Direttiva 2014/17/UE - CAPO 4 - Informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito - Premessa
CAPO 4 - Informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito
Premessa
di Elisa Tamburino
Notaio in Zogno

Il capo IV della direttiva contiene ben 7 articoli dedicati alla disciplina degli obblighi di informazione ivi intesi in senso lato.
Nell’ambito dello stesso possono individuarsi dei sotto gruppi di norme che disciplinano diversamente l’informazione, sia sotto il profilo del quantum che dei destinatari dell’obbligo, a seconda del contesto nel quale la stessa è resa e dei soggetti cui è rivolta. Così gli artt. 10 e 11 hanno ad oggetto l’informazione di base veicolata dagli annunci pubblicitari e dall’attività di marketing la quale è rivolta ad un pubblico indifferenziato; l’art. 13 disciplina le informazioni generali relative ai prodotti da fornire a colui che può considerarsi un potenziale cliente, ovvero un soggetto con il quale viene instaurato un primo contatto diretto; l’art. 14 ha ad oggetto invece le vere e proprie informazioni precontrattuali, cioè quelle personalizzate sulla base del profilo e delle esigenze del futuro cliente. Evidentemente questi obblighi, sotto il profilo quantitativo, diventano tanto più intensi quanto meno indifferenziato sia il contatto tra il consumatore ed il professionista.
Gli obblighi di informazione possono poi differenziarsi sulla base dei soggetti su cui gravano: così se gli art. 13 e 14 sono posti a carico del creditore e solo in via eventuale, in caso di esercizio dell’opzione positiva da parte del legislatore nazionale, in capo, rispettivamente, agli intermediari del credito con vincolo di mandato ed agli intermediari a prescindere dalla ricorrenza di tale vincolo, l’art. 15 disciplina espressamente l’informazione che deve essere fornita dagli intermediari del credito o dai rappresentanti designati. L’art. 16, in tema di spiegazioni adeguate, incrementa gli obblighi di informazione di cui agli articoli precedenti da un punto di vista qualitativo e non quantitativo. Risponde, invece, a una logica diversa il disposto dell’art. 12 il quale non ha ad oggetto gli obblighi di informazione ma disciplina due tipi specifici di pratiche commerciali cioè, in particolare, quelle di commercializzazione abbinata ed aggregata. Il suo inquadramento nel capo IV, subito dopo gli artt. 10 e 11, si giustifica in considerazione dello stretto legame intercorrente tra la disciplina ivi dettata e quella prevista dalla direttiva 2005/29/CE, il quale sarà oggetto di specifiche considerazioni nel prosieguo del commento.

Considerazioni generali

Nel settore creditizio la presenza di regole sulla trasparenza e la correttezza dell’operato dei professionisti assume un’importanza primaria in considerazione delle specificità del settore. Le forti asimmetrie informative, dovute tanto alla complessità contenutistica dei contratti che alla mancanza di competenze tecniche in capo al consumatore medio, rendono necessaria un’articolata disciplina degli obblighi di informazione(1).
La posizione di debolezza in cui si trova il consumatore bisognoso di accedere al credito e privo di forza contrattuale spinge il sistema verso l’innalzamento dello standard di correttezza e diligenza richiesto all’operatore professionale(2).
Queste esigenze di tutela sono ancor più sentite a seguito della crisi economica la quale, originata dalla cartolarizzazione dei mutui subprime statunitensi, ha interessato l’economia globale.
Il presidio dei valori della trasparenza e della correttezza delle relazioni è strumentale non solo alla tutela delle ragioni del singolo consumatore, ma del sistema economico nel suo complesso il cui andamento economico è influenzato negativamente dalla sfiducia riposta dai consumatori nel sistema bancario(3).

Precisazione metodologica

Prima di entrare nel merito del commento della mortgage credit directive, appare non superfluo premettere come, dal punto di vista metodologico, il confronto con la disciplina sul credito al consumo sembri un passo obbligato. La presente direttiva, infatti, ha un ambito di applicazione complementare rispetto a quella sul credito al consumo e dovrebbe essere interpretata garantendo la coerenza del sistema creditizio. In tal senso si esprime espressamente il legislatore europeo ove afferma che «per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti beni immobili residenziali siano fornite al consumatore con un esempio rappresentativo …», così il considerando n. 20. Allo stesso tempo, un approccio differenziato è giustificato dalla necessità di tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali(4).

La struttura della disciplina

Tanto premesso, si rileva in prima battuta come il sistema normativo composto dagli articoli 10 ed 11 detti per gli annunci pubblicitari una disciplina più completa rispetto a quella contenuta nell’art. 4 della direttiva 2008/48/CE. Dal punto di vista strutturale, la nuova disciplina si articola in due parti: quella relativa alle disposizioni generali di cui all’art. 10 e quella speciale, contenente le informazioni di base da includere nella pubblicità, di cui all’art. 11. Il quadro si completa con la duplice clausola di salvezza circa l’applicazione della direttiva 2005/29/CE la quale apre l’art. 10 e chiude l’art. 11. Sotto il medesimo punto di vista, la direttiva sul credito al consumo dedica, invece, alla pubblicità un’unica norma (l’art. 4) che disciplina esclusivamente il contenuto minimo della stessa(5). La disposizione si chiude con il rinvio all’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali il quale, secondo l’opinione di chi scrive, sembra assolvere la medesima funzione dell’esplicazione testuale delle disposizioni generali.
Da quanto sin qui detto emerge come uno dei problemi interpretativi di maggior interesse sembra essere quello di individuare i termini del rapporto tra la disciplina della direttiva 2014/17/UE e la direttiva 2005/29/CE recepita negli artt. 18 e ss. del codice del consumo(6); problema che verrà affrontato nel corso del presente commento in parallelo con l’analisi del testo.


(1) Così la Relazione annuale sull’Attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’innanzi Agcm o Antitrust) per l’anno 2011, p. 315, reperibile presso il sito www.agcm.it.

(2) Sullo standard di diligenza richiesto dalla prassi dell’Agcm all’operatore bancario, tale per cui debba integrare una sorta di dovere di protezione del consumatore, neutralizzando i rischi connessi al forte squilibrio che caratterizza la relazione commerciale, si veda A. GENOVESE, «Il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nel settore bancario», in Giur. comm., 2011, 2, p. 203.

(3) Evidenzia la necessità di recuperare la fiducia nel sistema come passo obbligato della ripresa economica anche la Banca d’Italia nel provvedimento del 17 maggio 2012 sulla Trasparenza dell’offerta di contratti di credito ai consumatori conclusivo della cd. operazione sweep. In termini analoghi anche A. GENOVESE, op. cit., p. 200. L’autrice, sottolineando la particolare pericolosità delle pratiche scorrette nel settore bancario, evidenzia che se alcune pratiche scorrette abbiano contribuito alla crisi economica, altre possono trarre maggiore impulso proprio dalla stessa dato il maggior bisogno di ricorso al credito. Al fine di apprezzare l’entità della diffusione delle pratiche non trasparenti, sembrano interessanti i risultati dell’indagine cd. sweep riportati nel documento sopra citato. L’indagine, promossa su impulso della Commissione europea ai sensi del regolamento 2006/2004/CE (cd. regolamento enforcement), ha avuto ad oggetto la verifica della conformità dei siti internet di banche ed altri intermediari rispetto alla normativa in materia di credito al consumo. A livello europeo, a fronte di 562 siti web controllati, sono state riscontrate carenze nel contenuto degli annunci pubblicitari in ben 393 casi. In Italia l’indagine, condotta dalla Banca d’Italia di concerto con l’Autorità Antitrust, ha riscontrato anomalie in 10 dei 15 siti analizzati (sotto il profilo della violazione tanto dell’art. 123 che dell’art. 124 Tub).

(4) Così il considerando n. 22 il quale aggiunge come tale approccio differenziato possa essere giustificato anche «dall’opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che in credito avvenga in maniera sana».

(5) L’art. 4 della direttiva 2008/48/CE dispone che «1. Qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito la quale indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contiene le informazioni di base di cui al presente articolo. Questo obbligo non si applica nei casi in cui la legislazione nazionale richieda l’indicazione del tasso annuo effettivo globale per la pubblicità relativa a contratti di credito la quale non indichi un tasso d’interesse né qualunque altro dato numerico riguardante qualsiasi costo del credito al consumatore ai sensi del primo comma. 2. Le informazioni di base riguardano, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo: a) il tasso debitore, fisso o variabile, corredato di informazioni relative alle spese comprese nel costo totale del credito al consumatore; b) l’importo totale del credito; c) il tasso annuo effettivo globale; in caso di contratto di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale; d) se del caso, la durata del contratto di credito; e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una data merce o un dato servizio, il prezzo in contanti e l’importo degli eventuali pagamenti anticipati; f) se del caso, l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l’importo delle rate. 3. Se la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare un’assicurazione, è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste e se il costo di tale servizio non può essere determinato in anticipo, anche l’obbligo di ricorrere a detto contratto è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, assieme al tasso annuo effettivo globale. 4. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2005/29/CE». Secondo il considerando n. 18 della medesima direttiva «I consumatori dovrebbero essere protetti contro le pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni da parte del creditore, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»). Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe contenere disposizioni specifiche sulla pubblicità relativa ai contratti di credito e su alcune informazioni di base da fornire ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di paragonare le varie offerte. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata mediante un esempio rappresentativo».

(6) Ai sensi dell’art. 19 cod. cons. le norme sulle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori si applicano a tutte le pratiche poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale. Le stesse si applicano, quindi, a tutte le comunicazioni intervenute tra professionista e consumatore. La disciplina in commento, invece, ha ad oggetto solo le comunicazioni pubblicitarie e quindi le pratiche che si realizzano necessariamente in una fase antecedente alla stipulazione del contratto la quale non rientra ancora nella fase delle trattative individuali.

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