Introduzione
Introduzione
di Roberto Barone
Vice Presidente Fondazione italiana del Notariato
Consigliere Cassa nazionale del Notariato

La Fondazione italiana del Notariato ha da tempo affrontato l’analisi del Regolamento europeo sulle successioni n. 650/2012 e i suoi importanti riflessi sulla nostra attività. Tra tutti gli operatori giuridici il notaio è, per formazione e attività professionale, quello più sensibile e versato nella difficile materia delle successioni e del diritto della famiglia. Il citato Regolamento modifica profondamente, per i paesi dell’Unione europea (escluse Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) le normative nazionali di diritto internazionale privato creando una piattaforma unitaria, con regole eguali per tutti gli Stati indicati. La Fondazione, con una serie di seminari itineranti nell’anno 2015, ha analizzato le nuove regole e i riflessi operativi con un approccio orientato a creare una nuova e diversa cultura in materia di successioni internazionali quale imposto dal Regolamento.
L’analisi del Regolamento, tuttavia, oltre a regole “europee” mostra un carattere di universalità espresso dall’art. 20. La norma afferma: «la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno stato membro».
Questa caratteristica, assolutamente nuova, combinata con il criterio della residenza abituale, che determina l’applicazione alla successione della legge della residenza abituale medesima, crea un’ampia problematica in relazione agli stranieri che vivono stabilmente in Italia, ma appartengono a gruppi etnici diversi, con diversi usi, costumi, leggi e tradizioni. Si pensi agli immigrati di religione musulmana, agli asiatici, alla vigenza di precetti religiosi quali norme giuridiche. Abbiamo quindi diversi concetti e istituti di famiglia, basti pensare alla poligamia, diversi trattamenti successori dei figli maschi rispetto alle femmine, il ripudio, istituto con effetti analoghi, in certe condizioni, al divorzio. Da ciò la necessità di interpretare e applicare il principio dell’ordine pubblico internazionale, di conoscere altri ordinamenti e verificarne la compatibilità con l’ordine pubblico.
Lo stesso regolamento agli articoli 35 e 61, n. 3 fa salvo l’ordine pubblico del foro, cioè del Paese dell’autorità che si occupa della successione. Questa salvaguardia, peraltro, non elimina il problema, ma lo rende più difficile: l’interprete, anche in relazione ai moderni concetti di integrazione tra popoli e riconoscimento delle singole specificità, deve ricercare un punto di equilibrio, con il coraggio di accettare, ove possibile, istituti nuovi. Per accettare occorre conoscere; ed è la missione di questo convegno, al quale certamente seguiranno altri, soprattutto quando dottrina e giurisprudenza avranno agio di occuparsi di questa problematica in relazione alle future e sicure controversie sull’applicazione o meno di diritti stranieri e, quindi, di violazione o meno dell’ordine pubblico internazionale. Si apre uno scenario nuovo e inesplorato nel quale muoversi è difficile, soprattutto se non si è disposti a riconoscere che il mondo è cambiato e che la globalizzazione e le migrazioni richiedono all’operatore giuridico una nuova mentalità.
Devo ringraziare i relatori, veri esperti di diritto di famiglia e di diritti diversi dal nostro: il dottor Giuseppe Salmè, già Presidente di Sezione della Suprema Corte, la professoressa Roberta Aluffi, la dottoressa Angela Carpi, il dottor Marco Rizzuti, la collega francese Notaio Nathalie Thevenet Grospiron, ciascuno autore di una relazione per specifici settori oggetto del Convegno, porteranno, sono sicuro, un grande contributo a questo fine.
Io credo che il panorama proposto dalla Fondazione renda questa giornata ricca di interesse per tutti noi. Credo soprattutto che essa si collochi nel continuo e incessante percorso di qualificazione professionale del Notariato italiano. Il percorso, in questo settore, inizia oggi. Ma avrà senz’altro un seguito.

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