Direttiva 2014/17/UE - Art. 15 - Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati - Commento di Carla Solinas
Direttiva 2014/17/UE
Art. 15 - Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati
Commento di Carla Solinas
Professore aggregato. Ricercatore confermato di Diritto civile, Università di Roma “Tor Vergata”
Art. 15
Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati
1. Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima dello svolgimento di una delle attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, l’intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore almeno le informazioni seguenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;
b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione, se del caso, e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
c) se l’intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori. Qualora sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori, l’intermediario del credito fornisce il nome del creditore o dei creditori per i quali opera. L’intermediario del credito può comunicare che è indipendente se soddisfa le condizioni stabilite in conformità all’articolo 22, paragrafo 4;
d) se l’intermediario del credito offra servizi di consulenza;
e) il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi servizi o, qualora ciò non sia possibile, il metodo per il calcolo del compenso;
f) le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate di presentare reclami internamente circa gli intermediari del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali;
g) se del caso, l’esistenza e, se noto, l’importo di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi devono versare all’intermediario del credito per i suoi servizi in relazione al contratto di credito. Qualora l’importo non sia noto al momento della comunicazione, l’intermediario del credito informa il consumatore che l’importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel Pies.
2. Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito senza vincolo di mandato ma che ricevono commissioni da uno o più creditori forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il consumatore è informato di avere il diritto di richiedere tali informazioni.
3. Se l’intermediario del credito chiede un compenso al consumatore e riceve in aggiunta una commissione dal creditore o da un terzo, spiega al consumatore se la commissione sarà o meno detratta dal compenso, in tutto o in parte.
4. Gli Stati membri dispongono che l’intermediario del credito comunichi al creditore l’eventuale compenso che il consumatore deve versargli per i suoi servizi, ai fini del calcolo del Taeg.
5. Gli Stati membri prescrivono agli intermediari del credito di garantire che, oltre alle informazioni prescritte dal presente articolo, il loro rappresentante designato comunichi al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del credito rappresenta.
L’articolo in commento disciplina una serie di obblighi che sono tipici ed esclusivi di coloro(1) che svolgono una delle attività di intermediazione del credito disciplinate dalla direttiva: a) presentazione od offerta di contratti di credito ai consumatori; b) assistenza ai consumatori e svolgimento di attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); c) conclusione con i consumatori di contratti di credito per conto del creditore.
Anche essi devono fornire al consumatore «almeno»(2) le informazioni contenute nell’art. 15, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole(3).
Si tratta di due tipologie di informazione: una, più tradizionale, rivolta all’identificazione del soggetto e della sua attività; l’altra rientrante nel più mirato obiettivo di garantire la trasparenza dell’operazione economica e del mercato attraverso l’emersione di possibili conflitti di interesse e, in particolar modo, assicurare, la fiducia dei consumatori, che dopo le crisi finanziarie, l’Unione europea intende riacquisire(4). Nel rapporto di intermediazione l’esistenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi può dirsi circostanza normale (che si riscontra anche nell’ipotesi in cui l’intermediario agisca per conto del cliente come, ad es., nel caso della intermediazione finanziaria)(5), i cui rischi si cerca di neutralizzare prevalentemente attraverso interventi di carattere organizzativo e strutturale e, in aggiunta, attraverso l’imposizione di obblighi di disclosure della situazione di potenziale conflitto nei confronti del cliente(6).
La prima categoria d’informazioni è relativa ai dati sull’intermediario e la sua attività. Vi rientrano: a) l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito; b) l’informazione sul registro in cui è iscritto, il numero di registrazione, se previsto, e i mezzi esperibili per verificare la registrazione; e) il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi servizi o, qualora ciò non sia possibile, il metodo di calcolo del compenso; d) se l’intermediario del credito offra servizi di consulenza; f) le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate di presentare reclami internamente circa l’intermediario del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali.
Rientrano nel secondo insieme le seguenti informazioni: c) se l’intermediario del credito sia soggetto al vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori, ed in tal caso l’intermediario deve fornire il nome del creditore o dei creditori per i quali opera. Viceversa l’intermediario può comunicare di essere indipendente se soddisfa le condizioni stabilite in conformità all’art. 22, par. 4 della direttiva(7); d) se l’intermediario offre servizi di consulenza; g) se del caso, l’esistenza e, se noto, l’importo, di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi devono versare all’intermediario del credito per i suoi servizi in relazione al contratto di credito. Qualora l’ammontare non sia noto al momento della comunicazione, l’intermediario del credito deve informare il consumatore che il costo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel Pies. Nel caso di intermediario del credito senza vincolo di mandato, ma che riceve commissioni da uno o più creditori, devono essere fornite, a richiesta del consumatore, informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori, ed il consumatore deve essere informato di avere il diritto di richiedere tali informazioni (art. 15, par. 2).
Le due tipologie di informazioni hanno funzioni differenti. Ancora diversa l’informazione di cui all’art.
15 par. 4 in virtù della quale l’intermediario del credito che percepisca un compenso dal consumatore deve comunicare al creditore la circostanza e i relativi dati al fine di consentire a quest’ultimo il calcolo del Taeg. Tenendo presente la responsabilità e le conseguenze cui va incontro il creditore che non dia indicazioni sul Taeg, o che le dia parziali o inesatte(8), la violazione di questo obbligo informativo espone l’intermediario nei confronti del creditore ad una responsabilità di natura contrattuale, essendo riconducibile ad una violazione del contratto che lega i due professionisti.
Il primo gruppo di informazioni è funzionale a consentire al consumatore di conoscere il soggetto che presenta una o più tipologie di finanziamento, o che eventualmente concluderà per conto del creditore il contratto di finanziamento stesso(9). Per questa ragione al consumatore serve conoscere chi è, e come opera, l’intermediario, se dovrà versare allo stesso un compenso per i suoi servizi (art. 15 paragrafo 1, lett. e), come dovrà muoversi nel caso di contestazioni e reclami ecc. Si tratta, insomma, di informazioni utili ad identificare il professionista che svolge l’attività di intermediazione del credito e a comprendere come la relazione consumatore-intermediario è regolata, al pari di qualsiasi ulteriore informazione identificativa che un consumatore può ricevere relativamente al soggetto con cui si relaziona in funzione di operazioni negoziali.
La seconda tipologia comprende invece informazioni funzionali a far emergere le eventuali circostanze di fatto che possono potenzialmente condizionare l’attività di presentazione delle offerte di credito da parte dell’intermediario o del suo rappresentante designato, in ragione di legami con uno o più creditori o di possibili vantaggi che egli potrebbe trarre dalla presentazione delle offerte. Si tratta, in altri termini, di norme sulla trasparenza delle relazioni tra i professionisti del mercato e di disclosure dei loro interessi in relazione ai prodotti presentati(10).
L’intervento della direttiva sugli intermediari del credito è di ampio raggio, e non si limita a imporre loro solo degli obblighi di informazione (ma mira soprattutto a garantire che tutti gli operatori coinvolti nell’emissione di contratti di credito relativi a beni immobili siano sufficientemente abilitati e sottoposti a vigilanza, e che si riducano al minimo le situazioni di conflitto di interessi)(11). Una tale disciplina sulla professione è potenziata dalla previsione di obblighi informativi che facciano emergere e portino all’attenzione del consumatore potenziali situazioni di conflitto di interessi(12). La ratio del presente articolo è garantire al consumatore di conoscere chi è il soggetto che lo segue e assiste nella negoziazione di un mutuo, quali interessi individuali egli può avere nell’operazione e l’esistenza di eventuali legami con il soggetto erogatore. È, insomma, una misura che tramite l’informazione al consumatore garantisce la trasparenza del mercato. Si legge, infatti, nel considerando 22 della dir.
2014/17/UE che è opportuno tenere conto degli insegnamenti tratti della crisi finanziaria e garantire
«che il credito avvenga in maniera sana»: a questo proposito, tra gli altri interventi, si individua la necessità di esigere dall’intermediario del credito informazioni più precise circa i loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interessi.
Tra le informazioni più direttamente connesse con tale obiettivo vi è quella relativa alla remunerazione dei servizi degli intermediari e dei loro rappresentanti designati.
Una prima ipotesi è che sia il consumatore ad erogare il compenso dell’intermediario(13). In ossequio al principio della trasparenza contrattuale, che vuole che le condizioni del contratto siano chiare e comprensibili, la direttiva impone che l’intermediario indichi al consumatore l’importo da versare o, qualora non sia possibile, almeno il metodo di calcolo per il suo compenso. Nell’ipotesi in cui l’intermediario del credito ottenga un compenso dal consumatore e una commissione dal creditore o da un terzo, deve spiegare se la commissione verrà detratta o meno dal compenso ricevuto dal consumatore e in che misura.
Una seconda ipotesi è che l’intermediario riceva da uno o più creditori commissioni o altri incentivi (il cui importo, se non noto al momento della comunicazione delle informazioni di cui all’art. 15, dovrà comunque essere fornito attraverso il Pies). È questa l’ipotesi che più direttamente mira a portare alla luce l’esistenza di eventuali interessi dell’intermediario alla collocazione di un determinato prodotto di finanziamento piuttosto che di un altro.
Anche in tal caso si deve ritenere che la violazione degli obblighi informativi sia sanzionata, oltre che sul piano risarcitorio (eventualmente, accedendo l’ipotesi dell’esistenza di un contatto sociale tra intermediario e consumatore o comunque della natura di obbligazioni ex lege dei doveri informativi de quibus, di natura contrattuale)(14), altresì con le disposizioni dettate materia di pratiche commerciali scorrette(15). Ai sensi dell’art. 18, lett. d, cod. cons., infatti, l’attività dell’intermediario è suscettibile di rientrare nella nozione di pratica commerciale, in quanto quest’ultima individua «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».
(1) Si tratta di un «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente - direttamente o indirettamente - un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario pattuito» svolge le attività di cui sopra (art. 4, p.to 6, dir. 2014/17/UE). Essi si distinguono in intermediari con mandato (che operano per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di: a) un solo creditore; b) un solo gruppo; o c) di un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del mercato), art. 4, n. 7, dir. 2014/17/UE, che sono altresì titolari degli obblighi di informazione di cui all’art. 13, dir. 2014/17/UE; e intermediari senza vincolo di mandato. Il «rappresentante designato» è una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui sopra per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest’ultimo (art. 4, n. 8, dir. 2014/17/UE).
(2) Sulle altre informazioni che questi soggetti devono fornire non in ragione delle relazioni che li legano ai creditori (ipotesi di cui si occupa l’articolo in commento), ma in quanto soggetti che «stanno trattando» il finanziamento con il consumatore (cfr. considerando 39, dir. 2014/17/ UE), e che sono finalizzate più direttamente a garantire la trasparenza dell’operazione contrattuale nei suoi termini oggettivi e in comparazione con le altre offerte del mercato, v. Commenti sub artt. 13 e 14 in questo Commentario.
(3) Per la definizione di supporto cartaceo o supporto durevole v. Commento sub art. 14, in questo Commentario e v. M.R. MAUGERI, Art. 121 (Commento), in Commento al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1 settembre 1992, n. 385 e successive modificazioni, II, a cura di C. Costa, Torino, 2013, p. 121 e nota 24.
(4) V. Considerando 31, dir. 2014/17/UE secondo cui il quadro giuridico dovrebbe infondere nei consumatori fiducia sul fatto che creditori, intermediari e rappresentanti considerano gli interessi del consumatore, ed è essenziale garantire un «elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore e un’appropriata gestione del conflitto di interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, nonché prevedere che la consulenza sia fornita nel miglior interesse del consumatore».
(5) R. LENER - P. LUCANTONI, Commento sub art. 21, in Il Testo unico della finanza, I, a cura di M. Frattini e G. Gasparri, Torino, 2012, p. 390.
(6) Le più drastiche soluzioni del divieto dell’intermediazione esulano degli orientamenti comunitari che si muovono piuttosto nell’ottica della neutralizzazione del conflitto. Così, ad esempio, nel settore dell’intermediazione finanziaria «nella legislazione nella giurisprudenza teorica e pratica degli anni 80 … si trova più di un’indicazione» nel senso del divieto di operazioni di intermediazione in situazioni di conflitto di interessi (con il cliente per conto del quale agisce l’intermediario); «il legislatore italiano, però, a partire dagli anni novanta, in sintonia con l’orientamento comunitario, ha fatto una scelta, irreversibile, di segno opposto: non più divieti, ma controlli e regole organizzative», così R. LENER - P. LUCANTONI, op. cit., p. 390, i quali notano parrocchia, a quel punto, «ci si è così spostati sul non facile terreno dell’informazione preventiva, consentendo l’effettuazione di operazioni potenzialmente conflittuali previa informazione del cliente, seguita da una dichiarazione scritta di consenso».
(7) Allorquando gli Stati membri consentano l’utilizzo dei termini «consulente» in riferimento a creditori, intermediari del credito con vincolo di mandato o loro rappresentanti designati, prevedono che la diversa indicazione di «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» per i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che prestano servizi di consulenza consegua ai seguenti presupposti: a) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e b) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati non sono remunerati per tali servizi di consulenza da uno o più creditori ( ma in tal caso solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato). Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l’utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati, compreso un divieto di ricevere una remunerazione da un creditore (art. 22, par. 4, dir. 2014/17/UE).
(8) V. supra, Commento sub art. 14 in questo Commentario.
(9) Anche in quest’ottica in virtù dell’art. 15 par. 5, gli intermediari del credito devono garantire che il rappresentante designato (insieme alle informazioni prescritte dall’articolo in commento) comunichi al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del credito rappresenta.
(10) V. considerando 47, dir. 2014/17/UE ove emerge che gli obblighi informativi posti a carico specificamente degli intermediari e dei loro rappresentanti designati sono rivolti a «garantire la massima trasparenza possibile e per evitare abusi derivanti da possibili conflitti di interesse quando i consumatori si avvalgono dei servizi degli intermediari del credito».
(11) V. considerando 22, dir. 2014/17/UE.
(12) Addirittura quelli esistenti nell’organizzazione interna del creditore o dell’intermediario o del rappresentante designato. Come si legge nel 35 considerando, dir. 2014/17/ UE la stessa maniera in cui i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati remunerano il proprio personale, «dovrebbe essere uno degli aspetti essenziali per garantire la fiducia dei consumatori nel settore finanziario. La … direttiva fissa le norme per la remunerazione del personale allo scopo di limitare le pratiche di vendita indiscriminata e di garantire che la maniera in cui è remunerato il personale non rechi pregiudizio all’obbligo di considerare gli interessi del consumatore». Si pensi agli incentivi forniti al personale per concludere un determinato numero o un determinato tipo di contratti di credito o ad offrire servizi accessori particolari ai consumatori senza, però, tenere nella debita considerazione gli interessi e i bisogni dei consumatori stessi. «In questo contesto gli Stati membri possono ritenere necessario stabilire che una determinata pratica, ad esempio la riscossione di provvigioni da parte di intermediari con vincolo di mandato, è contraria agli interessi del consumatore. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter specificare che la remunerazione del personale non dovrebbe dipendere dal tasso o dal tipo di contratto di credito concluso con il consumatore». Cfr. R. CALVO, «Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e rappresentanti nella direttiva 2014/17/UE», in Corr. giur., 2015, p. 824 che, opportunamente, richiamando il principio di precauzione, rileva come la ratio legis finirebbe per essere snaturata dalla «condiscendenza o, peggio, il favor verso prassi retributive incoraggianti gli interessi ad accrescere - senza alcuna considerazione per la posizione di debolezza in cui si trovano i mutuatari - la quantità di finanziamenti al consumo perfezionati grazie al loro intervento».
(13) Ma v. considerando n. 47 secondo il quale «Fatto salvo il diritto della concorrenza, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere disposizioni che vietano il pagamento di compensi da parte dei consumatori ad alcune o a tutte le categorie di intermediario del credito».
(14) V. Commento sub art. 13 in questo Commentario.
(15) Sulle pratiche commerciali scorrette si rinvia alla bibliografia indicata alla nota 58 al Commento sub art. 13 in questo Commentario.
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