in modo differito ovvero esclusivamente dopo la redazione del verbale medesimo al fine di verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per la iscrivibilità della delibera nel Registro delle Imprese.

Il Notaio, quindi, deve procedere alla verbalizzazione della delibera assembleare e solo in un secondo momento, entro 30 giorni, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, deve chiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Nella fase di verbalizzazione il controllo di legalità del notaio è molto limitato, non vi trova spazio l'applicabilità dell'articolo 28 L.N., ed al notaio non compete compiere valutazioni di merito attinenti alle scelte, alle strategie economico imprenditoriali poste a base delle decisioni dei soci. Il Notaio al massimo potrà rilevare e segnalare ai soci in primo luogo le irregolarità riscontrate nella convocazione, ivi compreso l'ordine del giorno, e nella costituzione dell'assemblea in secondo luogo la irrazionalità, illogicità e incoerenza dei metodi scelti per giungere ad una certa deliberazione, limitandosi poi ai sensi dell'articolo 2436 c.c. a non procedere al deposito della delibera per l'iscrizione del Registro delle Imprese dandone tempestiva comunicazione, non oltre 30 giorni dalla data della verbalizzazione, agli amministratori.

Piena applicazione dell'articolo 28 L.N. e soggezione alla sanzione della sospensione ed a quella amministrativa si avranno, invece, qualora il notaio proceda alla iscrizione della delibera assembleare verbalizzata senza tener conto della manifesta inesistenza delle condizioni previste dalla legge.

Il Controllo notarile deve, però, essere oltre che di legalità formale, soprattutto, di legalità sostanziale, tenuto conto che, come acutamente rilevato dalla dottrina [1], per fondamentali atti, quali quelli di trasformazione, fusione e scissione nonché di modifica del capitale e della emissione di obbligazioni da parte di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la loro iscrizione nel Registro delle imprese preclude la pronuncia di invalidità delle relative deliberazioni. Il controllo di legalità sostanziale che il Notaio deve esercitare sulle deliberazioni sociali deve consistere nell'accertamento della loro conformità o meno alla legge o allo statuto. Il predetto controllo notarile, secondo la migliore dottrina, lo si può ricavare dal richiamo alla conformità alla legge o allo statuto, contenuto nelle norme di cui all'articolo 2377 secondo comma, e 2388, quarto comma  c.c., relativi alla disciplina della impugnativa delle deliberazioni assembleari e consiliari di S.p.A., alla norma dell'articolo 2479 ter c.c. relativa all'invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l., ed al richiamo al principio di tipicità della società di cui all'articolo 2249 c.c..

Per quanto concerne, invece, la redazione degli atti costitutivi questi, in quanto atti negoziali, sono sempre soggetti, come innanzi precisato, al pieno controllo di legalità e in caso di nullità trova applicazione la sanzione della sospensione di cui all'articolo 138, comma secondo, L.N.. La dottrina ha avuto modo di precisare che [2] l'applicazione dell'articolo 28 L.N., certa nell'ipotesi di nullità assoluta dell'intero atto, non lo è altrettanto in caso di nullità parziale, relativa a qualche clausola contrattuale non condizionante l'esistenza e la validità dell'intero atto.

Qualora poi il Notaio proceda alla iscrizione nel Registro delle Imprese di atti costitutivi , in caso di manifesta inesistenza delle condizioni previste dalla legge, sia che si tratti di condizioni intrinseche all'atto sia che si tratti di condizioni esterne agli atti, egli è soggetto alla sanzione amministrativa indipendentemente da quella applicabile ex articolo 28 L.N..

Si ritiene opportuno segnalare con riferimento alla iscrizione in generale nel Registro delle Imprese degli atti societari che, ai sensi dell'articolo 20 comma 7 bis, D.L. 24 giugno 2014 n.91, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.116, ad esclusione degli atti attinenti alle società per azioni, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del Registro delle Imprese deve  procedere alla iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del Notaio, che ha ricevuto o autenticato l'atto. Tale norma, che prosegue recitando "resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'artico 2191 c.c." mantiene fermi i poteri da parte del Conservatore di annullamento d'ufficio, ma rafforza l'importanza del controllo di legalità che il Notaio esercita sugli atti societari.

Passando ora ad esaminare, sempre in relazione all'articolo 138 bis L.N., la giurisprudenza e le decisioni della CO.RE.DI. in ordine alla responsabilità del Notaio, devesi in primo luogo rilevare il costante orientamento del Giudice di legittimità secondo il quale al Notaio sarebbe vietato ricevere o iscrivere nel Registro delle Imprese "soltanto atti viziati da nullità assoluta e non anche atti affetti da annullabilità, sicché la sua responsabilità sarebbe ravvisabile soltanto allorché l'atto rogato risulti palesemente nonché inequivocabilmente nullo per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale e dottrinale".

Tale orientamento giurisprudenziale ha escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 28 L.N., cui a sua volta rinvia l'articolo 138 Bis L.N., gli atti annullabili e quelli inefficaci, limitando l'applicabilità del divieto ai soli atti affetti da nullità assoluta. Detta limitazione di responsabilità, come affermato dalla dottrina, va circoscritta all'area disciplinare del Notaio e non può investire anche il ben distinto profilo della responsabilità contrattuale scaturente dal contratto d'opera professionale stipulato tra il Notaio e il suo cliente.

Proprio rilevando una nullità assoluta per contrasto con la norma imperativa dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario la CO.RE.DI. Lazio con decisione in data 4 maggio 2010 confermata dalla Corte d'Appello, ha sanzionato, per violazione dell'articolo 138 bis, comma primo, L.N. il Notaio che ha costituito 2 s.r.l. con capitale di soli euro 10.000 ma avente per oggetto l'attività di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario che prescrive, oltre ad altri requisiti, per l'esercizio di detta attività un capitale pari ad almeno cinque volte  quello minimo stabilito per le S.p.A..

Interessante, invece, è la decisione della CO.RE.DI Toscana del 28 marzo 2012 la quale non ha ravvisato la violazione dell'art. 138 bis L.N. nel comportamento del Notaio che ha iscritto nel Registro delle Imprese una delibera assembleare di S.R.L. avente ad oggetto l'aumento gratuito del capitale sociale in misura superiore al limite minimo previsto per le società per azioni, senza contestualmente far deliberare la nomina dell'organo di controllo, all'epoca ancora obbligatorio per legge.

La decisione si fonda sull'assunto che il divieto previsto dall'art. 138 bis L.N., che ha la medesima ratio ed i medesimi presupposti del divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, di cui all'art. 28 comma 1, n. 1 L.N., si riferisce ai soli casi in cui l'inesistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione della delibera sia manifesta, sia cioè espressamente comminata dalla legge, ovvero possa desumersi in via del tutto pacifica ed incontrastata da un orientamento interpretativo ormai consolidato, non sussistente nel caso di specie.

Le decisioni delle CO.RE.DI. esaminate in maggioranza seguono questo orientamento e sono restie ad affermare, specie in relazione alle verbalizzazioni degli atti assembleari la configurabilità della violazione dell'art. 138 bis,  comma 1, L.N.

CO.RE.DI. Campania e Basilicata del 1 febbraio 2012 non ha ravvisato nel comportamento del Notaio, che ha iscritto nel Registro delle Imprese deliberazioni assembleari di società a responsabilità limitata aventi ad oggetto nomina dell'organo di controllo, non prevista nell'avviso di convocazione nonché l'attribuzione a determinati soci di diritti particolari, assunta non all'unanimità, una violazione dell'art. 138 bis L.N., trattandosi, a suo avviso, di deliberazione affette soltanto da difetti di annullabilità e ribadendo che la richiamata norma disciplinare prevede la responsabilità del notaio solo in caso di iscrizione di deliberazioni viziate da nullità assoluta.

2

Le violazioni disciplinari più ricorrenti e di maggior impatto sulla categoria notarile sono poi quelle sanzionate dall'articolo 147 L.N. e riguardano quelle condotte contrarie al codice deontologico che compromettono il decoro e il prestigio della classe notarile.

La norma mira a tutelare in modo assoluto la dignità e la reputazione che il singolo Notaio deve avere presso il pubblico, nonché il decoro ed il prestigio dell'intera classe notarile, vietando qualsiasi condotta del Notaio, posta in essere nella vita pubblica ed in quella privata, che possa compromettere i predetti valori: la fiducia che il pubblico deve avere nei confronti del Notaio, stante la pubblica funzione delegatagli dallo Stato, non deve in alcun modo essere posta in dubbio.

L'opera professionale del Notaio deve garantire il massimo dell'affidabilità, nel senso che gli utenti quando si avvalgono delle sue prestazioni, si aspettano dallo stesso il più rigoroso rispetto della legge e, nello stesso tempo, la massima tutela dei loro interessi.

Il Notaio, quale libero professionista che svolge funzioni di pubblico ufficiale, deve organizzare la propria vita professionale improntandola alla massima correttezza ed allo scrupoloso rispetto della legge.

Le decisioni assunte dalle varie Commissioni Regionali di Disciplina nonché dalle sentenze anche del Giudice di Legittimità hanno segnalato comportamenti di colleghi che, in modo più o meno eclatante, si discostano dal dettato deontologico e, di conseguenza, possono ritenersi non confacenti al decoro personale ed al prestigio della categoria.

Il comportamento di illecita concorrenza, previsto dall'articolo 147, comma primo, lettera c) e consistente nella riduzione di onorari, diritti e compensi, qualora effettuato in modo permanente e sistematico, secondo le decisioni di alcune CO.RE.DI. deve ritenersi ancora esistente, nonostante l'entrata in vigore  del D.L. 223/2006 conv. nella Legge 246/2006 con cui è stata abrogata la obbligatorietà delle tariffe fisse e minime di tutte  le professioni intellettuali, assumendo che non è la singola riduzione degli onorari a rilevare come fattispecie punitiva bensì l'incetta della clientela, attuata con tutti i comportamenti idonei a squilibrare l'offerta della prestazione notarile dei quali la riduzione degli onorari indifferenziata e senza obiettive ragioni è una delle modalità esplicative della condotta illecita.

Il rigore di dette decisioni deve ritenersi mitigato da due recenti interventi della Suprema Corte ( Cass sez 2 n.3715/2013 e n.9358/2013) nei quali è stato ritenuto non sussistere la violazione dell'art.147, comma primo, lett.c) L.N. in caso di offerte di prestazioni notarili "ad onorari più contenuti" rispetto a quelli previsti dalla Tariffa Notarile.

L'art. 147 comma primo, lett.c) L.N., però, continua a prevedere e sanzionare la fattispecie di illecita concorrenza, qualora il Notaio si serva dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentite dalle norme deontologiche o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

Al riguardo la Suprema Corte Sez. VI con sentenza numero 4721/2012 ha ravvisato la fattispecie di illecita concorrenza con violazione dell'articolo 147 comma primo lett b) L.N. nel comportamento del Notaio che, al fine di incrementare la propria clientela, si è servito proprio dell'opera di un procacciatore di affari versandogli come corrispettivo una percentuale dell'incasso

L'articolo 14 dei principi di deontologia ravvisa poi la fattispecie di illecita concorrenza anche in altri comportamenti del Notaio, sostanzialmente in danno sia dei colleghi che degli utenti, la cui "non occasionale" commissione viene sanzionata dall'articolo 147 L.N. (lettura norma).

La CO.RE.DI. Calabria nella decisione del 24 febbraio 2009 ha ritenuto sussistere illecita concorrenza nei confronti dei colleghi, mediante esecuzione delle prestazioni secondo schematici comportamenti frettolosi e compiacenti, nel comportamento del Notaio che, nel lasso di tempo compreso tra l'orario di apertura e quello di chiusura di verbali di assemblee straordinarie di società dallo stesso redatti, abbia stipulato ed autenticato ulteriori atti con orari di sottoscrizione ricadenti nel medesimo lasso di tempo; ciò in quanto, tenuto conto del contenuto e della funzione del verbale di assemblea straordinaria societaria non si vede come il Notaio abbia potuto fedelmente e con precisione attestare  gli accadimenti che si verifichino nel corso delle assemblee essendosi egli frequentemente e per brevi periodi assentato per stipulare ed autenticare ulteriori atti.

La Cassazione sez. 2 sentenza n. 10042/2013 ha poi affermato che il solo elevato numero di atti stipulati in ridotti margini di tempo non costituisce di per se esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi e compiacenti (articolo 147 lett. b) della norma di cui sopra) occorrendo per la configurazione dell'illecito che sia mancata anche una precedente scrupolosa attività propedeutica alla stipula stessa.

Argomentando al contrario deve pertanto ritenersi che, nel caso in cui non sia avvenuta detta attività verrebbe ad integrarsi, non solo la violazione delle predetta norma, ma anche, venendo meno la personalità della prestazione notarile, .la violazione della norma dell'art. 47, comma 2 L.N. che, così come novellata dall'art. 12, 1^ comma della legge 246/05, impone al Notaio l'indagine della volontà delle parti e la cura, sotto la sua direzione e responsabilità della compilazione integrale dell'atto notarile; comportamento, del resto, imposto anche dalle norme degli artt. 36 e 37 del Codice Deontologico in vigore.

La delega molto ampia di fatto implicitamente attribuita a persone più o meno qualificate - collaboratore di studio laureato o semplice impiegato - a svolgere la fase istruttoria della pratica con conseguente elusione del carattere personale della prestazione da parte del Notaio che incontra le parti per la prima volta al momento del rogito è stata infatti sanzionata dalla CO.RE.DI Liguria del 31 luglio 2012. Questa decisione, però, è stata successivamente riformata dalla competente Corte d'Appello di Genova con ordinanza n. 874 del 3 aprile 2013 la quale, esaltando la nuova formulazione dell'art. 47 L.N. che ha abolito l'avverbio "soltanto", ha sostenuto che detta norma, di rango primario rispetto a quelle degli artt. 36 e 37 del codice deontologico, prevale sulle stesse e consente che la fase istruttoria della pratica non debba necessariamente essere svolta dal professionista soprattutto se, secondo il prudente giudizio di quest'ultimo, l'attività si riferisce ad atti così detti di routine che non richiedono particolari accorgimenti e per i quali le parti non abbiano specifiche richieste.

Tale sentenza è stata però a sua volta cassata dalla Suprema Corte, (Sez. II -sentenza 4 aprile 2014 n. 8036), la quale ha ribadito la personalità della prestazione notarile, rilevando innanzitutto che, la modifica testuale all'art. 47 L. N. indicata dalla Corte d'Appello, con riferimento all'abolizione dell'avverbio "soltanto", sarebbe già di per sè irrilevante in quanto, di fronte alla complessiva formulazione della norma del richiamato articolo 47 L.N., non si comprende come sia possibile distinguere tra atti "routinari" ed atti "non routinari", né come sia possibile rispettare il disposto nella seconda parte della norma in oggetto, delegando preventivamente la compilazione dell'atto a terzi, senza un contatto con le parti antecedentemente alla stipula dello stesso.

Quindi la Cassazione, dopo aver richiamato la rilevanza in proposito degli articoli 36 e 37 dei principi di deontologia professionale, ribadisce l'orientamento già espresso dalla Corte medesima, secondo cui i doveri del Notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse, vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il Notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori senza incorrere in responsabilità disciplinari. La sentenza in oggetto afferma ancora che il Notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento in riferimento al ricevimento degli atti notarili e con specifico riguardo alla indagine relativa all'individuazione della volontà delle parti, dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, senza possibilità di delegare integralmente ai suoi collaboratori dette attività e senza alcuna distinzione tra "atti routinari" ad "atti non routinari".

Altra situazione ormai largamente diffusa è costituita dall'utilizzo di strutture esterne al notariato (così detti centri- servizi) che effettuano tramite personale non qualificato, le attività istruttorie proprie di uno studio notarile; qui il Notaio lavora a chiamata, molto spesso si limita alla lettura e sottoscrizione dell'atto svolgendo mera attività certificatrice e, per il lavoro svolto, concorda a priori il compenso, così che per tale aspetto dipende economicamente dalla struttura stessa.

Una recente decisione di CO.RE.DI Lazio ha ravvisato in detti comportamenti piena violazione dell'art. 147 comma 1, lett. a e b, L. N. in quanto in contrasto con i seguenti articoli del codice deontologico:

art. 1: per non aver conformato la propria condotta professionale ai principi di indipendenza ed imparzialità, evitando ogni influenza di carattere professionale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari;

art. 5: per non aver apprestato idonea struttura da lui organizzata e sotto la sua personale direzione;

art. 14: per aver eseguito prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi e compiacenti - omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente - in ordine, ad esempio, all'accertamento della proprietà e all'indagine sulla volontà delle parti;

art. 31: per aver violato il dovere di imparzialità servendosi dell'opera di un terzo procacciatore che induca persone a sceglierlo;

art. 36: per aver violato il precetto che l'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal rapporto personale del notaio con le parti;

art. 37: per non aver posto in essere dì persona in modo effettivo e sostanziale tutti i comportamenti necessari all'indagine preventiva sulla volontà delle parti in maniera approfondita e completa;

art. 38: per non aver mantenuto uniformato il suo comportamento agli obblighi di riservatezza ed al rigoroso rispetto del segreto professionale;

art. 42: a) per non aver informato le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta e consigliare le stesse anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro intenzione; b) per non aver proposto la scelta del tipo negoziale più adeguata alla decisione delle parti accertandone la legalità e la congruenza, svolgendo le attività preparatorie e dirigendo la formazione dell'atto nel modo più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva.

La lesione più grave alla dignità, reputazione, decoro e prestigio della classe notarile viene inflitta, però, dal comportamento infedele di quei Notai che dispongono a loro profitto delle somme presso di loro depositate per gli adempimenti di natura tributaria.

La CO.RE.DI Lazio ha sanzionato, in alcuni casi con la sospensione ed in altri casi con la destituzione il Notaio che, quale pubblico ufficiale responsabile di imposta si è fatto consegnare somme di danaro, destinate al pagamento di imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali, da non versare all'erario nell'ordinario termine di legge previsto dal T.U. dell'imposta di  registro, ma solo al verificarsi delle particolari condizioni sospensive, alle quali è stato sottoposto l'atto da lui rogato e che, invece di custodirle con la massima diligenza e nell'esclusivo interesse del cliente, in attesa della liquidazione da parte delle competente Agenzia delle Entrate, ne ha, nelle more, disposto utilizzandola per fini diversi personali. Ha rilevato in proposito la CO.RE.DI. che le somme custodite, in ragione del preciso vincolo di destinazione cui sono sottoposte ed in forza dei canoni di estrema correttezza, alla cui osservanza è tenuto il Notaio debbono restare sempre disponibili e distinte dal patrimoni personale del Notaio, senza mai essere confuse con il suo patrimonio.

Tali decisioni hanno trovato conferma anche nella sentenza della Corte d'Appello di Roma, la quale ha affermato che le somme di denaro che vengono depositate presso il Notaio per adempimenti di natura tributaria, lungi dal poter essere qualificate come depositi irregolari, devono essere intese quali somme versate sotto un preciso vincolo di destinazione - l'adempimento fiscale -; pertanto è preclusa al notaio qualsiasi diversa utilizzazione nell'intervallo di tempo che intercorre tra la consegna da parte del cliente ed il momento della liquidazione dell'imposta ad opera dell'erario.  Il Notaio è, quindi, chiamato a custodire con la massima diligenza ed a mantenere la disponibilità delle somme affidategli per versarla all'erario nella misura determinata, restituendo l'eventuale esubero al cliente.

Comportamento ancora diverso, ma ugualmente grave, è quello tenuto dal Notaio che provvede alla  registrazione di atti ricevuti e/o autenticati, ma omette di effettuare i versamenti delle imposte collegate: tale condotta, a giudizio della CO.RE.DI. Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del 15 ottobre 2010 e della CO.RE.DI. Toscana del 15 febbraio 2010, violano l'art. 147, 1 lett. A) della L.N. e non possono neppure ritenersi attenuate dalla circostanza che il mancato pagamento sia imputabile ad un disguido con l'Istituto bancario, posto che il notaio ha il dovere di mantenere sul conto corrente dedicato il pagamento delle imposte e la provvista necessaria per effettuare tutti i pagamenti dovuti, nonché di controllare che tale provvista sia sempre adeguata agli obblighi di pagamento assunti.

Ugualmente, a giudizio della CO.RE.DI Toscana del 4 luglio 2013, il Notaio che reiteratamente e, quindi, in assenza di errore scusabile per comportamento tenuto una tantum, versa imposte in modo non corretto commette illecito disciplinare punibile con la sanzione della sospensione.

Che dire poi della condotta di quel Notaio destituito dalla CO.RE.DI Lazio per aver distratto in proprio favore le somme ricevute in occasione della stipula di atti di compravendita per il pagamento delle relative imposte o per essersi appropriato indebitamente di somme ricevute per l'estinzione di mutuo o a titolo  di deposito cauzionale, in occasione di compravendite di immobili, a garanzia di irrogazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per la perdita dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, stante l'avvenuta rivendita nel quinquennio nonché del comportamento di quel notaio, del pari destituito, sempre dalla CO.RE.DI Lazio, incaricato dal Tribunale della vendita di immobili sottoposti ad esecuzione, che ha omesso di versare alla procedura esecutiva le somme riscosse in occasione della vendita degli immobili stessi?

Al riguardo è opportuno ricordare che la Cassazione (V sez. penale n. 47178/2009) ha ravvisato in dette condotte gli estremi del delitto di peculato, stante la qualifica di Pubblico Ufficiale rivestita dal Notaio.

L'inevitabile, necessaria, giusta severità di tali decisioni, emesse da organi disciplinari espressioni del notariato, su iniziativa a seconda dei casi degli Archivi Notarili e/o dei Consigli Distrettuali a mezzo dei loro Presidenti, dimostra che la classe notarile è molto attenta a mantenere il suo prestigio, allontanando da se tali soggetti, al fine di tenere sempre alta ed intatta la fiducia che le collettività tutta deve avere nel Notaio.


[1] Renato Sant'Agata , il nuovo ruolo del Notaio sulle deliberazioni sociali  - Notariato 4/2014

[2] Giancarlo Laurini - Autonomie e controllo di legalità dopo la riforma delle società di Capitali - Rivista del Notariato Parte I - LVIII

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