Direttiva 2014/17/UE - Art. 31 - Rappresentanti designati - Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Direttiva 2014/17/UE
Art. 31 - Rappresentanti designati
Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Professore aggregato. Ricercatore confermato in Regolamentazione del mercato e tutela del consumatore, Università di Napoli “Parthenope”
Art. 31
Rappresentanti designati
1. Gli Stati membri possono decidere di permettere a un intermediario del credito di nominare rappresentanti designati.
Se un rappresentante designato è nominato da un intermediario del credito con vincolo di mandato specificato all’articolo 4, punto 7, lettera a, il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce per conto di tale intermediario del credito in settori disciplinati dalla presente direttiva. Negli altri casi l’intermediario del credito mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce per conto dell’intermediario del credito nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
2. Gli intermediari del credito assicurano che i loro rappre sentanti designati siano in possesso almeno dei requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 2. Tuttavia lo Stato membro di origine può prevedere che l’assicurazione della responsabilità civile professionale o l’analoga garanzia possa essere fornita da un intermediario del credito per conto del quale il rappresentante designato è autorizzato ad agire.
3. Fatto salvo l’articolo 34, gli intermediari del credito con trollano le attività esercitate dai loro rappresentanti designati in modo da garantire il pieno rispetto della presente direttiva. In particolare gli intermediari del credito sono responsabili del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dei rappresentanti designati e del loro personale.
4. Gli Stati membri che decidono di permettere agli intermediari del credito di nominare rappresentanti istituiscono un regi stro pubblico che contiene almeno le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 4. I rappresentanti designati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato in linea dal pubblico.
La norma rimette alla discrezionalità degli Stati membri, in attuazione del principio di sussidiarietà(1), di riconoscere agli intermediari del credito la facoltà di avvalersi dell’operato di rappresentanti designati, così come definiti all’art. 4, n. 8.
Si tratta di un’ipotesi che - nell’ordinamento interno - sconta una certa diffidenza sia da parte del legislatore sia da parte dell’Autorità di vigilanza, mossi dalla condivisa preocuppazione di non allungare eccessivamente la filiera di concessione del credito, con evidente aumento dei costi posti a carico dei consumatori.
La norma specifica che, laddove il conferimento dell’incarico ad un rappresentante designato avvenga da parte da un intermediario con vincolo di mandato, sul creditore permane comunque la responsabilità esclusiva derivante dall’operato del rappresentante; in caso contrario, laddove l’intermediario agisca senza vincolo di mandato, questi risponde in proprio dell’attività posta in essere dal rappresentante.
A tale disposizione comunitaria non corrisponde alcuna norma specificamente dettata nel testo unico bancario, non potendosi ritenere ad essa applicabile la disciplina relativa ai regimi di responsabilità ex art. 128-novies Tub in tema di responsabilità solidale degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi per l’operato dei rispettivi dipendenti.
In assenza di una corrispondente norma di diritto positivo nell’ordinamento interno, potrebbero prospettarsi diverse soluzioni de jure condendo.
Nella prospettiva del recepimento essa potrebbe essere inquadrata, prima facie, nelle norme in tema di responsabilità contrattuale in generale.
L’opera del rappresentante designato, infatti, si interpone nel rapporto contrattuale che l’intermediario del credito assume nei confronti del creditore.
Posto che quest’ultimo negozio avviene per il tramite di un mandato, con o senza rappresentanza, l’art. 31, comma 1 prevede un distinto profilo di responsabilità per i danni cagionati in conseguenza dell’attività svolta dal rappresentante designato, a seconda che l’intermediario del credito abbia o meno il vincolo di mandato nei confronti del creditore.
In altri termini il finanziatore, nella propria qualità di debitore della prestazione nei confronti del consumatore, può avvalersi dell’attività dell’intermediario del credito nonché del rappresentante designato, dal compimento della cui attività scaturiscono conseguenze in caso di danni arrecati alla clientela.
In questa “catena”, il rappresentante designato agisce dunque quale “ausiliario” che, nell’adempimento della propria attività, agisce senza alcun vincolo di subordinazione con l’intermediario del credito (a differenza del personale) ed opera in esecuzione di un distinto contratto stipulato direttamente con quest’ultimo.
La principale conseguenza di tale principio deve essere apprezzata proprio sotto il profilo delle responsabilità; posto che, come detto, il rappresentante designato svolge un’attività senza vincolo di subordinazione, non pare che possa ritenersi applicabile la responsabilità prevista all’art. 2049 c.c., dovendosi invece preferire una responsabilità ex art. 1228 c.c.
Mentre, infatti, il padrone o committente risponde nella misura in cui l’operato del sottoposto può essere utilmente collocato nell’alveo delle mansioni a questo assegnate, seppure nell’ambito della c.d. occasionalità necessaria, poiché esse arrecano comunque una utilità al preponente, nell’altro caso ciò che rileva all’esterno è la relazione diretta ed immediata che lega il debitore alla pretesa creditoria della controparte. In questo senso, la responsabilità del padrone e committente si fonda sul fatto che l’organizzazione dell’attività ha un rilievo esterno e costituisce il presupposto necessario per la configurazione della responsabilità per fatto altrui: il titolare della pretesa creditoria è tale solo in considerazione del fatto che il danno subito è stato conseguenza immediata e diretta di un illecito posto in essere dal dipendente in ragione dell’attività e delle mansioni impartite dal padrone o committente; nel caso dell’art. 1228 c.c., invece, il creditore è tale solo nei confronti del debitore, in ragione del rapporto obbligatorio, senza che assuma rilevanza la circostanza che quest’ultimo abbia inteso avvalersi dell’operato di terzi per l’adempimento della prestazione dovuta.
La scelta del terzo è frutto di una autonoma decisione del debitore, che non riverbera sul titolo dell’obbligazione e non ne condiziona la natura né le vicende successive, neppure in termini di inadempimento, del quale è sempre e solo il debitore chiamato a rispondere. L’intenzione di avvalersi di un terzo, in altri termini, costituisce un’attività inerente all’adempimento, del quale il debitore risponde in via diretta.
Dunque, laddove il rappresentante designato dovesse rendersi inadempiente, dovrebbe essere sempre l’intermediario del credito che lo ha nominato a risponderne; al riguardo, infatti, potrebbe essere invocata una responsabilità che trova il proprio fondamento nella culpa in eligendo.
Sennonché proprio il diverso regime negoziale che può essere costituito a monte della catena, determina una diversa attribuzione della responsabilità derivante dall’operato di tale soggetto. Se, infatti, l’intermediario del credito agisce senza vincolo di mandato, egli - in qualità di debitore della prestazione - risponde dell’operato del rappresentante designato, suo ausiliario; laddove, invece, l’intermediario agisca in forza di un mandato con rappresentanza, le conseguenze risarcitorie derivanti dall’esecuzione dell’incarico ricadono direttamente sul debitore, in nome e per conto del quale l’intermediario con vincolo di mandato ha agito, pur avvalendosi dell’opera di un ausiliario. Proprio in ragione della sussistenza di tali vincoli negoziali e dei conseguenti regimi di responsabilità, l’art. 31, comma 2, al secondo capoverso dispone che «lo Stato membro di origine può prevedere che l’assicurazione della responsabilità civile professionale o l’analoga garanzia possa essere fornita da un intermediario del credito per conto del quale il rappresentante designato è autorizzato ad agire». Questa ricostruzione, in ragione della già richiamata assenza nell’ordinamento interno, può apparire di carattere prevalentemente teorico, seppure non priva di rilievo empirico nella prospettiva del possibile inserimento di una norma omologa a quella che si commenta.
Del resto, posto che la direttiva introduce una serie di obblighi di comportamento in capo a tutti i soggetti (finanziatori e distributori) che operano nei confronti dei consumatori, non apparirebbe peregrino profilare - nonostante la ricostruzione dei rapporti negoziali interni tra mandante e mandatario - possibili ulteriori profili di responsabilità concorrente, anche di altra natura, che meriterebbero di essere adeguatamente valorizzati in sede di recepimento.
Nonostante il descritto regime di responsabilità derivante dalla partecipazione del rappresentante designato, la scelta relativa alla nomina incombe sempre sull’intermediario del credito che - a norma dell’art. 31 comma 2 - deve assicurare che anche detti ausiliari siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 29, anche mediante un’attività di controllo, nonché di verifica della permanenza di tali requisiti (comma 3).
Da ultimo, sotto il profilo della vigilanza anche su tali soggetti, l’ultimo comma dell’articolo in esame rimette agli ordinamenti nazionali che intendano ammettere la facoltà per gli intermediari del credito di avvalersi di rappresentanti designati l’onere di istituire un registro pubblicamente consultabile e regolarmente aggiornato, al quale dovranno essere iscritti anche tali soggetti.
(1) Considerando n. 70 «In alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono decidere di utilizzare i servizi di rappresentanti designati che agiscono a loro nome. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di applicare il regime specifico previsto dalla presente direttiva per i rappresentanti designati. Non di meno gli Stati membri dovrebbero essere liberi di non introdurre tale regime o di consentire ad altre entità di svolgere un ruolo comparabile a quello dei rappresentanti designati, purché tali entità siano assoggettate allo stesso regime degli intermediari del credito. Le norme sui rappresentanti designati di cui alla presente direttiva non obbligano in alcun modo gli Stati membri a consentire ai rappresentanti designati di operare nella rispettiva giurisdizione, a meno che tali rappresentanti siano considerati alla stregua di intermediari del credito ai sensi della direttiva stessa».
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