Direttiva 2014/17/UE - Art. 33 - Revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito - Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Direttiva 2014/17/UE
Art. 33 - Revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito
Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Professore aggregato. Ricercatore confermato in Regolamentazione del mercato e tutela del consumatore, Università di Napoli “Parthenope”
Art. 33
Revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito
1. L’autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l’abilitazione concessa a un intermediario del credito conformemente all’articolo 29 se tale intermediario del credito:
a) rinuncia espressamente all’abilitazione o non ha né svolto attività di intermediazione del credito di cui all’articolo
4, punto 5, né prestato servizi da sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto, per tali casi, la decadenza dall’abilitazione;
b) ha ottenuto l’abilitazione presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non risponde più ai requisiti necessari per ottenere l’abilitazione;
d) rientra in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva;
e) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adot tate in applicazione della presente direttiva che disciplinano le condizioni di esercizio dell’attività degli intermediari del credito.
2. Qualora l’abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni, con tutti i mezzi adeguati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito la cui abilitazione è stata ritirata siano cancellati dal
registro senza indebito ritardo.
Le condizioni per la revoca dell’abilitazione
La disposizione in commento disciplina i casi di revoca dell’abilitazione concessa agli intermediari del credito ai sensi dell’art. 29.
Le condizioni della revoca possono essere legate sia alla rinuncia espressa ovvero al mancato esercizio continuativo dell’attività per un periodo superiore a sei mesi (sempre che tale condizione non sia prevista quale causa di decadenza); ovvero per mancanza o perdita dei requisiti previsti dalla direttiva ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione stessa; ovvero ancora in tutti i casi in cui la revoca sia prevista dalla legislazione dello Stato membro, in relazione ad elementi che non sono disciplinati dalla direttiva. La disposizione di cui all’art. 33, comma 1, prevede infine una norma di chiusura, la quale si riferisce a tutti i casi di violazione grave e sistematica della disciplina relativa alle condizioni di esercizio dell’attività.
Appare evidente che l’espressione utilizzata, che si riferisce per l’appunto ad una violazione grave e sistematica, non può che rimettere all’apprezzamento e alla discrezionalità delle Autorità di vigilanza la valutazione circa le modalità in cui ciò possa effettivamente realizzarsi, escludendo che possa pervenirsi ad una elencazione esaustiva e completa di fattispecie rilevanti, tenuto anche conto del fatto che le condizioni previste nella direttiva sono molteplici e, come visto, attengono sia ai profili strutturali (che potrebbero rientrare in una vigilanza di tipo “cartolare”), sia a profili di natura funzionale, in relazione ai quali non appare né utile né possibile l’indicazione di specifiche violazioni rilevanti ai fini della revoca.
Coerentemente con il principio del mutuo riconoscimento, il comma 2 prevede che - una volta disposta la revoca dell’abilitazione - l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne dia notizia alle omologhe autorità degli altri Stati membri in maniera tempestiva, al fine di evitare l’esercizio abusivo dell’attività da parte dell’intermediario revocato.
Infine è previsto un onere formale, conseguente alla revoca, che è la cancellazione dal relativo elenco degli intermediari.
La disposizione, che potrebbe apparire prima facie superflua, va apprezzata in considerazione del ruolo di pubblicità che tali elenchi assumono, nel contesto della direttiva, specie nei confronti dei consumatori i quali - attraverso la consultazione di detti elenchi - possono assumere informazioni relative agli intermediari con i quali entrano in contatto, al fine di intraprendere una scelta ragionevolmente consapevole.
La disciplina della cancellazione degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi nel testo unico bancario (cenni)
Nell’attuale assetto normativo interno, l’art. 128-duodecies Tub dispone la cancellazione dall’albo degli agenti e dei mediatori in caso di mancato pagamento dei contributi per l’iscrizione, per inosservanza del prescritto aggiornamento professionale, per violazione delle disciplina che regolano le rispettive attività, oltre che per perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione, per inattività protrattasi per un periodo di un oltre un anno o, infine per cessazione dell’attività.
Anche in ragione del rinvio alle disposizioni nazionali in tema di revoca dell’abilitazione, non pare che sorgano particolari problemi in ordine al recepimento della direttiva, rispetto alla quale la disciplina di diritto interno sembra pienamente compatibile.
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