Direttiva 2014/17/UE - Art. 13 - Informazioni generali - Commento di Carla Solinas (sub art. 13)
Direttiva 2014/17/UE
Art. 13 - Informazioni generali
Commento di Carla Solinas (sub art. 13)
Professore aggregato. Ricercatore confermato di Diritto civile, Università di Roma “Tor Vergata”
Art. 13
Informazioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i loro rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari del credito senza vincolo di mandato rendano disponibili le informazioni generali.
Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:
a) l’identità e l’indirizzo geografico dell’emittente delle informazioni;
b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
c) le forme di garanzia, con indicazione, ove applicabile, della possibilità che il bene sia ubicato in un diverso Stato membro;
d) la possibile durata dei contratti di credito;
e) i tipi di tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
f) qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un’indicazione della valuta o delle valute estere, compresa una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera;
g) un esempio rappresentativo dell’importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell’importo totale che il consumatore deve pagare e del Taeg;
h) un’indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;
i) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso);
j) se del caso, una dichiarazione chiara e concisa che affermi che il rispetto delle condizioni contrattuali dei contratti di
credito non garantisce il rimborso dell’importo totale del credito, in base al contratto di credito;
k) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
l) l’eventuale necessità di una perizia sul valore dell’immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di provvedere alla sua esecuzione, e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore;
m) un’indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e
n) un’avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.
2. gli Stati membri possono prescrivere ai creditori di includere altri tipi di avvertenze rilevanti nello Stato membro. Essi
notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.
Informazione, mercato creditizio e tutela del consumatore
La necessità di individuare una disciplina dell’informazione precontrattuale nell’ambito della costruzione di un mercato integrato dei contratti di credito ipotecario o per l’acquisto di beni immobili era stata ribadita già nelle considerazioni svolte nel Libro Bianco sull’integrazione dei mercati UE del credito ipotecario(1). L’obiettivo di migliorare l’efficienza e la competitività dei mercati dei mutui ipotecari residenziali nell’Unione europea e di costruire un corrispondente mercato comunitario, tale da consentire l’accesso al credito transfrontaliero, infatti, è stato concepito come indissolubilmente legato al presupposto del miglioramento della fiducia dei consumatori. Missione, quest’ultima, per il cui raggiungimento il legislatore europeo ha dettato una serie di misure tra le quali rivestono un’importanza strategica i doveri di informazione imposti al creditore o agli intermediari dagli artt.
13, 14, 15 e 16 della direttiva 2014/17/UE. Si tratta, infatti, di strumenti destinati a consentire ai consumatori di compiere una scelta appropriata e ponderata in relazione al contratto di finanziamento, e diretta alla selezione del prodotto più consono alle proprie esigenze, e le norme di cui agli artt. 13 e ss. introducono dunque meccanismi che consentono al consumatore di esercitare con consapevolezza una preferenza tra le diverse offerte del mercato. A tali considerazioni il legislatore europeo aggiunge la constatazione che la scarsa responsabilità nella concessione di mutui inadeguati alla situazione del consumatore ha condotto, finora, a fatali inadempimenti e conseguenti pignoramenti a carico dei mutuatari con una crescita nell’indebitamento (insostenibile) delle famiglie in tutta l’Europa(2). Prioritaria è apparsa, pertanto, la necessità di intervenire nella materia alla ricerca di strumenti giuridici che consentissero, al contempo, scelte contrattuali consapevoli, propulsive di un mercato integrato ed efficiente, patrimonialmente sostenibili.
La direttiva 2014/17/UE, dunque, al pari di altri interventi dell’Unione in precedenza operati sui vari mercati, presenta quella «natura duale» che caratterizza le normative europee di regolamentazione del mercato che pongono, contemporaneamente, regole di protezione dei consumatori(3). L’obiettivo, insomma, è quello di consentire, a beneficio del mercato e dello stesso consumatore-contraente, di
«prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito» (art. 14, comma 1, dir. 2014/17/UE), sicché l’attività informativa del creditore e degli intermediari del credito è lo strumento per permettere al destinatario di maturare una «volizione consapevole» che gli consenta di captare sin dall’inizio, e prima di vincolarsi, i rischi (e i benefici) dell’operazione(4).
Dal punto di vista della teoria del contratto alla base della disciplina dell’informazione al contraente vi è l’assunto che senza un’informazione adeguata per quantità e qualità, tale da consentire di comprendere utilità e rischi dell’operazione, non è possibile volere razionalmente. Ne consegue, per il contraente, la necessità di acquisire informazioni per poter valutare l’utilità marginale che riceverà dallo scambio e conseguentemente effettuare le proprie scelte contrattuali(5). In settori quali quello in esame, peraltro, l’accesso e soprattutto la comprensione delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento è particolarmente complesso, sicché la disciplina in esame si caratterizza per una particolare attenzione alle modalità e alla qualità delle informazioni che devono essere fornite al fine di rendere realmente intelligibile l’operazione economica(6).
L’assenza della totalità delle informazioni potenzialmente rilevanti in capo ai due contraenti è ipotesi normale e fisiologica nelle negoziazioni(7). Allorquando in particolari settori, però, l’operazione caratterizzi per la prevalenza in capo ad una delle parti della conoscenza dei dati funzionali alla formazione di un consenso razionale e ponderato della controparte, la questione della asimmetria informativa si accompagna all’introduzione legislativa di doveri di informazione di cui una parte viene gravata a beneficio dell’altra(8). In questa prospettiva la disciplina legislativa degli obblighi di fornire informazioni preventive(9 )è la misura che più immediatamente permette il raggiungimento dell’obiettivo di consentire alla parte deficitaria, in presenza di asimmetrie informative, l’acquisizione di utili elementi di valutazione per prendere una decisione con cognizione di causa sul contratto.
Ma la regolamentazione degli obblighi informativi non è l’unica misura predisposta a tale ultimo scopo. Prima ed indipendentemente da ogni futuro, potenziale, ipotetico contratto di credito l’Unione europea si preoccupa che gli Stati membri formino, in primo luogo, contraenti idonei, istruiti in relazione ad una gestione del debito responsabile (art. 6 della direttiva)(10). Il che, per quanto possa realisticamente essere più un auspicio programmatico che un obiettivo di reale portata, è un indice che la disciplina dell’informazione preventiva e contrattuale non deve essere letta nell’ottica dell’affermazione di una paternalistica deresponsabilizzazione del destinatario dell’informazione in merito al contratto, o di passiva acquisizione di altrui valutazioni sulla portata dello stesso. L’informazione preventiva è strumento posto nelle mani del consumatore al fine di consentire allo stesso di formare autonomamente(11 )una propria valutazione sull’operazione e di effettuare una scelta. Nel caso considerato, come costante del diritto privato europeo e come si ritrova anche nel vicino ambito del credito al consumo (dir. 2008/48/CE)(12), la dimensione individualistica dell’informazione precontrattuale si cala, in ogni caso, all’interno di una prospettiva più ampia del semplice rapporto tra le parti di un contratto per considerare altresì le ragioni del mercato(13). Di conseguenza l’attenzione del legislatore non è rivolta solo ed esclusivamente a rendere intelligibile l’operazione economica e la sua portata giuridico-economica nella sfera individuale del consumatore, ma altresì a renderla utilmente confrontabile con altre operazioni e offerte del mercato che il consumatore potrebbe potenzialmente concludere(14). In quest’ottica, infatti, l’informazione è una precondizione del corretto funzionamento del mercato(15 )e una sua distribuzione inadeguata conduce a fallimenti e inefficienze dello stesso, sicché la normazione sugli obblighi informativi è il correttivo di carattere preventivo a questi esiti(16). L’attenzione dedicata alle informazioni preventive e precontrattuali, nonché all’educazione del consumatore è la conferma che la tutela di quest’ultimo tende a spostarsi sempre più sulla «prevenzione», in modo da renderlo realmente arbitro del mercato per mezzo della regolamentazione delle attività di carattere procedimentale che conducono all’acquisizione del bene o del servizio(17).
Va da sé che, per corrispondere allo scopo, e soprattutto in un settore quale quello considerato, non è sufficiente che l’informazione venga erogata, comunicata. È infatti necessario che la comunicazione sia funzionale alla conoscenza e quest’ultima si traduca in comprensione(18). Per questa ragione assume rilievo decisivo la disciplina dei termini e delle modalità con le quali l’informazione viene fornita. In altre parole, nella prospettiva comunitaria dei rimedi alle asimmetrie informative, accanto all’esigenza di rendere preventivamente disponibili le informazioni al consumatore, in questo settore si avverte la particolare necessità di rendere «semplici» informazioni complesse e di segnalare specificamente al consumatore l’esistenza di rischi la cui percezione e valutazione, nella disciplina ordinaria, è normalmente di responsabilità del contraente interessato(19).
L’articolo in commento mira a rafforzare, attraverso l’imposizione di veri e propri obblighi, il sistema delle informazioni che fino ad ora aveva comunque trovato i propri riferimenti a livello uniforme in norme di carattere deontologico adottate con il Voluntary Code of Conduct on pre-contractual Information, promosso dalla Commissione(20). Si evidenziava già in quell’occasione l’importanza di offrire al consumatore informazioni precontrattuali «trasparenti e comparabili» con riguardo alle condizioni alle quali i mutui per la casa d’abitazione vengono offerti, ponendo già allora la distinzione tra un’informativa di carattere generale ed una di carattere personalizzato che gli istituti di credito avrebbero dovuto fornire attraverso un modello standardizzato (il «Prospetto informativo europeo standardizzato» o Pies)(21). Ma la stessa Commissione si riservava di adottare provvedimenti legislativi vincolanti nel caso in cui, ad esito dei monitoraggi di sua competenza, l’efficacia e l’attuazione del codice deontologico fosse risultata insufficiente(22). Cosa che è avvenuta con la direttiva in esame.
L’art. 13 della dir. 2014/17/UE, inoltre, impone obblighi di informazione non solo al creditore, ma altresì ad altri soggetti con i quali il consumatore può entrare in contatto in occasione e nell’intento di procurarsi un finanziamento. Così, l’art. 13 impone agli Stati membri di garantire che i creditori(23), «o se del caso» gli intermediari del credito con vincolo di mandato(24 )o i loro rappresentanti designati(25 )rendano disponibili le informazioni generali; mentre consente di estendere tali incombenze anche agli intermediari del credito senza vincolo di mandato. Ritorna, con riferimento agli intermediari del credito con vincolo di mandato e i loro rappresentanti designati, l’ambigua espressione «se del caso», così come compariva nella dir. 2008/48/CE agli artt. 5 e 6, e la cui giustificazione veniva ritrovata nella circostanza che non in tutti i casi gli intermediari del credito sarebbero stati obbligati a fornire dette informazioni, considerato che in virtù dell’art. 7 dir. 2008/48/CE, gli obblighi in questione non si applicano ai fornitori di merce prestatori che agiscono come intermediari del credito a titolo meramente accessorio(26). Ma nell’ipotesi delle informazioni generali per i contratti di credito relativi a immobili residenziali di cui alla dir. 2014/17/UE, deve trovare applicazione quanto disposto dal considerando n. 29 per cui occorre garantire la parità di condizioni e far sì che la decisione del consumatore si basi sui dettagli dei prodotti di credito offerti piuttosto che sul canale di distribuzione attraverso cui tali prodotti sono diffusi. Perciò l’espressione «o se del caso» non dovrebbe essere letta come un’alternativa concessa al legislatore (nel quadro di un’armonizzazione minima) di prevedere o meno obblighi informativi anche in capo agli intermediari con mandato o loro rappresentanti, ma come una previsione che considera l’ipotesi che il consumatore interagisca direttamente con un intermediario e, anche per tali casi, gli garantisce il diritto di ricevere anche le informazioni generali(27).
Le informazioni generali
È opportuno ricordare che allorquando si parla di diritto (o dovere) di informazione si fa riferimento ad una variegata serie di ipotesi che non necessariamente trovano nella vicenda contrattuale il proprio campo di operatività(28).
Gli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e ss. della direttiva si inseriscono, viceversa, nell’ambito di una vicenda in cui tra il consumatore potenziale contraente e il creditore o il suo intermediario si realizza un primo, seppur tenue, contatto(29 )destinato, se del caso, ad evolvere in intensità fino a sfociare nella conclusione del contratto. Si è parlato, a riguardo, della disciplina di una «fase precontrattuale che si è concepita marcatamente graduata»(30), per sottolineare come, nella disciplina degli obblighi informativi dettati a carico dei soggetti che erogano il credito si passi da un livello più generale ad uno più specifico e personalizzato alla situazione e agli interessi del consumatore(31).
In questa prospettiva le informazioni generali di cui all’art. 13 della direttiva hanno la funzione di consentire al consumatore di conoscere la gamma di prodotti offerti dal creditore e le loro caratteristiche. Esse non sono ancora rivolte al consumatore in quanto contraente potenzialmente interessato a specifici prodotti del creditore, ma al consumatore che si appresta a voler conoscere quali possibilità di finanziamento offre il mercato.
Si badi che le informazioni generali di cui all’art. 13 si distinguono innanzitutto da altre forme di comunicazione - altrettanto generali e anch’esse antecedenti e in senso lato destinate a sollecitare una contrattazione -, ma che tuttavia: in primo luogo non si caratterizzano per uno scopo squisitamente informativo (bensì tendente ad indirizzare in senso più favorevole al dichiarante la valutazione contrattuale dell’altro(32)); sono inoltre rivolte alla generalità indifferenziata del pubblico dei potenziali consumatori (e dunque prescindono da uno specifico contatto tra un potenziale consumatore e un creditore)(33); e soprattutto non concernono una rappresentazione della gamma di prodotti di credito offerti da un dato creditore, ma si concentrano sulla enfatizzazione di particolari qualità di uno o più prodotti. Si vuol far riferimento alla pubblicità di uno o più prodotti di finanziamento, anch’essa disciplinata dalla direttiva in commento agli articoli 10 e 11. La differenza è nettamente individuata dallo stesso considerando n. 38 della direttiva il quale evidenzia che se la pubblicità tende a concentrarsi su uno più prodotti, è opportuno consentire ai consumatori di poter decidere sulla base della conoscenza di tutta la gamma di prodotti di credito offerti, e a tal proposito proprio le informazioni generali svolgono un ruolo importante in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell’ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali caratteristiche degli stessi.
Se la ratio dell’art. 13 in commento è quella sopra indicata, allora, ci sembra che la disciplina delle informazioni generali si svolga coerentemente secondo quattro schematiche direttrici: i) definizione e individuazione ex lege di un contenuto minimo delle informazioni generali da fornire, in modo da rendere conoscibili le varie possibilità di finanziamento; ii) definizione e individuazione ex lege di un contenuto minimo delle spiegazioni generali da fornire sulle possibili operazioni, in modo da rendere comprensibili le varie possibilità di finanziamento; iii) disciplina delle modalità di erogazione dell’informazione generale, in modo da rendere intelligibili e confrontabili le varie possibilità di finanziamento; iv) disciplina dei tempi di erogazione dell’informazione generale, in modo da rendere effettiva la loro funzione di primo orientamento verso alcune tra le variabili offerte di finanziamento.
In primo luogo, con riferimento al contenuto delle informazioni, viene stabilito un catalogo minimo di dati, tale da poter consentire al consumatore di comprendere le possibili opportunità di finanziamento. Sono, in altri termini, dati necessari per conoscere le coordinate delle offerte di finanziamento. Così le informazioni generali di cui all’art. 13 riguardano: (a) il soggetto che offre il finanziamento; (b) per quali scopi esso può essere erogato; (c) quali garanzie richieda e l’eventuale possibilità che il bene sia ubicato in uno Stato membro diverso; (d) la possibile durata del contratto; (e) i tipi di tassi debitore disponibili; (f) l’eventuale disponibilità di credito in valuta estera con relativa indicazione della valuta; (g, h) un esempio di finanziamento che indichi l’importo totale del credito, il costo totale del credito per il consumatore, l’importo totale che gli deve pagare, il Taeg e l’indicazione di eventuali ulteriori costi non inclusi nel costo totale del credito da pagare in relazione ad un contratto di credito; (i) le diverse opzioni disponibili per il rimborso del credito al creditore; (j) se del caso, una dichiarazione che affermi che rispetto delle condizioni contrattuali dei contratti di credito non garantisce rimborso dell’importo totale del credito in base al contratto; (k) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato; (l) l’eventuale necessità di una perizia sul valore dell’immobile e chi debba provvedervi e con quali costi per il consumatore; (m) l’indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare per ottenere il credito, eventualmente alle condizioni offerte, e la precisazione che gli stessi possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; (n) le possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni contrattuali.
Si tratta di un catalogo minimo di informazioni(34), ampliabile dallo Stato membro in sede di recepimento. Ciò si evince non solo dall’inciso dell’art. 13 che parla di informazioni generali che comprendono «almeno» gli elementi indicati nella relativa disposizione, ma anche dalla circostanza che la direttiva 2014/17/UE è una direttiva di armonizzazione minima che non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori (art. 2). Il par. 2 dell’articolo in commento, tuttavia, se da un lato consente agli Stati membri di prescrivere ai creditori di includere altri tipi di avvertenze (rilevanti nello Stato membro), contemporaneamente impone agli stessi di notificare senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.
Alcune delle informazioni generali indicate nell’art. 13 in commento si ritrovano anche in quelle
«personalizzate» che devono essere fornite attraverso il Prospetto informativo europeo standardizzato (Pies) di cui all’Allegato II parte a della direttiva ai sensi dell’art. 14 della direttiva stessa(35). E tuttavia ci si accorge che il livello delle informazioni fornite dall’art. 13 è effettivamente ridotto alla essenzialità, e comprende solo quei dati funzionali allo scopo di offrire una panoramica generale dei prodotti di un determinato creditore.
Si pensi alle informazioni che riguardano il soggetto che offre il finanziamento (art. 13, par. 1, lett. a). L’identità e l’indirizzo geografico dell’emittente le stesse sono dati necessari per consentire la riconduzione del portafoglio di offerte ad un determinato soggetto, sì da permettere ai consumatori, innanzitutto, di individuarlo rispetto ai concorrenti(36). Si tratta di un tipo di informazione particolarmente diffusa nelle recenti direttive(37), ma che, a livello di informazioni generali e per la funzione che queste assolvono, si limita a richiedere semplicemente l’indicazione dell’identità e dell’indirizzo geografico dell’emittente delle stesse.
In secondo luogo, già in occasione dell’erogazione di informazioni generali è necessario offrire al consumatore quelle spiegazioni minime che gli consentano non solo di conoscere, ma soprattutto di comprendere la gamma e la diversità dei prodotti, e quindi di orientarsi a grandi linee su quelli di sua maggior preferenza al fine, poi, di poter più specificamente approfondirne in seguito gli aspetti caratterizzanti e rivolgere la propria attenzione ad uno o più di essi (fornendo al creditore le informazioni di cui all’art. 20 in relazione alla propria situazione economica e finanziaria e ottenendo, questo punto, le informazioni precontrattuali «personalizzate» di cui all’art. 14 della direttiva). In quest’ottica si spiegano una serie di obblighi previsti dall’art. 13: quello non solo di indicare i tipi di tassi debitore disponibili, ma altresì di fornire «una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore» (lett. e); non solo di informare se è possibile ottenere il finanziamento in valuta estera ma altresì di offrire «una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera» (lett. f); di offrire le informazioni sull’importo e i costi del credito attraverso un esempio rappresentativo (lett. g); di fornire un’avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni contrattuali (lett. n).
Anche in tal caso la tipologia di informazioni è strutturata conformemente alla fase nella quale le stesse vengono fornite; fase in cui il consumatore non ha verosimilmente nemmeno ancora espresso un’esigenza concreta di finanziamento - per importo, durata, tipologia ecc.- e il contratto è meramente potenziale. Così l’indicazione di cui alla lett. g, circa i costi del credito, l’importo totale che il consumatore deve pagare e il Taeg: in questo momento l’erogazione dell’informazione prescinde dalla situazione individuale e dalle esigenze del consumatore, e non può che essere fornita attraverso un esempio rappresentativo. Ciononostante, opportunamente, il legislatore europeo anticipa già in questo momento la comunicazione e l’illustrazione dei meccanismi di calcolo dei costi, rappresentando quest’aspetto un primo ed essenziale elemento di selezione delle offerte di mutuo disponibili sul mercato.
Particolare importanza riveste poi l’informazione relativa all’avvertenza generale sulle possibili conseguenze derivanti dall’inosservanza degli impegni contrattuali di cui alla lett. n. Anche in tal caso si tratta di un’informazione ancora non calata sulla specifica situazione patrimoniale del creditore, ma relativa ad una illustrazione, in termini astratti, del mancato adempimento di vincoli che in virtù del contratto graverebbero sul consumatore. Essa, tuttavia, consente di fornire una prima percezione della tipica rischiosità delle operazioni di finanziamento(38).
Tempi e modalità di adempimento
La direttiva conferma, dunque, il binomio trasparenza-informazione(39), e dunque la funzionalità delle informazioni (di quelle generali di cui all’articolo 13 e di quelle, personalizzate, particolari e precontrattuali di cui all’art. 14) alla conoscenza e comprensione dell’operazione di finanziamento. Precisato che la trasparenza è concetto polisenso, irriducibile ad un unico significato, in questa prospettiva il «trait d’union» tra informazione e trasparenza può rinvenirsi nell’imposizione al soggetto professionale del rispetto di canoni di chiarezza, completezza e comprensibilità dell’informazione(40 )e, di conseguenza, dell’operazione nel suo svolgersi e nel suo presentarsi come una tra le possibili alternative a disposizione del consumatore sul mercato.
Il D.lgs. n. 385 del 1993 (noto come Testo unico bancario, “Tub”) disciplina al titolo VI (relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali dei rapporti con i clienti) - e al capo I (relativo alle operazioni e servizi bancari finanziari) quella che, nelle originarie intenzioni, doveva rappresentare la disciplina generale sulla trasparenza bancaria, ma che in seguito ai successivi interventi normativi ha perso tale carattere, considerando che la stessa, in virtù dell’art. 115 comma 3 Tub non si applica, meno che non espressamente richiamata, ai contratti di credito ai consumatori e ai servizi di pagamento(41). In sede di recepimento della direttiva 2014/17/UE, dunque, occorrerà procedere ad un coordinamento con la normativa vigente in materia, che, tuttavia, nella fonte legislativa è relativa in prevalenza alla comunicazione pubblicitaria (art. 116 Tub) e alle condizioni «pubblicizzate» per le corrispondenti categorie di operazioni al momento della conclusione del contratto (art. 117, comma 7, lett. b, Tub). Più puntuali e rilevanti disposizioni in tema di trasparenza si trovano infatti nella normativa secondaria Il provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, da ultimo modificato con provvedimento del 15 luglio 2015, il cui ambito di applicazione riguarda le disposizioni in materia di trasparenza che
«si applicano - salva diversa previsione - a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze (“fuori sede”) o mediante “tecniche di comunicazione a distanza”». La relativa sezione II (relativa pubblicità informazione precontrattuale) si applica anche ai mutui che non costituiscono operazioni di credito ai consumatori ai sensi del capo II, titolo VI del Tub In particolare, la normativa regolamentare prevede che gli intermediari mettano a disposizione della clientela delle «Guide» concernenti i mutui ipotecari offerti ai consumatori, nonché dei Fogli informativi contenenti, tra le altre, assai puntuali informazioni sull’intermediario(42), sulle condizioni economiche del finanziamento, e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio (le clausole contrattuali che riguardano il diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario e i tempi massimi per la chiusura del rapporto, nonchè i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi), e soprattutto le caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione del servizio(43). I Fogli informativi relativi al contratto di mutuo ipotecario in euro per i consumatori sono peraltro standardizzati secondo modelli predisposti dalla stessa Autorità di vigilanza, ed in aggiunta, per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale, il Provvedimento prevede che oltre ai Fogli informativi gli intermediari mettano a disposizione un «Foglio comparativo» contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti.
La normativa interna, dunque, già si muove nell’ottica di predisporre le condizioni che consentano al consumatore di maturare una scelta consapevole, soprattutto sui rischi dell’operazione, e di poter consentire di comparare il finanziamento con altre tipologie di prodotti. Per quanto, allora, la disciplina vigente sia per certi versi analoga(44 )a quella dettata dalla direttiva (in particolar modo è significativa la previsione del «Foglio comparativo» contenente informazioni generali richiesto dalla Banca d’Italia), in sede di recepimento potrebbero porsi problemi di coordinamento. Si pensi alla possibilità prevista dalla normativa regolamentare che le informazioni generali di carattere comparativo vengano offerte attraverso un foglio che si limiti ad elencare i prodotti della specie offerti dall’intermediario rinviando a fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni(45). In effetti la contestualità documentale delle informazioni generali non è un requisito espressamente richiesto dall’art. 13. Esso si limita a richiedere che vengano rese disponibili, in qualsiasi momento, informazioni generali «chiare e comprensibili»(46 )e che le stesse siano fornite su «supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica». Tuttavia, se l’obiettivo è quello di rendere chiara e comprensibile non solo, e non tanto, l’informazione in sé, ma l’informazione su un prodotto anche in relazione agli altri, la presentazione delle informazioni generali in un unico documento sembra essere quella che più fedelmente risponde alle esigenze di effettività di tutela del consumatore poste dalla direttiva, e che quindi più facilmente risponde allo scopo di rendere agevole il confronto tra gli stessi prodotti del medesimo creditore.
Ciò che comunque è possibile accada è che quella standardizzazione anche formale del documento informativo che il legislatore europeo si è limitato a dettare per le sole informazioni precontrattuali di cui all’art. 14 della direttiva, sul piano interno verrà recuperata sul piano regolamentare, per il quale anche le informazioni generali troveranno un modello documentale predisposto dall’Autorità di vigilanza.
Su questo punto le prescrizioni poste dal legislatore europeo richiedono che le informazioni siano fornite con un linguaggio semplice e comprensibile. Il principio è espresso dal considerando 41 della direttiva, che in particolar modo prevede che i termini del Pies (di cui all’Allegato II alla direttiva) possano non necessariamente essere gli stessi termini giuridici definiti nella direttiva purché abbiano il medesimo significato; principio che, condividendone la ratio, può in effetti ritenersi applicabile anche al documento contenente le informazioni generali di cui all’art. 13.
In ogni caso le informazioni devono essere fornite gratuitamente ai consumatori (art. 8, dir. 2014/17/ UE).
Infine l’art. 13 prescrive che le informazioni vengano offerte su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica. Seppure in altri contesti capita che obblighi informativi siano imposti senza alcuna previsione espressa di una prescrizione attinente alla forma è ormai dato acquisito che la forma impiegata per consentire al destinatario di ottenere l’informazione influenza la trasparenza stessa e che la forma scritta, in particolare, è quella che meglio soddisfa i caratteri di chiarezza e comprensibilità di quanto comunicato(47). E, tuttavia, in questo specifico caso, si ritiene sufficiente anche la forma elettronica. Essa, infatti, è prevista (ma solo per le informazioni generali di cui all’art. 13, per cui si deve ritenere non utilizzabile per le informazioni precontrattuali di cui al successivo art. 14) come alternativa al «supporto durevole», e dunque va intesa quale mezzo di comunicazione che non necessariamente deve presentare i caratteri del «supporto durevole».
È utile ricordare che, «per ragioni di certezza del diritto», il legislatore europeo ha preferito utilizzare la medesima terminologia utilizzata per i contratti di credito al consumo, rilevando che alcune definizioni essenziali quali «consumatore»(48 )e «supporto durevole», nonché concetti chiave utilizzati nelle informazioni di base per designare le caratteristiche finanziarie dei crediti (compresi l’importo totale che il consumatore deve pagare e il tasso del debitore) debbano essere in linea con quelle stabilite dalla direttiva 2008/48/CE. Per questa ragione si auspica che nel recepimento della direttiva gli Stati membri garantiscono coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione a queste definizioni essenziali e ai concetti chiave (considerando 19).
Ebbene, l’art. 3, lett. m, dir. 2008/48/CE (e ora art. 121, comma, 1 lett. l, Tub) definisce supporto durevole «ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate», secondo una disposizione che sostanzialmente richiama quella di cui all’art. 67-ter cod. cons.(49). Un’elencazione di tipologie di «supporto durevole», allora, si ritrova nel 20° considerando della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Sono considerati tali i «dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica, ma non comprendono i siti Internet tranne quelli che soddisfino i criteri di cui alla definizione di supporto durevole». Viceversa, con riferimento alla possibilità di considerare alla stregua di un «supporto durevole» un link verso un sito Internet messo a disposizione dal professionista, la C. Giust. nella Causa C-49/11 Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer ha stabilito che, in sé considerato, il collegamento ipertestuale non garantisce gli estremi di supporto durevole(50). Ma per le informazioni generali di cui all’art. 13 dir. 2014/17/UE, a differenza di quelle personalizzate del successivo art. 14, la cernita della forma con la quale le informazioni debbano essere rese disponibili al consumatore è meno problematica, considerando che, quale alternativa al supporto durevole (e tra essi a quello cartaceo), è comunque prevista la forma elettronica; sicché si deve ritenere che gli obblighi in commento possano essere adempiuti anche attraverso la messa a disposizione dei consumatori di link che rinviino a siti contenenti le informazioni generali.
Si noterà che con riferimento ai tempi in cui le informazioni devono essere fornite, all’analitica scansione delle tempistiche stabilita per le informazioni precontrattuali di cui all’art. 14, si contrappone la laconicità del riferimento dell’art. 13 a «qualsiasi momento». Le informazioni in discorso, infatti, non sono strettamente precontrattuali, perché prescindono dall’avvio di una negoziazione concreta: sono informazioni preventive, certo, perché funzionali a formare un primo orientamento del consumatore sul mercato. Ciononostante esse non sono collegabili ad una offerta, ad una proposta concreta di finanziamento individuata, ad esempio, nel suo ammontare o nella durata. Dunque, non vi sono tempi particolari individuati in relazione a procedimenti contrattuali(51); peraltro, il consumatore potrebbe già essere vincolato ad un contratto di mutuo, e il suo interesse ad ottenere informazioni generali potrebbe essere finalizzato a sondare le condizioni per poter effettuare una surrogazione (art.
120-quater Tub). Ne deriva che, pur non essendo previsto un termine entro il quale dietro richiesta del consumatore l’informazione generale deve essere fornita, non è indifferente, per gli interessi del consumatore stesso, il tempo che trascorre tra la richiesta e la fornitura delle informazioni. Sicchè, se il ritardo con cui il creditore o l’intermediario rendono disponibili le informazioni risulta pregiudizievole per il consumatore, in relazione alle circostanze, potrà eventualmente farsi luogo al risarcimento del danno eventualmente patito.
La violazione degli obblighi informativi generali
I doveri di informazione previsti dalle direttive comunitarie, il più delle volte, non trovano un esplicito apparato di tutele(52). Fatto, questo, che lascia all’interprete, nell’inerzia del legislatore nazionale in sede di recepimento, comprendere quali conseguenze si connettano alla violazione degli obblighi informativi. E questo è quanto accade anche in relazione agli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e ss. della direttiva in commento.
La circostanza che, in sede di informazioni generali, non si sia ancora nell’ambito proprio della fase «precontrattuale» (alla quale, infatti, non si fa nemmeno riferimento nella rubrica dell’articolo in commento) e di una trattativa rivolta alla conclusione di un contratto tra il consumatore e quel professionista, non esclude che la violazione degli obblighi informativi generali possa avere ricadute in ambito contrattuale. In generale, si nota che non sempre ciò che è oggetto di comunicazione ad un pubblico indistinto di potenziali contraenti (anche, in ipotesi, in sede di pubblicità) rimane fuori dal vincolo contrattuale(53). E la considerazione vale, a maggior ragione, nell’ipotesi considerata delle informazioni generali che rappresentano un grado di informazione maggiormente contestualizzato e obiettivo rispetto a quello eventualmente ricavabile nella pubblicità.
Indubbiamente gli obblighi in questione non possono che essere presidiati dalla tutela di tipo risarcitorio. Già in una prospettiva di tutela del consumatore cui è rivolta l’informazione, infatti, apparirà meritevole di tutela l’affidamento generato dai dati diffusi con le informazioni generali(54); affidamento tanto maggiore se si considera che le informazioni generali di cui all’art. 13 sono del tutto prive di quella funzione persuasiva viceversa riconoscibile nella pubblicità (di cui il consumatore stesso a grandi linee avverte la potenziale valenza «esaltativa» dei prodotti) e destinate ad incidere sulla formazione di una consapevole presa di coscienza della gamma di offerte possibili nel mercato del credito ipotecario. Detto in altri termini, le informazioni di cui all’art. 13 non sono mere comunicazioni a beneficio del creditore che intende ottenere l’attenzione del consumatore indeterminato, ma
«istruzioni» a disposizione del consumatore interessato su tipi e rischi di finanziamento. Rimarrebbe da comprendere la natura della responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi suddetti, non essendo pacifica la possibilità di riferirsi all’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative ex art. 1337 c.c. (al momento probabilmente essendo del tutto assenti le trattative stesse)(55). L’alternativa alla responsabilità extracontrattuale, dovrebbe postulare l’adesione alla teoria, ormai accolta anche nelle nostre corti nazionali, del contatto sociale quale fonte di obbligazioni che, se violate, espongono la responsabilità ex art. 1218 c.c. In effetti la reciproca posizione del consumatore che domanda le informazioni generali e del creditore o professionista postula l’esistenza di un contatto qualificato tra sfere giuridiche, tale da ingenerare un affidamento meritevole di tutela in capo al consumatore(56). Inoltre, su un piano generale, nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui agi artt. 18 e ss. cod. cons. (e, in particolare, delle pratiche ingannevoli, 21 e ss. cod. cons.) si potranno trovare le sanzioni ai comportamenti dei professionisti (siano essi creditori o intermediari, o rappresentanti designati) che presentino i caratteri di una pratica contraria alla diligenza professionale che falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, in relazione al prodotto, inducendolo, anche potenzialmente, a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (v. artt. 20 e ss. cod. cons)(57).
Le ricadute del comportamento integrante una pratica scorretta sul singolo contratto di credito, allorquando eventualmente esso venga stipulato, poi, dovrebbero considerare la portata che nella singola vicenda di formazione del consenso tali vicende possono avere in termini di vizio del consenso (integrante ipotesi di dolo o errore, ad esempio) se non addirittura di invalidità(58). La soluzione, tuttavia, è tutta sul piano interpretativo, dovendo scontare una non univoca ricostruzione delle soluzioni al fenomeno e andando incontro assai probabilmente, come esperienza insegna, ad una mancata presa di posizione netta del legislatore nazionale in sede di recepimento. La direttiva, sul punto, si limita infatti a specificare che «per i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. In particolare, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità dei contratti di credito …» (considerando 9, dir. 2014/17/UE).
(1) COM (2007) 807 def.
(2) V. la Proposta di direttiva europea 31 marzo 2011, COM (2011) 142 e il commento di S. TOMMASI, «Unione europea e contratti di credito relativi ad immobili residenziali», in I contratti, 2011, p. 956 e ss. Si tenga presente che il tema del sovraindebitamento del consumatore trova, tra l’altro, già nella direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo una disciplina, per il cui ambito di applicazione si rinvia, anche per ulteriore bibliografia, tra i tanti a M. MAUGERI e S. PAGLIANTINI, Il credito ai consumatori: I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti, Milano, 2013; G. VILLANACCI, Credito al consumo, Napoli, 2010; La nuova disciplina europea del credito al consumo: la direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano, a cura di De Cristofaro, Torino, 2009. E v. anche G. CARRIERO, Autonomia privata e disciplina del mercato: il credito al consumo, Torino, 2007. La direttiva 2008/48/ CE, tuttavia, concerne crediti al consumo per un importo compreso tra i 200 e i 75.000 euro, pertanto i crediti per l’acquisto di una proprietà immobiliare garantiti da un’ipoteca o da analoghe garanzie e i prestiti per la ristrutturazione di un immobile superiori a 75 000 euro non rientrano nel campo di applicazione della suddetta.
(3) Parla di «natura duale» della direttiva in commento, S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)», in Contr. impr. Europa, 2014, p. 523. Rileva uno sforzo a livello europeo volto al raggiungimento di un «giusto equilibrio tra tutela dei consumatori e tutela del mercato» S. TOMMASI, «Unione europea e contratti di credito relativi ad immobili residenziali», cit., p. 957 e ss. Sulla direttiva v. anche R. GRISAFI, «Credito ai consumatori e beni immobili residenziali: la nuova direttiva comunitaria e questioni di eterogeneità nozionale »(parte prima), in Studium juris, 2015, p. 655 e ss. e ID., «Credito ai consumatori e beni immobili residenziali: la nuova direttiva comunitaria ...», cit., (parte seconda), p. 796 e ss. D’altra parte Cfr. considerando n. 15, dir. 2014/17/ UE: «L’obiettivo della presente direttiva è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l’acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un bene immobile residenziale». Viceversa, come si legge nel considerando n. 18 «I contratti di credito non garantiti il cui obiettivo sia il restauro di un bene immobile residenziale per un ammontare del credito superiore a 75 000 EUR dovrebbero ricadere nell’ambito della direttiva 2008/48/CE al fine di assicurare a quei consumatori un livello di protezione equivalente ed evitare ogni lacuna regolamentare tra tale direttiva e la presente direttiva. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/48/CE». Sulla centralità dell’informazione nel diritto dei consumatori e del mercato, v. anche P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto, Napoli 2005, p. 73; L. DI DONNA, Obblighi informativi precontrattuali e tutela del consumatore, Milano, 2008; GROUNDMAN, «L’autonomia privata nel mercato interno: le regole di informazione come strumento», in Europa e dir. priv., 2001 , p. 274; A.C. NAZZARO, Obblighi di informare e procedimenti contrattuali, Napoli, 2000.
(4) R. CALVO, «Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e rappresentanti nella direttiva 2014/17/ UE», in Corr. giur., 2015, p. 824.
(5) A. GENTILI, «Informazione contrattuale e regole dello scambio», in Riv. dir. priv., 2004, p. 555. V. anche G. GRISI, Informazione (obblighi di), in Enc. giur. Trecc., 2005, p. 13 che evidenzia come nelle normative speciali all’informazione precontrattuale sia assegnato un grande peso in ragione dell’esigenza di far sì che per le parti l’accordo costituisca realmente l’esito coerente di decisioni meditate e consapevolmente assunte e, contemporaneamente, di consentire in via preventiva una neutralizzazione o, almeno, un’attenuazione del c.d. rischio contrattuale (così da attenuare la probabilità di insorgenza, a contratto concluso, di elementi capaci di alterare pesantemente l’assetto economico divisato con correlata frustrazione dell’interesse che le parti aspiravano a realizzare).
(6) Ciò in ragione dell’elevato tecnicismo della materia su cui non manca di soffermarsi la stessa direttiva in commento (v. 4° considerando), la quale, accanto problemi relativi a carenze di regolamentazione del mercato e a comportamenti irresponsabili nella concessione accensione di mutui, individua, tra i fattori di crisi che hanno condotto al sovraindebitamento dei consumatori, alla loro conseguente sfiducia nel settore finanziario, ed in generale alla crisi dello stesso, anche la «scarsa cultura finanziaria». Il diritto del consumatore all’informazione ha comunque particolare pregnanza in ragione della sua previsione nel Tfue: in argomento R. ALESSI, I doveri di informazione, in Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, p. 392. L’art. 169 (ex articolo 153 del Tce) Tfue, infatti, stabilisce che «Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l’Unione contribuisce … a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi»: v. L. ROSSI CARLEO, «Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo», in Riv. dir. priv., 2004, p. 349 la quale nota l’accostamento normativo tra informazione ed educazione del consumatore. V. altresì N. ZORZI GALGANO, Il contratto il consumo e la libertà del consumatore, Padova, 2012.
(7) A. GENTILI, op. cit., p. 559.
(8) Sul tema in generale A. GENTILI, op. cit., p. 555.
(9) Sulla distinzione concettuale tra informazioni preventive e informazioni precontrattuali A. GENTILI, op. cit., p. 576.
(10) Così l’art. 6 della direttiva, che invita gli Stati membri a promuovere «misure atte a favorire l’educazione dei consumatori in merito ad un indebitamento e una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario». Il diritto all’informazione precontrattuale, insieme al diritto all’educazione è ritenuto diritto fondamentaledei consumatori e viene pertanto riconosciuto dal legislatore nelle diverse direttive nel settore dei contratti di consumatori, L. DI DONNA, «La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo», in Giur. it., 2010, p. 245. L. ROSSI CARLEO, Educazione del consumatore, in Codice del consumo (commentario), a cura di G. Alpa e L. Rossi Carleo, Napoli, 2005, p. 119 (secondo la quale «il diritto all’educazione deve essere letto in intima connessione con il diritto all’informazione, pilastro destinato a rimuovere quelle asimmetrie informative che determinano il fallimento del mercato»); F. PIZZOLATO, Autorità e consumo, Diritti dei consumatori e regolazione del consumo, Milano, 2009, p. 55 e ss.
(11) Cfr. 29 considerando, che parla di «fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate responsabili materia di accensione di prestiti di gestione del debito», soprattutto in capo a coloro che contraggono per la prima volta un credito ipotecario.
(12) Così, il legislatore comunitario, in tema di disciplina degli obblighi informativi nel credito al consumo, ha dettato una serie dettagliata e puntuale di informazioni che devono essere comunicate al consumatore nella fase delle trattative e della formazione del contratto «con i precisi fini di realizzare, nella materia del credito al consumo e sulla scia dei precedenti interventi nei vari settori del diritto del consumo, il principio della trasparenza del contratto e di consentire al consumatori di vincolarsi al rapporto obbligatorio in modo consapevole», L. DI DONNA, «La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo», cit., p. 241 e ss.; Sull’informazione precontrattuale introdotta dalla direttiva 2008/48/CE e recepita nel Tub all’art. 124 v., tra gli altri, A. MINTO, «Il nuovo documento denominato “Informazioni europee di base” nell’ambito del rinnovato regime informativo nei contratti di credito ai consumatori», in Banca borsa tit. cred., 2012, p. 98; M. PRISTIPINO, «Obblighi precontrattuali del finanziatore: adeguatezza dell’informazione e adeguatezza del “prodotto” nella nuova disciplina del credito ai consumatori», in Le nuove leggi civ. comm., 2012, p. 385 e ss. E. CAPOBIANCO e F. LOGOBUCCO, «La nuova disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», in Contr. impr., 2011, p. 1142.
(13) A. GENTILI, op. cit., p. 573.
(14) L. ROSSI CARLEO, «Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo», cit., p. 354.
(15) G. MINERVINI, «Il controllo del mercato finanziario. L’alluvione delle leggi», in Giur. comm., 1992, p. 16.
(16) A. GENTILI, op. cit., p. 574. Scrive G. GRISI, Informazione (obblighi di), cit., p. 15 che «la rimozione dell’asimmetria informativa, che nella dimensione del rapporto interindividuale induce equità e giustizia, nel contesto di rapporti di massa riverbera i suoi effetti su scala macroeconomica, promuovendo efficienza nel sistema concorrenziale ed assicurando migliore funzionalità al mercato». V. anche G. GRISI, Gli obblighi di informazione, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, p. 144 e ss.
(17) L. ROSSI CARLEO, «Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo», cit., p. 350.
(18) Nota G. GRISI, Informazione (obblighi di), cit., p. 4 che l’informazione non equivale a mera comunicazione, ma è «attività comunicativa funzionale alla conoscenza; a dispetto di tale vocazione, però, essa non offre garanzia di conoscenza reale, non necessariamente si traduce in comprensione».
(19) A. LAS CASAS, «“Informazioni generali” e “informazioni personalizzate” nella nuova direttiva sui mutui ipotecari e consumatori», in Pers. e merc., 2015, p. 251.
(20) Racc. 2001/193/CE, G.U. L 069 del 10/03/2001.
(21) Considerando 2, Racc. 2001/193/CE.
(22) Considerando 7, Racc. 2001/193/CE. L’esito non è stato, dunque, quello auspicato, e il 40° considerando della direttiva 2014/14/UE dà conto che il monitoraggio relativo all’osservanza del Codice di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale per i contratti di mutuo destinati all’acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali ha mostrato la necessità di intervenire sulla materia dell’informativa precontrattuale.
(23) Ai sensi dell’art. 4 n. 2, dir. 2014/17/UE è creditore «una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere crediti rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale».
(24) Ai sensi dell’art. 4, n. 5, dir. 2014/17/UE l’«intermediario del credito» è una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente - direttamente o indirettamente - un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario pattuito: a) presenta od offre contratti di credito ai consumatori; b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); o c) conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore». Allorquando egli opera «per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità» di un solo creditore, o di un solo gruppo, o di un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del mercato, egli agisce come «intermediario del credito con vincolo di mandato» (art. 4, n. 7, dir. 2014/17/UE).
(25) Ai sensi dell’art. 4, n. 8, dir. 2014/17/UE è «rappresentante designato» una persona fisica o giuridica che svolge le attività dell’intermediazione del credito (di cui al n. 5 del medesimo art. 4 dir. 2014/17/UE) per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest’ultimo.
(26) M. DE POLI, Gli obblighi gravanti sui “creditori” nella fase anteriore e posteriore alla stipulazione del contratto e le conseguenze della loro violazione, in La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e il diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 57 e ss. V., ora, art. 124-bis comma 6, Tub.
(27) V. considerando n. 39 che stabilisce che «i consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul credito a prescindere dal fatto che stiano o meno trattando direttamente con il creditore o con l’intermediario del credito».
(28) Il tipo di informazione che viene tutelato dall’ordinamento ha ampia portata (L. ROSSI CARLEO, «Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo», cit., p. 351 e ss.) e comprende flussi di informazione di cui si impone agli operatori la comunicazione o loro messa a disposizione di dati del mercato, inteso nella sua più vasta accezione, comprensivo non solo dei potenziali contraenti, ma altresì delle autorità di vigilanza e controllo, così R. ALESSI, op. cit., p. 394 (la quale, tra i numerosi esempi, cita la disciplina delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse di cui alla direttiva 2003/125/CE). Sugli obblighi informativi nella formazione del contratto v. G. D’AMICO, Formazione del contratto, in Enc. dir., Annali, vol. 2, p. 588 e ss., ivi ulteriore bibliografia.
(29) A. LAS CASAS, op. cit., p. 255.
(30) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 524.
(31) T. RUMI, «Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali», in I contratti, 2015, p. 76.
(32) A. GENTILI, op. cit., p. 563.
(33) Con specifico riferimento alla trasparenza informativa nel settore bancario, A. MIRONE, «Sistema e sottosistemi nella disciplina della trasparenza bancaria», in Banca, borsa e tit. cred., 2014, p. 398 e ss. nota che di recente si è elaborata una distinzione nell’ambito degli oneri informativi e delle loro caratteristiche a seconda che gli stessi si siano diretti alla generalità del mercato, sotto forma di oneri «pubblicitari» oppure al singolo utente nella fase delle trattative contrattuali.
(34) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 524.
(35) V. infra Commento all’art. 14.
(36) V. art. 14 dir. 2014/17/UE.
(37) Si nota che normalmente questo tipo di informazione include il modo di contattare il professionista, la sua identità, la sua sede, il suo «modo di operare quando si va a tecniche di contatto particolari come la telematica e l’informatica» A. GENTILI, op. cit., p. 575.
(38) Le informazioni generali sono infatti volte a consentire al consumatore un primo orientamento nel mercato residenziale non solo attraverso la conoscenza delle tipologie e delle caratteristiche dei prodotti astrattamente disponibili, ma altresì dei rischi che «in generale» (dunque non con riferimento alla concreta condizione del consumatore) e si possono determinare: A. LAS CASAS, op. cit., p. 256.
(39) R. ALESSI, op. cit., p. 393 che ricorda come «trasparenza è termine che efficacemente riassume la agevole penetrabilità, in termini di conoscenza e comprensione, da parte di chi ne abbia interesse, di dati, situazioni; e si attaglia per questo al tipo di relazione e dunque al modello di contrattazione, prima ancora che al singolo contratto, tendendo piuttosto a condizionare, a monte, il modo di stare sul mercato dell’operatore, potenziale contraente. V. E. MINERVINI, «La trasparenza contrattuale», in I contratti, 2011, p. 977 e ss.; S. PAGLIANTINI, voce Trasparenza contrattuale, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 1280 e ss.
(40) G. GRISI, Informazione (obblighi di), cit., p. 17.
(41) A. MIRONE, op. cit., p. 380, che nota, però, come successivamente alla sua introduzione la disciplina del capo I è stata soggetta a varie spinte centrifughe che hanno determinato una progressiva frammentazione del sistema: circostanza che, tra l’altro, può essere riconducibile al fatto che le normative speciali sono espressioni di scelte comunitarie ispirate al principio di armonizzazione massima che le rende inderogabili, anche in melius, in relazione ad una disciplina, quella del capo I, che viceversa a matrice squisitamente domestica (A. MIRONE, op. cit., p. 383 e 385).
(42) «Denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica», provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009, Sez. II par. 3.
(43) Cfr. provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009, sez. II par. 3.
(44) A. LAS CASAS, op. cit., p. 255.
(45) Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009, Sez. II par. 3. Si noti, però, che lo stesso provvedimento della Banca d’Italia prevede che se l’intermediario predispone un foglio informativo unico contenente le informazioni relative a tutte le tipologie di mutui offerti, questo documento può essere omesso.
(46) In tema di clausole contrattuali, la trasparenza connessa alla chiarezza e alla semplicità di redazione delle clausole assume valenza di principio nei contratti dei consumatori (v. art. 35 cod. cons.).
(47) G. GRISI, Informazione (obblighi di), cit., p. 17.
(48) Coerentemente la definizione di consumatore è offerta dalla direttiva attraverso un mero richiamo alla definizione di consumatore contenuta nella direttiva 2008/48/CE (v. art. 4, n. 1, dir. 2014/17/UE).
(49) È stato notato che, in materia di credito al consumo, la definizione di «supporto durevole» non diverge da quella di cui all’art. 67-ter cod. cons. in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, per quanto non vi è identità assoluta sotto il profilo terminologico in ragione della diversa terminologia utilizzata nelle versioni italiane delle direttive 2008/48/ CE e 2002/65/CE che hanno recepito, rispettivamente, gli art. 121 e ss. Tub e 67-bis e ss. cod. cons., a differenza delle versioni inglesi che utilizzano, in entrambi i casi, la definizione «durable medium», M.R. MAUGERI, Art. 121 (Commento), in Commento al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1 settembre 1992, n. 385 e successive modificazioni, II, a cura di C. Costa, Torino, 2013, p. 121 e nota 24.
(50) Ciò in quanto il supporto duraturo, a parere della Corte, deve garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni prescritte per consentirgli di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti, v. C. Giust., 5 luglio 2012, Causa C-49/11 Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer, in Obbl. e contr., 2012, p. 872 ss con nota di S. Pagliantini.
(51) V., invece, il successivo art. 14 e il relativo Commento.
(52) R. ALESSI, op. cit., p. 398 ss.
(53) R. ALESSI, op. cit., p. 400.
(54) R. ALESSI, op. cit., p. 404.
(55) Ma v. S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 525, che ritiene esperibile «se del caso» la tutela risarcitoria individuale ex art. 1337 c.c.
(56) Sul contatto sociale, nell’ampia letteratura, v. per una prima bibliografia orientativa, S. ROSSI, Contatto sociale (fonte di obbligazioni), in Dig. disc. priv., Agg., p. 346 e ss.; A. ZACCARIA, «Der aufhaltsame aufstieg des sozialen kontakts (la resistibile ascesa del ‘contatto sociale’)», in Riv. dir. civ., 2013; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, spec. p. 443 e ss.; S. FAILLACE, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004.
(57) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 525: «il plesso normativo delle pratiche commerciali scorrette … è il comparto destinato ad ovviare ad una condotta inadempiente del professionista, perché un’informazione generale incompleta o decettiva (art. 22, comma 5, cod. cons.) è idonea ad indurre in errore il consumatore, con l’annesso apparato della tutela amministrativa/ giurisdizionale ex art. 27».
(58) Sulle pratiche commerciali scorrette la letteratura è ormai ampia. Per una prima bibliografia orientativa e per ulteriori bibliografia, P. BARTOLOMUCCI, «Le pratiche commerciali scorrette e il principio di trasparenza nei contratti tra imprese e consumatori», in Contr. impr., 2007, p. 1416; R. CALVO, «Le azioni e le omissioni ingannevoli: il problema della loro sistemazione nel diritto patrimoniale comune», in Contr. impr. Europa, 2007, p. 63 e ss.; Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano, a cura di G. De Cristoforo, Torino, 2007; Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, a cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Milano, 2007; E. BARGELLI, L. DI NELLA, R. DI RAIMO, Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Torino, 2008; M. MAUGERI, «Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali», in Nuova giur. civ. comm., 2008, p. 477 e ss.; M. LIBERTINI, «Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette», in Contr. e impr., 2009, p. 73 e ss.; G. GUIZZI, «Il divieto delle pratiche commerciali scorrette tra tutela del consumatore, tutela del concorrente e tutela del mercato: nuove prospettive (con qualche inquietudine nella disciplina della concorrenza sleale», in Riv. dir. comm., 2010, p. 1125; N. ZORZI, «Il controllo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive a danno dei consumatori», in Contr. impr., 2010, p. 671 e ss.; e ID., «Le pratiche scorrette a danno dei consumatori negli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato», in Contr. impr., 2010, p. 433 e ss.; S. TOMMASI, Pratiche commerciali scorrette e disciplina dell’attività negoziale, Bari, 2012; E. LABELLA, «Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici», in Contr. impr., 2013, p. 688 e ss.; L. PONTIROLI, «La disciplina delle pratiche commerciali sleali: questioni e tendenze evolutive recenti, con particolare riguardo al settore del credito», in Riv. dir. priv., 2013, p. 375; D. VALENTINO, «Timeo Danaos et dona ferentes. La tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche commerciali scorrette», in Riv. dir. civ., 2013, p. 1157 e ss.; G. DE CRISTOFARO, «Pratiche commerciali scorrette è “microimprese”», in Le nuove leggi civ. comm., 2014, p. 3 e ss.; A. NOBILE, «Le tutele civilistiche avverso le pratiche commerciali scorrette», in Contr. impr. Europa, 2014, p. 180 e ss.
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