Direttiva 2014/17/UE - Art. 27 - Informazioni relative alle modifiche del tasso debitore - Commento di Edoardo Bacciardi
Direttiva 2014/17/UE
Art. 27 - Informazioni relative alle modifiche del tasso debitore
Commento di Edoardo Bacciardi
Dottore di ricerca in Diritto privato, Università di Pisa

Art. 27
Informazioni relative alle modifiche del tasso debitore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore informi il consumatore di eventuali modifiche del tasso debitore dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che decorrano gli effetti della modifica. L’informazione comprende almeno l’importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia divenuto applicabile e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli.
2. Gli Stati membri possono tuttavia consentire alle parti di convenire nel contratto di credito che l’informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, che il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e che l’informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore e comunicata personalmente al consumatore unitamente all’importo delle nuove rate periodiche.
3. I creditori possono continuare a informare i consumatori periodicamente qualora la modifica del tasso debitore non sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse già consentito a norma del diritto nazionale prima del
20 marzo 2014.
4. Qualora le variazioni del tasso debitore siano determinate tramite asta sui mercati dei capitali e, di conseguenza, il creditore non sia in grado di comunicare la variazione al consumatore prima che essa divenga applicabile, il creditore provvede, in tempo utile prima dell’asta, a informare il consumatore su carta o mediante un altro supporto durevole dell’imminente procedura e a fornire un’indicazione delle possibili conseguenze per il tasso debitore.


Introduzione

La norma in commento pone a carico del mutuante l’obbligo di comunicare al debitore le modifiche del tasso di interesse sopravvenute alla stipulazione del contratto e, in quanto tali, suscettibili di alterare il piano di restituzione delle rate. Nel disciplinare i contenuti e le forme di tale dovere informativo, la direttiva sui mutui ipotecari ricalca il disposto dell’art. 11 dir. 2008/48 CE, fatte salve alcune variazioni lessicali e l’introduzione di due regole afferenti alle modifiche del saggio debitorio non correlate ad una variazione del tasso di riferimento ovvero determinate dallo svolgimento di un’asta sui mercati di capitali.
La ratio della disciplina in esame è ascrivibile alla volontà delle istituzioni comunitarie - esplicitata nel considerando 67 della direttiva - di «assicurare una trasparenza sufficiente a chiarire ai consumatori la natura degli impegni contratti», risultando all’uopo necessario che il contraente debole riceva le «informazioni sul tasso debitore durante il rapporto contrattuale» e, laddove intervengano modifiche, queste siano esplicitate in «una tabella di ammortamento aggiornata». Ed è proprio in ossequio al valore della trasparenza - intesa come «nuova clausola generale»(1) connessa alla buona fede oggettiva - che devono essere rese «accessibili»(2), in quanto «meritevoli di essere viste»(3) dal consumatore, tutte le circostanze idonee a mutare l’assetto dei diritti e degli obblighi pattuiti al momento della contrazione del finanziamento(4).
Entro tale prospettiva metodologica, i doveri di disclosure contemplati nell’art. 27 dir. 2014/17 UE possono essere ricondotti - al pari di quelli sanciti dalla corrispondente norma in materia di credito al consumo - nel novero degli «obblighi informativi a forma vincolata»(5) - e, segnatamente, «documentali» - che la controparte del consumatore è chiamata ad adempiere nella fase esecutiva del contratto. Venendo alla esegesi della disposizione in commento, essa delinea uno statuto dell’informazione “a geometria variabile” in ragione del tipo (e/o causa) di variazione del tasso debitorio, cui corrisponde una diversa modulazione dell’obbligo di trasparenza gravante sul creditore. Occorre pertanto individuare, in via preliminare, l’oggetto della comunicazione prescritta in favore del mutuatario - ivi compreso il suo contenuto materiale - al fine di procedere, successivamente, alla disamina delle modalità previste per l’assolvimento di tale incombenza.

L’oggetto della comunicazione

Sul piano contenutistico, gli obblighi di comunicazione introdotti dalla norma in esame hanno ad oggetto la modifica in executivis del tasso debitorio, ossia l’alterazione del valore percentuale che determina gli interessi applicati sull’importo mutuato e periodicamente dovuti al creditore. Pur trattandosi di una delle condizioni economiche di maggiore rilievo del rapporto di finanziamento(6), i meccanismi che governano il calcolo degli interessi restano spesso oscuri al consumatore, anche in ragione dell’elevato grado di tecnicismo delle relative variabili.
Premessa, dunque, la necessità di rimuovere le barriere (anche informative) che ostacolano la creazione di un mercato interno del credito ipotecario, il legislatore europeo riconosce la centralità delle clausole contrattuali afferenti al tasso debitorio, collocando detto elemento tra i «concetti chiave usati nelle informazioni di base per designare le caratteristiche finanziarie dei crediti» e che dovrebbero - di conseguenza - essere interpretati «in linea» con quanto statuito nella direttiva 2008/48 CE, «in modo che la medesima terminologia si riferisca alle stesse situazioni di fatto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al consumo o di un credito relativo a beni immobili residenziali» (considerando 19 dir. 2014/17 UE).
In ossequio a tale aspirazione di coerenza sistematica, l’art. 4 n. 16 della direttiva sui mutui ipotecari rinvia - per la definizione di tasso debitorio - all’art. 3 lett. j, dir. 2008/48 CE, ove tale concetto viene identificato nel «tasso d’interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all’importo dei prelievi effettuati».
Orbene, la variazione della misura percentuale su cui vengono commisurati gli interessi dovuti dal mutuatario può discendere tanto da una fisiologica oscillazione di un tasso variabile, quanto dall’esercizio dello ius variandi contrattualmente riconosciuto in capo all’Istituto di credito. Una prima questione interpretativa concerne il perimetro applicativo dell’art. 27 della direttiva e, segnatamente, se esso comprenda o meno entrambe le predette ipotesi di variazione del saggio debitorio. L’analoga problematica sollevata dall’art. 11 dir. 2008/48 CE è stata affrontata dalla dottrina alla luce del considerando 32 della direttiva sul credito al consumo, il quale, dopo aver statuito che «durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e dei cambiamenti che ciò comporta nei pagamenti», prescrive che tale disposizione si applichi «senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all’informazione del consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli riguardanti i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito».
Dal tenore letterale della direttiva del 2008, l’interprete potrebbe essere indotto a ritenere che l’obbligo di trasparenza si riferisca alle sole fattispecie di tasso debitorio variabile, non trovando applicazione laddove il creditore si avvalga dello ius variandi attribuito dal contratto. Sennonché, tale esito interpretativo deve essere escluso alla luce del coordinamento sistematico tra i due paragrafi dell’art. 11 dir. 2008/48 CE - entrambi riferiti alla «modifica del tasso debitore - risultando irragionevole porre a carico del creditore la comunicazione delle oscillazioni del tasso variabile e non (anche) quelle determinate dall’esercizio dello ius variandi, «poiché anzi è proprio in questa seconda ipotesi che l’esigenza di tutela del consumatore è maggiormente avvertita»(7).
Nell’ambito della nuova direttiva sui mutui ipotecari, la portata generale dell’obbligo di comunicazione delle variazioni del tasso debitorio - siano esse l’effetto dell’andamento dei mercati ovvero di una pattuizione del contratto di finanziamento(8 )- può essere predicata con certezza, stante il mancato richiamo - nel considerando 67 - delle clausole di salvezza inserite nella corrispondente parte del preambolo della direttiva 2008/48 CE.
Volgendo lo sguardo al contenuto materiale del dovere di trasparenza, ai sensi dell’art. 27 dir. 2014/17 UE l’informazione «comprende almeno l’importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia divenuto applicabile e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli». In altri termini, la comunicazione del saggio di interessi deve essere corredata dall’indicazione degli importi dovuti al mutuante, nonché - laddove la variazione del tasso comporti un diverso numero e/o frequenza dei pagamenti - degli specifici «dettagli» del (nuovo) piano di restituzione delle rate.
Rispetto alla lettera dell’art. 11 dir. 2008/48 CE, il legislatore europeo del 2014 ha significativamente inserito l’avverbio «almeno», riconoscendo agli Stati membri la facoltà di implementare - in sede di recepimento della direttiva - i doveri informativi a carico del creditore. Il contenuto minimo prescritto dalla norma in commento potrebbe, dunque, essere arricchito tanto in senso descrittivo - con l’indicazione, ad esempio, di delucidazioni più o meno approfondite sulle ragioni della modifica - quanto in senso prognostico, attraverso una previsione delle future ed eventuali alterazioni del tasso debitorio.
In tale seconda prospettiva, peraltro, il considerando 55 della direttiva in commento segnala l’esigenza di «tenere ragionevolmente conto di eventi futuri per tutta la durata del contratto di credito proposto, come la riduzione di reddito quando la durata del credito non cessa con il pensionamento o, laddove applicabile, un aumento del tasso debitore o oscillazioni negative del tasso di cambio». Sebbene la valutazione sulla capacità reddituale del debitore debba precedere la stipula del contratto(9), nulla osta a che gli Stati membri impongano al mutuante di rinnovare detta prognosi in corrispondenza di ogni modifica del tasso debitorio, rappresentando al consumatore - oltre alla variazione algebrica degli interessi dovuti - le possibili ripercussioni del nuovo assetto economico del finanziamento sulla sua capacità e propensione a rimborsare il credito.

Le modalità di attuazione del dovere informativo

La disciplina delle forme attraverso cui il creditore deve assolvere l’obbligo informativo costituisce il nucleo precettivo della disposizione in esame, stante la sua diretta incidenza sull’effettivo grado di conoscibilità delle variazioni del tasso debitorio da parte del consumatore.
Sotto tale profilo, la direttiva sui mutui ipotecari pone - quale regola generale (ma come vedremo derogabile) - il requisito della comunicazione «su supporto cartaceo o altro supporto durevole», confermando così l’equipollenza normativa tra l’impiego della forma scritta e di altri strumenti «che permetta[no] al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate» (art. 3, lettera m) dir. 2008/48/CE).
L’ampiezza semantica della definizione di «supporto durevole», peraltro, è stata ridimensionata dalla giurisprudenza comunitaria, ad avviso della quale il mezzo comunicativo utilizzato dal professionista deve in ogni caso «garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni … per consentirgli di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti», non essendo all’uopo sufficiente la predisposizione di «un sito internet le cui informazioni sono accessibili ai consumatori solamente attraverso un link mostrato dal venditore»(10).
Calando il principio di diritto coniato dalla Corte di Giustizia nel contesto della trasparenza bancaria, l’istituto di credito che decida di avvalersi di strumenti informativi diversi dal supporto cartaceo sarà onerato di dimostrare l’effettivo transito dei dati nella sfera di accessibilità (telematica) del mutuatario, senza l’impiego di link e/o altri espedienti tecnologici che si frappongano tra il consumatore e l’informazione. Onde scongiurare il rischio che l’ipertestualità divenga uno strumento di dis- informazione, è auspicabile l’adozione di meccanismi informatici che configurino l’apertura della pagina contenente l’informativa sulla modifica del tasso come uno step obbligato, in difetto del quale l’obbligo di disclosure non può ritenersi adempiuto.
Accanto al mezzo del supporto cartaceo o durevole, la norma in esame attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere che i contraenti optino - al momento della stipula del finanziamento - per la comunicazione periodica al consumatore «nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, che il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e che l’informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore e comunicata personalmente al consumatore unitamente all’importo delle nuove rate periodiche».
Il ricorso all’informativa periodica - già contemplata dall’art. 11 della direttiva sul credito al consumo - resta dunque condizionata al rispetto di tre condizioni, sulle quali conviene soffermarsi analiticamente. In primo luogo, detta modalità comunicativa esige che la variazione della percentuale di interessi sia connessa alla modifica di un tasso di riferimento, definito dalla normativa sui servizi di pagamento come il «tasso di cambio … utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico»(11). La deroga al regime dell’informazione mediante supporto cartaceo e/o durevole, in altri termini, può operare soltanto laddove il mutuante «si sia espressamente riservato di modificare il tasso con riferimento (anche generico) alle variazioni di un determinato indice di riferimento che sia di “dominio pubblico”»(12).
In secondo luogo, l’opzione per l’informativa periodica implica l’assunzione, in capo al creditore, dell’onere di segnalare al pubblico il nuovo tasso «con mezzi appropriati»(13), nonché di rendere la relativa comunicazione «disponibile presso i locali del creditori». Dall’impiego della preposizione «e» si desume che la disponibilità del nuovo tasso debitorio presso la sede del mutuante non integra gli estremi di «mezzo appropriato», competendo dunque a quest’ultimo la dimostrazione di aver reso conoscibile al pubblico l’intervenuta variazione del tasso debitorio.
In terzo luogo, la norma prevede - con una regola innovativa rispetto all’art. 11 dir. 2008/48 CE - che la modifica del saggio di interessi debba essere «comunicata personalmente al consumatore unitamente all’importo delle nuove rate periodiche». Mediante l’introduzione di tale inciso, il legislatore europeo mostra di voler superare la dicotomia tra informativa personale (su supporto cartaceo o durevole) ed impersonale (mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), prescrivendo al mutuante di “personalizzare” la comunicazione relativa all’alterazione del tasso debitorio, a prescindere dalla circostanza che essa risulti o meno periodica. Gli effetti anticompetitivi del ricorso a strumenti informativi standardizzati, del resto, sono stati segnalati dall’Agcm, ad avviso della quale «la disciplina nazionale dello ius variandi, incentrata sull’istituto della pubblicazione della variazione contrattuale nella G.U. e conseguente decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso dalla data della suddetta pubblicazione, configura un sistema fortemente limitativo della competizione tra banche e alquanto gravoso per la clientela bancaria»(14).
Se, dunque, per un verso l’impiego della comunicazione periodica resta ancorato a rigidi presupposti di segnalazione pubblicitaria, la norma in commento contempla, per un altro verso, due fattispecie residuali in cui il dovere di disclosure è disciplinato in modo difforme dalle regole appena esaminate.
In particolare, il mutuante potrà continuare ad avvalersi della comunicazione periodica «qualora la modifica del tasso debitore non sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse già consentito a norma del diritto nazionale prima del 20 marzo 2014»(15). L’ultimo comma della disposizione in oggetto, per converso, regolamenta l’ipotesi in cui la modifica del saggio di interessi venga determinata tramite asta sui mercati dei capitali; in tale evenienza il mutuante provvederà, «in tempo utile prima dell’asta, a informare il consumatore su carta o mediante un altro supporto durevole dell’imminente procedura e a fornire un’indicazione delle possibili conseguenze per il tasso debitore»(16).
Le regole canonizzate negli ultimi due commi della norma in esame sembrano ascrivibili a rationes eterogenee, rispondendo la prima ad un’istanza di semplificazione del dovere di trasparenza - laddove la modifica del saggio di interessi non discenda da una variazione del tasso di riferimento - e la seconda all’inesigibilità dell’assolvimento dell’obbligo informativo prima della conclusione dell’asta a cui la modifica contrattuale risulta connessa.

Le conseguenze dell’inadempimento del mutuante

A fronte della complessa ed articolata regolamentazione dei doveri di trasparenza imposti al mutuante, la disposizione in esame tace in merito alle conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni formali e contenutistiche introdotte dal legislatore europeo. L’omessa indicazione dei rimedi azionabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicare al consumatore la modifica del tasso debitorio, peraltro, costituisce un elemento di continuità tra la disposizione in commento e l’art. 11 della direttiva sul credito al consumo.
Dinanzi al silenzio del legislatore, parte della dottrina ha evidenziato che «ove il documento [trasmesso al mutuatario] risulti inesatto o incompleto oppure le informazioni non figurino riportate su di un supporto durevole, quel che si profila è un inadempimento contrattuale in senso tecnico»(17). La qualificazione del mancato assolvimento del dovere informativo in termini di inadempimento - e dunque quale causa di risoluzione del contratto - pone il problema di coordinare la previsione di rango comunitario con il presupposto della «non scarsa importanza» di cui all’art. 1455 c.c. Con riguardo a tale aspetto, una recente pronuncia di legittimità ha statuito che nel sindacato sulla portata risolutoria della trasgressione ad un obbligo di trasparenza, assumono rilievo - ai sensi dell’art. 1227, II comma c.c. - le «omissioni e negligenze del destinatario della prestazione», con la conseguenza che «il giudice … può tenere conto delle circostanze che il creditore conosceva, od avrebbe potuto agevolmente conoscere …, nel decidere se l’inadempimento del dovere di informazione sia stato sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto»(18).
La soluzione della Cassazione - volta ad escludere il rimedio della risoluzione in ragione del concorso colposo del destinatario della comunicazione omessa o incompleta - è stata censurata dai primi commentatori, in quanto finisce con l’esigere dal consumatore un livello di diligenza talmente elevato da «neutralizzare la portata degli obblighi informativi in fase esecutiva»(19), frustrando così la ratio di tutela del contraente debole sottesa alla relativa disciplina. Sebbene la fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte avesse ad oggetto gli obblighi di disclosure post-contrattuali gravanti sul tour operator, la trasposizione del medesimo principio di diritto nel settore dei contratti bancari rischia di compromettere - attraverso il richiamo dell’art. 1227, II comma c.c. - l’effettività dell’intera normativa sulla trasparenza bancaria introdotta dietro l’impulso dell’Unione europea.
Oltre a concretare un’ipotesi di inadempimento contrattuale, la violazione degli obblighi di comunicazione prescritti dalla norma in esame può integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta, nella misura in cui l’omissione e/o incompletezza informativa risulti idonea a «falsare il comportamento economico del consumatore»; in tale prospettiva, parte della dottrina ha evidenziato che deve essere qualificata come «decisione di natura commerciale» la scelta del mutuatario di sciogliere ex uno latere «un rapporto contrattuale a tempo indeterminato … in ragione dell’entità e della frequenza delle modifiche del tasso debitore che intervengono nel corso del rapporto»(20). L’applicazione della disciplina sulle pratiche scorrette, peraltro, potrebbe essere invocata non solo in caso di informativa omessa, parziale e/ incomprensibile(21), ma altresì nelle ipotesi in cui la ricerca (cartacea e/o telematica) della comunicazione risulti poco agevole e/o irta di ostacoli. A titolo esemplificativo, l’Autorità garante della concorrenza ha stigmatizzato la prassi consistente nel fornire al consumatori le informazioni «con modalità … frammentarie» o comunque attraverso un percorso tale da non consentirne il reperimento «in modo agevole, immediato ed intuitivo, avendo il consumatore necessità di navigare all’interno di più pagine web per acquisire le informazioni complete sul tasso d’interesse creditore»(22).
La fenomenologia delle pratiche commerciali scorrette in ambito bancario (e, segnatamente, nei settori del credito al consumo e dei mutui ipotecari) può assumere dunque connotati particolarmente delicati e pericolosi, al punto che la casistica sviluppatasi sul tema è seconda soltanto - sia per il numero di provvedimenti sia per l’importanza delle relative statuizioni - alla materia delle telecomunicazioni(23).

Conclusioni

Tirando le fila delle riflessioni svolte, la norma in commento segna un innalzamento del livello di tutela del consumatore nel microcosmo dei contratti bancari. La regolamentazione degli obblighi di trasparenza connessi alla modifica del tasso debitorio, in particolare, recepisce i principi dettati dalla direttiva 2008/48 CE, implementandone il grado di effettività tanto sul piano formale - mediante l’estensione dell’informativa personale - quanto sotto il profilo sostanziale, riconoscendo agli Stati membri la facoltà di arricchire, in sede di recepimento, il contenuto della comunicazione dovuta al mutuatario.
Entro questa prospettiva, il legislatore della direttiva sui mutui ipotecari ha delineato uno statuto giuridico dell’informazione post-contrattuale che si discosta - per alcuni decisivi aspetti - dall’ottica procedimentale adottata in materia di credito al consumo(24). Mentre, infatti, l’art. 11 dir. 2008/48 CE articola il dovere di disclosure su un sistema binario - imperniato sulla rigida alternativa tra comunicazione personale e impersonale - la disposizione in commento plasma l’intensità e le forme degli obblighi di trasparenza sulla base delle diverse circostanze che possono dare luogo alla modifica del saggio di interesse.
I criteri sottesi alla graduazione dei doveri informativi in executivis, peraltro, sembrano riconducibili alla (sia pur non espressamente evocata) clausola della buon fede oggettiva, la quale - in ossequio alla sua funzione di parametro comparativo e sintesi dei contrapposti interessi delle parti - si rivela suscettibile di dilatare ovvero restringere il perimetro dell’obbligo di disclosure, a seconda della natura endogena o esogena(25 )della variazione del saggio di interesse, nonché alla luce di eventuali prassi consolidatesi nei Paesi dell’Unione europea che assicurino al mutuatario la conoscibilità del nuovo tasso debitorio. Posta, dunque, l’estensione delle tutele accordate al consumatore dalla norma in commento, spetterà agli Stati membri dare attuazione ai doveri di disclosure individuati dalla direttiva, sviluppando - ed eventualmente ampliando - l’oggetto delle comunicazioni prescritte in favore del debitore nel corso del rapporto di finanziamento. Al contempo, i legislatori nazionali dovranno resistere alla tentazione di appesantire il contenuto dell’informativa con dati superflui e/o indecifrabili per il quivis de populo, onde scongiurare il rischio che i consumatori - posando lo sguardo sul documento relativo alla variazione del tasso debitorio - giungano a porsi lo stesso interrogativo drammaticamente avanzato da Eliot: «dov’è la conoscenza che abbiam smarrito nell’informazione?»(26).


(1) Così E. MINERVINI, «La trasparenza contrattuale», in Contratti, 2011, XI, p. 980. È stato inoltre rilevato che «nel linguaggio legislativo, almeno in ambito privatistico, “trasparenza” compaia nel settore bancario prima che in altri, in una materia, quindi, caratterizzata da un elevato grado di tecnicismo che - la storia insegna - ha spesso ostacolato un equilibrato rapporto contrattuale a causa dell’opacità (conseguente anche, ma non solo, a quel tecnicismo), sulle condizioni normative ed economiche predisposte dal professionista» (E. GUERINONI, Predisposizione contrattuale e tutela dell’aderente (condizioni generali di contratto e tutela del consumatore), in AA.VV., Lezioni di diritto civile, a cura di A. Gambaro - U. Morello, Milano, 2012, p. 224).

(2) S. PAGLIANTINI, voce Trasparenza contrattuale, in Enc. dir., Annali V, Milano, 2012, p. 1293, ove si definisce «accessibile» l’informazione «cartacea, o contenuta in altro supporto durevole, di cui il consumatore può disporre prima della stipula e per tutto l’arco temporale congruo allo scopo cui è destinata».

(3) Scrive M. LUPOI, «Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle Nuove Istruzioni di Banca d’Italia sulla trasparenza)», in Contr. e impr., 2009, VI, p. 1249: «l’ordinamento, di volta in volta, reputa meritevoli di essere viste alcune informazioni. La regolamentazione della trasparenza muta a seconda della informazioni che l’ordinamento reputa di far vedere (e il modo in cui esse devono essere viste). Un aspetto da subito rilevante riguarda la scelta delle informazioni da mostrare: è ormai appurato che l’efficienza della normativa non è in relazione alla quantità di informazioni che vengono mostrate. Ciò che l’ordinamento reputa meritevole di essere visto, non deve essere cercato nelle informazioni che di volta in volta vengono mostrate, ma nel quadro d’insieme da esse composto. Alcune informazioni sono il mezzo per giungere all’informazione che vuole essere, infine, mostrata».

(4) In questa prospettiva, la trasparenza assolve ad un’essenziale funzione di «riequilibrio delle operazioni bancarie», così come osservato dal formante dottrinale a seguito dell’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, rispondente alla «esigenza di un deciso intervento del legislatore che rifondasse la disciplina delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari all’insegna della trasparenza e del riequilibrio delle posizioni delle parti - sostituendo così il diritto della banca con il diritto bancario - ed assicurasse al contempo un’adeguata tutela dei diritti della clientela, affiancando ai tradizionali rimedi (individuali e reattivi) che si sono dimostrati inadeguati, altri rimedi (collettivi e preventivi) più idonei a sventare prima ancora che a colpire i possibili abusi»; così A. MAISANO, Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie, Milano, 1993, p. 10.

(5) E. GUERINONI, op. cit., p. 225.

(6) A tale riguardo, in dottrina viene sostenuta la struttura sinallagmatica del mutuo oneroso, «nel quale si determina un rapporto fra l’attribuzione conseguente alla consegna e quella relativa all’interesse»; v. M. FRAGALI, Del mutuo, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p. 17.

(7) P. SIRENA, «Ius variandi, commissione di massimo scoperto e recesso dal contratto», in I contratti, 2009, XII, p. 1171. La disposizione dettata in materia di credito al consumo - è stato altresì osservato - «pareva sottintendere la legittimità della clausola di modifica unilaterale del tasso» [A. SCARPELLO, «La nuova disciplina della trasparenza bancaria tra normative di settore e categorie generali civilistiche», in Contr. e impr., I, 2012, p. 263, nota n. 86].

(8) In senso conforme - con riguardo all’art. 11 dir. 2008/48 CE - cfr. G. DE POLI, Gli obblighi gravanti sui “creditori” nella fase anteriore e posteriore alla stipulazione del contratto e le conseguenze della loro violazione, in AA.VV., La nuova disciplina europea del credito al consumo, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 55 e ss., ad avviso del quale «l’art. 11 parla di “modifica”: ciò sembrerebbe deporre nel senso che tale modifica sia dovuta sia nel caso di esercizio di ius variandi sul tasso, sia nel caso di adattamento automatico» (p. 59-60).

(9) Preme evidenziare che la direttiva sul credito al consumo contempla un analogo scrutino circa il “merito creditizio” del consumatore, il quale dovrebbe sostanziarsi nell’esaminare la sua capacità di restituire il credito «e non anche valutare l’impiego che il consumatore ne faccia, perché - prima ancora che per la difficoltà che una valutazione di questo tipo comporterebbe, in particolare per il credito non finalizzato - l’impiego è tutto sommato scontato; il consumatore lo impiega sicuramente nei consumi e ciò è sufficiente» (così A. SIMIONATO, Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella direttiva 2008/48 CE, in AA.VV., La nuova disciplina europea del credito al consumo, cit., p. 184.

(10) Corte di Giustizia UE, 5 luglio 2012, causa C-49/11, Content Services Ltd, in Resp. civ. e prev., 2012, 6, p. 2061. Sul punto cfr. S. PAGLIANTINI, «Neoformalismo e trasparenza secondo il canone della Corte di Giustizia: i casi Content services e Ebookers.com alla luce della dir. 2011/83/UE», in Obbl. e contr., 2012, XII, p. 878 e ss.

(11) Art. 1, lett. aa, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(12) Cfr. A. MIRONE, «L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto», in Banca, borsa tit. cred., 2010, p. 594.

(13) La formula utilizzata dal legislatore europeo può essere accostata, in tal senso, a quella impiegata nella fattispecie di pubblicità di fatto disciplinata nel codice civile in tema di rappresentanza apparente (art. 1396 c.c.).

(14) Agcm, Provvedimento AS338 del 26 maggio 2006. «Le disposizioni in esame - prosegue l’Autorità Garante - … producono l’effetto di favorire il mantenimento di una situazione di mercato nella quale le banche detengono un potere di mercato tale da poter praticare condizioni di offerta peggiori di quelle che si realizzerebbero in presenza di una dinamica competitiva».

(15) A giustificazione di tale salvezza - introdotta su indicazione della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori - è stato rilevato che «in alcuni Stati membri i consumatori possono essere informati delle variazioni del tasso debitore in questione mediante apposita comunicazione sui quotidiani nazionali» e pertanto, laddove tale prassi venga riconosciuta, è opportuno che venga concessa la «facoltà di mantenere la corrispondente regolamentazione» (cfr. emendamento n. 77).

(16) La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha motivato tale proposta di emendamento in ragione della circostanza che «il creditore conoscerà con esattezza il nuovo tasso soltanto una volta che l’asta si sarà conclusa e le obbligazioni saranno state vendute» (cfr. emendamento n. 78).

(17) S. PAGLIANTINI, «Il contratto di credito al consumo tra vecchi e nuovi formalismi nuova giurisprudenza civile», in Obbl. e contr., 2009, IV, 305.

(18) Cass. 3 settembre 2013, n. 20182, in Giust. civ. Mass., 2013.

(19) Così RENDE, «Obblighi di informazione e giudizio di gravità dell’inadempimento», in Contratti, 2014, V, p. 465, ad avviso del quale «si finisce così per sottovalutare l’asimmetria che connota le operazioni di consumo e la specifica diligenza richiesta (non al consumatore, bensì) al professionista nell’esecuzione del contratto» (p. 466).

(20) G. DE CRISTOFARO, «La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/ CE e l’armonizzazione “completa” delle disposizioni nazionali concernenti “taluni aspetti” dei “contratti di credito ai consumatori” », in Riv. dir. civ., 2008, II, p. 278. Altra parte della dottrina ritiene condivisibile detta impostazione «solo se si ammette, però, che le tecniche rimediali esperibili, in luogo di una spuria vicenda invalidante, siano il risarcimento dei danni ed il recesso dal contratto senza penalità» (S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., p. 305).

(21) Viene infatti ritenuto «giuridicamente irrilevante distinguere tra un’informazione non resa o un’informazione resa in modo opaco ed incomprensibile»; v. F. GRECO, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, p. 60.

(22) Agcm, Provvedimento PS2082 del 15 ottobre 2009. Alla luce di tale circostanza, il Garante ha ritenuto la pratica «ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del codice del consumo, in quanto omette del tutto ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni essenziali affinché il consumatore medio possa compiere una decisione di natura commerciale pienamente consapevole in relazione al prodotto di conto corrente. Più in dettaglio, sono oggetto di omissione ovvero di prospettazione ambigua la differenziazione del tasso d’interesse creditore applicato allo scaglione di giacenza di liquidità del conto corrente inferiore o superiore ai 2.000 euro ed il meccanismo applicativo stesso di quest’ultimo basato sul sistema a scaglioni».

(23) Sul punto v. A. GENOVESE, «Il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nel settore bancario», in Giur. comm., 2011, II, p. 202.

(24) Cfr. E. NAVARRETTA, «Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale europeo», in Europa e dir. priv., 2012, IV, p. 953 e ss., la quale giudica «deludente» l’approccio seguito nella direttiva 2008/48 CE, nella misura in cui predilige «una visione procedurale del moltiplicarsi di obblighi di informazione non sostenuti da una clausola sulla buona fede precontrattuale».

(25) Si pensi all’ipotesi - contemplata nel quarto comma della norma in commento - della modifica del saggio di interessi connessa allo svolgimento di un’asta sui mercati dei capitali.

(26) T.S. ELIOT, Poesie (con testo a fronte, traduzione e prefazione di Luigi Berti), Parma, 1949, p. 167.

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