Direttiva 2014/17/UE - Art. 14 - Informazioni precontrattuali - Commento di Carla Solinas (sub art. 14)
Direttiva 2014/17/UE
Art. 14 - Informazioni precontrattuali
Commento di Carla Solinas (sub art. 14)
Professore aggregato. Ricercatore confermato di Diritto civile, Università di Roma “Tor Vergata”

Art. 14
Informazioni precontrattuali

1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito:
a) senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l’articolo 20; e
b) in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta.
2. Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Pies di cui all’allegato II.
3. Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sia accompagnata da un Pies se:
a) non è stato fornito alcun Pies in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell’offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel Pies precedentemente fornito.
4. Gli Stati membri possono prevedere la fornitura obbligatoria del Pies prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante per il creditore. Qualora uno Stato membro disponga in tal senso, impone l’obbligo di fornire nuovamente il Pies solo se ricorrono le condizioni del paragrafo 3, lettera b.
5. Gli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 hanno predisposto un prospetto informativo che adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti all’allegato II possono continuare ad utilizzarlo ai fini del presente articolo fino al 21 marzo 2019.
6. Gli Stati membri precisano il periodo, di almeno sette giorni, durante il quale il consumatore ha il tempo sufficiente per confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata.
Gli Stati membri precisano se il periodo di cui al primo comma è un periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito oppure un periodo per l’esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito oppure una combinazione dei due.
Se uno Stato membro prevede un periodo di riflessione prima della conclusione di un contratto di credito:
a) l’offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione; e
b) il consumatore può accettare l’offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione.
Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non possano accettare l’offerta per un periodo non superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione.
Se il tasso debitore o altri costi applicabili all’offerta sono determinati sulla base della vendita di obbligazioni sottostanti o di altri strumenti di raccolta a lungo termine, gli Stati membri possono prevedere che il tasso debitore o altri costi possano variare rispetto a quanto riportato nell’offerta a seconda del valore dell’obbligazione sottostante o dell’altro strumento di raccolta a lungo termine.
Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma del secondo comma del presente paragrafo, l’articolo 6 della direttiva 2002/65/CE non si applica.
7. Solo una volta fornito almeno il Pies prima della conclusione del contratto, si ritiene che il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato che hanno fornito il Pies al consumatore abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
8. Gli Stati membri non modificano il modello Pies salvo per quanto previsto nell’allegato II. Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore o siano tenuti, in base al diritto nazionale, a fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato al Pies.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 40 riguardo alla modifica della formulazione standard dell’allegato II, parte A, o delle istruzioni contenute nella parte B per tenere conto della necessità di informazioni o avvertenze riguardo a nuovi prodotti che non erano offerti prima del 20 marzo 2014. Tali atti delegati non modificano tuttavia la struttura o il formato del Pies.
10. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui all’allegato II, parte A, sezioni da 3 a 6, della presente direttiva.
11. Gli Stati membri assicurano che, almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore una copia della bozza del contratto di credito all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore. Nei casi in cui sussiste il diritto di recesso, gli Stati membri assicurano che il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato proponga al consumatore di fornire una copia della bozza del contratto di credito all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore.


La gradazione delle informazioni nel mercato creditizio e la trasparenza dell’operazione contrattuale

La disciplina delle informazioni precontrattuali di cui all’art. 14 è, prevalentemente, di armonizzazione massima nel contesto di una direttiva che nasce, viceversa, con l’obiettivo di una minima armonizzazione della materia (art. 2 dir. 17/2014/UE ). Il legislatore europeo ha considerato necessaria questa caratteristica della disciplina del Prospetto informativo europeo standardizzato («Pies») per garantire una piena comparabilità delle offerte del mercato che concretamente possono interessare il consumatore, e un livello elevato ed equivalente di protezione nei suoi confronti(1). Un tale «approccio mirato»(2 )evidenzia l’importanza strategica delle informazioni precontrattuali di cui all’art. 14(3). Si tratta, infatti, di informazioni che il consumatore riceve dal creditore o dall’intermediario del credito o dal rappresentante designato in forma «personalizzata» in relazione alla propria situazione. Tali informazioni, infatti, seguono quelle fornite dallo stesso consumatore al professionista ai sensi dell’art. 20, dir. 17/2014/UE e relative alle sue esigenze, alla sua situazione finanziaria e alle sue preferenze(4). Esse, dunque, tengono conto e presuppongono la possibilità del professionista di procedere ad un «vaglio approfondito del merito di credito»(5).
Per questa ragione, i primi commenti in dottrina della direttiva in esame hanno evidenziato innanzitutto la «gradualità degli obblighi informativi dettati a carico dei soggetti che erogano il credito, che da un livello più generale finiscono via via per specificarsi e personalizzarsi»(6). In secondo luogo hanno descritto il meccanismo di circolazione delle informazioni in esame come un sistema di disclosure caratterizzato da una «sorta di circolarità»(7 )perché le informazioni vengono date e ricevute dal consumatore e, a sua volta, il creditore o intermediario ricevono, verificano(8), e offrono informazioni e spiegazioni.
Il tutto al fine di consentire al consumatore di prendere una decisione sull’opportunità di concludere un contratto di credito che sia: i) basata su informazioni; ii) da lui compresa e valutata nelle sue implicazioni nella propria sfera individuale; iii) esito di un confronto tra i crediti disponibili sul mercato. Queste sono infatti le finalità per le quali l’art. 14 impone obblighi di informazione: finalità che plasmano la relativa disciplina, caratterizzandola per essere non una mera imposizione di obblighi di trasmissione di dati rilevanti, ma soprattutto una disciplina della trasparenza dell’operazione contrattuale(9 )e di regolazione del mercato trasparente e concorrenziale.
Infatti, nonostante, l’art. 14, par. 2 preveda un analitico elenco di informazioni - tassativo e non modificabile, da fornire su supporto cartaceo o altro supporto durevole (che costituisce il Pies) -, la disciplina delle informazioni personali non si riduce alla mera regolamentazione di una «asfittica realità documentale»(10 )o a quella di un mero procedimento di formazione del contratto, ma si caratterizza per la predisposizione di meccanismi che garantiscono una «trasparenza forte»(11 )in relazione alle operazioni di credito considerate; si tratta dunque di strumenti funzionali a garantire la piena comprensione della portata economica e giuridica del contratto da parte del consumatore. Non è sufficiente, allora, che il creditore eroghi un elenco di informazioni, ma è necessario che dette informazioni siano selezionate; chiaramente presentate al consumatore; spiegate; rese disponibili per il confronto.

Le informazioni da fornire tramite il Pies. La loro selezione e spiegazione

La selezione delle informazioni «necessarie»(12 )da fornire attraverso il Pies è effettuata dallo stesso legislatore europeo.
L’Allegato II parte A, dir. 2014/17/UE, infatti, è un modello standardizzato, rimesso alla compilazione del creditore e dell’intermediario del credito o dei loro rappresentanti designati, che contiene le informazioni che quest’ultimo deve sempre fornire al consumatore o che deve fornire allorquando le stesse risultino pertinenti al contratto di credito. Residua, in effetti, un ristretto margine di selezione delle informazioni da fornire in capo al creditore e all’intermediario, allorquando l’Allegato II dispone che «ogniqualvolta ricorrono i termini “se applicabile”, il creditore fornisce le informazioni richieste se pertinenti al contratto di credito». La valutazione della pertinenza dell’informazione spetta pertanto al creditore o all’intermediario o rappresentante designato, i quali, in ogni caso, procedono nella compilazione del Pies attraverso le Istruzioni per la compilazione contenute nella Parte B del medesimo Allegato II (parte che, a differenza di quella che detta il contenuto delle informazioni, gli Stati membri possono comunque elaborare o precisare ulteriormente)(13).
Il tema della selezione delle informazioni è particolarmente importante. Nell’ambito di una teoria generale dell’informazione (pre)contrattuale, infatti, si rileva che si può «parlare di problema dell’informazione di un contraente» non solo nell’ipotesi di carenza, totale o parziale, dell’informazioni, ma altresì di eccesso delle stesse(14). Si constata, infatti, che un’informazione eccessiva e sovrabbondante rappresenta un particolare caso di carenza di informazione contrattuale in quanto «fa mancare l’effettiva fruibilità» dell’informazione; conseguentemente se l’informazione in astratto non sarebbe mai eccessiva(15), in concreto l’abbondanza di dati di qualunque genere potrebbe disorientare ed incidere sulla formazione di una decisione effettivamente consapevole e ponderata in relazione al contratto. Se poi si considera che il contratto calato in una prospettiva di mercato concorrenziale presuppone la possibilità per il consumatore di effettuare un confronto tra le offerte (anche transazionali), e quindi di comparare dati omogenei, si comprende la ragione per la quale la dir. 2014/17/UE da un lato non consente agli Stati membri di modificare-integrare il Pies, dall’altro permette che eventuali ulteriori informazioni aggiuntive possono essere fornite in un documento separato, eventualmente allegato al Pies (art. 14, par. 8, dir. 2014/17/UE)(16).
L’obiettivo perseguito attraverso la previsione di due documenti (uno obbligatorio, il Pies, l’altro eventuale, disciplinato dalla normativa nazionale) dovrebbe essere quello di evitare che la sovrabbondanza delle informazioni svii l’attenzione del consumatore dai dati che hanno prioritaria rilevanza(17), sicché, si è detto, tale separazione documentale riflette una gerarchia tra le informazioni in base alla quale quelle che formano oggetto del Pies si presumono «essenziali ed inderogabili», mentre tutto il resto è rimesso alla discrezione del finanziatore e si reputa secondario(18).
In ossequio all’esigenza di garantire al consumatore la fruizione di informazioni necessarie alla comprensione e alla scelta del contratto, uniformi e confrontabili, ogni modifica (tuttavia non di struttura o formato)(19 )del Pies che dovesse rendersi necessaria in relazione a nuovi prodotti non offerti prima del 20 marzo 2014, è allora accentrata in capo alla Commissione (art. 14, par. 9, dir. 17/2014/ UE).
Le informazioni contenute nel Pies comprendono, dunque, dati e spiegazioni funzionali a rendere comprensibile l’operazione al consumatore e, in particolare, i suoi rischi(20).
In ragione della maggiore «vicinanza» al contratto rispetto alle informazioni generali, alcune delle informazioni già reperibili con queste ultime, in questa sede sono ulteriormente riportate ed ampliate. Ad esempio quella relativa ai dati identificativi del «soggetto erogante» o dell’intermediario del credito, che questa volta non si limitano alla mera indicazione dell’identità e dell’indirizzo geografico dell’emittente le informazioni, ma prevedono, come normalmente accade, almeno un’informazione su uno dei modi per contattare il professionista (es. numero telefonico)(21).
Particolare rilevanza hanno le informazioni relative al tasso d’interesse (tipi e modalità del suo operare), al Taeg(22 )e agli altri costi del finanziamento (sez. 3 e 4, Pies) e all’ammortamento (sez. 7, Pies). Si tratta di elementi in difetto dei quali, si ritiene, non si possa parlare di una consapevolezza consumatore nell’obbligarsi e dunque l’operazione non potrà dirsi trasparente(23). Tuttavia i suddetti dati, in questo particolare settore, costituiscono informazioni complesse, di difficile decodificazione da parte del consumatore medio.
In effetti rispetto alle informazioni relative al costo di un bene mobile o di un servizio (qualificati come «search goods»), quelle relative, in generale, al costo e alle modalità di remunerazione del finanziamento sfuggono alla piena conoscibilità ed intelligibilità del consumatore mediamente colto(24). In definitiva, quella considerata, è una situazione in cui si registrano «asimmetrie valutative strutturali»(25). Pertanto, i dati suddetti sono forniti attraverso una loro illustrazione e spiegazione utile e necessaria a rendere fruibile l’informazione dal consumatore. Così, ad esempio, nel caso di tassi variabili, l’indicazione della potenziale variabilità del Taeg effettivo, in ragione della variazione del tasso di interesse del mutuo, deve essere accompagnata da un esempio concreto della portata della potenziale variazione (cfr. sez. 4, Pies)(26).
Una particolare attenzione è data all’illustrazione del rischio dell’operazione specifica, ed in particolare delle operazioni di finanziamento in valuta estera. Come si ricorderà, infatti, già allorquando il professionista mette a disposizione del consumatore le informazioni generali deve fornire un’avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni legati al contratto di credito (art. 13, lett. n, dir. 2014/17/UE). Si è già detto che la direttiva mira a realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo «promuovendo sostenibilità nell’erogazione e assunzione dei prestiti e l’inclusione finanziaria e garantendo dunque al consumatore un elevato livello di protezione»(27). L’informazione e la valutazione del rischio è dunque il perno attorno al quale ruota la disciplina dell’informazione. Se si considera la natura dei contratti di credito in questione e le conseguenze rilevanti che possono discendere nella sfera patrimoniale del consumatore (e, in ragione di suoi inadempimenti, avere conseguenti ricadute negative altresì sul mercato) le informazioni precontrattuali personalizzate non possono non includere avvertenze adeguate sui rischi specifici (ad es. potenziale impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sull’importo che il consumatore deve rimborsare)(28 )e sui rischi connessi ai prestiti in valuta estera(29). Questi ultimi, peraltro, possiedono uno specifico profilo di rischio, sicché se da un lato è necessario che i consumatori abbiano la possibilità di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata di credito, dall’altro occorre garantire che i consumatori siano consapevoli del rischio che si apprestano ad assumere(30).
Selezione delle informazioni necessarie e spiegazione delle stesse caratterizzano allora la disciplina della corretta attività (precontrattuale) del creditore o dell’intermediario, e sono inevitabilmente aspetti da considerare al fine di valutare l’adempimento o meno dell’obbligo di fornire informazioni precontrattuali personalizzate di cui all’art. 14 dir. 2014/17/UE. Con una prima conseguenza: la mera consegna del Pies non potrà rappresentare di per sé adempimento degli obblighi precontrattuali di informazione; a tal fine è necessario che siano presenti tutte e solo le informazioni richieste e le loro illustrazioni.

(Segue) for ma e modalità dell’infor mazione precontrattuale. La procedimentalizzazione della fase precontrattuale

Il Pies è lo strumento attraverso il quale le informazioni necessarie e le spiegazioni della portata economica e giuridica di una data operazione vengono rese fruibili al consumatore e messe a sua disposizione al fine di consentire allo stesso di scegliere con cognizione di causa l’operazione di finanziamento maggiormente corrispondente ai propri interessi, più conveniente e sostenibile. L’effettiva funzionalizzazione del Pies allo scopo viene garantita attraverso due aspetti: la disciplina, standardizzata, della forma; e la disciplina delle modalità e dei tempi entro i quali esso deve essere fornito (dunque dei tempi entro i quali il consumatore deve entrare in possesso delle informazioni e dei tempi necessari per processare e valutare le stesse, anche grazie all’informazione-consulenza(31)).
Riguardo la forma è stabilito che il Pies debba essere redatto su un unico documento(32 )contenuto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole(33 )(art. 14 par. 2, dir. 2014/17/UE) e che lo stesso debba essere compilato in un linguaggio semplice, non necessariamente tecnico-giuridico, che sia comprensibile per i consumatori(34 )e conformemente a criteri grafici e tipografici prestabiliti(35).
La maggiore personalizzazione delle informazioni, la maggiore vicinanza all’operazione contrattuale, e soprattutto l’esigenza di consentire al consumatore di reperire e recuperare agevolmente le informazioni per il confronto tra le offerte nel corso del periodo di riflessione concessogli, fa sì che, per questo tipo di informazioni, non sia possibile utilizzare la forma elettronica con cui, viceversa, possono essere fornite le informazioni generali(36). Anche l’ordine delle informazioni imposto dal modello di cui all’Allegato II contribuisce a renderle chiare e comprensibili, tanto che non può essere oggetto di futura modifica, non solo da parte degli Stati, ma dalla stessa Commissione (art. 14, par. 9, dir. 2014/17/UE).
Riguardo la disciplina delle modalità e dei tempi entro i quali il Pies deve essere fornito, il legislatore europeo detta un analitico procedimento per garantire che la stipula del contratto sia previamente e adeguatamente accompagnata dalla fornitura delle informazioni precontrattuali.
Infatti è previsto che, una volta ottenute le informazioni relative alle sue esigenze, alla sua situazione finanziaria e alle sue preferenze in conformità all’art. 20, «senza indebito ritardo» il consumatore debba ricevere le informazioni precontrattuali; e che comunque le stesse debbano essergli fornite «in tempo utile»(37 )prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta (art. 14, par. 1, lett. a, b). La norma individua dunque uno spazio di tempo ragionevole («senza indebito ritardo» dopo che sono state fornite - e valutate - le informazioni sulla situazione del consumatore e comunque «in tempo utile» prima del vincolo) in cui il consumatore deve entrare in possesso delle informazioni e delle spiegazioni così da poterle valutarle prima di assumere una qualsiasi decisione vincolante: uno spatium deliberandi garantito.
La formula «senza indebito ritardo» lascia alla ragionevole valutazione delle parti e delle concrete circostanze l’individuazione del periodo entro il quale, una volta ottenute le informazioni circa le esigenze la situazione del consumatore, quest’ultimo debba avere accesso alle informazioni precontrattuali. Allorquando, invece, il procedimento di formazione del contratto si sviluppa nell’ottica di una formazione progressiva, in cui intervengono atti giuridicamente significativi nella graduale costruzione del vincolo contrattuale, il tempo entro il quale le informazioni precontrattuali devono essere fornite è condizionato dalla suddetta attività precontrattuale e di conseguenza i tempi di consegna del Pies sono individuati dal legislatore europeo al fine di garantire l’effettività ed efficacia della disciplina delle informazioni.
È l’ipotesi in cui al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il creditore (art. 14, par. 3, dir. 2014/17/UE). Tale offerta, redatta su supporto durevole (o cartaceo, comunque) deve essere accompagnata dal Pies, a meno che lo stesso non sia già stato fornito in precedenza al consumatore; e nel caso le caratteristiche dell’offerta siano diverse dalle informazioni contenute in un Pies precedentemente fornito, essa deve essere accompagnata da un nuovo e conforme Pies.
La norma esprime apertamente la funzionalizzazione del Pies, e delle informazioni ivi contenute, alla formazione di un consapevole consenso sulla conclusione di un contratto. Se quest’ultimo si perfeziona attraverso l’accettazione da parte del consumatore dell’offerta vincolante, è allora necessario che per poter comprendere l’offerta, valutarla e formare una valida volontà in relazione alla sua accettazione venga contemporaneamente fornito il Pies corrispondente al suo contenuto. In questo senso dovrebbe leggersi l’ultimo inciso del considerando 43, dir. 2014/17/UE secondo cui «Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora decida di concedere il credito, il creditore sia vincolato dalle informazioni fornite nel Pies». Di per sé il Pies ha esclusivamente valenza informativa; non rappresenta un’offerta contrattuale, e come tale non è possibile pensare sia ex se in grado di vincolare il creditore a quanto in esso contenuto, potendo mutare nel corso della negoziazione fino all’ipotesi (considerata nello stesso art. 14) di un’offerta che differisca da un Pies precedentemente emanato. L’inciso del suddetto considerando 43, allora, non dovrebbe essere letto come attribuzione al Pies di effetti vincolanti (per il creditore o l’intermediario o il rappresentante designato) alle dichiarazioni ivi contenute, ma come principio di necessaria corrispondenza tra l’offerta contrattuale (e dunque il successivo contratto) e il Pies. Principio, allora, che da un lato impone di fornire un nuovo Pies (con il rispetto delle tempistiche che ne regolano la fornitura) ogni qualvolta le condizioni dell’offerta mutino; e che dall’altro consente di rilevare un mancato adempimento degli obblighi informativi allorquando, una volta stipulato il contratto, sia possibile individuare una dissonanza tra quanto stabilito nel contratto e quanto previsto dal Pies. Perché questo risultato di illustrazione e presentazione dei termini e dei rischi dell’offerta possa essere raggiunto è necessario che il Pies, almeno, accompagni l’offerta vincolante. Tuttavia, gli Stati membri possono anche anticipare l’obbligatoria consegna del Pies e prevedere la fornitura obbligatoria dello stesso prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante per il creditore: naturalmente, in tal caso rimarrà comunque obbligatorio fornire un nuovo Pies qualora le caratteristiche dell’offerta siano diverse da quelle fornite con un precedete Pies (art. 14, par. 4).
Vi è poi un’ulteriore previsione; un meccanismo procedimentale diverso da quello che opera in genere per i contratti dei consumatori(38 )e che lascia agli Stati la scelta degli istituti con cui realizzarlo: a garanzia della piena e consapevole formazione della volontà contrattuale per mezzo delle informazioni e delle spiegazioni contenute nel Pies messo a loro disposizione, i consumatori hanno diritto ad un «periodo di riflessione» di «almeno» sette giorni per poter confrontare le offerte, valutare le implicazioni e prendere una decisione informata (dell’art. 14, par. 6, dir. 2014/17/UE).
Gli Stati possono garantire un tale «periodo di riflessione» nella fase precontrattuale oppure anche nella fase successiva al contratto, oppure in combinazione nelle due fasi.
Il periodo di riflessione «antecedente la conclusione del contratto», allora, si traduce innanzitutto con l’imposizione della natura vincolante all’offerta del creditore per la durata del periodo di riflessione(39). Spetta pertanto solo ed esclusivamente al consumatore scegliere se aderire o meno all’offerta. In questo caso il consumatore è soggetto che agisce in piena libertà contrattuale, avendo a disposizione gli elementi e il tempo per formare una decisione ponderata consapevole. L’art. 14, par. 6 b, dir. 2014/17/UE garantisce in prima battuta questa libertà al consumatore che può accettare l’offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione.
Tuttavia agli Stati membri è consentito imporre un periodo di riflessione (che potrebbe essere chiamato «obbligatorio») in cui i consumatori non possono accettare l’offerta, e devono dunque limitarsi ad una sua analisi, valutazione, studio. Quest’ultima disposizione che limita la libertà contrattuale sia del creditore che del consumatore è particolarmente incisiva nella libertà negoziale delle parti, e per questo motivo previsioni di questo genere non possono comunque imporre periodi di riflessione obbligatori superiori ai dieci giorni. Trattandosi comunque di norma posta a tutela del consumatore che non incide sulla sua capacità di contrarre né è riconducibile ad ipotesi di nullità virtuale, l’eventuale accettazione anticipata non dovrebbe essere considerata invalida, quanto inefficace. Viceversa, nel caso di un ordinario periodo di riflessione antecedente la conclusione del contratto, in cui al contrario è enfatizzata la libertà contrattuale del consumatore, il termine minimo del periodo per valutare è di sette giorni, ma nulla vieta di prevedere termini anche superiori ai dieci giorni.
Nei suddetti casi di periodo di riflessione «anticipato» alla fase di formazione del contratto, il creditore, l’intermediario o il rappresentante designato devono fornire al consumatore una copia della bozza del contratto all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore (art. 14, par. 11, dir. 2014/17/UE)(40). Una tale previsione è connessa all’esigenza di salvaguardare il consumatore ed evitare l’effetto sorpresa di un contratto che non ha ancora avuto modo di leggere e del quale finora ha conosciuto (in forma standardizzata, semplificata, spiegata) gli elementi essenziali e i dati prioritari. Le informazioni precontrattuali, danno infatti luogo sicuramente ad una «comunicazione anticipata degli elementi del futuro contratto»(41), ma sono pur sempre dati semplificati, selezionati e dunque non pienamente alternativi a quelli leggibili nella bozza del contratto.
Vi è poi da comprendere quale sia il dies a quo con riferimento al tempo di riflessione per effettuare il confronto tra le offerte. Indubbiamente questo presuppone che il creditore abbia effettuato l’offerta, ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini per la «riflessione». Nell’ipotesi in cui lo Stato abbia optato per la fornitura obbligatoria del Pies anche prima della proposta di una qualsiasi offerta vincolante per il creditore (art. 14, par. 4, dir. 2014/17/UE), il termine di decorrenza del periodo di riflessione non può naturalmente essere anticipato alla mera consegna del Pies (nonostante questo già porti alla conoscenza del consumatore gli elementi e le valutazioni per formare una convinzione in relazione al contratto). Perché si possa realizzare appieno la funzione di un periodo di riflessione è evidente, infatti, che, è necessario che la controparte sia vincolata all’offerta che è oggetto di valutazione nei suoi termini economici e di rischio. Il Pies, al contrario, non costituisce offerta contrattuale, nè è vincolante, potendo essere modificato e nuovamente consegnato al consumatore(42). È un documento che precede o accompagna l’offerta, se del caso, e ne rispecchia il contenuto. Ma è atto avente una funzione diversa rispetto a quella dell’offerta contrattuale. Di conseguenza il tempo intercorso tra consegna del Pies ed emissione dell’offerta non può essere qualificato se non come un ulteriore strumento di tutela del consumatore, irrilevante al fine del computo del periodo di riflessione(43). In alternativa al periodo di riflessione «anticipato», gli Stati membri possono posticipare, rispetto alla conclusione del contratto, la concessione di un termine per riflettervi. In questo caso a presidio del periodo di riflessione dovrà essere previsto un diritto di recesso(44).
In quest’ultima ipotesi, considerato che il consumatore può valutare il contratto nel corso del periodo di riflessione concessogli successivamente alla sua stipula, non opera un obbligo di fornire, in fase precontrattuale, una copia della bozza del contratto all’atto della presentazione dell’offerta. Tuttavia l’art. 14, par. 11, dir. 2014/17/UE, prevede che il creditore o l’intermediario o il rappresentante designato almeno propongano al consumatore di fornire una copia di bozza del contratto all’atto di presentazione dell’offerta vincolante, di modo da anticipare la piena valutazione e l’ottimale comprensione dell’operazione contrattuale.
I primi commenti alla normativa in esame hanno espresso perplessità su questa previsione. Da un lato è stato detto che l’ipotesi sembra garantire in misura minore rispetto a quella precedente l’effettiva libertà di scelta del consumatore «perché richiede un comportamento attivo e oneroso volto a dissolvere un rapporto già costituito piuttosto che alla mera inerzia del consumatore a fronte dell’assenza di alcun obbligo in capo al medesimo»(45). È poi stato opportunamente notato che il fatto che la direttiva abbia previsto il diritto di recesso ma non lo abbia disciplinato espressamente, lascia perplessi in ordine alla presenza in esso di quei requisiti che caratterizzano lo jus poenitendi (gratuità, assenza di motivazione)(46). Conformemente all’obiettivo di minima armonizzazione della materia(47), la disciplina del diritto di recesso è dunque lasciata agli Stati membri, i quali, naturalmente, dovranno operare nel rispetto dei principi di efficacia ed effettività della tutela(48 )e soprattutto non dovranno gravare la scelta del consumatore di criteri che, viceversa, non sono pensabili nella fase di riflessione che precede il contratto: si pensi alla necessità di motivazione. Nel caso in cui lo Stato abbia optato per il periodo di riflessione anticipato, la mancata adesione al contratto da parte del consumatore non deve in alcun modo essere accompagnata da motivazioni di sorta, essendo espressione di libertà contrattuale per la cui piena esplicazione è stato, appunto, predisposto il meccanismo in esame. Pertanto dovrebbero porsi dubbi di effettività di tutela e di ragionevolezza innanzi ad una legislazione nazionale che, per l’ipotesi di recesso conseguente il periodo di riflessione, al contrario ne richieda la motivazione.
Una particolare previsione è contenuta, infine, nel considerando 23, dir. 2014/17/UE, che stabilisce che «Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che il periodo di riflessione cessi o il diritto di recesso venga meno allorché il consumatore intraprende un’azione che, in base al diritto nazionale, si risolve nella creazione o nel trasferimento di diritti di proprietà in connessione con o mediante l’utilizzo di fondi ottenuti attraverso il contratto di credito, ovvero - in caso - nel trasferimento di fondi a terzi». È dunque possibile che gli Stati limitino ed escludano il diritto di recesso nel caso in cui il consumatore, in pendenza del diritto, utilizzi effettivamente il finanziamento(49). Ciò, ci sembra, non tanto perché il consumatore si pone in una condizione di fatto poco compatibile con la dissoluzione del rapporto che conseguirebbe al recesso(50), ma in virtù della considerazione che l’uso del finanziamento implica la scelta di avvalersi del contratto, e dunque implica maturata e raggiunta la scelta per la quale era stato attribuito un periodo di riflessione e il diritto di recesso: la decisione di rendere definitivi i vincoli contrattualmente assunti.

La violazione degli obblighi di informazioni precontrattuali di creditori, intermediari e rappresentanti designati

Solo una volta «fornito almeno il Pies » prima della conclusione del contratto, si ritiene che il creditore o l’intermediario abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire prima della conclusione del contratto a distanza di cui all’art. 3, par. 1, dir. 2002/65/CE e i requisiti di cui all’art. 5, par. 1 di tale direttiva, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Così dispone l’art. 14, par. 7, dir. 2014/17/UE. L’inciso potrebbe essere interpretato nel senso che la consegna del Pies potrebbe valere come adempimento degli obblighi precontrattuali di informazione; la disposizione, è stato detto, «dà un che meccanicistico ad una regola prudenziale del professionista che viceversa nasce e si svolge dinamicamente»(51).
Non pare innanzitutto, però, che la previsione possa avere una portata di carattere generale, che vada al di là della specifica ipotesi considerata della commercializzazione di servizi finanziari a distanza (per la quale è importante individuare anche il mezzo adeguato con cui le numerose informazioni ivi previste sono portate a conoscenza e per la quali è necessario coordinare quelle fornite tramite il Pies con quelle richieste dalla normativa speciale; e questo sembra essere stato l’obiettivo del legislatore con l’introduzione della disposizione de qua).
In verità, come emerge dall’intera disciplina in esame, una corretta ed esatta attività (precontrattuale) del creditore, dell’intermediario o del rappresentante designato si basa sull’ordinata fornitura di informazioni selezionate e delle loro spiegazioni, con la conseguenza che l’adempimento degli obblighi precontrattuali di informazione non può considerarsi assolto mediante la mera consegna del Pies. La consegna del Pies, a tutto concedere, potrebbe valere come presunzione di natura relativa della circostanza che il creditore o l’intermediario o il rappresentante designato hanno effettivamente assolto l’obbligo informativo(52).
Pertanto, in via astratta e schematica sono state ipotizzate possibili violazioni dei doveri in questione(53): non solo la (a) mancata consegna del Pies(54); ma altresì la consegna di un Pies (b) lacunoso o non conforme a quanto richiesto dal modello standardizzato; (c) non conforme al successivo contratto di finanziamento.
La consegna di un Pies lacunoso o non conforme a quello del modello standardizzato di cui all’Allegato II, infatti, equivale a non aver adempiuto all’obbligo di fornire una indefettibile e selezionata gamma di informazioni mediante una preordinata illustrazione e spiegazione delle stesse.
La consegna di un Pies non conforme al contratto di finanziamento, equivale a non aver adempiuto l’obbligo di fornire un’informazione funzionale alla compressione e alla effettiva comparazione della specifica offerta economica poi eventualmente tradottasi in contratto(55).
Diversa ci sembra l’ipotesi della consegna di un Pies «falso», ipotesi alla quale fa riferimento una parte della dottrina con riguardo, ad esempio, a casi in cui le informazioni riportate (ad esempio i tassi di interesse o altre condizioni) siano diverse o peggiori rispetto a quelle pubblicizzate(56). Una suddetta ipotesi trova la sua collocazione non nella violazione degli obblighi informativi precontrattuali di cui all’art. 14, dir. 2014/17/UE, ma in obblighi ulteriori, diversamente collocati, che imporrebbero, eventualmente, una corrispondenza tra le informazioni precontrattuali personalizzate e le informazioni precedentemente ricevute dal consumatore (attraverso la comunicazione pubblicitaria o, in questo specifico caso, attraverso l’informazione generale cui all’art. 13, dir. 2014/17/UE).
La conseguenza della violazione degli obblighi informativi non può avere una soluzione univoca generale ed eccessivamente astratta(57). Il tema ha avuto grande rilevanza soprattutto dopo che le Sezioni Unite della Cassazione del 2007 hanno stabilito che la normale conseguenza della violazione delle regole di condotta prenegoziali è la responsabilità precontrattuale. L’ipotesi di una nullità virtuale è stata esclusa dalla Suprema Corte in ragione del fatto che, in via di principio, «la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità»(58). Ma, fermo restando che le informazioni precontrattuali generano affidamento nel consumatore e che tale affidamento deve trovare tutela innanzitutto nel regime della responsabilità ex art. 1337 c.c., condivisibilmente i primi commenti alla disciplina in esame non si fermano a riconoscere meri diritti al risarcimento del danno precontrattuale.
Le conseguenze della violazione degli obblighi di informazione imposti con la direttiva in commento, sul piano del diritto interno, e soprattutto nella prospettiva rimediale, dipenderanno però da come la normativa verrà recepita nel nostro ordinamento. Dipenderanno innanzitutto dalla collocazione sistematica della disciplina all’interno di un sistema generale di contratti bancari a sua volta organizzato in sottosistemi (di cui al Tub)(59); ma dipenderanno altresì da eventuali - per quanto improbabili(60 )- decisioni che il legislatore nazionale potrebbe assumere grazie alle previsioni del considerando n. 9, secondo il quale «per i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. In particolare, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità dei contratti di credito, il diritto patrimoniale … l’informativa contrattuale e, ove non disciplinate nella presente direttiva, le questioni post-contrattuali». Con particolare riferimento alle conseguenze relative alla violazione delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della direttiva, l’art. 38 prevede, inoltre, che siano gli Stati membri ad individuare le misure necessarie per garantire l’applicazione secondo criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione(61).
In questo contesto, in dottrina è già stata ipotizzata una possibile gamma di soluzioni, alcune condizionate però dalla circostanza che, al momento, non è dato prevedere la collocazione della nuova normativa nell’articolato sistema della trasparenza bancaria disciplinato dal Tub.
Così, ad esempio, con riferimento alla sorte del contratto è stata proposta l’applicazione di conseguenze in analogia della normativa dettata in materia di credito al consumo di cui agli artt. 121 e ss. Tub(62). In particolare l’applicazione in analogia a quanto emergerebbe dal combinato disposto dagli artt. 125-ter e 125-bis, comma 1, per l’ipotesi di Pies non consegnato: la mancata informazione avrà come conseguenza una postergazione del termine per recedere dal contratto fino a che il consumatore non riceva le informazioni dovute(63). Ancora, per l’ipotesi di Pies lacunoso, nel caso in cui la lacuna riguardi l’importo totale del finanziamento ovvero le condizioni di prelievo o di rimborso, la suddetta tesi propone l’applicazione della nullità testuale analogamente a quanto previsto in tema di credito al consumo (dell’art. 125-bis, comma 8, Tub)(64). Per l’ipotesi di un Pies diverso rispetto al contratto di finanziamento si richiamano i rimedi dell’annullamento ex art. 1439 del risarcimento art. 1440 c.c.(65)
Si tratta di proposte interpretative il cui accoglimento richiede di comprendere quale sarà la collocazione della disciplina dell’ordinamento interno e come il legislatore deciderà di disciplinare alcuni aspetti (soprattutto per quelle sanzioni, quali la nullità testuale, che non potrebbero da sole, in virtù del meccanismo analogico, applicarsi ad ipotesi simili).
Le violazioni sopra individuate (mancata consegna del Pies; consegna di un Pies lacunoso o difforme dal modello; o Pies non corrispondente al contratto), anche a prescindere da espresse previsioni del legislatore in sede di recepimento, dovrebbero innanzitutto condurre, come si è detto, al risarcimento ex art. 1337 c.c. del danno eventualmente cagionato al consumatore. Ciò a prescindere dalla sorte che eventualmente subirà il contratto(66).
Per l’ipotesi di mancata consegna del Pies, si deve ritenere integrato il caso in cui il consumatore, contrariamente a quella che è la funzione assegnata al documento dall’art. 14, dir. 2014/17/UE , non è stato posto in condizioni di valutare l’offerta contrattuale, anche in relazione ad altre potenzialmente presenti nel mercato. Questo significa che (non potendosi accogliere l’ipotesi estrema per cui, in realtà, manca il consenso stesso del consumatore ovverosia una decisione «informata» che integrerebbe l’elemento dell’accordo di cui all’art. 1325 c.c. con le relative conseguenze in tema di nullità) è lecito dubitare dell’avvenuta stabilizzazione degli effetti del contratto di credito stipulato in mancanza di Pies. Tutta la normativa in commento, infatti, è volta ad assicurare al consumatore una possibilità di scegliere tra varie alternative e sulla base dell’informazione offerta tramite il Pies. Rileva meno, nell’ottica del legislatore, che tale possibilità di scelta si concretizzi effettivamente prima della stipula del contratto o dopo lo stesso: non a caso l’art. 14, par. 6, dir. 2014/17/UE prevede che il tempo di riflessione possa essere anche successivo alla sua stipula. Di conseguenza finché al consumatore non è fornita tale possibilità tramite la consegna del Pies, non si potrà dire che egli abbia esercitato la propria scelta di rimanere vincolato al contratto. In definitiva, ai fini della effettività della normativa in analisi, dovrebbe allora essere previsto in capo al consumatore un diritto di recesso e la sua estensione oltre il termine ordinario finché il Pies non sia fornito(67).
Soluzioni in parte diverse sono state proposte per l’ipotesi di Pies lacunoso in ragione della mancata indicazione di elementi essenziali del contratto non altrimenti desumibili o integrabili (costo complessivo, Taeg, condizioni di prelievo ecc.), per queste ipotesi è stata suggerita la sanzione della nullità ex art. 1418 comma 2 c.c.(68), o, l’introduzione legislativa di una misura simile alla nullità testuale di protezione con sostituzione delle clausole nulle prevista dall’art. 125-bis comma 6 e 7 Tub(69).
Si badi, in ogni caso, che le informazioni del Pies non costituiscono parte integrante del contratto, e dunque in ipotesi in cui esso abbia un contenuto diverso rispetto al Pies consegnato, salvo uno specifico intervento del legislatore che riconosca prevalenza alle dichiarazioni contenute nel Pies (trasformandole quindi in una sorta di impegno del creditore, o disponendo espressamente per la sua efficacia integrativa), allo stato i rimedi non potranno che essere quelli che tutelano la corretta percezione e volizione del contratto che si sta effettivamente stipulando, con conseguente possibilità di esperire le azioni di annullamento laddove ricorrano i presupposti (artt. 1427, 1439 c.c.) ma anche, se del caso, l’azione di cui all’art. 1440 c.c.


(1) Cfr. considerando n. 7, dir. 2014/17/UE. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo in commento e l’Allegato II «a contratti di credito per i consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile comunemente usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero garantiti da un diritto relativo a beni immobili residenziali, non finalizzati all’acquisto o alla conservazione di un diritto sul bene immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino a tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III della direttiva 2008/48/CE (art. 3 par. 3, lett. a), dir. 17/2014/UE)».

(2) Considerando n. 7, dir. 2014/17/UE. Considerando n. 7, dir. 2014/17/UE.

(3) Per un quadro di insieme del tema delle informazioni nel settore dei mutui per immobili residenziali e per ulteriori riferimenti bibliografici si rinvia al Commento sub art. 13 “Informazioni generali”.

(4) V. art. 14, par. 1, lett. a.

(5) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)», in Contr. impr. Europa, 2014, p. 535.

(6) T. RUMI, «Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali», in I contratti, 2015, p. 76.

(7) T. RUMI, op. cit., p. 77.

(8) V. art. 20, dir. 2014/17/UE. Sul «Sistema di circolazione dell’informazione tra gli autori dell’esplicazione di autonomia contrattuale»: L. ROSSI CARLEO, «Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo», in Riv. dir. priv., 2004, p. 349 e ss.

(9) Sul concetto di trasparenza contrattuale, E. MINERVINI, «La trasparenza contrattuale», in I contratti, 2011, p. 977 e ss.; S. PAGLIANTINI, voce Trasparenza contrattuale, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 1280 e ss.

(10) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 528.

(11) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 528 e ss. Con l’espressione «trasparenza forte» o «trasparenza economica della clausola» la citata dottrina intende evidenziare che può considerarsi chiara, dunque trasparente, «soltanto la pattuizione che lascia antivedere o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (durata) in fieri».

(12) Art. 14, par. 1, dir. 2014/17/UE.

(13) Considerando n. 43, dir. 2014/17/UE.

(14) A. GENTILI, «Informazione contrattuale e regole dello scambio», in Riv. dir. priv., 2004, p. 559.

(15) A. GENTILI, op. cit., p. 562.

(16) In attesa che la nuova disciplina entri in pieno regime, l’art. 14, par. 5, dir. 2014/17/UE stabilisce comunque che «gli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 hanno predisposto un prospetto informativo che adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti all’allegato II possono continuare ad utilizzarlo ai fini del presente articolo fino al 21 marzo 2019». Sul punto si ricordi che la normativa nazionale secondaria della Banca d’Italia ha dettato con il Provvedimento 29 luglio 2009 (da ultimo modificato con Provvedimento del 15 luglio 2015) regole sulla trasparenza relative anche alle operazioni di mutuo. V. supra Commento art. 13 in questo Commentario. Cfr altresì A. LAS CASAS, «“Informazioni generali” e “informazioni personalizzate” nella nuova direttiva sui mutui ipotecari e consumatori», in Pers. e merc., 2015, p. 258 che rileva come dal punto di vista dell’ordinamento italiano la disciplina delle informazioni precontrattuali personalizzate introdotta dalla direttiva è destinata ad incidere in maniera sostanziale sulla disciplina allo stato applicabile ai contratti volti a realizzare operazioni di credito garantito da ipoteca, di cui al capo I, del titolo VI, del Testo unico bancario, e integrata e specificata dal provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 (incidente, a sua volta, sul provvedimento Banca d’Italia 9 luglio 2009) rendendola probabilmente del tutto superata alla luce dei più dettagliati e qualitativamente diversi obblighi di informazione previsti dalla direttiva.

(17) T. RUMI, op. cit., p. 77 e ss. Ma occorre segnalare che, per casi simili, scelte del genere non sono sempre state accolte con favore dalla dottrina, né sono state riconosciute come realmente coerenti con l’intento di offrire al consumatore le informazioni necessarie a garantire una scelta consapevole senza il rischio di overloading informativo. Critico, con riferimento agli obblighi gravanti sui creditori in virtù della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, M. DE POLI, Gli obblighi gravanti sui “creditori” nella fase anteriore e posteriore alla stipulazione del contratto e le conseguenze della loro violazione, in La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e il diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 62: la scelta della direttiva - che impone di fornire un analitico elenco di informazioni per mezzo di un modulo denominato «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» riportato nell’Allegato II - non appare, alla dottrina citata, come indirizzata con grande rigore a garantire la comparabilità dei dati, in ragione di una «corruzione» dell’originario intento volto ad offrire elementi di comparabilità di dati e situazioni attraverso il riconoscimento della possibilità che il creditore fornisca al consumatore informazioni aggiuntive da riversare in un modulo da allegare a quello standard. Per quanto contenute in un documento separato, a parere di tale dottrina, le ulteriori informazioni rischierebbero di intaccare la comparabilità delle varie offerte e di «annacquare» quelle considerate necessarie dal legislatore con un rischio di overloading informativo.

(18) T. RUMI, op. cit., p. 78.

(19) L’intervento sulla struttura e sul formato è stato appositamente considerato dal legislatore europeo come uno degli aspetti sui quali era necessario intervenire, avendo riportato, tra l’altro, il precedente sistema basato su regole convenzionali (il Codice volontario di cui alla raccomandazione 2001/193/CE) proprio deficit di struttura, ordine e presentazione delle informazioni: cfr. considerando n. 40, dir. 2014/17/UE.

(20) Il legislatore si è posto il problema di coordinare la previsione delle analitiche informazioni obbligatori da fornire tramite Pies ai sensi della dir. 2014/17/UE con alcune modalità di commercializzazione dei servizi finanziari consumatori (quali quelle a distanza di cui alla direttiva 2002/65/CE). In virtù dell’art. 14, par. 10, dir. 2014/17/UE, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all’articolo 3, par. 3, della direttiva 2002/65/ CE (concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire (art. 3, par. 3, lett. b, secondo trattino) comprende almeno gli elementi di cui all’allegato II, parte A, sezioni da 3 a 6, della dir. 2014/17/UE.

(21) Cfr. nota 19 sub Commento all’art. 13, in questo Commentario e v. A. GENTILI, op. cit., p. 575.

(22) Secondo A. LAS CASAS, op. cit., p. 259, tale indicazione ha la funzione di «neutralizzare in qualche modo la complessità dell’offerta rispetto alla comprensione del sacrificio patrimoniale che essa pone a carico del consumatore, rendendo immediatamente percepibile a questi il costo totale del credito (sotto forma di una percentuale annua sull’importo totale finanziato, che tenga conto naturalmente non soltanto dal tasso del debitore ma anche degli altri costi del creditore), al fine di rendere meno onerosa la comparazione con altre eventuali offerte».

(23) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 530.

(24) Si è notato che nel caso dei «credence goods», trattandosi di «beni i cui attributi qualificati non risultano per definizione conoscibili dal consumatore medio neppure ex post» non è risolutiva del problema delle asimmetrie un’informativa fornita «mediante set, fittamente articolati, di mandatory disclosure … per la costitutiva inattitudine del consumatore medio a processare da solo le caratteristiche salienti del prodotto offerto», S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 533; e v. altresì le richiamate notazioni di M. LIBERTINI, «La tutela della libertà di scelta del consumatore e i prodotti finanziari», in www. agcm.it. V. in argomento anche N. ZORZI GALGANO, Il contratto il consumo e la libertà del consumatore, Padova, 2012, p. 289.

(25) Sulle «asimmetrie valutative strutturali» (quali tipicamente quelle che si registrano in occasione della sottoscrizione di un mutuo per l’acquisto della prima casa), M. ADDIS, Le pratiche commerciali sleali e le risorse di fiducia delle imprese: aspetti positivi e questioni irrisolte, in Le pratiche commerciali sleali: direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, a cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Milano, 2007, p. 62 e ss. Si tratta di situazioni comuni nelle quali il consumatore si trova a dover assumere la sua decisione di acquisto scegliendo fra prodotti complessi perché allo stesso mancano schemi cognitivi per poter valutare nel merito i prodotti e scegliere con cognizione di causa quello che a suo parere è il migliore (si pensi alla valutazione dei prodotti finanziari sofisticati per un individuo privo di competenza economica) oppure perché si tratta di acquisti a frequenza diradata nel tempo per il quali l’investimento che l’individuo dovrebbe fare per dominare la situazione non sarebbe efficiente (è il caso, ad esempio, nel mutuo per la prima casa).

(26) Secondo il modello di informazione standardizzato così predisposto sub sez. 4 Pies: «(se applicabile) Poiché il tasso di interesse [di parte] del suo mutuo è variabile l’effettivo Taeg potrà risultare essere diverso da quello indicato qualora il tasso di interesse del suo mutuo cambi. Ad esempio se il tasso di interesse aumentasse a [scenario descritto nella parte B] il Taeg potrebbe aumentare a [inserire un Taeg esemplificativo corrispondente allo scenario]».

(27) Considerando n. 6, dir. 2014/17/UE.

(28) Considerando n. 22, dir. 2014/17/UE.

(29) Vale a dire i contratti di credito di cui il credito: «a) è denominato in una valuta diversa da quella in cui il consumatore percepisce il suo reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il finanziamento, o b) è denominato in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui il consumatore risiede» (art. 4, n. 18, dir. 2014/17/UE).

(30) Considerando n. 30, Dir. 2014/17/UE.

(31) R. ALESSI, I doveri di informazione, in Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, p. 442: «l’informazione-consulenza ... si connota proprio per un contenuto non rigidamente predeterminati, e di cui è possibile variare la conformità alla legge solo in termini funzionali come (potenziale) adeguatezza allo scopo di consentire al risparmiatore un apprezzamento consapevole di convenienze rischi». A questa specifica funzione rispondono gli obblighi di fornire al consumatore Le spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori di cui all’art. 16 dir. 2014/17/ UE.

(32) V. Allegato II, dir. 2014/17/UE.

(33) Sulla definizione di «supporto durevole», v. Commento sub art. 4, n. 18, in questo Commentario e Commento sub art. 13 in questo Commentario. La scelta della forma scritta e del supporto durevole conferma ancora una volta la preferenza del legislatore per questo mezzo di comunicazione delle informazioni quando si tratta di dover garantire una riflessione più attenta a e comunque durevole nel tempo, G. GRISI, voce Informazione (obblighi di), in Enc. giur. Trecc., 2005, p. 18.

(34) Cfr. considerando 41, dir. 2014/17/UE.

(35) Cfr. considerando 40, dir. 2014/17/UE. Proprio l’ordine dell’informazione è stato, ad esempio, uno degli aspetti per i quali la Commissione ha ritenuto di dover intervenire per rivedere il contenuto e la presentazione del Prospetto informativo europeo standardizzato redatto nell’ambito del Codice di condotta volontario in materia informativa precontrattuale per i contratti di mutuo destinati all’acquisto alla trasformazione di immobili residenziali che contiene Pies adottato in seguito alla Racc. 2001/193/CE. Sul punto v. supra Commento sub art. 13 in questo Commentario. Si è già detto, infatti, che la nuova disciplina della dir. 2014/17/UE fa oggetto di obblighi legali il sistema delle informazioni che, fino ad ora, aveva comunque trovato i propri riferimenti a livello uniforme in norme di carattere deontologico adottate con il Voluntary Code of Conduct on pre-contractual Information, promosso dalla Commissione. La direttiva è pertanto intervenuta a modificare il contenuto e la struttura del Pies «in particolare l’ordine delle informazioni», la maggiore semplicità delle stesse e l’introduzione di nuove sezioni. Con questi obiettivi, il considerando 40 prevede che «una tabella di ammortamento esemplificativa dovrebbe far parte del Pies ed essere fornita al consumatore nei casi in cui il credito è a interessi differiti, nel quale rimborso del capitale è differito per un periodo iniziale o il tasso debitore sia fisso per l’intera durata del contratto. È opportuno che gli Stati membri possano prevedere che la tabella di ammortamento esemplificativa nel Pies non sia obbligatoria per altri contratti di credito». Così il considerando n. 39, che prosegue evidenziando che «i consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul credito a prescindere dal fatto che stiano o meno trattando direttamente con il creditore o con l’intermediario».

(36) Questo rende dubbia, non rientrando di per sé nella nozione di supporto durevole, l’utilizzabilità di un link con rinvio ad una pagina dedicata nel sito dell’operatore per la consultazione di informazioni personalizzate (v. supra Commento art. 13, in questo Commentario); cfr. M.R. MAUGERI, Art. 121 (Commento), in Commento al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1 settembre 1992, n. 385 e successive modificazioni, II, a cura di C. Costa, Torino, 2013, p. 121 e nota 24.

(37) Tale tempestività delle informazioni trova giustificazione nel fine di impedire il c.d. effetto sorpresa che potrebbe verificarsi qualora il consumatore venisse invitato a sottoscrivere il contratto subito dopo la consegna del modulo contenente le informazioni, senza aver avuto, di fatto, la possibilità di esaminare e valutare la proposta del finanziatore, così T. RUMI, op. cit., p. 77.

(38) T. RUMI, op. cit., p. 84, secondo la quale è pensabile che l’importanza dell’investimento e la difficoltà tecnica dovuta alla specificità dei mutui-casa abbiano indotto il legislatore europeo ad introdurre questo specifico meccanismo.

(39) Se il tasso debitore o altri costi applicabili all’offerta sono determinati, però, sulla base della vendita di obbligazioni sottostanti o altri strumenti di raccolta lungo termine, gli Stati membri possono prevedere la loro variazione rispetto a quanto riportato nell’offerta a seconda del valore dell’obbligazione sottostante o dell’altro strumento di raccolta a lungo termine (art. 14, par. 6, comma 5, dir. 17/2014/UE).

(40) Sostiene T. RUMI, op. cit., p. 84 «che la consegna della bozza di contratto (piuttosto che della copia completa del contratto) evidenzia che si è ancora in una fase di trattative non ancora concluse, che potranno andare o meno a buon fine per volontà del solo consumatore, dato che il creditore resta vincolato alla sua offerta per tutta la durata del periodo di riflessione».

(41) A. LAS CASAS, op. cit., p. 259.

(42) Lo si evince dall’art. 14, par. 3, dir. 2014/17/UE che prevede che il Pies che accompagna un’offerta vincolante debba essere nuovamente fornito se è diverso rispetto a quello precedentemente eventualmente dato.

(43) V. A. LAS CASAS, op. cit., p. 261.

(44) E, in tal caso, per le ipotesi di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, non si applicherà la disciplina del recesso di cui all’art. 6 della direttiva 2002/65/CE (v. art. 14, par. 6, comma 6, dir. 2014/17/UE).

(45) A. LAS CASAS, op. cit., p. 562.

(46) T. RUMI, op. cit., p. 84.

(47) Come si ricorderà, oggetto di armonizzazione massima è solo la disciplina di cui all’art. 14, par. 2, e all’Allegato II dir. 17/2014/UE (art. 2, comma 2, dir. 2014/17/UE).

(48) R. ALESSI, op. cit., p. 403.

(49) A. LAS CASAS, op. cit., p. 263.

(50) A. LAS CASAS, op. cit., p. 263.

(51) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 536.

(52) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 536 e 537.

(53) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527; A. LAS CASAS, op. cit., p. 78 ss.

(54) Ipotesi che, considerata la formalizzazione delle informazioni precontrattuali in un documento standard, è equiparabile a quella delle informazioni fornite oralmente o comunque secondo modalità tali da non soddisfare requisiti del «supporto durevole», v. A. LAS CASAS, op. cit., p. 266

(55) Ipotesi che, considerata la formalizzazione delle informazioni precontrattuali in un documento standard, è equiparabile a quella delle informazioni fornite oralmente o comunque secondo modalità tali da non soddisfare requisiti del «supporto durevole», v. A. LAS CASAS, op. cit., p. 266.

(56) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527. Ma v. anche T. RUMI, op. cit., p. 79 per la quale «se l’ingannevolezza delle informazioni contenute nel Pies riguarda “tassi di interesse”, i “prezzi” o altre “condizioni” che risultano più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli reclamizzati nella pubblicità, sarà possibile qualificare nulle le relative clausole e considerarle come non apposte ai sensi della disciplina generale sulla trasparenza bancaria e, segnatamente, dell’art. 117, commi 6 e 7 Tub».

(57) V. R. ALESSI, op. cit., p. 402 e 403, secondo la quale «il tema dell’informazione (pre) contrattuale deve ancora guadagnare un approccio meno generalizzante che sappia discernere e distinguere regole volte a promuovere o imporre una completa e chiara “comunicazione delle condizioni e del contenuto contrattuale” … e regole volte a promuovere o imporre il trasferimento da un partner all’altro (anche) di “elementi di conoscenza e/o di valutazione” suscettibili di far luce sulla convenienza dell’operazione economica e dunque di influenzare più incisivamente la decisione di contrarre».

(58) Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725, in Foro it., 2008, c. 784, con nota di E. SCODITTI, «La violazione delle regole di comportamento dell’intermediario finanziario e le sezioni unite»; in Giust. civ., 2008, p. 1175, con nota di G. NAPPI, «Le sezioni unite su regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi»; in Giust. civ., 2008, p. 2775, con nota di T. FEBBRAJO, «Violazione delle regole di comportamento nell’intermediazione finanziaria e nullità del contratto: la decisione delle sezioni unite»; in Resp. civ. e prev., 2008, p. 547, con nota di F. GRECO, «Intermediazione finanziaria: violazione di regole comportamentali e tutela secondo le Sezioni Unite»; in Giur. comm., 2008, p. 344, con nota di G. GOBBO, «Le sanzioni applicabili alla violazione delle regole di condotta in tema di investimenti mobiliari: la prima pronuncia nomofilattica su nullità e responsabilità contrattuale».

(59) Sul tema v. A. MIRONE, «Sistema e sottosistemi nella disciplina della trasparenza bancaria», in Banca, borsa, tit. cred., 2014, p. 377 e ss.

(60) T. RUMI, op. cit., p. 78 dopo aver precisato che la scelta dei rimedi applicabili spetterà al nostro legislatore, appare scettica in ragione del fatto che «è molto probabile che anche questa volta, non si disporranno specifiche sanzioni per la violazione degli obblighi di informazione precontrattuale, con la conseguenza di lasciare all’interprete il compito di individuarle di volta in volta».

(61) Cfr. altresì considerando n. 76, dir. 2014/17/UE.

(62) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527.

(63) In questi termini anche T. RUMI, op. cit., p. 79 e A. LAS CASAS, op. cit., p. 267.

(64) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527.

(65) S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527, che però ritiene possibile la nullità parziale necessaria analogamente all’ipotesi già regolata dall’articolo 126- bis comma 6 [leggi: 125-bis, comma 6], Tub, secondo il quale «sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto».

(66) In ipotesi in cui non fosse possibile rilevare alcun vizio nel contratto si porrebbe il tema del risarcimento del danno per la stipula di un contratto valido ma sconveniente. S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527. Sul tema del contratto “sconveniente”, M. MANTOVANI, “Vizi incompleti” del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995.

(67) A. LAS CASAS, op. cit., p. 267.

(68) T. RUMI, op. cit., p. 79. Ma v., viceversa, S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527 che in tal caso esclude la sanzione della nullità e ritiene possibile la nullità testuale solo in applicazione dell’analogo meccanismo previsto per il credito al consumo per l’ipotesi in cui la lacuna dovesse involgere l’importo totale del finanziamento ovvero le condizioni di prelievo o di rimborso.

(69) A. LAS CASAS, op. cit., p. 268.

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