Direttiva 2014/17/UE - Art. 12 - Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata - Commento di Marco Palmieri
Direttiva 2014/17/UE
Art. 12 - Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata
Commento di Marco Palmieri
Dottore di ricerca in Diritto delle società e dei mercati finanziari, Università di Bologna
Art. 12
Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata
1. Gli Stati membri consentono le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i creditori possano chiedere al consumatore o a un familiare o parente stretto del consumatore:
a) l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l’accumulo di capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il credito o fornire ulteriore garanzia per il creditore nell’eventualità di un inadempimento;
b) l’acquisto o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato, laddove tale prodotto che principalmente offre all’investitore un reddito pensionistico serve anche a fornire ulteriore garanzia per il creditore nell’eventualità di un inadempimento o ad accumulare capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi o a raccogliere risorse per ottenere il credito;
c) la conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di credito in regime di condivisione per ottenere il credito.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire pratiche di commercializzazione abbinata qualora il creditore possa dimostrare alla pertinente autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, che non sono messi a disposizione separatamente, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato. Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti immessi in commercio dopo il 20 marzo 2014.
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore accetti la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore.
Il comma 1 e lo scopo della norma in generale
Come si evince dalla lettura dei considerando 24 e 25 della direttiva, con l’inserimento della previsione in commento il legislatore comunitario ha inteso permettere la pratica della commercializzazione dei contratti di credito relativo a beni immobili residenziali congiuntamente ad altri prodotti o servizi finanziari(1), in ogni caso, separabili dai primi a richiesta del consumatore(2).
Al fine di rendere effettiva questa pratica, il comma 1 ammette la c.d. commercializzazione aggregata (che, nel mondo finanziario anglosassone viene indicata più semplicemente con il solo termine di bundling), vietando, al contempo, la c.d. commercializzazione abbinata (che trova il corrispettivo nell’unico termine di tying), ovvero «l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente» ai sensi del n. 26 del comma 1 dell’art. 4 della direttiva.
L’introduzione di un simile divieto - che in realtà, non appare affatto assoluto, come testimoniano i successivi tre commi - trova la giustificazione nel fatto che il legislatore comunitario non vuole che sia costretta la libertà contrattuale del consumatore, impedendogli l’accesso al credito a mezzo della necessaria sottoscrizione di contratti non voluti o non convenienti(3).
D’altro canto, l’offerta o la commercializzazione di un pacchetto contenente oltre al contratto di credito anche altri prodotti o servizi finanziari, ancorché divisibile e sottoscrivibile nelle singole componenti, rappresenta una pratica che arricchisce il panorama della concorrenza fra i finanziatori, a beneficio, quindi, dei clienti.
Se l’aggregazione può contribuire, dunque, ad abbattere i costi senza violare la libertà del consumatore, va però tenuto conto di quanto evidenziato - apparentemente a scanso di equivoci - dal legislatore comunitario nella definizione di «pratica di commercializzazione aggregata» di cui al n. 27 del comma
1 dell’art. 4 della direttiva, ossia che l’offerta o la commercializzazione separata non deve avvenire necessariamente alle medesime condizioni praticate quando realizzata in forma aggregata con i servizi accessori, dato che ciò renderebbe sostanzialmente inutile, se non antieconomica, la pratica stessa per l’impresa finanziatrice.
Le deroghe al divieto giustificate dalla necessità di una garanzia a tutela del creditore di cui al comma 2
Come anticipato, il divieto di cui al comma 1 non ha natura assoluta: il successivo comma 2 prevede, infatti, che i singoli Stati possano recepire tre ipotesi in cui la concessione del credito debba essere abbinata necessariamente alla conclusione di altre operazioni di carattere creditizio o finanziario, la cui finalità sia sostanzialmente quella di garantire l’adempimento da parte del debitore.
A ciò si aggiunge la deroga contenuta nel comma 3, che prevede che le singole legislazioni possano consentire la commercializzazione abbinata qualora l’operazione comporti un vantaggio per il consumatore.
Limitandoci all’analisi del primo dei due commi richiamati, numerose appaiono le questioni che emergono dalla lettura delle eccezioni in esso previste.
Anzitutto, il primo inciso del comma 2 prevede che i creditori «possano chiedere al consumatore o a un familiare o parente stretto del consumatore» la realizzazione di simili operazioni. A parte rilevare che, benché non specificato, si debba ritenere che una simile “richiesta” del creditore potrà essere rivolta nei confronti dei familiari o parenti stretti del consumatore solo previo accordo con i diretti interessati (che agiranno dunque, verosimilmente, nella veste di proponenti nei confronti dell’impresa finanziaria, potendosi, altrimenti, considerare violate le norme comunitarie in materia di privacy), occorre altresì evidenziare come il legislatore europeo, utilizzando tale espressione, abbia, da un lato, ristretto, dall’altro, lasciato indefinito il campo delle persone coinvolgibili nell’operazione di finanziamento del consumatore.
Da una parte, infatti, l’espressione «parente stretto del consumatore» sembra introdurre il vincolo della diretta consanguineità, escludendo, quantomeno, gli affini dal novero delle persone coinvolgibili; dall’altra, il significato generico della parola «familiare» lascia ampio margine al legislatore nazionale in sede di recepimento, margine che si rende necessario a fronte della variabile ampiezza dell’istituto della famiglia nei singoli ordinamenti(4).
A prescindere da ciò la norma appare criticabile perché sembra far discendere da un supposto vincolo affettivo, fondato sulla parentela o sull’appartenenza a un nucleo familiare, una maggior responsabilità rispetto all’impegno che potrebbe essere assunto a favore del consumatore sulla base, ad esempio, di un semplice rapporto di amicizia.
Una simile impostazione rischia, peraltro, di non trovare alcun fondamento logico, dato che è facile immaginare che il creditore richiederà sempre che l’impegno del «familiare o parente stretto del consumatore» assuma le vesti formali di un vincolo giuridico a proprio favore, di certo non accontentandosi dell’esistenza - quale forma di garanzia impropria - di un obbligo affettivo fra il consumatore e il suo familiare o parente stretto.
Ciò comporterà, dunque, che qualora un soggetto estraneo alla definizione di «familiare o parente stretto» voglia impegnarsi a favore del consumatore (si pensi, ad esempio, ad un amico, al datore di lavoro, ecc.), lo potrà fare, ma solo adottando gli strumenti classici delle garanzie rilasciate a favore dell’adempimento del terzo (fideiussione, contratto autonomo di garanzia, ecc.), venendo, quindi, privato della possibilità di beneficiare delle previsioni offerte dalla norma. Si deve considerare, infatti, che il vantaggio del c.d. tying possa non essere solo quello di garantire l’accesso al credito del consumatore, ma anche quello di portare dei benefici anche al terzo coinvolto. Così, ad esempio, «l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio» di cui alla lett. a del comma in commento, benché finalizzata unicamente all’accumulo del capitale necessario per rimborsare il credito o raccogliere le risorse per ottenere il credito o per fornire ulteriore(5 )garanzia(6), ben potrebbe essere remunerata ad un tasso vantaggioso, proprio per invogliare il terzo a vincolarsi a favore del creditore nell’interesse del consumatore, a prescindere dall’esistenza di eventuali ragioni affettive intercorrenti fra il primo e l’ultimo.
Alle stesse conclusioni si può giungere, a maggior ragione, guardando a «l’acquisto o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato» di cui alla successiva lett. b.
In questo caso appare evidente, infatti, come l’adesione a questi prodotti destinati «principalmente» ad offrire «un reddito pensionistico» dovrebbe essere decisa - come testimonia l’avverbio utilizzato dal legislatore - in funzione della produzione di un simile reddito e solo secondariamente per fornire una garanzia ulteriore per l’impresa finanziatrice circa l’adempimento del consumatore.
Alle medesime conclusioni si deve giungere anche laddove la commercializzazione abbinata sia necessaria per accumulare il capitale necessario a rimborsare il credito per capitale o per interessi, oppure per raccogliere le risorse necessarie ad ottenere il finanziamento. Se così non fosse, il c.d. tying darebbe vita, infatti, a un’operazione economica squilibrata, in cui al costo esplicito del finanziamento si aggiungerebbe quello implicito dell’adesione a prodotti finanziari poco o per nulla convenienti, a detrimento, quindi, non solo delle parti coinvolte, ma anche del mercato a fronte dei possibili rischi sistemici che una simile distorsione potrebbe produrre, qualora si verificasse su larga scala. Ovviamente il rischio di un simile comportamento ricattatorio da parte delle imprese finanziatrici risulterà tanto più contenuto quanto più il mercato riuscirà ad essere competitivo: allo stesso tempo, però, non sembra fuori luogo evidenziare che il mercato creditizio, a causa principalmente della scarsa preparazione del consumatore medio, appare tutt’altro che una realtà perfetta e che, quindi, è auspicabile che i singoli ordinamenti attuino una politica di efficace monitoraggio sugli operatori del credito, come auspicato dallo stesso legislatore comunitario al considerando 24 in tema di distorsioni in caso di pratiche di c.d. bundling(7).
Un simile controllo dovrebbe essere rivolto anche al contenimento di uno fra i maggiori rischi per il consumatore che sembrano essere contenuti nella nuova normativa, ossia la possibilità che, a seguito dell’adesione ad un prodotto finanziario in quanto operazione propedeutica alla concessione del credito, quest’ultimo non venga poi effettivamente concesso, oppure che lo stesso venga revocato rimanendo comunque pendente il vincolo giuridico del contratto complementare.
Benché tale pericolo sia presente in tutte le lettere che formano il comma in commento [lett. a:
«l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l’accumulo di capitale per … raccogliere risorse per ottenere il credito…»; lett. b: «l’acquisto o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato, laddove tale prodotto … serve anche … a raccogliere risorse per ottenere il credito»; lett. c: « la conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di credito in regime di condivisione per ottenere il credito »], non si rinviene alcuna previsione di contrasto, né alcuna indicazione in tema all’interno dei considerando(8).
Il problema appare particolarmente grave nei casi di apertura di un conto corrente di risparmio ai sensi dalla lett. a, nonché di adesione a un prodotto con finalità prevalentemente pensionistiche ai sensi della lett. b, data la possibilità che in simili casi il recesso indotto dalla mancata concessione o dalla revoca del credito possa trovare un ostacolo in un’eventuale perdita economica e/o in un vincolo contrattuale.
Qualora i singoli legislatori nazionali dovessero recepire l’articolo in commento senza introdurre delle specifiche correzioni, sembra lecito immaginare l’insorgere di cause legate alla mancata concessione e, soprattutto, alla revoca del credito, la cui soluzione dovrebbe essere rinvenuta alla luce di istituti quali il recesso per giusta causa o la risoluzione per inadempimento, la cui applicabilità dovrebbe valutarsi nell’alveo di un collegamento negoziale fra il contratto di finanziamento e quello ancillare.
Identiche soluzioni potrebbero essere adottate anche nel dirimere le controversie che dovessero insorgere a seguito della «conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di credito in regime di condivisione per ottenere il credito» ai sensi della lett. c.
L’introduzione di una simile previsione (di non immediata comprensibilità, dato che sembra essere rivolta principalmente al fenomeno degli “shared equity finance agreements”(9 )di origine anglosassone, ossia ad accordi che danno vita a una shared property sul bene immobile oggetto del mutuo fra un “occupying owner”, incapace di accollarsi l’intero debito, e un “investing owner”, che, addossandosi la restante parte del debito, diviene proprietario di una quota dell’immobile, ottenendo, eventualmente, il diritto a ricevere una rendita dal primo soggetto) potrebbe rendersi problematica, soprattutto ove le duplici e collegate operazioni di credito siano attuate dal medesimo soggetto.
Per averne un riscontro, si immagini, ad esempio, che al consumatore venga offerta la conclusione di un contratto di apertura di credito su conto corrente da impiegarsi a copertura della caparra confirmatoria circa il pagamento del prezzo dell’immobile, operazione propedeutica alla successiva concessione di un mutuo abitativo con contestuale iscrizione di ipoteca a garanzia anche del primo credito concesso. Risulta evidente che una simile operazione non potrà che porre in capo a ciascuna parte un obbligo di conclusione anche del secondo contratto, pena l’indennizzo del danno provocato a controparte: qualora il creditore non adempisse, il consumatore potrebbe richiedere il risarcimento derivante dall’avere assunto un debito sine causa; nel caso opposto in cui il consumatore non concludesse il mutuo con il creditore, quest’ultimo avrebbe un valido motivo per chiudere l’apertura di credito concessa e per ottenere il ristoro degli eventuali danni derivanti dal mancato rientro sotto forma di interessi moratori.
Le deroghe al divieto di cui al comma 3 giustificate dall’oggettiva convenienza
La seconda deroga prevedibile dai singoli Stati membri al divieto di commercializzazione abbinata contenuta nel comma 1 riguarda l’ipotesi che il c.d. tying dia luogo a «un chiaro vantaggio per i consumatori», la cui dimostrazione dovrà essere resa dalle imprese creditrici all’autorità nazionale competente.
Anche in questo caso la previsione non appare di immediata comprensibilità, complice una trasposizione del testo in lingua italiana non particolarmente efficace(10). Ad ogni modo, aiutandosi anche con il raffronto con il testo della direttiva nella altre lingue comunitarie, si può affermare che il legislatore europeo abbia voluto imporre ai finanziatori l’onere di dimostrare alle competenti autorità che i prodotti o le categorie di prodotti offerti esclusivamente in forma abbinata (così sembra, difatti, poter essere letto l’inciso «che non sono messi a disposizione separatamente») risultino più vantaggiosi rispetto a quelli offerti sul mercato separatamente o in forma aggregata, a fronte di una sostanziale parità di condizioni.
Proprio per permettere un raffronto credibile fra i prodotti offerti in forma abbinata e quelli già circolanti sul mercato il legislatore comunitario sembra aver previsto che la norma debba trovare applicazione unicamente «ai prodotti immessi in commercio dopo il 20 marzo 2014», con ciò intendendo riferirsi tanto ai primi, quanto ai secondi. Se, viceversa, la disposizione fosse letta come indirizzata solo ai primi, essa apparirebbe scarsamente utile, perché avrebbe l’unico effetto di impedire che, al momento del recepimento, i singoli legislatori nazionali possano prevedere un’efficacia retroattiva sanante. Al contrario, la previsione di una data, successiva alla pubblicazione della direttiva in G.U.U.E. (avvenuta il 28 febbraio 2014), a decorrere dalla quale prendere in considerazione i prodotti per la loro comparazione, risulta essere una soluzione al problema che le singole autorità nazionali avrebbero dovuto affrontare circa il termine iniziale da considerare per costruire le classi di prodotti o strumenti finanziari da prendere a riferimento per la comparazione.
Prescindendo da quest’ultima disposizione che impone un regime temporale uniforme per la valutazione dei prodotti commercializzati in forma abbinata, sembra facile prevedere che, nella possibile assenza di un intervento dei legislatori nazionali sul punto, sarà onere delle relative autorità tradurre in concreto il concetto-cardine di «chiaro vantaggio per i consumatori», nonché le espressioni
«categorie di prodotti», «condizioni tra loro simili» e «tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato», attorno alle quali è costruita la norma europea: ciò potrebbe dare vita a un’applicazione tutt’altro che omogenea nei singoli mercati.
La copertura assicurativa di cui al comma 4 e i problemi nascenti dal raffronto con la normativa nazionale vigente
A prima vista l’ultimo comma della norma in commento potrebbe essere considerato un’inutile specificazione della previsione contenuta nel primo comma. Il fatto che gli «Stati membri provvedono affinché il creditore accetti la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore», non sembra realizzare altro, difatti, che il precetto «Gli Stati membri consentono le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata», che apre l’articolo in commento.
In realtà, l’elemento che giustifica la previsione è quello contenuto nella prima parte del comma, ove si dispone che i singoli ordinamenti possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, con ciò permettendo alle imprese finanziatrici di imporre un’assicurazione “obbligatoria”, ancorché solo su un piano contrattuale.
Una simile prassi appare assai radicata nel mercato domestico (come rilevato già dall’Isvap(11 )e, più recentemente, dall’Arbitro bancario finanziario in una pronuncia resa nel corso del 2014)(12), dato che le imprese finanziatrici richiedono spesso una copertura assicurativa non solo dal rischio della perdita o diminuzione di valore del bene ipotecato, ma anche dal rischio che il consumatore possa perdere la propria capacità di produrre il reddito necessario (ad esempio le c.d. polizze vita o a tutela della perdita del lavoro).
Questa pratica ha dato luogo a molteplici interventi normativi da parte del legislatore nazionale: essi sono tesi, da una parte, a disciplinare la necessaria tutela delle imprese creditrici dal rischio di una perdita della garanzia e il costo gravante sul consumatore (anche su impulso del legislatore comunitario), dall’altra, a contenere l’abuso nascente dalla possibile cointeressenza fra le finanziatrici e le assicurazioni a danno del soggetto sovvenzionato/assicurato.
A parte ricordare che nel nostro ordinamento opera la previsione contenuta nel comma 1 della delibera Cicr 22 aprile 1995 che, di fatto, impone un’assicurazione obbligatoria quale possibilità per ottenere un credito superiore all’ammontare massimo consentito normalmente pari all’80%(13), in merito al primo obbiettivo perseguito dal legislatore va rilevato come la diffusione della prassi della copertura assicurativa, quale condizione imposta dalle imprese finanziatrici per la concessione del credito, abbia indotto Banca d’Italia a modificare il § 8.2 della seconda sezione del proprio Provvedimento del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza(14), al fine di rendere pienamente applicabile il metodo di calcolo del Taeg per i contratti del credito ai consumatori per i mutui e gli altri contratti di finanziamento(15). Ciò rafforza la previsione che anche riguardo alla trasparenza del costo dei mutui debbano essere prese in considerazione tutte le spese di assicurazione che si rendono necessarie per la conclusione del contratto, come esplicitamente previsto ai sensi del comma 2 dell’art. 121 Tub (come modificato dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in forza del recepimento della direttiva 2008/48/CE)(16).
In merito al secondo obbiettivo perseguito dal legislatore - ossia contenere il rischio del conflitto di interessi fra il finanziato, il finanziatore e l’impresa assicuratrice - va ricordato, anzitutto, l’inserimento del nuovo comma 3-bis nell’art. 21 cod. cons. ad opera dell’art. 36-bis, D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con mod. da L. 22 dicembre 2011, n. 214 (poi ulteriormente novellato dall’art. 28, comma 3, D.l.
24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. da L. 24 marzo 2012, n. 27, con l’aggiunta dell’ultimo inciso in merito all’apertura di un conto corrente), a mezzo del quale è statuito che «È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario»(17).
Se la prima parte di quest’ultima norma anticipa la risposta al problema di una commercializzazione abbinata del contratto di mutuo e di quello assicurativo secondo la direttrice resa dal legislatore comunitario, fornendo, quindi, una soluzione che potrà essere mantenuta al momento del recepimento della direttiva, diversa appare, invece, la risposta in merito all’ultimo inciso del comma 3-bis dell’art.
21 cod. cons. in tema di obbligatoria apertura di un conto corrente. Una simile previsione risulta, infatti, sostanzialmente contraria al dettato della lett. a, del comma 2 dell’articolo in commento, che, come visto, dispone che il creditore possa chiedere al consumatore, quale condizione per l’erogazione del finanziamento, «l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l’accumulo di capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il credito o fornire ulteriore garanzia per il creditore nell’eventualità di un inadempimento». Guardando alla ratio delle norme, sembrerebbe auspicabile che la previsione nazionale cedesse il passo a quella europea in sede di recepimento, dato che, altrimenti, si potrebbe correre il rischio di un restringimento dell’offerta di credito a scapito dei consumatori finanziariamente più deboli, che potrebbero vedersi negato il finanziamento data l’impossibilità di offrire altre valide garanzie.
A complicare ulteriormente il recepimento della direttiva potrà porsi anche la previsione inserita al comma 1 dell’art. 28, D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. da L. 24 marzo 2012, n. 27, alla luce della quale, ferme restando le regole di comportamento degli intermediari assicurativi, «le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo».
Questa previsione appare, infatti, eccessivamente restrittiva alla luce della normativa comunitaria, che si limita, più concretamente, a imporre al creditore l’accettazione della polizza assicurativa di un’assicurazione diversa rispetto a quella proposta, purché equivalente nelle coperture, senza indugiare in uno sterile atteggiamento consumerista, che obbliga l’impresa finanziatrice a sottoporre due polizze alternative, che - evidentemente - risulteranno nella maggior parte dei casi sconvenienti per il consumatore, in quanto individuate del creditore stesso in conflitto di interesse.
Anche alla luce di quest’ultima considerazione oltre che dall’analisi del quadro degli interventi non organici operati dal legislatore nazionale, si renderebbe auspicabile che il recepimento dell’articolo della direttiva in commento potesse fornire l’occasione per un generale ripensamento della disciplina nazionale in chiave di reale tutela del consumatore e di efficacia dei controlli.
(1) Per una visione dell’ampia portata dell’espressione «prodotti o servizi finanziari», anche alla luce delle sovrapposizioni a cui la stessa disciplina comunitaria ha dato vita, si può prendere in considerazione la definizione contenuta nell’art. 1 Tuf, per il cui commento v. E. RIGHINI, Commento all’art. 1, in Commentario Tuf, a cura di F. Vella, Torino, 2012, p. 7 e ss.; nonché M. FRATINI, Prodotti finanziari, valori mobiliari e strumenti finanziari, in Il testo unico della finanza, Torino, 2012, I, p . 16 e ss.
(2) La norma e la direttiva a cui la stessa appartiene sono figlie della maggior attenzione rivolta dal legislatore comunitario alle operazioni di credito a seguito della crisi finanziaria innescata dalla poco oculata concessione dei mutui abitativi alla categoria dei creditori «subprime» da parte degli istituti finanziari statunitensi e dalla successiva cartolarizzazione degli stessi. Si noti che questo indirizzo legislativo appariva sostanzialmente opposto nel passato: sul punto si v., proprio in tema di mutui abitativi, Il Libro verde sul credito ipotecario, pubblicato dalla Commissione europea nella COM/2005/327 il 19 luglio 2005, 5 ss. Per una critica di tale precedente apertura, oltre che per un’analisi della normativa previgente, sia consentito rinviare a M. PALMIERI, Il mercato unico delle banche, in I mercati finanziari, a cura di F. Vella, in Trattato di diritto comunitario, diretto da G. Ajani e G. A. Benacchio, Torino, 2009, VIII, p. 44 e ss.
(3) La previsione è recepita integralmente dallo schema di decreto legislativo predisposto per il recepimento della direttiva, sottoposto al parere della Camera dei Deputati al momento dell’ultima revisione del presente commento: in forza di tale schema il divieto dovrebbe essere trasposto nel comma 1 del nuovo art. 120-octiesdecies Tub. Secondo lo schema del decreto legislativo il legislatore nazionale non si avvale di nessuna delle deroghe previste dai commi 2 e 3 dell’articolo in commento.
(4) Si pensi, ad esempio, alla recente introduzione nell’ordinamento nazionale delle unioni civili.
(5) Si noti che il legislatore ha utilizzato l’aggettivo «ulteriore», dato che, con ogni evidenza, la prima garanzia su cui dovrà fare affidamento il creditore sarà l’ipoteca sul bene immobile residenziale il cui acquisto è oggetto di finanziamento.
(6) Sulla compatibilità della norma introdotta dall’art. 28, comma 3, D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. da L. 24 marzo 2012, n. 27, si veda infra § “La copertura assicurativa di cui al comma 4 e i problemi nascenti dal raffronto con la normativa nazionale vigente”.
(7) L’ultimo inciso del considerando citato recita: «Tuttavia gli Stati membri dovrebbero continuare a controllare attentamente i mercati dei servizi finanziari al dettaglio per garantire che le pratiche di vendita aggregata non distorcano la scelta del consumatore e la concorrenza nel mercato».
(8) Nel n. 25 il legislatore comunitario si limita a rilevare, infatti, come «può tuttavia essere giustificato che i creditori offrano o vendano un contratto di credito insieme con un conto di pagamento, un conto di risparmio, prodotti d’investimento o pensionistici laddove, per esempio, il capitale del conto è usato per rimborsare il credito o costituisce un prerequisito della raccolta di risorse ai fini dell’ottenimento del credito».
(9) La previsione non sembra essere altro, infatti, che una traduzione, pressoché letterale, del testo della direttiva in lingua inglese «conclude a separate credit agreement in conjunction with a shared-equity credit agreement to obtain the credit».
(10) Per averne conferma si guardi al ridondante uso degli aggettivi nell’espressione «pertinente autorità competente», rispetto al corrispettivo testo tradotto in lingua inglese «its competent authority».
(11) Sul punto si v. il comunicato stampa del 6 dicembre 2011 dell’Isvap, emesso in occasione della pubblicazione del provvedimento n. 2946, che ha inserito il comma 1-bis all’art. 48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, che impone che gli intermediari assicurativi, incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari o vincolatari delle stesse. Tale provvedimento, anche a seguito di una pronuncia resa dal Tar Lazio n. 3 agosto 2013 n. 7229, che ne ha ridimensionato la portata nei confronti del contratto di leasing, appare superato da quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’art. 21, cod. cons. Per un’analisi del provvedimento e del precedente Regolamento Isvap n. 26 maggio 2010, n. 35, v. L. D’OSTUNI, Le polizze abbinate ai mutui ed ai finanziamenti, in La trasparenza bancaria, a cura di F. Civale, Milano, 2013, p. 529 e ss.
(12) Abf, Collegio di coordinamento, Decisione n. 896 del 14 febbraio 2014: «Va ricordato in proposito l’orientamento del Collegio di Roma incline a riconoscere la sussistenza di un collegamento negoziale fra il contratto di mutuo fondiario e la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e/o danneggiamento del bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria, tenuto conto che gli intermediari sono soliti richiedere alla clientela di stipulare, contestualmente alla concessione di un mutuo, una polizza assicurativa a copertura dei rischi riguardanti l’immobile (incendio, scoppio, responsabilità civile, ecc.), polizza nella maggior parte dei casi collocata dalla stessa banca mutuante, che risulta altresì beneficiaria della stessa».
(13) Sul punto v. M. SEPE, Commento all’art. 38, in Commentario Tub, diretto da Capriglione, Padova, 2012, p. 439 e ss., anche per un’analisi del contenuto del comunicato della Banca d’Italia del 2 aprile 2005, in merito alle garanzie integrative.
(14) Modifica operata con provvedimento del 15 luglio 2015 sulla scorta di quanto previsto dalla delibera Cicr del 4 marzo 2003.
(15) Per una rassegna della giurisprudenza dell’Abf sul punto v. F. CIVALE, Il credito ai consumatori, in La trasparenza bancaria, a cura di F. Civale, Milano, 2013, p. 486 e ss.
(16) Sul punto cfr. le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura della Banca d’Italia dell’agosto 2009, p. 13 e ss. e nota 11, che, pur ai soli fini specifici della valutazione del Tegm, considerano unicamente le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo risulta contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente, escludendo le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, la cui valutazione è riservata esclusivamente alle operazioni di finanziamento a mezzo della cessione del quinto dello stipendio. Per un esame della Raccomandazione delle Commissione dell’Unione europea C 2001/477 in merito ai mutui dei consumatori e dell’allegato I, che sollecitava i finanziatori a una piena informazione precontrattuale anche circa le voci di spesa concernenti l’assicurazione, v. G. ALPA, La trasparenza nei contratti bancari, Bari, 2003, p. 30 e ss.
(17) Per un’analisi della norma e del collegato regolamento Isvap 3 maggio 2012, n. 40, v. L. D’OSTUNI, op. cit., p. 544 e ss. La norma è direttamente richiamata nel secondo comma del nuovo art. 120-octiesdecies Tub previsto dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva in esame, che risulta al vaglio della Camera dei Deputati al momento in cui si emenda definitivamente il presente commento.
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