Conclusioni
Conclusioni(*)
di Paolo Pasqualis
Notaio in Portogruaro
Presidente Cnue - Consiglio dei notariati dell’Unione europea
Da parte mia voglio innanzi tutto aggiungere che ciò che è stato detto durante il convegno di oggi va comunque letto nell’ambito del diritto dell’Unione europea e non solo nel quadro giuridico offerto dal nostro diritto nazionale. Se è vero che, già come emergeva dallo studio effettuato dal CNN in materia di effetti in Italia dei matrimoni omosessuali e delle convivenze registrate, quegli effetti si potevano produrre in Italia anche prima che ci fosse la nostra legge sulle convivenze, è perché non era possibile, a mio giudizio, come a giudizio dell’estensore dello studio e di chi l’ha approvato, dire che ci fosse un principio di ordine pubblico contrario a quegli effetti. E questo in ragione del fatto che nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea quegli effetti già erano vigenti. In altre parole, se l’ordine pubblico nell’ambito in cui stiamo discutendo è dato dall’insieme dei principi essenziali per la tutela dell’assetto sociale, civile e morale di un ordinamento e se questi principi non sono ritenuti violati negli altri Paesi dell’Ue, allora anche l’Italia è tenuta ad uniformarsi, poiché fa parte del comune spazio giuridico europeo. Dobbiamo immaginare, infatti, che esista ormai un common frame che riguarda tutti i Paesi membri dell’Unione europea su queste questioni.
Vorrei approfittare di questa occasione, poi, per ribadire che, a mio avviso, l’Europa del diritto è un successo, e ciò nonostante quello che si voglia pensare dell’Unione europea in generale: le norme sulla tutela del consumatore, sugli appalti pubblici, il diritto delle società e dei contratti, le regole in materia di clausole abusive e di recente il regolamento sulle successioni e i regolamenti in materia di rapporti patrimoniali nel matrimonio e nelle convivenze registrate, non sarebbero mai state emanate in Italia se non avessimo fatto parte dello spazio giuridico europeo. Infatti, se oggi un’impresa può fare ricorso per la violazione delle norme sugli appalti pubblici, o un cittadino per la tutela dei diritti dell’uomo, ciò è possibile perché ci troviamo nell’ambito dell’Unione europea. L’importanza di tali norme è così evidente che sono convinto che, se e quando si farà l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Ue, lo stesso Regno Unito non vorrà recedere da questa normativa. Sarebbe questa la migliore prova della bontà di queste regole.
Per questi motivi anche noi notai siamo chiamati a conoscere queste norme e ad applicarle, cosa che cerchiamo di fare assieme agli altri notariati europei. Pensiamo ad un regolamento come quello sulle successioni, che vincola 25 Paesi dell’Ue, creando un diritto comune uguale per tutti: la sfida è quella di riuscire ad applicarlo allo stesso modo in ognuno di questi Paesi. Pensiamo, invece, a quali problemi darebbe luogo, ad esempio, la modalità di rilascio di un certificato successorio europeo in Polonia diversa da quella adottata in Portogallo. È anche per questo che è stato messo in moto, già da un paio d’anni e continuerà anche in futuro, un sistema di formazione comune, cofinanziato dalla Commissione europea, la quale ha già erogato circa 1 milione di Euro, e che ha coinvolto autorità e professionisti dei diversi Paesi dell’Ue.
A proposito della pratica quotidiana, poi, colgo volentieri l’occasione per pubblicizzare le iniziative, già intraprese dai notariati europei e consultabili sul sito web www.cnue.eu, il quale rimanda anche ad altri “siti-satellite”, e che riguardano i rapporti patrimoniali tra i coniugi, le leggi dei diversi Paesi in materia, le norme in materia successoria e di tutela dei disabili, nonché ricordare l’attività della associazione che unisce i registri testamentari, la piattaforma Eufides per lo scambio di informazioni e documenti notarili in digitale e la Rete notarile europea (Rne/Enn) che rappresenta un tentativo, aperto alla generalità dei notai, di metterli in connessione tra di loro nei vari Paesi con lo scopo di rivolgere richieste di informazione e quesiti in merito alle rispettive leggi nazionali.
Ricordo, al proposito, che il Cnue raggruppa i Consigli nazionali dei 22 Paesi dell’Ue (su 28) nei quali è presente la figura del notaio i tipo “latino” (o “civil law notary”, come si preferisce dire a Bruxelles), i quali fanno parte al contempo della Rne, a cui d’ora in avanti si potrà accedere anche individualmente. Per l’utilizzo di questa rete, occorre ammetterlo, il problema maggiore è quello relativo alla lingua utilizzata per comunicare, con la conseguente possibile difficoltà di comprensione dei quesiti e delle loro risposte. Il suggerimento pratico che mi sento di dare in base alla mia esperienza è quello di cercare ogni volta di descrivere il caso in dettaglio, e non limitarsi a porre la domanda in maniera telegrafica, ancorché in termini tecnici precisi.
Con riferimento alle materie di cui si è trattato durante questo convegno, credo opportuno osservare che la discussione avrà seguito e si svilupperà anche in futuro, data l’imminente approvazione dei due regolamenti europei concernenti i rapporti patrimoniali tra coniugi e le convivenze registrate. Fallita, come sapete, l’approvazione alla unanimità in sede Ue, alcuni Paesi membri hanno chiesto di attivare la procedura di cooperazione rafforzata, che consiste nel chiedere alla Commissione europea di applicare comunque le norme di cui si tratta per i Paesi che lo vogliono. Così 18 Paesi Ue, tra cui l’Italia, hanno chiesto di approvare le norme riguardanti le materie disciplinate da entrambi i regolamenti. Queste nuove regole consentiranno - tra l’altro - la cosiddetta “scelta di legge” a favore della legge nazionale della coppia e diventeranno uno strumento di semplificazione e chiarezza in questo ambito, nonché in quello successorio, che vi è strettamente collegato. A tale proposito, sia come Fondazione italiana del Notariato che come Cnue, saranno intraprese presto iniziative di formazione, che prenderanno il via a Venezia a fine settembre.
Vorrei, infine, accennare ad una questione che da tempo rimane aperta e che è quella relativa all’applicazione della legge straniera. La legge è un materiale di difficile trattazione, se solo si pensa a quanto è complicato spesso mettere in uso quella italiana o quelle nostre regionali. Così la legge straniera va affrontata con molta cautela, confrontandosi se possibile con i colleghi stranieri, conoscitori delle diverse materie. Il nostro sistema di diritto internazionale privato impone che il diritto straniero debba essere interpretato e applicato conformemente ai suoi propri criteri di interpretazione e applicazione; quindi non è sufficiente poter leggere la norma, scritta nella lingua originale o tradotta che sia in una lingua a noi conosciuta, ma è opportuno sapere anche in che modo quella norma deve essere interpretata e applicata nel suo sistema. Questo però è un passaggio non sempre immediato e agevole. Altro aspetto connesso e che mi preme qui sottolineare è il problema relativo al ruolo del notaio di fronte alla legge straniera. Sappiamo oggi che il nostro sistema di diritto internazionale privato prevede che la norma straniera sia considerata “diritto” e non solo puro “fatto”, come pure in passato aveva più volte affermato l’interpretazione giurisprudenziale. Ma allora anche per il notaio, che è tenuto ad applicare il diritto, sorge il problema di sapere come orientarsi quando la norma di conflitto lo conduce ad una legge straniera. Anche questa dovrà essere intesa come il nostro diritto nazionale? In altre parole: se secondo la legge straniera richiamata sussiste una nullità, il notaio sarà responsabile per aver ricevuto un atto nullo perché come tale sanzionato da una norma straniera? Queste domande non hanno ancora trovato una risposta concreta, nonostante qualche tentativo della dottrina notarile. Ci si chiede dunque quale sia la posizione del notaio italiano che è chiamato a ricevere atti che non siano contrari a norme imperative italiane ma sanzionati da norma derivanti da un ordinamento giuridico straniero. Argomento questo che, in aggiunta, non deve essere a sua volta confuso con quello delle norme imperative dell’Ue, perché in questo caso sì ogni norma europea considerata imperativa e contenuta, ad esempio, da un regolamento dell’Ue, deve essere considerata imperativa anche dall’ordinamento giuridico italiano, poiché in questo produce immediatamente e direttamente i suoi effetti.
(*) Trascrizione autorizzata dell’intervento al Convegno “Successioni e ordine pubblico internazionale” organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato e tenutosi a Vicenza il 1 luglio 2016.
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