Introduzione
Introduzione
di Pietro Caserta
Notaio in San Benedetto del Tronto
Consigliere Fondazione italiana del Notariato e Cassa nazionale del Notariato

Il Convegno odierno, almeno nelle intenzioni della Fondazione che lo ha fortemente voluto, affronta tematiche, quali le successioni, il testamento, la tutela dei legittimari, che se certamente rappresentano, per così dire la peculiare tradizione del Notariato, tuttavia nell’attuale contesto socio - economico, normativo e giurisprudenziale, conducono a nuove e, mi auguro, feconde riflessioni per i Notai ed in generale per i giuristi.
Com’è noto, a partire dalla seconda metà del 900, la riflessione dei più acuti giuristi ha messo in crisi gli schemi e i modelli tradizionali del diritto civile, determinando una autentica rivoluzione copernicana che, icasticamente, il Presidente Paolo Grossi ha definito il “Ritorno al Diritto”.
Con tale espressione si è inteso sottolineare la crisi dello schema sette-ottocentesco del primato esclusivo della legge, ossia della norma come comando che promana dal legislatore verso la generalità dei cittadini senza tenere conto del “contesto”, inteso quale insieme dei valori e degli interessi che muovono, a livello sociologico, economico e politico, la società civile. Da qui il “ritorno al diritto”, inteso come il superamento dell’esclusività della norma la quale, invece, viene in effetti originata e in qualche modo, creata dalla interpretazione che ne fa la giurisprudenza e dalla prassi notarile. Dunque il notaio, nella sua attività di “adeguamento”, non può non far riferimento oltre che al testo di legge, anche ai valori e ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e alla pluralità delle fonti, a partire dalla Costituzione e dal Diritto Comunitario.
In questo contesto assume altresì particolare rilievo la c.d. “crisi della fattispecie”, autorevolmente proclamata da Natalino Irti in un suo fondamentale scritto del 2014.
Anche qui: tradizionalmente la prassi notarile ha cercato di adeguare, con una operazione di tipo geometrico - euclideo, il caso concreto (la c.d. fattispecie concreta) al modello astratto e generale previsto dalla Legge (la c.d. fattispecie astratta) ma oggi quel modello astratto, predeterminato dalla legge ed immodificabile, non c’è quasi più, o meglio il modello “astratto” di riferimento il giurista e l’operatore giuridico - il notaio - deve costruirlo, di volta in volta, rispetto alla singola concreta fattispecie, facendo riferimento oltre che alla specifica disciplina dettata dalla Legge, ai valori che non hanno fattispecie, come l’ambiente, la salute, la solidarietà, anche tenendo conto dell’irruzione nel sistema delle fonti e del diritto della Costituzione del ’48 e del diritto comunitario in continua evoluzione e della interpretazione giurisprudenziale. Ecco, quindi, che la complessità sarà sempre maggiore per gli studiosi, i magistrati ed i notai nell’operare il cosiddetto “bilanciamento” dei valori, in quanto vi sono interessi e valori specifici che dovranno essere ricomposti e bilanciati all’interno di un atto notarile che valorizza i cosiddetti “elementi fattuali”.
Con ciò comincia a sfumare, quantomeno nella sua accezione tradizionale, lo stesso concetto, per i notai fondamentale, della “certezza” giuridica. Già Guido Alpa nel 2006 scriveva “La certezza del diritto nell’età dell’incertezza”; Natalino Irti nel 2013-2014 parlava di diritto “incalcolabile”; Nicolò Lipari nel dicembre 2015 osservava come si stia progressivamente passando dalla certezza alla “prevedibilità” del diritto.
Su queste tematiche, nei prossimi anni non potrà non svilupparsi la riflessione dei Notai, la cui tradizionale funzione di adeguamento viene oggi dalla Dottrina civilistica a tal punto dilatata e valorizzata da farne quasi un momento di “creazione” della norma stessa.
Le tematiche odierne dunque, sia nelle relazioni riguardanti il testamento che in quelle concernenti le successioni ed i legittimari, daranno un qualificato contributo nel senso ermeneuticamente sopra indicato.
Il Convegno costituisce l’occasione per fare il punto sullo stato dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia successoria. Quanto all’autonomia del testatore va detto che per molti anni, dopo l’entrata in vigore del Codice del ’42, l’elaborazione dottrinale si è soffermata su argomenti quali la capacità di testare l’interpretazione della volontà del testatore, la patologia del testamento, non addentrandosi nel delicato tema dei possibili contenuti della scheda testamentaria se non per aspetti isolati, quali quelli relativi agli elementi accidentali. Anche se anni fa, ai tempi dell’università, si rifletteva sul contenuto atipico del testamento che aprì allora uno squarcio sul quale si è molto lavorato negli anni successivi sulle ampie possibilità del testamento. Il torpore dottrinale è stato risvegliato da lavori monografici di estremo interesse. Il pensiero, per esempio, per citare alcuni esempi, va alla pubblicazione di Bin in materia di diseredazione, di Criscuoli sulle obbligazioni testamentarie, di Giorgianni sul contenuto del testamento, ancora qualche anno più tardi di (?) in materia di sanzioni testamentarie. Il merito di tali lavori è quello di aver posto il problema dei margini da riconoscere all’autonomia testamentaria nella predisposizione di programmi da far valere per il tempo successivo alla morte. In essi si concentra l’attenzione sul testamento quale fonte di rapporti obbligatori sulle disposizioni negative di esclusione dalla successione, sulle disposizioni non patrimoniali, elementi questi che in precedenza non erano stati approfonditi dagli studiosi della materia. Il tema dell’autonomia negoziale non è più esclusivo della materia contrattuale, ma investe prepotentemente il testamento. Anche grazie a questi studi, nell’ultimo ventennio l’approfondimento del contenuto del testamento diventa centrale nell’elaborazione della dottrina e si affrontano ambiti in precedenza mai considerati nel programma di ultima volontà: la tipicità dei legati con il connesso tema della meritevolezza del volere testamentario, la destinazione del testamento, l’incidenza sui rapporti obbligatori fino a giungere alle disposizioni divisionali. All’operatore pratico viene offerto un modello di testamento profondamente diverso da quello del passato in cui, accanto alle istituzioni dirette dai legati tipici, vengono previste numerose altre disposizioni che testimoniano una grande incisività dei poteri di intervento del testatore. Doveroso appare allora riuscire sapientemente a guidare una volontà a cui si riconoscono poteri dir regolamentazione quanto mai ampi sugli assetti successori con un’attività di adeguamento resa più delicata dalla considerazione per la quale le disposizioni sono dettate ora per allora, ossia sono destinate a valere per il tempo successivo alla morte del testatore. Dunque, nella fase attuativa, non consentono un’interpretazione autentica da parte dello stesso autore. A fronte di ciò e per motivi solo in parte diversi, la materia dei diritti dei legittimari è oggetto di grandi riflessioni tese a contemperare le esigenze di tutela dei diritti riservati con quelle di libera circolazione dei bene de iure condendo; insistenti sono le voci che auspicano un rinnovamento dei principi in materia di legittimità sotto un duplice profilo: consentire una conversione della quota di riserva in pretesa obbligatoria e diritto di credito in modo tale da liberare dai vincoli di possibili azioni giudiziarie i beni di provenienza donativa successoria e superare il divieto dei patti successori rinunciativi. Su questo versante già il Presidente D’Errico aveva delineato alcune linee di proposta su tale argomento di rinnovamento legislativo sul quale il Notariato si sta impegnando. Nell’ambito di tale dibattito, in cui appunto il Notariato svolge un ruolo di primaria importanza, il tema della circolazione dei beni di provenienza donativa assurge al ruolo centrale nell’esigenza di trovare soluzioni che garantiscono la certezza nel traffico giuridico patrimoniale, evitando che le pretese dei legittimari possano, per lunghi anni, costituire un grave ostacolo all’affidabilità e alla tenuta giuridica degli atti di trasferimento.
Sono sicuro che il Convegno odierno fornirà a tutti noi notai elementi di riflessione molto utili nell’esplicazione della funzione notarile che, come sottolineato dalla più recente dottrina civilistica, viene spesso ad assumere sempre più un ruolo per così dire “di sistema”.
Mi sia infine consentito di rivolgere a tutti i qualificati odierni relatori, Accademici, Magistrati e Notai, un sentito e non formale ringraziamento.

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