Direttiva 2014/17/UE - Art. 22 - Standard in materia di servizi di consulenza - Commento di Giuseppe Dottore
Direttiva 2014/17/UE
Art. 22 - Standard in materia di servizi di consulenza
Commento di Giuseppe Dottore
Notaio in Grammichele
Commento di Sofio Rio
Notaio in Floridia
Art. 22
Standard in materia di servizi di consulenza
1. Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato indichino esplicitamente al consumatore se i servizi di consulenza vengono prestati o possono essere prestati al consumatore.
2. Gli Stati membri garantiscono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) se la raccomandazione prenderà in considerazione solo la gamma dei propri prodotti ai sensi del paragrafo 3, lettera b, o un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c, in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l’importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo.
Le informazioni di cui alle lettere a, e b del primo comma possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali.
3. Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consulenza, oltre ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9, gli Stati
membri provvedono affinché:
a) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati ottengano le informazioni necessarie circa la situazione personale e finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi obiettivi, in modo da poter raccomandare contratti di credito adeguati. Tale valutazione si fonda su informazioni aggiornate e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto;
b) i creditori, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i rappresentanti di intermediari del credito con vincolo di mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti un contratto di credito adeguato o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
c) gli intermediari del credito senza vincolo di mandato o i rappresentanti di intermediari del credito senza vincolo di mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito disponibili sul mercato e raccomandino un contratto di credito adeguato o più contratti di credito disponibili sul mercato adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
d) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati agiscano nel migliore interesse del consumatore:
i) informandosi in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore; e
ii) raccomandando contratti di credito adeguati conforme mente alle lettere a), b) e c); e
e) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata.
4. Gli Stati membri possono vietare l’utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili quando i servizi di consulenza sono forniti ai consumatori dai creditori, dagli interme diari del credito con vincolo di mandato o dai rappresentanti designati di intermediari del credito con vincolo di mandato.
Se non vietano l’utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente», gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l’utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indi pendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati che prestano servizi di consulenza:
a) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati prendono in considerazione un numero sufficientemente
ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e
b) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati non sono remunerati per tali servizi di consulenza
da uno o più creditori.
Il secondo comma, punto b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato,
Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l’utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o
«consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati, compreso un
divieto di ricevere una remunerazione da un creditore.
5. Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati di avvisare il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico.
6. Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza siano prestati soltanto da creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il primo comma per le persone che:
a) svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, o forniscono servizi di consulenza se tali attività sono svolte o i servizi sono prestati a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale e se que st’ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regola mentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività o la prestazione di tali servizi;
b) prestano servizi di consulenza nel contesto della gestione del debito esistente e svolgono professionalmente attività per la soluzione di situazioni di insolvenza, se tale attività è disci plinata da disposizioni legislative o regolamentari o servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non ope rano su base commerciale; o
c) prestano servizi di consulenza e non sono creditori, inter mediari del credito o rappresentanti designati, se tali persone sono abilitate e sottoposte alla vigilanza delle autorità com petenti conformemente ai requisiti per gli intermediari del credito di cui alla presente direttiva.
Le persone che beneficiano della deroga di cui al secondo comma non beneficiano del diritto di cui all’articolo 32, paragrafo
1, di prestare servizi nell’intero territorio dell’Unione.
7. Il presente articolo fa salvi l’articolo 16 e la competenza degli Stati membri ad assicurare che siano messi a disposizione dei consumatori servizi di assistenza per aiutarli a comprendere le proprie esigenze finanziarie e a individuare le tipologie di prodotti potenzialmente in grado di soddisfarle.
L’ottavo capo della direttiva relativo ai servizi di consulenza, si compone del solo articolo 22 rubricato “Standard in materia di servizi di consulenza”. L’origine di tale rubrica promana dal Libro Bianco sull’integrazione dei mercati UE del credito ipotecario(1) che contiene le nuove strategie UE per promuovere l’efficienza e la competitività del mercato ipotecario europeo relativo.
In tale ottica, l’adozione delle misure necessarie non risulta più centrata sull’introduzione della cosiddetta “Euroipoteca” nel diritto sostanziale degli Stati membri, ma si basa sulla rimozione, attraverso lo strumento legislativo, dei maggiori ostacoli giuridici ed economici che si frappongono allo sviluppo del mercato. Tra questi troviamo quelli caratterizzati dalle divergenze delle varie normative riguardo agli standards posti a tutela del consumatore del credito, anche in relazione alla materia della consulenza.
Uno dei quattro obiettivi politici che la direttiva 17/2014/UE persegue, al fine di garantire ai consumatori un alto livello di protezione, è quello della fiducia dei consumatori(2). Un’attività di consulenza inadeguata che si concreti in pratiche di incentivazione non equilibrate, può condurre a carenze che compromettono il mercato.
La sintesi della valutazione di impatto delle diverse opzioni politiche individuate a fondamento della direttiva, ha rilevato numerosi casi nei quali il cliente è stato danneggiato perché mal consigliato nella scelta del credito ipotecario. Qualora al consumatore venga consigliata una tipologia di finanziamento non adeguata alla propria situazione patrimoniale, in molti casi, quest’ultimo si troverà nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, con conseguenti azioni esecutive da parte del soggetto finanziatore. Una consulenza inadeguata, pertanto, è capace di generare un danno finanziario diretto al consumatore, il quale sarà costretto a corrispondere un prezzo più elevato per un prodotto che potrebbe essergli disponibile ad un prezzo inferiore: tale situazione, in larga scala, può generare nei consumatori una perdita di fiducia nei creditori e negli intermediari del credito.
Per ovviare a tale mancanza di fiducia da parte dei consumatori, risulta necessario garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore e una appropriata gestione di conflitti di interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, nonché prevedere che la consulenza sia fornita nel rispetto degli interessi dei consumatori.
La direttiva in commento, con riferimento alla consulenza in materia di credito ipotecario, ha privilegiato come opzioni politiche, rispetto agli estremi della inazione, o all’opposto, dell’obbligo di fornire consulenza in materia di credito ipotecario, le opzioni dell’obbligo di fornire spiegazioni adeguate e degli Standard in materia di consulenza basati sui principi(3).
Garantire un elevato standard per quanto riguarda la consulenza in materia di mutui ipotecari è un elemento importante per rafforzare la fiducia dei consumatori. Nonostante, infatti, l’importante ruolo svolto dal codice di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale per i mutui
- casa del 2001(4), il livello e la qualità di informazioni erogate ai consumatori continuano a rimanere sensibilmente differenti da uno Stato all’altro dell’Unione.
Il paragrafo 1 dell’articolo in commento è volto a garantire che, gli operatori ivi indicati, nel contesto di una determinata operazione, indichino esplicitamente al consumatore se i servizi di consulenza vengono o possono essere prestati. In relazione alle figure dei soli intermediari del credito o rappresentanti designati, la lettera e, dell’articolo 15 impone, nell’arco temporale e con le modalità ivi determinate, di informare il consumatore se gli stessi offrano servizi di consulenza, comunicando eventualmente la loro condizione di indipendenza ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 22.
Infatti gli operatori del settore creditizio, sui quali incombono obblighi di fornire informazioni complete e spiegazioni adeguate per consentire al consumatore una scelta informata , non sono tenuti per legge a prestare una consulenza. La previsione di un obbligo di consulenza per i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati, avrebbe potuto avere un impatto negativo sui prezzi delle ipoteche e limitare la scelta dei prodotti a disposizione dei consumatori, in quanto con molta probabilità gli erogatori dei crediti ipotecari avrebbero prestato una consulenza sulla propria gamma di prodotti.
Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i consumatori devono, pertanto, essere informati circa la possibilità di ricevere servizi di consulenza in determinati settori e quale risultato la consulenza mira a produrre. Il servizio di consulenza, nello specifico, consiste nel complesso di attività finalizzate a formulare delle raccomandazioni personalizzate al consumatore in merito ad una o più operazioni relative a contratti di credito, che costituiscono una attività separata rispetto alle attività di concessione o intermediazione del credito.
La direttiva in esame, al fine di garantire il rispetto di standards di alto livello nella prestazione dei servizi di consulenza prevede almeno due fasi cronologiche nello sviluppo del rapporto con il consumatore, in cui devono concretizzarsi principalmente da parte degli operatori e nei confronti del consumatore alcuni oneri comportamentali.
La prima fase è anteriore alla fornitura dei servizi di consulenza o alla conclusione di un contratto per la prestazione dei servizi di consulenza, e onera (paragrafo 2) gli operatori che entrano in contatto col cliente di fornire un documento o uno strumento equivalente che conservi anche in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità prese di mira, con la possibilità di riproduzione identica delle memorizzazioni, contenente le seguenti informazioni :
A) Il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza, o il metodo utilizzato per calcolarlo qualora al momento della informativa l’importo non possa essere quantificato;
B) Se l’esito dell’attività di consulenza si riferisca ai propri prodotti o a un’ampia gamma di prodotti tra quelli reperibili sul mercato, ai sensi delle lettere b, e c del paragrafo 3.
Gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria sono volti a far comprendere al cliente, fin dal primo contatto, su quali basi verrà effettuata la raccomandazione finale, e soprattutto da quale tipo di consulente, evidenziando se si tratti di soggetti che operino o meno in regime di vincolo di mandato, ai sensi dei punti 5, 7 e 8 dell’articolo 4 della direttiva. Sulla base della prima informazione ottenuta, il consumatore potrà comprendere quale sia il costo della consulenza, anche in relazione agli interessi di cui sono portatori i professionisti con cui entra in contatto, potendo valutare fin da subito la convenienza o meno di instaurare il rapporto contrattuale e di rivolgersi anche a terzi, siano essi consulenti indipendenti o direttamente l’erogatore del mutuo o infine ad altro intermediario su sua consapevole richiesta.
Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito senza vincolo di mandato ma che ricevono commissioni da uno o più creditori devono anche fornire informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti. Il consumatore deve essere informato circa il proprio diritto a richiedere e ricevere tali informazioni (articolo 15 paragrafo 2). Le informazioni dovute ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 22 possono essere fornite al consumatore anche sotto forma di informazioni precontrattuali ai sensi e con le modalità dell’articolo 14.
A tal fine, l’allegato II della direttiva in commento, riportando nella parte A il modello Pies, nel riquadro
1 (relativo al soggetto erogante) e 2 (relativo all’intermediario del credito), contempla le informazioni relative all’eventuale fornitura di servizi di consulenza, la formula delle relative raccomandazioni, e solamente per l’intermediario la parte relativa alla remunerazione. La parte B del predetto allegato, relativa alle istruzioni di compilazione del Pies, indica come sostanziare le sezioni 1 e 2 del predetto documento in relazione agli eventuali servizi di consulenza prestati, con particolare riferimento alla remunerazione e al nome del soggetto che la corrisponde.
Il terzo paragrafo dell’articolo 22 disciplina gli standards professionali richiesti agli operatori durante lo svolgimento del rapporto contrattuale di consulenza e fino alla conclusione dello stesso, con la formulazione delle raccomandazioni personalizzate.
I creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che forniscono servizi di consulenza devono innanzi tutto agire in maniera onesta, equa, trasparente e professionale e tutto ciò attenzionando i diritti e degli interessi dei consumatori. La prestazione del servizio nei confronti del consumatore deve essere parametrata alla situazione reale del consumatore alla luce delle informazioni assunte; tenendo conto di ogni specifico bisogno che quest’ultimo ha comunicato e delle ragionevoli ipotesi circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto o dei contratti prospettati. I consulenti devono, sostanzialmente, colloquiare attivamente con i clienti per acquisire, ai fini della formulazione della raccomandazione finale, notizie sulla loro situazione personale e finanziaria, sulle preferenze e gli obiettivi, al fine di raccomandare contratti di credito adeguati. Le valutazioni del consulente dovranno basarsi su notizie recenti ed aggiornate, escludendo i risultati di precedenti acquisizioni e valutazioni fatte dalle stesse o diverse strutture, che non tengano conto dei mutamenti intervenuti in relazione a fattori rilevanti quali ad esempio: tipologia del lavoro svolto, variazione temporali od oggettive dei termini contrattuali, variazione della residenza precedentemente comunicata, incremento dei membri del nucleo familiare da mantenere, obblighi patrimoniali sopravenuti discendenti da situazioni di crisi familiare et cetera.
In questo contesto di acquisizione, ove è fondamentale la leale collaborazione del consumatore nel fornire informazioni complete e precise, si potrà avere accesso ad una consulenza tendenzialmente obiettiva, che sia basata su un profilo individuale e non meramente tipologico, valutativa di diversi prodotti offerti dal creditore o dal mercato, e dei rischi correlati.
I servizi di consulenza prestati al consumatore dovranno prendere in considerazione, ai fini della formulazione della raccomandazione personalizzata esaustiva del rapporto, prodotti che soggettivamente e quantitativamente possono variare in relazione alle caratteristiche del consulente. Una corretta consulenza, anche di carattere giuridico, costituisce, quindi un elemento fondamentale per rafforzare la fiducia dei consumatori. La direttiva, che persegue la finalità di un’ampia circolazione delle informazioni in relazione ai contratti di credito, distingue la semplice attività di informazione, che si limita alla descrizione del prodotto, dalla consulenza vera e propria, che consiste nelle attività ulteriori sopra evidenziate, e che, se pur normalmente prestata da soggetti con diverso grado di indipendenza rispetto agli erogatori del credito, miri comunque e quanto meno alla obiettività della prestazione.
È immanente nello spirito della direttiva, la consapevolezza che non tutti i consumatori necessitano dello stesso livello di consulenza.
Viene operata la distinzione tra la consulenza prestata da:
1) «creditori, intermediari del credito con vincolo di mandato e rappresentanti di intermediari del credito con vincolo di mandato» e
2) «intermediari del credito senza vincolo di mandato e rappresentanti di intermediari del credito senza vincolo di mandato».
I primi devono prendere in considerazione un numero sufficiente di contratti, nella loro propria gamma di prodotti, all’interno della quale raccomanderanno uno o più contratti adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore, sulla base di una analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti offerti.
I secondi devono prendere in considerazione un numero «sufficiente di contratti di credito disponibili sul mercato» e raccomanderanno all’interno di questo maggior numero di contratti, proposti da diversi creditori, uno o più contratti adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore.
I canoni a cui, comunque, tutti i consulenti, indipendentemente dalla presenza o meno di un vincolo di mandato, o della indipendenza degli stessi come individuata dalla direttiva, devono adeguarsi nella prestazione della loro attività, consistono in una attività volta:
a) A fornire spiegazioni adeguate ai sensi dell’articolo 16 della direttiva in ordine alle caratteristiche essenziali dei prodotti proposti, agli effetti specifici che i prodotti possono avere, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore;
b) al perseguimento del miglior interesse del consumatore attraverso le informazioni da acquisirsi in merito ai suoi bisogni e alla sua situazione;
c) alla raccomandazione di contratti di credito adeguati conformemente agli standards sopra descritti. La prestazione professionale di consulenza, eseguita secondo i canoni sopra illustrati, produrrà come risultato una raccomandazione personalizzata che, nel sistema della direttiva, lungi dal poter essere formulata verbalmente, deve essere contenuta, al pari dell’informativa che precede la prestazione, su un documento cartaceo o su altro supporto durevole, così come individuato alla lettera m) art. 3 della direttiva 2008/48/CE.
Il paragrafo 4 dell’articolo 22 disciplina l’uso dei termini di “consulenza” e “consulente” da parte dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati i quali, ai sensi del paragrafo 6 del detto articolo, sono i soli soggetti ordinariamente deputati alla prestazione di servizi di consulenza. Tale disciplina consente agli Stati membri di graduare la possibilità di usare i detti termini ai soggetti comunque abilitati all’esercizio dell’attività di consulenza, potendo gli stessi Stati da un lato vietare l’uso dei termini in relazioni a particolari situazioni soggettive che qualificano il prestatore, o consentire l’uso dei termini fino alla possibilità di aggiungervi il requisito di indipendente; e ciò in conformità a quanto previsto originariamente al punto 3.3. del “Libro Bianco”, ove si prevedeva che «non tutti i consumatori necessitano dello stesso livello di consulenza».
Qualora i servizi di consulenza siano forniti ai consumatori direttamente dai creditori, dagli intermediari del credito con vincolo di mandato e dai rappresentati designati di intermediari del credito con vincolo di mandato, gli Stati membri possono vietare l’utilizzo da parte dei prestatori dei termini “consulenza” e “consulente”. In tali casi è consentita agli Stati, in considerazione del minore grado di obiettività oggettivamente esigibile da parte del prestatore del servizio che divenga in futuro l’erogatore del credito o dall’intermediario che operi per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di un solo creditore, di un solo gruppo, o di un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del mercato, l’inibizione all’uso dei predetti termini.
Qualora gli Stati membri ordinariamente non si avvalgano della facoltà di introdurre il divieto, possono riconoscere la qualifica di “consulenza” o “consulente” indipendente solo se i soggetti legittimati all’esercizio della attività:
a) Non sono remunerati per tali servizi di consulenza da uno o più creditori;
b) E prendano in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato. In tal modo, qualora anche il creditore non si limiti alla consulenza sui suoi soli prodotti, ampliando la sua attività a prodotti di credito proposti da terzi o l’intermediario privo del vincolo di mandato, in riferimento all’intero mercato di riferimento, prenda in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito, la attività di consulenza potrà essere riconosciuta talmente di alto livello da assurgere alla qualifica di Indipendenza.
Ai fini del riconoscimento dell’indipendenza, il requisito di cui supra sub a) si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato.
È, tuttavia, riconosciuto agli Stati membri di esigere condizioni ancor più rigorose per l’utilizzo della menzione di indipendenza riferita all’attività o al soggetto prestatore, tra le quali figura espressamente anche il divieto di ricevere una remunerazione dal creditore.
Il paragrafo 6 impone agli stati membri di assicurare che i servizi di consulenza siano ordinariamente prestati soltanto da parte dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati. Le prime due categorie di consulenti sono definite come persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività commerciale o professionale, così come indicato nei punti 2 e 5 dell’articolo 4 della direttiva in commento: il rappresentante designato invece è una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al punto 5 per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest’ultimo. Tutte le tre categorie ordinariamente abilitate all’esercizio dell’attività di consulenza, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, richiedono al loro personale di avere e conseguentemente mantenere, un livello di conoscenza e competenza adeguato per fornire servizi di consulenza. L’allegato III della predetta direttiva specifica, declinandoli, i requisiti di conoscenza e competenza per il personale, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di differenziare i livelli e i tipi di requisiti applicabili. Gli Stati membri provvederanno a che le autorità competenti vigilino sui requisiti richiesti, anche attraverso l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per l’esplicazione della detta vigilanza.
Le lettere a, b, c, del paragrafo sei, inoltre, individuano le persone fisiche o giuridiche che , pur non appartenendo alle categorie ordinariamente deputate alla prestazione dei servizi di consulenza, in presenza di apposita espressa opzione dello Stato membro, possono esercitare tale attività.
In particolare, può essere prestata consulenza in materia di crediti ipotecari dagli esercenti un’attività professionale, se tale attività è prestata a titolo accessorio e se la tale professione è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari, o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali servizi.
Chi svolge abitualmente attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari per la soluzione di situazioni di insolvenza può esercitare attività di consulenza.
Possono, inoltre, prestare l’attività di consulenza, in presenza di espressa opzione dello Stato membro, coloro i quali prestano servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito e che non operano, a differenza dei creditori e degli intermediari abilitati, su base commerciale.
Infine, sono ammessi all’esercizio di attività di consulenza le persone abilitate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti conformemente ai requisiti per gli intermediari del credito di cui alla direttiva in commento. Tale ultima previsione ci rimanda, in riferimento al nostro diritto interno, alla figura del mediatore creditizio disciplinata ora dall’art. 128-sexies Tub, introdotto dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che è colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.
(1) Libro bianco della Commissione, del 18 dicembre 2007 sull’integrazione dei mercati del credito ipotecario nell’UE COM(2007) 807.
(2) Dai considerando della direttiva 17/2004/UE emerge che: «Nel marzo 2003 la Commissione ha avviato un processo inteso a stabilire e a valutare l’impatto delle barriere che ostacolano la realizzazione del mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali». Da questi emerge anche la necessità di tutelare i consumatori dai comportamenti scorretti degli operatori acuiti dalla crisi finanziaria.
(3) Che si riferisca al paragrafo 5 tabella impatto.
(4) Si veda, a tal proposito, il punto 4.1 del Libro Bianco sull’integrazione dei mercati UE del credito ipotecario.
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